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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 20/09/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI SEZIONE LAVORO Composta da Dott. Marcello Giacalone Presidente rel Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 12 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili per l'anno 2023 fra:
Controparte_1 domiciliato elettivamente in Sassari, presso lo studio dell'avv.to Gianni Massidda, rappresentato e difeso dall'avv.to Francesco Stara in forza di procura in atti. APPELLANTE CONTRO
CP_2 In persona del legale rappresentante, domiciliata elettivamente in Cagliari, presso lo studio dell'avv.to Elisabetta Vacca che la rappresenta e difende in forza di procura in atti. APPELLATA OGGETTO: appello avverso sentenza n. 238/2022 del Tribunale di Sassari, sezione lavoro, in tema di mansioni superiori e risarcimento danni. All'udienza del 10.9.2025 la causa è stata definita sulle seguenti CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DEL'APPELLANTE All'Ecc. ma Corte d'Appello adita che, contrariis reiectis, voglia 1) Dichiarare che il ricorrente ha diritto ad essere inquadrato nella mansione di CP_3 all'esercizio par. 193 area professionale 2^, fin dal 6 Dicembre 2017, con diritto al relativo trattamento economico e normativo fino a tutt'oggi, o altro parametro che il Signor Giudice riterrà di giustizia, 2) e per l'effetto condannare l' , in CP_4 persona del legale rappresentante p.t., all'inquadramento del lavoratore
[...]
con il profilo di ADDETTO all'esercizio par. 193 area professionale 2^, Pt_1 fin dal 6 Dicembre 2017, al pagamento della somma di Euro: 7.440,00 salvo ee/oo, oltre alla rivalutazione monetaria e gli interessi dovuti dalle date di maturazione dei singoli crediti sino al saldo, nonché all'integrazione e al pagamento dei contributi previdenziale dovuti come per legge e i versamenti per il TFR., nonché condannare l' , in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento del danno CP_4 esistenziale accertato in corso di causa, anche in via equitativa. Con vittoria di compenso professionale spese generali, e accessori come per legge per i due gradi di giudizio.
1 NELL'INTERESSE DELL'APPELLATA Voglia, contrariis reiectis: In via principale: - rigettare integralmente l'appello proposto in quanto totalmente destituito di ogni fondamento sia in fatto che in diritto e confermare la sentenza n.238/2022 del 20.10.2022 pronunciata dal Tribunale di Sassari in funzione di Giudice del Lavoro;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In sentenza è scritto: “Il ricorrente, con ricorso depositato in data 6.6.2019, premettendo di essere lavoratore dipendente della dal 2 aprile 1980, CP_4 inquadrato attualmente nella figura professionale di Operatore di movimento e gestione con parametro retributivo 158 (area professionale 3^ sezione ferroviario Metropolitano – contratto novembre 2000), ha chiesto di essere inquadrato nella mansione di addetto all'esercizio par. 193 area professionale 2^, fin dal 6 dicembre 2017 e per l'effetto ha chiesto il riconoscimento del diritto alle differenze stipendiali pari a € 7.440,00, oltre al risarcimento del danno esistenziale. Costituitasi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza del ricorso per CP_4 tutte le argomentazioni svolte in comparsa di costituzione e ne ha chiesto il rigetto.”. La causa, istruita con documenti e prova orale, è definita con la sentenza n. 238/2022 del Tribunale di Sassari, sezione lavoro, di rigetto della domanda con compensazione delle spese. In particolare, il Tribunale ritiene, sulla base delle deposizioni testimoniali nonché del confronto delle declaratorie del CCNL applicato, infondata la pretesa del ricorrente di essere inquadrato nella mansione superiore della 2^ area professionale, parametro 193 in luogo dell'attuale inquadramento. Invero, secondo il Tribunale, il ricorrente non dimostra lo svolgimento di quelle attività ricadenti nelle declaratorie dell'area professionale superiore. Avverso tale sentenza propone appello il cui resiste, con memoria, l' Pt_1 CP_4
in persona del legale rappresentante.
[...] La causa, istruita con il fascicolo di parte e con quello di ufficio, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve dichiararsi la nullità della sentenza di primo grado stante la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , litisconsorte necessario. CP_5 Invero, il nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non Pt_1 diversamente dalle conclusioni riportate in epigrafe nel presente grado di giudizio, conclude per condannare l'appellata “all'integrazione e al pagamento dei contributi previdenziale dovuti come per legge”. Ciò premesso, in adesione all'indirizzo che va consolidandosi nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, si osserva che " nell'esaminare la natura giuridica dei contributi previdenziali obbligatori, questa Corte ha da tempo riconosciuto che essi partecipano della natura delle obbligazioni pubbliche, equiparabili a quelle tributarie a causa dell'origine legale e della loro destinazione a beneficio di enti pubblici per l'espletamento delle loro funzioni sociali (così Cass., Sez.U. n. 10232 del 2003 e, più recentemente, Cass. n. 2130 del 2018), e ha correlativamente escluso, in coerenza con l'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello previdenziale, che il lavoratore possa agire in giudizio per costringere gli enti
2 previdenziali all'azione di recupero dei contributi omessi (Cass. nn. 2001 del 1972, 6911 del 2000): è infatti evidente che, ammettendo un'azione del genere, si verrebbe a confondere l'indubbio interesse di fatto che il lavoratore possiede rispetto al regolare svolgimento del rapporto contributivo con una situazione soggettiva di diritto avente ad oggetto i contributi obbligatori, rispetto ai quali, viceversa, nessuna contitolarità egli può vantare (Cass. n. 7104 del 1992) o comunque, e a dispetto della logica pubblicistica che governa il rapporto contributivo, gli si consentirebbe di sostituirsi all'ente previdenziale per ottenere una condanna del datore di lavoro a pagare i contributi medesimi, in violazione del principio per cui, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, non è consentito a nessuno di far valere processualmente in nome proprio un diritto altrui (art. 81 c.p.c.); d'altra parte, ciò che viene impropriamente denominata come "azione per la regolarizzazione del rapporto contributivo" e che la costante giurisprudenza di questa Corte ha da tempo ammesso pur in costanza di rapporto di lavoro e perfino anteriormente alla prescrizione dei contributi (cfr. già Cass. n. 3747 del 1974 e, tra le più recenti, Cass. n. 1179 del 2015, sulla scorta di Cass. n. 26990 del 2005), altro non può essere che una species dell'azione risarcitoria che al lavoratore spetta ex art. 2116 c.c., comma 2, per il caso in cui il datore di lavoro abbia omesso il pagamento dei contributi previdenziali e dall'omissione gli sia derivato un danno, contraddistinta dalla peculiarità che, invece di una domanda risarcitoria a proprio favore, il lavoratore formula una domanda di condanna al pagamento dei contributi a beneficio dell'ente previdenziale, quale misura finalizzata alla rimozione del danno;
prova ne sia che la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che, in caso di accoglimento della domanda, la condanna deve essere limitata al pagamento dei contributi per i quali non sia intervenuta la prescrizione, ancorchè quest'ultima non sia stata eccepita in giudizio, stante il divieto di ordine pubblico di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi prescritti (Cass. n. 1703 del 1991), e che a tale condanna è estranea la previsione dell'art. 429 c.p.c., trattandosi di somme di cui è creditore non il lavoratore, ma l'ente previdenziale (Cass. S.U. n. 15278 del 2001); le medesime ragioni di ordine logico e sistematico esaminate da Cass., Sez.U. n. 3678 del 2009 cit., a sostegno della necessità del litisconsorzio necessario con l'ente previdenziale allorchè l'azione risarcitoria abbia ad oggetto la costituzione della rendita vitalizia, debbono valere anche nel caso in cui oggetto della domanda del lavoratore sia direttamente la condanna del datore di lavoro al pagamento in favore dell'ente previdenziale dei contributi omessi: ..., si deve ... aggiungere, a suffragio della necessità del litisconsorzio con l'ente previdenziale, che l'obbligo datoriale di pagare integralmente i contributi dovuti si configura, nell'ambito del rapporto di lavoro, come obbligo di facere, non già come un diritto di credito ai contributi da parte del lavoratore, e che la sentenza di condanna ad un facere siffatto, oltre a non essere in alcun modo direttamente utile per il lavoratore, non avrebbe effetto alcuno verso l'ente previdenziale, stante l'indisponibilità delle obbligazioni contributive e l'indiscutibile terzietà dell'ente previdenziale medesimo rispetto al rapporto di lavoro, che gli renderebbe inopponibile qualsiasi giudicato (Cass. n. 4821 del 1999) e, prima ancora, qualsiasi interruzione della prescrizione dei contributi (Cass. n. 7104 del 1992, cit.); giusta la ricostruzione di Cass., Sez.U. n. 3678 del 2009, cit., l'esigenza della partecipazione al processo di tutti i soggetti
3 della situazione sostanziale dedotta in giudizio si giustifica in funzione dell'obiettivo di non privare la decisione (indipendentemente dalla sua natura di condanna, di accertamento o costitutiva) dell'unitarietà connessa con l'esperimento dell'azione proposta, ossia quando, in assenza anche di uno soltanto dei soggetti coinvolti, la sentenza risulti inidonea a produrre un qualsiasi effetto giuridico anche nei confronti degli altri: che è proprio ciò che, in assenza dell'ente previdenziale, sarebbe nella specie inevitabile;
le superiori considerazioni evidenziano la necessità di una revisione delle implicazioni di ordine processuale che Cass. nn. 19398 del 2014 e 14853 del 2019 hanno ritenuto di trarre dalla mancata partecipazione al processo dell'ente previdenziale;
fermo il condivisibile rilievo che la condanna a favore di terzo è istituto di carattere eccezionale, che può trovare giustificazione solo in presenza di un'espressa previsione legislativa (quali ad es. l'art. 18, commi 2 e 4 St. lav., e il D.Lgs. n. 23 del 2015, art. 2, comma 2 e art. 3, comma 2), deve per converso rilevarsi che, per principio generale dell'ordinamento processuale, il caso in cui la parte chieda in giudizio un bene della vita la cui attribuzione non può aver luogo senza che al giudizio partecipi un terzo non dà luogo ad un'ipotesi di inammissibilità della domanda... ma integra, viceversa, un'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., e ciò a prescindere da ogni considerazione riguardante le condizioni dell'azione o la fondatezza nel merito della domanda, che sono questioni che possono essere delibate soltanto nel contraddittorio fra tutti gli interessati;
in conclusione, stante la rilevabilità della nullità del giudizio per difetto di integrità del contraddittorio in ogni stato e grado del processo e, dunque, anche in questa sede di legittimità, con il solo limite del giudicato (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 26388 del 2008, 9394 del 2017), e derivandone ex art. 354 c.p.c. la necessità di rimettere le parti avanti al primo giudice affinchè provveda alla sua instaurazione ex novo, previa integrazione del contraddittorio (giurisprudenza costante fin da Cass. n. 2786 del 1963), ..." (Cass. civ.n. 29637/2021). Nel medesimo senso Cass. civ. n.17320/2020, n. 8956/2020, n. 32880/2018, n. 20696/2022 e da ultimo nell'ordinanza n. 29391/2022. Con la precisazione che, pur trattandosi di pronunce intervenute nell'ambito di un contenzioso che vede come parti contrapposte un istituto di credito e un ex lavoratore, la Cassazione reiteratamente precisa che " la soluzione della questione relativa alla necessità o meno di un litisconsorzio con l'ente previdenziale nella controversia con cui si lamenti, da parte del lavoratore, il mancato versamento della contribuzione correlata da parte del datore di lavoro, deve risultare coerente con gli approdi ermeneutici cui questa Corte è progressivamente pervenuta per ciò che concerne la più generale questione delle parti necessarie del giudizio in cui un lavoratore chieda la condanna del proprio datore di lavoro al pagamento all'ente previdenziale dei contributi dovuti sulla propria prestazione lavorativa." (Cass. civ. n. 19679/2020). Dal che consegue la nullità della sentenza impugnata attesa la mancata integrazione nei confronti dell' , litisconsorte necessario, con rimessione della causa al CP_5 primo giudice ex art.354 cpc. Con l'ulteriore precisazione che non è riscontrabile alcuna violazione dell'art. 101, co. 2 cpc atteso che il "divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle
4 questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (Cass. n. 15019/2016). Inoltre considerato che le condizioni della domanda sono rilevabili d'ufficio non era necessario eccepire nessun giudicato interno (motivi 3, 8 e 16)." (Cass. civ. n. 11738/2018: trattasi di principio ribadito da ultimo da Cass. civ. n. 7354/2022). Trattandosi di orientamento giurisprudenziale affermatosi in corso di giudizio ricorrono le condizioni per la compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE Definitivamente pronunciando;
dichiara la nullità della sentenza n. 238/2023 pronunciata dal Tribunale di Sassari, sezione lavoro, appellata da nel contraddittorio con l' , in Parte_1 CP_4 persona del legale rappresentante;
per l'effetto, dispone la rimessione degli atti al Tribunale di Sassari, sezione lavoro;
compensa le spese processuali di grado;
Giorni 5 per la motivazione. Sassari, 10.9.2025 Il Presidente
Dott. Marcello Giacalone est.
5
Controparte_1 domiciliato elettivamente in Sassari, presso lo studio dell'avv.to Gianni Massidda, rappresentato e difeso dall'avv.to Francesco Stara in forza di procura in atti. APPELLANTE CONTRO
CP_2 In persona del legale rappresentante, domiciliata elettivamente in Cagliari, presso lo studio dell'avv.to Elisabetta Vacca che la rappresenta e difende in forza di procura in atti. APPELLATA OGGETTO: appello avverso sentenza n. 238/2022 del Tribunale di Sassari, sezione lavoro, in tema di mansioni superiori e risarcimento danni. All'udienza del 10.9.2025 la causa è stata definita sulle seguenti CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DEL'APPELLANTE All'Ecc. ma Corte d'Appello adita che, contrariis reiectis, voglia 1) Dichiarare che il ricorrente ha diritto ad essere inquadrato nella mansione di CP_3 all'esercizio par. 193 area professionale 2^, fin dal 6 Dicembre 2017, con diritto al relativo trattamento economico e normativo fino a tutt'oggi, o altro parametro che il Signor Giudice riterrà di giustizia, 2) e per l'effetto condannare l' , in CP_4 persona del legale rappresentante p.t., all'inquadramento del lavoratore
[...]
con il profilo di ADDETTO all'esercizio par. 193 area professionale 2^, Pt_1 fin dal 6 Dicembre 2017, al pagamento della somma di Euro: 7.440,00 salvo ee/oo, oltre alla rivalutazione monetaria e gli interessi dovuti dalle date di maturazione dei singoli crediti sino al saldo, nonché all'integrazione e al pagamento dei contributi previdenziale dovuti come per legge e i versamenti per il TFR., nonché condannare l' , in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento del danno CP_4 esistenziale accertato in corso di causa, anche in via equitativa. Con vittoria di compenso professionale spese generali, e accessori come per legge per i due gradi di giudizio.
1 NELL'INTERESSE DELL'APPELLATA Voglia, contrariis reiectis: In via principale: - rigettare integralmente l'appello proposto in quanto totalmente destituito di ogni fondamento sia in fatto che in diritto e confermare la sentenza n.238/2022 del 20.10.2022 pronunciata dal Tribunale di Sassari in funzione di Giudice del Lavoro;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In sentenza è scritto: “Il ricorrente, con ricorso depositato in data 6.6.2019, premettendo di essere lavoratore dipendente della dal 2 aprile 1980, CP_4 inquadrato attualmente nella figura professionale di Operatore di movimento e gestione con parametro retributivo 158 (area professionale 3^ sezione ferroviario Metropolitano – contratto novembre 2000), ha chiesto di essere inquadrato nella mansione di addetto all'esercizio par. 193 area professionale 2^, fin dal 6 dicembre 2017 e per l'effetto ha chiesto il riconoscimento del diritto alle differenze stipendiali pari a € 7.440,00, oltre al risarcimento del danno esistenziale. Costituitasi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza del ricorso per CP_4 tutte le argomentazioni svolte in comparsa di costituzione e ne ha chiesto il rigetto.”. La causa, istruita con documenti e prova orale, è definita con la sentenza n. 238/2022 del Tribunale di Sassari, sezione lavoro, di rigetto della domanda con compensazione delle spese. In particolare, il Tribunale ritiene, sulla base delle deposizioni testimoniali nonché del confronto delle declaratorie del CCNL applicato, infondata la pretesa del ricorrente di essere inquadrato nella mansione superiore della 2^ area professionale, parametro 193 in luogo dell'attuale inquadramento. Invero, secondo il Tribunale, il ricorrente non dimostra lo svolgimento di quelle attività ricadenti nelle declaratorie dell'area professionale superiore. Avverso tale sentenza propone appello il cui resiste, con memoria, l' Pt_1 CP_4
in persona del legale rappresentante.
[...] La causa, istruita con il fascicolo di parte e con quello di ufficio, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve dichiararsi la nullità della sentenza di primo grado stante la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , litisconsorte necessario. CP_5 Invero, il nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non Pt_1 diversamente dalle conclusioni riportate in epigrafe nel presente grado di giudizio, conclude per condannare l'appellata “all'integrazione e al pagamento dei contributi previdenziale dovuti come per legge”. Ciò premesso, in adesione all'indirizzo che va consolidandosi nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, si osserva che " nell'esaminare la natura giuridica dei contributi previdenziali obbligatori, questa Corte ha da tempo riconosciuto che essi partecipano della natura delle obbligazioni pubbliche, equiparabili a quelle tributarie a causa dell'origine legale e della loro destinazione a beneficio di enti pubblici per l'espletamento delle loro funzioni sociali (così Cass., Sez.U. n. 10232 del 2003 e, più recentemente, Cass. n. 2130 del 2018), e ha correlativamente escluso, in coerenza con l'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello previdenziale, che il lavoratore possa agire in giudizio per costringere gli enti
2 previdenziali all'azione di recupero dei contributi omessi (Cass. nn. 2001 del 1972, 6911 del 2000): è infatti evidente che, ammettendo un'azione del genere, si verrebbe a confondere l'indubbio interesse di fatto che il lavoratore possiede rispetto al regolare svolgimento del rapporto contributivo con una situazione soggettiva di diritto avente ad oggetto i contributi obbligatori, rispetto ai quali, viceversa, nessuna contitolarità egli può vantare (Cass. n. 7104 del 1992) o comunque, e a dispetto della logica pubblicistica che governa il rapporto contributivo, gli si consentirebbe di sostituirsi all'ente previdenziale per ottenere una condanna del datore di lavoro a pagare i contributi medesimi, in violazione del principio per cui, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, non è consentito a nessuno di far valere processualmente in nome proprio un diritto altrui (art. 81 c.p.c.); d'altra parte, ciò che viene impropriamente denominata come "azione per la regolarizzazione del rapporto contributivo" e che la costante giurisprudenza di questa Corte ha da tempo ammesso pur in costanza di rapporto di lavoro e perfino anteriormente alla prescrizione dei contributi (cfr. già Cass. n. 3747 del 1974 e, tra le più recenti, Cass. n. 1179 del 2015, sulla scorta di Cass. n. 26990 del 2005), altro non può essere che una species dell'azione risarcitoria che al lavoratore spetta ex art. 2116 c.c., comma 2, per il caso in cui il datore di lavoro abbia omesso il pagamento dei contributi previdenziali e dall'omissione gli sia derivato un danno, contraddistinta dalla peculiarità che, invece di una domanda risarcitoria a proprio favore, il lavoratore formula una domanda di condanna al pagamento dei contributi a beneficio dell'ente previdenziale, quale misura finalizzata alla rimozione del danno;
prova ne sia che la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che, in caso di accoglimento della domanda, la condanna deve essere limitata al pagamento dei contributi per i quali non sia intervenuta la prescrizione, ancorchè quest'ultima non sia stata eccepita in giudizio, stante il divieto di ordine pubblico di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi prescritti (Cass. n. 1703 del 1991), e che a tale condanna è estranea la previsione dell'art. 429 c.p.c., trattandosi di somme di cui è creditore non il lavoratore, ma l'ente previdenziale (Cass. S.U. n. 15278 del 2001); le medesime ragioni di ordine logico e sistematico esaminate da Cass., Sez.U. n. 3678 del 2009 cit., a sostegno della necessità del litisconsorzio necessario con l'ente previdenziale allorchè l'azione risarcitoria abbia ad oggetto la costituzione della rendita vitalizia, debbono valere anche nel caso in cui oggetto della domanda del lavoratore sia direttamente la condanna del datore di lavoro al pagamento in favore dell'ente previdenziale dei contributi omessi: ..., si deve ... aggiungere, a suffragio della necessità del litisconsorzio con l'ente previdenziale, che l'obbligo datoriale di pagare integralmente i contributi dovuti si configura, nell'ambito del rapporto di lavoro, come obbligo di facere, non già come un diritto di credito ai contributi da parte del lavoratore, e che la sentenza di condanna ad un facere siffatto, oltre a non essere in alcun modo direttamente utile per il lavoratore, non avrebbe effetto alcuno verso l'ente previdenziale, stante l'indisponibilità delle obbligazioni contributive e l'indiscutibile terzietà dell'ente previdenziale medesimo rispetto al rapporto di lavoro, che gli renderebbe inopponibile qualsiasi giudicato (Cass. n. 4821 del 1999) e, prima ancora, qualsiasi interruzione della prescrizione dei contributi (Cass. n. 7104 del 1992, cit.); giusta la ricostruzione di Cass., Sez.U. n. 3678 del 2009, cit., l'esigenza della partecipazione al processo di tutti i soggetti
3 della situazione sostanziale dedotta in giudizio si giustifica in funzione dell'obiettivo di non privare la decisione (indipendentemente dalla sua natura di condanna, di accertamento o costitutiva) dell'unitarietà connessa con l'esperimento dell'azione proposta, ossia quando, in assenza anche di uno soltanto dei soggetti coinvolti, la sentenza risulti inidonea a produrre un qualsiasi effetto giuridico anche nei confronti degli altri: che è proprio ciò che, in assenza dell'ente previdenziale, sarebbe nella specie inevitabile;
le superiori considerazioni evidenziano la necessità di una revisione delle implicazioni di ordine processuale che Cass. nn. 19398 del 2014 e 14853 del 2019 hanno ritenuto di trarre dalla mancata partecipazione al processo dell'ente previdenziale;
fermo il condivisibile rilievo che la condanna a favore di terzo è istituto di carattere eccezionale, che può trovare giustificazione solo in presenza di un'espressa previsione legislativa (quali ad es. l'art. 18, commi 2 e 4 St. lav., e il D.Lgs. n. 23 del 2015, art. 2, comma 2 e art. 3, comma 2), deve per converso rilevarsi che, per principio generale dell'ordinamento processuale, il caso in cui la parte chieda in giudizio un bene della vita la cui attribuzione non può aver luogo senza che al giudizio partecipi un terzo non dà luogo ad un'ipotesi di inammissibilità della domanda... ma integra, viceversa, un'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., e ciò a prescindere da ogni considerazione riguardante le condizioni dell'azione o la fondatezza nel merito della domanda, che sono questioni che possono essere delibate soltanto nel contraddittorio fra tutti gli interessati;
in conclusione, stante la rilevabilità della nullità del giudizio per difetto di integrità del contraddittorio in ogni stato e grado del processo e, dunque, anche in questa sede di legittimità, con il solo limite del giudicato (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 26388 del 2008, 9394 del 2017), e derivandone ex art. 354 c.p.c. la necessità di rimettere le parti avanti al primo giudice affinchè provveda alla sua instaurazione ex novo, previa integrazione del contraddittorio (giurisprudenza costante fin da Cass. n. 2786 del 1963), ..." (Cass. civ.n. 29637/2021). Nel medesimo senso Cass. civ. n.17320/2020, n. 8956/2020, n. 32880/2018, n. 20696/2022 e da ultimo nell'ordinanza n. 29391/2022. Con la precisazione che, pur trattandosi di pronunce intervenute nell'ambito di un contenzioso che vede come parti contrapposte un istituto di credito e un ex lavoratore, la Cassazione reiteratamente precisa che " la soluzione della questione relativa alla necessità o meno di un litisconsorzio con l'ente previdenziale nella controversia con cui si lamenti, da parte del lavoratore, il mancato versamento della contribuzione correlata da parte del datore di lavoro, deve risultare coerente con gli approdi ermeneutici cui questa Corte è progressivamente pervenuta per ciò che concerne la più generale questione delle parti necessarie del giudizio in cui un lavoratore chieda la condanna del proprio datore di lavoro al pagamento all'ente previdenziale dei contributi dovuti sulla propria prestazione lavorativa." (Cass. civ. n. 19679/2020). Dal che consegue la nullità della sentenza impugnata attesa la mancata integrazione nei confronti dell' , litisconsorte necessario, con rimessione della causa al CP_5 primo giudice ex art.354 cpc. Con l'ulteriore precisazione che non è riscontrabile alcuna violazione dell'art. 101, co. 2 cpc atteso che il "divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle
4 questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (Cass. n. 15019/2016). Inoltre considerato che le condizioni della domanda sono rilevabili d'ufficio non era necessario eccepire nessun giudicato interno (motivi 3, 8 e 16)." (Cass. civ. n. 11738/2018: trattasi di principio ribadito da ultimo da Cass. civ. n. 7354/2022). Trattandosi di orientamento giurisprudenziale affermatosi in corso di giudizio ricorrono le condizioni per la compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE Definitivamente pronunciando;
dichiara la nullità della sentenza n. 238/2023 pronunciata dal Tribunale di Sassari, sezione lavoro, appellata da nel contraddittorio con l' , in Parte_1 CP_4 persona del legale rappresentante;
per l'effetto, dispone la rimessione degli atti al Tribunale di Sassari, sezione lavoro;
compensa le spese processuali di grado;
Giorni 5 per la motivazione. Sassari, 10.9.2025 Il Presidente
Dott. Marcello Giacalone est.
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