Sentenza 16 settembre 2025
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- 1. CESSIONI EX ART 58 TUB: la titolarità del credito in capo al cessionario può essere provata anche mediante la dichiarazione del cedente attestante l’avvenuta…Avv. Giovanni Durante · https://www.expartecreditoris.it/ · 28 febbraio 2026
ISSN 2385-1376 In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, la titolarità del credito in capo al cessionario può essere provata anche senza la produzione del contratto di cessione, mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale contenente criteri idonei all'individuazione dei rapporti trasferiti e mediante dichiarazione del cedente attestante l'inclusione del singolo credito nel perimetro dell'operazione, trattandosi di mezzi liberamente valutabili dal giudice e idonei, se coordinati, a dimostrare la legittimazione sostanziale attiva. Questi sono i principi espressi dalla Corte di Appello di Firenze, Pres. Lococo – Rel. Ermini, con la sentenza n. 633 del 6 febbraio 2026 con …
Leggi di più… - 2. CESSIONE EX ART. 58 TUB : la legittimazione ad agire del cessionario può essere provata con la produzione della dichiarazione del cedenteAvv. Gabriella Intignano · https://www.expartecreditoris.it/ · 28 febbraio 2026
ISSN 2385-1376 In tema di cessione in blocco dei crediti ai sensi dell'art. 58 TUB, la produzione dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, unitamente alla dichiarazione espressa del creditore cedente attestante l'inclusione dello specifico rapporto nel perimetro dell'operazione, integra prova sufficiente della titolarità del credito in capo al cessionario, non occorrendo la produzione del contratto di cessione né l'elencazione nominativa dei singoli rapporti, purché gli elementi identificativi consentano di ricondurre con certezza il credito azionato tra quelli trasferiti. Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Siracusa, Giudice Giuseppe Solarino, con la …
Leggi di più… - 3. CESSIONI EX ART. 58 TUB: la dichiarazione sottoscritta dal cedente integra prova piena della titolarità del credito in capo alla cessionariaAvv. Pasquale Iamunno · https://www.expartecreditoris.it/ · 28 febbraio 2026
ISSN 2385-1376 In tema di cessione di crediti nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ex art. 4 l. n. 130/1999 e art. 58 TUB, la produzione dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, unitamente alla dichiarazione sottoscritta dal cedente attestante l'inclusione dello specifico rapporto nel perimetro dell'operazione, integra prova piena della titolarità del credito in capo alla cessionaria, non occorrendo né la notificazione individuale al debitore né la produzione del contratto di cessione, purché gli elementi identificativi consentano di ricondurre con certezza il credito azionato tra quelli trasferiti. Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Velletri, …
Leggi di più… - 4. CESSIONI EX ART. 58 TUB: la dichiarazione del cedente sull’inclusione del credito tra i rapporti ceduti è idonea a provare la legittimazione attiva del cessionarioAvv. Giovanni Durante · https://www.expartecreditoris.it/ · 27 febbraio 2026
ISSN 2385-1376 In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale assolve alla funzione di opponibilità della cessione ai debitori ceduti, ma non esaurisce l'onere probatorio gravante sul cessionario in ordine alla titolarità del singolo credito azionato. Tale onere può ritenersi assolto ove, a fronte di contestazione meramente generica del debitore, il cessionario produca, oltre alla pubblicazione ex art. 58 TUB, una dichiarazione della cedente specificamente riferita al credito controverso, idonea – anche in combinazione con gli ulteriori documenti di causa – a dimostrarne l'inclusione nell'operazione di cessione; la mancata …
Leggi di più… - 5. LEGITTIMAZIONE EX ART. 58 TUB: la dichiarazione della Banca cedente attestante l’avvenuto trasferimento del credito prova la legittimazione attiva del cessionarioAvv. Guendalina Gais · https://www.expartecreditoris.it/ · 28 febbraio 2026
ISSN 2385-1376 In tema di cessione in blocco dei crediti ex art. 58 TUB, qualora non sia specificamente contestata l'esistenza del contratto di cessione ma soltanto l'inclusione del singolo credito azionato nel perimetro dell'operazione, l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ove sufficientemente dettagliato, può integrare prova adeguata della titolarità in capo al cessionario; tale prova risulta ulteriormente rafforzata dalla dichiarazione della banca cedente attestante l'avvenuta trasferimento del credito, la quale, configurabile quale dichiarazione negoziale di fatto, costituisce elemento documentale idoneo a fondare, anche unitamente a presunzioni gravi, precise e concordanti, la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 16/09/2025, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 860/2024 avente ad oggetto opposizione a precetto, promossa da:
, nato in [...] il [...], C.F. , con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. OTTAVIANO GUIDO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OPPONENTE CONTRO
con sede in Messina via Bonsignore n. 1, C.F. , quale procuratrice di CP_2 P.IVA_1 [...] con sede in Conegliano via V.Alfieri n. 1, con il patrocinio dell'avv. BARBARO Controparte_3 ALESSANDRO e dell'avv. ALOI ANDREA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 16/09/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti precisate come in atti.
pagina 1 di 3 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo del Tribunale di Ragusa n. 374 del 13.4.2011, la
[...]
ha ingiunto alla società Kaukana Inn s.r.l. ed a , in qualità Controparte_4 Controparte_1 di fideiussore giusta garanzia del 19.09.2007, il pagamento della somma di € 197.997,02 oltre interessi e spese legali;
con atto di precetto notificato in data 06.03.2024 quale CP_2 procuratrice di ha intimato al il pagamento della somma di € Controparte_3 CP_1
271.750,00 di cui € 197.997,02 per sorte capitale ed € 128.855,81 per interessi dal 13.4.2011. L'opposizione a precetto proposta da è infondata e deve pertanto essere Controparte_1 rigettata. Va innanzitutto evidenziato che i motivi attinenti all'inesistenza del credito e all'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. sono inammissibili in quanto avrebbero dovuto essere proposti mediante opposizione al decreto ingiuntivo n. 274/11 del 13/04/2011; l'eventuale nullità della notifica del decreto ingiuntivo avvenuta ex art. 143 c.p.c. avrebbe dovuto essere fatta valere dal mediante l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. CP_1
Invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, “In tema di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un decreto ingiuntivo, occorre distinguere tra l'ipotesi di deduzione della inesistenza della relativa notificazione da quella in cui se ne deduce viceversa la nullità: nel primo caso è proponibile il rimedio dell'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 c.p.c.; nel secondo caso, invece, quello dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., da esperirsi entro il termine di cui al terzo comma” (Cass. n. 9050/2020). È, poi, infondata l'eccezione di difetto di legittimazione della cessionaria, risultando la cessione del credito, oltre che dall'avviso ex art. 58 TUB pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dalla dichiarazione del creditore cedente del 09/04/2024 (doc. 12 Controparte_4 dell'opposta). Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità che questo Giudice condivide, “In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti pagina 2 di 3 ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo.” (cfr. Cass. n. 17944/2023; nello stesso senso Cass. n. 5478/2024). Vanno annoverati tra gli elementi valutabili per verificare la legittimazione sia la dichiarazione del cedente sia la disponibilità del titolo esecutivo in capo al cessionario (cfr. Cass. III n. 10200/2021). Dall'avviso ex art. 58 TUB pubblicato in Gazzetta Ufficiale si evince che, in virtù della cessione, ha acquistato pro soluto da ciascuna banca cedente, tutti i crediti CP_3 pecuniari derivanti da finanziamenti ipotecari e chirografari, in particolare i crediti derivanti da finanziamenti, incluse le aperture di credito, e da crediti di firma sorti nel periodo tra il 1960 e il 2018, ovverosia tutte le posizioni debitorie alla data del 01.01.2019 (doc. 2 dell'opposta). L'opposta ha altresì depositato la dichiarazione della Banca cedente che attesta “Con riferimento alla posizione in oggetto, significhiamo che il credito vantato dalla Banca - derivante dal rapporto di conto corrente n. 2/330/1044491 e di prestito n. 2/610/156813 e n. 156811 – è stato ceduto alla società con sede legale in Via Vittorio Controparte_3
Alfieri n. 1, 31015 – Conegliano (TV), come da avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, n. 147 del 14/12/2019” (cfr. doc. 12 dell'opposta). Contr La legittimazione attiva di può dunque ritenersi dimostrata alla luce dell'avviso ex art. 58 TUB e della dichiarazione della banca cedente. Infine, è infondata l'eccezione di prescrizione, avendo il creditore interrotto la prescrizione mediante la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo del debitore principale Kaukana Inn s.r.l. l'01/06/2015 (cfr. doc. 14 dell'opposta). Come chiarito dalla Suprema Corte, “La presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma 1, c.c.” (Cass. n. 9638/2018). Alla luce di quanto esposto, l'opposizione deve essere rigettata. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo utilizzando le tabelle del D.M. n. 55/2014, come successivamente aggiornate, secondo il valore della controversia corrispondente alla somma oggetto del precetto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 860/2024: RIGETTA l'opposizione di . Controparte_1
CONDANNA a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in Controparte_1
€ 14.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. Ragusa, 16/09/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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