Trib. Ragusa, sentenza 16/09/2025, n. 1300
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Sentenza 16 settembre 2025

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  • 1LEGITTIMAZIONE EX ART. 58 TUB: la dichiarazione della Banca cedente costituisce prova l’inclusione del singolo credito nell’operazione dell’avvenuta cessione
    Avv. Tania Cicala · https://www.expartecreditoris.it/ · 28 febbraio 2026

    ISSN 2385-1376 La dichiarazione della banca cedente, unitamente alla pubblicazione dell'avviso ex art. 58 TUB e all'elenco dei crediti ceduti, costituisce prova idonea a dimostrare l'avvenuta cessione in blocco e l'inclusione del singolo credito nell'operazione, costituendo elemento rilevante ai fini della legittimazione attiva del cessionario, anche in assenza della produzione del contratto di cessione integrale. Questi sono i principi espressi dalla Tribunale di Foggia, Giudice Giulia Varriale, con la sentenza n. 633 del 6 febbraio 2026 che ha rigettato l'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta avverso un atto di precetto fondato su precedente sentenza di condanna, …

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  • 2CESSIONE EX ART. 58 TUB : la legittimazione ad agire del cessionario può essere provata con la produzione della dichiarazione del cedente
    Avv. Gabriella Intignano · https://www.expartecreditoris.it/ · 28 febbraio 2026

    ISSN 2385-1376 In tema di cessione in blocco dei crediti ai sensi dell'art. 58 TUB, la produzione dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, unitamente alla dichiarazione espressa del creditore cedente attestante l'inclusione dello specifico rapporto nel perimetro dell'operazione, integra prova sufficiente della titolarità del credito in capo al cessionario, non occorrendo la produzione del contratto di cessione né l'elencazione nominativa dei singoli rapporti, purché gli elementi identificativi consentano di ricondurre con certezza il credito azionato tra quelli trasferiti. Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Siracusa, Giudice Giuseppe Solarino, con la …

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  • 3CESSIONI EX ART. 58 TUB: la dichiarazione del cedente costituisce prova idonea della cessione del credito e della inclusione del credito stesso nella cessione in…
    Avv. Paola Serpe · https://www.expartecreditoris.it/ · 28 febbraio 2026

    ISSN 2385-1376 La dichiarazione del cedente, anche se comunicata successivamente alla pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB, costituisce prova idonea della cessione del credito e della inclusione del credito stesso nella cessione in blocco, rendendo opponibile il trasferimento al debitore ceduto senza necessità di consenso del garante o ulteriori formalità. Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Parma, Giudice Cristina Ferrari, con la sentenza n. 52 del 14 gennaio 2026, con la quale ha deciso sui giudizi di opposizione al decreto ingiuntivo, confermando l'efficacia del titolo esecutivo e rigettando le opposizioni dei garanti. Gli …

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  • 4LEGITTIMAZIONE EX ART. 58 TUB: la dichiarazione della Banca cedente attestante l’avvenuto trasferimento del credito prova la legittimazione attiva del cessionario
    Avv. Guendalina Gais · https://www.expartecreditoris.it/ · 28 febbraio 2026

    ISSN 2385-1376 In tema di cessione in blocco dei crediti ex art. 58 TUB, qualora non sia specificamente contestata l'esistenza del contratto di cessione ma soltanto l'inclusione del singolo credito azionato nel perimetro dell'operazione, l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ove sufficientemente dettagliato, può integrare prova adeguata della titolarità in capo al cessionario; tale prova risulta ulteriormente rafforzata dalla dichiarazione della banca cedente attestante l'avvenuta trasferimento del credito, la quale, configurabile quale dichiarazione negoziale di fatto, costituisce elemento documentale idoneo a fondare, anche unitamente a presunzioni gravi, precise e concordanti, la …

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  • 5CESSIONI ART. 58 TUB: la dichiarazione del cedente è idonea a dimostrare la legittimazione attiva del cessionario ad agire in executivis
    Avv. Guendalina Gais · https://www.expartecreditoris.it/ · 27 febbraio 2026

    ISSN 2385-1376 In caso di contestazione dell'inclusione del singolo credito in una cessione in blocco ex art. 58 TUB, la dichiarazione specifica del cedente, attestante l'avvenuto trasferimento del rapporto controverso, costituisce elemento probatorio idoneo a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario. Questo è il principio espresso dal Tribunale di Ragusa, Giudice Claudio Maggioni, con la sentenza n. 1300 del 16 settembre 2025. IL FATTO Un fideiussore ha proposto opposizione a precetto fondato su decreto ingiuntivo del 2011 non opposto, eccependo, tra l'altro, il difetto di legittimazione attiva della cessionaria del credito, assumendo l'insufficienza della sola …

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ragusa, sentenza 16/09/2025, n. 1300
Giurisdizione : Trib. Ragusa
Numero : 1300
Data del deposito : 16 settembre 2025

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