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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. V, sentenza 23/01/2026, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 682/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRANCOLA TOMMASO, Presidente e Relatore
PULEIO FRANCESCO, Giudice
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5053/2022 depositato il 27/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 658/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 8 e pubblicata il 28/01/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320179036689083000 BOLLO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Appellante: Il difensore del contribuente insiste come in atti e nelle memorie depositate. Su richiesta del
Presidente, deduce di non avere attenzionato se le cartelle sottostanti all'intimazione di pagamento sono state annullate ex lege;
Appellata: Assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, c.f.: CF_Ricorrente_1, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320179036689083000, notificata il 21.02.2018, relativa alle cartelle esattoriali n.
29320110003417746 (tasse auto, anno d'imposta 2004, € 330,47), n. 29320110044991978 (tasse auto, anno d'imposta 2005, € 321,38) e n. 29320150031659245 (tasse auto, anno imposta 2009, € 295,48) per complessivi euro 947,33.
La ricorrente deduceva i seguenti motivi: 1) Inesistenza giuridica della notifica in quanto effettuata da un soggetto privato, la “Società_1 s.r.l.”; 2) Omessa notifica degli atti presupposti – prescrizione per il decorso del termine triennale;
3) Violazione art. 7, comma 1, L. 212/2000.
IO LI S.p.a. non si costituiva in giudizio.
Con sentenza n. 658/2022 la Commissione Tributaria Provinciale di Catania dichiarava il ricorso inammissibile per tardività, non avendo il contribuente, come era suo onere, provato di averlo proposto nei termini “attraverso la produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato”. Avverso la sentenza n. 658/2022 Ricorrente_1 ha proposto appello, col quale chiede che il ricorso sia ritenuto ammissibile e accolto nel merito, con la declaratoria di nullità e/o di annullabilità e, comunque, di inefficacia della cartella impugnata;
con vittoria di spese, competenze ed onorari per entrambi i gradi di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario, avv. Difensore_1. Con il primo motivo l'appellante deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 21 D.Lgs 546/92, dell'art 7 L. 212/2000, degli artt. 24 e 111 Cost., in quanto l'onere probatorio circa la tempestività del ricorso sussiste solo in ipotesi di contestazione formulata dalla controparte. Ma anche a ritenere tale eccezione rilevabile d'ufficio, la relata di notifica non contiene nessuna indicazione né è stato apposto un timbro postale sulla busta contenente l'atto impugnato. Ne consegue che la mancata indicazione della data di consegna nella relata in possesso del destinatario comporta la mancata decorrenza del termine per impugnare.
Con il secondo motivo lamenta omessa pronuncia - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 d.l. n.
953/1982 e dell'art. 25 D.P.R. n. 603/1973 – prescrizione – infondatezza della pretesa tributaria - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 L. 24/01/1978 n. 27, in quanto il Giudice di primo grado non ha esaminato i motivi di ricorso che sono palesemente fondati.
Infatti, non è stata provata la notifica dell'atto presupposto, con conseguente nullità della intimazione per omessa notifica dell'avviso di accertamento ed estinzione dell'obbligazione per decorso dei termini di decadenza e di prescrizione. Invero, le tasse automobilistiche sono relative all'anno d'imposta 2004, 2005
e 2009 e l'intimazione di pagamento è stata notificata solo nel 2018, ben oltre il termine di prescrizione triennale.
Con il terzo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15 D.Lgs. 546/92, poiché la
Commissione Tributaria Provinciale di Catania non doveva compensare le spese di lite ma avrebbe dovuto condannare IO LI alla rifusione delle spese giudiziali.
L'Agenzia delle Entrate – IO, costituitasi in questo grado, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con la condanna dell'appellante alle spese ed ai compensi del presente giudizio.
Preliminarmente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla asserita mancata notifica dell'avviso di accertamento prodromico all'intimazione di pagamento ed alle cartelle esattoriali.
Sempre in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, in quanto proposto ben oltre il termine di 60 giorni dalla notifica delle cartelle impugnate.
Con memoria depositata il 20.11.2025 Ricorrente_1 ha eccepito la carenza di legittimazione processuale del difensore di AdER, stante la mancata produzione della procura notarile richiamata nelle controdeduzioni.
All'udienza dell'1 dicembre 2025 il difensore della contribuente insiste come in atti e nelle memorie depositate e, su richiesta del Presidente, deduce di non avere attenzionato se le cartelle sottostanti all'intimazione di pagamento sono state annullate ex lege;
indi, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che le cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento impugnata rientrano nella cd. rottamazione.
Invero, l'intimazione di pagamento contestata si riferisce a cartelle esattoriali comprese nella c.d. rottamazione di cui all'art. 4 del D.L. n. 119/2018. Infatti, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del suddetto decreto, sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Il motivo relativo all'estinzione dell'obbligazione per decorso dei termini di decadenza e di prescrizione rimane assorbito, al pari dell'eccezione di carenza di legittimazione processuale del difensore di Agenzia delle Entrate – IO, sollevata dalla contribuente.
Pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese processuali di entrambi i gradi rimangono a carico della parte che le ha anticipate, come previsto dal legislatore.
Incidentalmente, si osserva che, come si evince dalla relata di notifica prodotta dall'Agente della riscossione, l'intimazione di pagamento impugnata è stata consegnata alla destinataria il 29.01.2018 per cui il ricorso notificato il 9.03.2018 è tempestivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LI, sezione 5, decidendo sull'appello proposto da Ricorrente_1 avverso la sentenza n. 658/2022 della Commissione Tributaria Provinciale di Catania, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Compensa per intero fra le parti costituite le spese processuali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio dell'1 dicembre 2025.
Il Presidente estensore dr. SO Francola
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRANCOLA TOMMASO, Presidente e Relatore
PULEIO FRANCESCO, Giudice
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5053/2022 depositato il 27/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 658/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 8 e pubblicata il 28/01/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320179036689083000 BOLLO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Appellante: Il difensore del contribuente insiste come in atti e nelle memorie depositate. Su richiesta del
Presidente, deduce di non avere attenzionato se le cartelle sottostanti all'intimazione di pagamento sono state annullate ex lege;
Appellata: Assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, c.f.: CF_Ricorrente_1, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320179036689083000, notificata il 21.02.2018, relativa alle cartelle esattoriali n.
29320110003417746 (tasse auto, anno d'imposta 2004, € 330,47), n. 29320110044991978 (tasse auto, anno d'imposta 2005, € 321,38) e n. 29320150031659245 (tasse auto, anno imposta 2009, € 295,48) per complessivi euro 947,33.
La ricorrente deduceva i seguenti motivi: 1) Inesistenza giuridica della notifica in quanto effettuata da un soggetto privato, la “Società_1 s.r.l.”; 2) Omessa notifica degli atti presupposti – prescrizione per il decorso del termine triennale;
3) Violazione art. 7, comma 1, L. 212/2000.
IO LI S.p.a. non si costituiva in giudizio.
Con sentenza n. 658/2022 la Commissione Tributaria Provinciale di Catania dichiarava il ricorso inammissibile per tardività, non avendo il contribuente, come era suo onere, provato di averlo proposto nei termini “attraverso la produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato”. Avverso la sentenza n. 658/2022 Ricorrente_1 ha proposto appello, col quale chiede che il ricorso sia ritenuto ammissibile e accolto nel merito, con la declaratoria di nullità e/o di annullabilità e, comunque, di inefficacia della cartella impugnata;
con vittoria di spese, competenze ed onorari per entrambi i gradi di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario, avv. Difensore_1. Con il primo motivo l'appellante deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 21 D.Lgs 546/92, dell'art 7 L. 212/2000, degli artt. 24 e 111 Cost., in quanto l'onere probatorio circa la tempestività del ricorso sussiste solo in ipotesi di contestazione formulata dalla controparte. Ma anche a ritenere tale eccezione rilevabile d'ufficio, la relata di notifica non contiene nessuna indicazione né è stato apposto un timbro postale sulla busta contenente l'atto impugnato. Ne consegue che la mancata indicazione della data di consegna nella relata in possesso del destinatario comporta la mancata decorrenza del termine per impugnare.
Con il secondo motivo lamenta omessa pronuncia - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 d.l. n.
953/1982 e dell'art. 25 D.P.R. n. 603/1973 – prescrizione – infondatezza della pretesa tributaria - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 L. 24/01/1978 n. 27, in quanto il Giudice di primo grado non ha esaminato i motivi di ricorso che sono palesemente fondati.
Infatti, non è stata provata la notifica dell'atto presupposto, con conseguente nullità della intimazione per omessa notifica dell'avviso di accertamento ed estinzione dell'obbligazione per decorso dei termini di decadenza e di prescrizione. Invero, le tasse automobilistiche sono relative all'anno d'imposta 2004, 2005
e 2009 e l'intimazione di pagamento è stata notificata solo nel 2018, ben oltre il termine di prescrizione triennale.
Con il terzo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15 D.Lgs. 546/92, poiché la
Commissione Tributaria Provinciale di Catania non doveva compensare le spese di lite ma avrebbe dovuto condannare IO LI alla rifusione delle spese giudiziali.
L'Agenzia delle Entrate – IO, costituitasi in questo grado, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con la condanna dell'appellante alle spese ed ai compensi del presente giudizio.
Preliminarmente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla asserita mancata notifica dell'avviso di accertamento prodromico all'intimazione di pagamento ed alle cartelle esattoriali.
Sempre in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, in quanto proposto ben oltre il termine di 60 giorni dalla notifica delle cartelle impugnate.
Con memoria depositata il 20.11.2025 Ricorrente_1 ha eccepito la carenza di legittimazione processuale del difensore di AdER, stante la mancata produzione della procura notarile richiamata nelle controdeduzioni.
All'udienza dell'1 dicembre 2025 il difensore della contribuente insiste come in atti e nelle memorie depositate e, su richiesta del Presidente, deduce di non avere attenzionato se le cartelle sottostanti all'intimazione di pagamento sono state annullate ex lege;
indi, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che le cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento impugnata rientrano nella cd. rottamazione.
Invero, l'intimazione di pagamento contestata si riferisce a cartelle esattoriali comprese nella c.d. rottamazione di cui all'art. 4 del D.L. n. 119/2018. Infatti, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del suddetto decreto, sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Il motivo relativo all'estinzione dell'obbligazione per decorso dei termini di decadenza e di prescrizione rimane assorbito, al pari dell'eccezione di carenza di legittimazione processuale del difensore di Agenzia delle Entrate – IO, sollevata dalla contribuente.
Pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese processuali di entrambi i gradi rimangono a carico della parte che le ha anticipate, come previsto dal legislatore.
Incidentalmente, si osserva che, come si evince dalla relata di notifica prodotta dall'Agente della riscossione, l'intimazione di pagamento impugnata è stata consegnata alla destinataria il 29.01.2018 per cui il ricorso notificato il 9.03.2018 è tempestivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LI, sezione 5, decidendo sull'appello proposto da Ricorrente_1 avverso la sentenza n. 658/2022 della Commissione Tributaria Provinciale di Catania, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Compensa per intero fra le parti costituite le spese processuali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio dell'1 dicembre 2025.
Il Presidente estensore dr. SO Francola