TRIB
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 07/07/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Trento Sezione Civile N. R.G. 1418/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale a domanda congiunta instaurato da con l'Avv. MANTOVANI ANDREA Parte_1
e
TO OL, con l'Avv. GALLIPPI ALBERTO RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. FATTO E DIRITTO La Sig.ra e il Sig. OL NI, premesso che dal Parte_1 rapporto di convivenza more uxorio sono nati due figli, , il 04.12.2011, Per_1
e il 15.10.2014, riconosciuti da entrambi i genitori al momento della Per_2 nascita. Con ricorso depositato il 27.03.2025, le parti esponevano la cessazione della convivenza e di ogni forma di comunione materiale e spirituale e, pertanto, chiedevano che il Tribunale di Trento disciplinasse l'affidamento e il mantenimento dei minori alle seguenti condizioni:
1. i figli e sono affidati ad entrambi i genitori, con loro Per_1 Per_2 collocazione prevalente e residenza presso la madre in Mezzolombardo (TN) - Via Perlasca n.11;
2. la casa familiare in Mezzolombardo (TN) - Via Perlasca n.11 è assegnata a
Parte_1
3. NI ON frequenterà i figli come segue: i. a weekend alterni, dal venerdì pomeriggio alla fine della scuola sino al lunedì mattina all'inizio delle lezioni scolastiche;
ii. nel corso della settimana, il mercoledì dalle ore 18 sino al giorno seguente all'inizio delle lezioni scolastiche;
iii. in estate per due settimane, da comunicare entro il giorno 31 marzo;
iv. per metà delle vacanze natalizie e pasquali, alternando i periodi di anno in anno;
4. NI ON verserà a un assegno mensile di € 500 (€ 250 Parte_1
a figlio) quale contributo nel mantenimento di e entro il giorno 5 Per_1 Per_2 del mese, da aumentare anno per anno secondo indici Istat;
5. le spese straordinarie, da individuare e regolare secondo le Linee Guida del C.N.F. 29 novembre 2017, saranno sostenute in pari misura dai genitori;
6. l'assegno unico universale e qualsiasi altro sussidio pubblico erogato in favore dei figli spetterà interamente a Parte_1
7. spese compensate con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale. Le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte. Il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 03.04.2025, assegnava il termine di 45 giorni per il deposito telematico di note scritte e dei documenti ex art 473 bis 13, comma 3, c.p.c. La Sig.ra il Sig. ON NI con note depositate, Parte_1 rispettivamente, il 27.04,2024 e il 12.05.20235, confermavano di non volersi riconciliare e di non voler comparire in udienza ed insistevano per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso. La causa è stata trattenuta in decisione dopo il deposito delle note scritte. Il Tribunale, preso altresì atto dell'accordo raggiunto dai genitori, provvede in conformità, atteso che l'affidamento condiviso e la collocazione e residenza anagrafica presso la madre dei figli e non risulta contrastare con Per_1 Per_2
l'interesse degli stessi, né vi è motivo di censurare la concordata disciplina del diritto di visita del padre e neppure di formulare obiezioni in ordine alla pattuita quantificazione del contributo paterno al mantenimento della prole, considerato che le citate condizioni risultano conformi alle previsioni normative di cui agli artt. 337-bis ss. cod. civ.
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 Il Tribunale, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti circa la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità come riportati nelle conclusioni congiunte e nel presente provvedimento. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge. Così deciso in Trento nella Camera di Consiglio del 2 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
Pag. 3 di 3
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale a domanda congiunta instaurato da con l'Avv. MANTOVANI ANDREA Parte_1
e
TO OL, con l'Avv. GALLIPPI ALBERTO RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. FATTO E DIRITTO La Sig.ra e il Sig. OL NI, premesso che dal Parte_1 rapporto di convivenza more uxorio sono nati due figli, , il 04.12.2011, Per_1
e il 15.10.2014, riconosciuti da entrambi i genitori al momento della Per_2 nascita. Con ricorso depositato il 27.03.2025, le parti esponevano la cessazione della convivenza e di ogni forma di comunione materiale e spirituale e, pertanto, chiedevano che il Tribunale di Trento disciplinasse l'affidamento e il mantenimento dei minori alle seguenti condizioni:
1. i figli e sono affidati ad entrambi i genitori, con loro Per_1 Per_2 collocazione prevalente e residenza presso la madre in Mezzolombardo (TN) - Via Perlasca n.11;
2. la casa familiare in Mezzolombardo (TN) - Via Perlasca n.11 è assegnata a
Parte_1
3. NI ON frequenterà i figli come segue: i. a weekend alterni, dal venerdì pomeriggio alla fine della scuola sino al lunedì mattina all'inizio delle lezioni scolastiche;
ii. nel corso della settimana, il mercoledì dalle ore 18 sino al giorno seguente all'inizio delle lezioni scolastiche;
iii. in estate per due settimane, da comunicare entro il giorno 31 marzo;
iv. per metà delle vacanze natalizie e pasquali, alternando i periodi di anno in anno;
4. NI ON verserà a un assegno mensile di € 500 (€ 250 Parte_1
a figlio) quale contributo nel mantenimento di e entro il giorno 5 Per_1 Per_2 del mese, da aumentare anno per anno secondo indici Istat;
5. le spese straordinarie, da individuare e regolare secondo le Linee Guida del C.N.F. 29 novembre 2017, saranno sostenute in pari misura dai genitori;
6. l'assegno unico universale e qualsiasi altro sussidio pubblico erogato in favore dei figli spetterà interamente a Parte_1
7. spese compensate con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale. Le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte. Il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 03.04.2025, assegnava il termine di 45 giorni per il deposito telematico di note scritte e dei documenti ex art 473 bis 13, comma 3, c.p.c. La Sig.ra il Sig. ON NI con note depositate, Parte_1 rispettivamente, il 27.04,2024 e il 12.05.20235, confermavano di non volersi riconciliare e di non voler comparire in udienza ed insistevano per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso. La causa è stata trattenuta in decisione dopo il deposito delle note scritte. Il Tribunale, preso altresì atto dell'accordo raggiunto dai genitori, provvede in conformità, atteso che l'affidamento condiviso e la collocazione e residenza anagrafica presso la madre dei figli e non risulta contrastare con Per_1 Per_2
l'interesse degli stessi, né vi è motivo di censurare la concordata disciplina del diritto di visita del padre e neppure di formulare obiezioni in ordine alla pattuita quantificazione del contributo paterno al mantenimento della prole, considerato che le citate condizioni risultano conformi alle previsioni normative di cui agli artt. 337-bis ss. cod. civ.
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 Il Tribunale, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti circa la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità come riportati nelle conclusioni congiunte e nel presente provvedimento. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge. Così deciso in Trento nella Camera di Consiglio del 2 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
Pag. 3 di 3