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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/09/2025, n. 2943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2943 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente dott. Nicoletta Giammarino Consigliere dott. Francesca Gomez de Ayala Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
15.09.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 598/2024 r.g. sez. lav., vertente tra
(C.F.: nato in [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Acerra (NA) alla via Brescia 31, rapp.to e difeso dall'Avv. Vincenzo Ciccone (C.F.:
), e con lo stesso elett.te domiciliato in Palma Campania (NA) alla C.F._2 via Saverio Carbone, n. 27;
Appellante
e
(C.F.: Controparte_1
) in persona del Presidente p.t., con sede legale in Roma alla via Ciro il P.IVA_1
Grande n. 21, rapp. e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe con il quale elett.te domicilia in
Nola (NA) alla via Variante 7 bis n. 62 presso l'avvocatura dell'Ente
Appellato
Oggetto: appello avverso sentenza n. 606/2024 pronunciata dal Tribunale di Nola in funzione del Giudice del Lavoro in data 07.03.2024 in materia di prestazioni previdenziali.
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 27.09.2021 innanzi al Tribunale di Nola in funzione di giudice del lavoro e notificato in data 11.11.2021, chiedeva che fosse Parte_1 giudizialmente accertato il proprio diritto a conseguire l'indennità “una tantum” di cui all'art.69 de D.L. 73/2021 con la conseguente condanna dell'istituto resistente al pagamento della somma di euro 800,00 a tale titolo, oltre interessi come per legge e vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
A fondamento della domanda allegava:
- di avere lavorato nell'anno 2020 per 102 giornate come bracciante agricolo extracomunitario, con contratto di lavoro a tempo determinato;
- di aver presentato entro il termine previsto del 30.09.2021 la domanda per ottenere il diritto all'indennità “una tantum” di cui all'art. 69 del DL n.73/2021 avendo lavorato per più di 50 giorni come operaio agricolo per l'anno 2020;
- di aver visto respinta l'istanza dall' con comunicazione del 06. 09. 2021; CP_1
- che per ipotesi come quella in esame non è prevista la possibilità di proporre ricorso amministrativo e, che per il riconoscimento della prestazione negata era stato necessario adire il giudice.
2. Instauratosi correttamente il contraddittorio, si costituiva in giudizio che CP_1 chiedeva dichiararsi cessata materia del contendere per avere, nelle more, provveduto al pagamento della somma richiesta giudizialmente, come da documentazione in atti (cfr. provvedimento di liquidazione del 25.02.2022).
3. Il Tribunale di Nola, sez. lavoro e Previdenza, con sentenza n. 606/2024 del
07.03.2024, ritenuto che la liquidazione ed il non contestato pagamento della prestazione avesse soddisfatto integralmente la pretesa del ricorrente, su conforme richiesta delle parti, dichiarava cessata la materia del contendere, compensando le spese di lite nella misura di 1/3 e ponendo i residui 2/3, pari ad € 167,33, a carico dell' , virtualmente CP_1 soccombente, in considerazione del breve lasso di tempo tra la notifica del ricorso ed il pagamento della prestazione.
4. Con atto d'appello depositato telematicamente in data 14.03.2024 il ricorrente ha impugnato la predetta sentenza limitatamente alla statuizione sulle spese di lite, deducendo la violazione dell'art. 92 cpc atteso che il pagamento era intervenuto dopo il deposito e la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e chiedendo quindi che, in parziale riforma della sentenza impugnata, l' venisse condannato al CP_1 pagamento integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio, con attribuzione. CP_
4.1 Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' contestando l'avversa pretesa e concludendo per il rigetto dell'appello.
All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
5. L'appello è fondato.
5.1 Giova premettere che, a norma dell'art. 92 c.p.c. nella formulazione coeva ai fatti di causa: “Il Giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue;
e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'art. 88, essa ha causato all'altra parte.
Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione”.
L'attuale formulazione dell'art. 92 comma 2 cpc, è la risultante di un processo di incessante evoluzione legislativa.
Nell'originaria formulazione codicistica, le deroghe al principio della soccombenza erano affidate ad una clausola generale, quella dei giusti motivi, che, dato il carattere di elasticità, necessitava che l'attività di prudente apprezzamento dei giudici la riempisse di contenuti concreti.
Mancando un obbligo di specifica motivazione, l'unico limite alla discrezionalità del giudicante era il divieto di porre le spese di lite a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. Sez. un 15/07/2005 n. 14989).
Il legislatore, nell'intento di ridurre gli spazi di operatività della clausola dei “giusti motivi” è intervenuto, in un primo momento, prevedendo l'indicazione di una motivazione che esplicitasse la ricorrenza dei giusti motivi (art.2, co.1 lett a) della legge
28 dicembre 2005 n.263).
A questa fase normativa sono seguiti gli interventi di cui alla legge n. 69 del 2009 - che ha previsto l'obbligo di indicare in motivazione la concorrenza di altre, oltre alla soccombenza reciproca, gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione - e del D.L. 12 settembre 2014 n. 132, conv., con modificazioni, in L. 10 novembre 2014 n.
162 - che ha tipizzato le ipotesi di compensazione delle spese individuandole nell' “assoluta novità della questione trattata” e “nel mutamento di giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, oltre che nella soccombenza reciproca – cui va ascritta la formulazione letterale dell'art. 92, comma 2, applicabile nella fattispecie concreta.
Tuttavia, è intervenuta la Corte Costituzionale, sentenza n. 77 del 2018, che ha ampliato le ipotesi della compensazione delle spese in quanto ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co.2 c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 , convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
La Corte ha infatti ritenuto che: “ contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, comma 1) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti
e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo
(art. 111 Cost, comma 1) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost, comma 1) perchè la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.
Ciò orienta la pronuncia di illegittimità costituzionale che si va a rendere nel senso che parimenti le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili a tale clausola generale e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità. Le quali ultime quindi - l'"assoluta novità della questione trattata" ed il "mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti" - hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale.
Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.92 cpc comma 2, nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Dunque, a seguito dell'intervento della Consulta al giudice è consentito compensare le spese, oltre che nelle ipotesi tassative previste dall'art.92 co.2 , anche nelle altre ipotesi in cui egli ravvisi le “gravi ed eccezionali ragioni”, vale a dire ipotesi, accomunate dalla medesima ratio sottesa a quelle tipizzate, espressamente individuata nel fatto di essere caratterizzate dalla sopravvenienza di “questioni dirimenti” o di “assoluta incertezza” parimenti gravi ed eccezionali.
La Suprema Corte ha altresì sottolineato l'«elasticità» costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, «non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese» in favore della parte vittoriosa” (così Cass. Sez. 6-3, ord. 26 luglio 2021, n. 21400,
Rv. 662213-01, che richiama Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157). Nondimeno, ha precisato che resta “censurabile in sede di legittimità la coerenza e la razionalità (non della scelta di compensare le spese, ma) della motivazione con cui il giudice di merito abbia sorretto la compensazione”, risultando suscettibile di cassazione la “motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea” (così, in motivazione,
Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2019, n. 17816, Rv. 654447-01).
5.2 Nella specie, emerge dagli atti che, in data 27.09.2021 l'odierno appellante depositava il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, poi notificato l'11.11.2021 CP_ e che l' provvedeva al pagamento dei ratei solo in data 25.02.2022.
Pertanto, il pagamento della somma pretesa dopo la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non può giustificare una compensazione, seppure parziale delle spese di lite, in ragione dei principi espressi dalla giurisprudenza richiamata e condivisi da questa Corte.
Né, contrariamente a quanto fin qui ritenuto anche da questa Corte, la statuizione impugnata può trovare conferma nel principio di causalità oggettiva, in relazione al quale verrebbe ad assumere rilievo il "comportamento tenuto fuori dal processo dalle parti" (cfr.
Cass. n. 25141/2006 e Cass. n. 1513/2006).
La corretta applicazione del principio medesimo, infatti, comporta (cfr., ex multis,
Cass. n. 373/2015, Cass. n. 4074/2014 e Cass. n. 25781/2013) che le conseguenze economiche del processo debbano essere poste a carico di chi ha costretto altri a promuoverlo o a proseguirlo e, dunque, nel caso di specie dall' che lungi dall' aver CP_1 anticipato rispetto alla definizione del giudizio il pagamento della prestazione previdenziale richiesta ha dato adempimento a quanto evidentemente ritenuto un proprio obbligo solo dopo aver indotto l'interessato all'azione giudiziale (cfr. in termini Cass.
30.9.2022 n. 28460 riforma di pronunzia di questa Corte su fattispecie identica).
Dunque, la liquidazione operata dal giudice di prime cure va riformata in quanto sono insussistenti le ragioni della compensazione.
La sentenza impugnata va, dunque, riformata nella parte relativa alla compensazione delle spese di lite tra le parti ed in applicazione del criterio della CP_ soccombenza, l' va condannato in favore dell'odierna appellante, al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano ai sensi del D.M. n. 147/2022, tenuto conto ai fini del valore della causa dell'importo liquidato, applicando i valori minimi in ragione della non complessità delle questioni esaminate e con esclusione della fase istruttoria, con attribuzione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
6. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo, ai sensi del DM 147/22 con applicazione dei valori minimi ed omettendo la fase istruttoria con attribuzione all'avv.to Vincenzo Ciccone, anticipatario.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata che conferma CP_ nel resto, condanna l' alla refusione in favore dell'appellante delle spese di lite del giudizio di primo grado che liquida in complessivi € 251,00 oltre rimborso spese generale,
Iva e cpa, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.to Vincenzo Ciccone;
CP_
- condanna l' alla refusione delle spese del presente grado che liquida in complessivi
€ 247,00 oltre rimborso spese generale, Iva e cpa, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.to Vincenzo Ciccone.
Così deciso in Napoli, il 15.09.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Gomez de Ayala dott.ssa Mariavittoria Papa
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente dott. Nicoletta Giammarino Consigliere dott. Francesca Gomez de Ayala Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
15.09.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 598/2024 r.g. sez. lav., vertente tra
(C.F.: nato in [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Acerra (NA) alla via Brescia 31, rapp.to e difeso dall'Avv. Vincenzo Ciccone (C.F.:
), e con lo stesso elett.te domiciliato in Palma Campania (NA) alla C.F._2 via Saverio Carbone, n. 27;
Appellante
e
(C.F.: Controparte_1
) in persona del Presidente p.t., con sede legale in Roma alla via Ciro il P.IVA_1
Grande n. 21, rapp. e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe con il quale elett.te domicilia in
Nola (NA) alla via Variante 7 bis n. 62 presso l'avvocatura dell'Ente
Appellato
Oggetto: appello avverso sentenza n. 606/2024 pronunciata dal Tribunale di Nola in funzione del Giudice del Lavoro in data 07.03.2024 in materia di prestazioni previdenziali.
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 27.09.2021 innanzi al Tribunale di Nola in funzione di giudice del lavoro e notificato in data 11.11.2021, chiedeva che fosse Parte_1 giudizialmente accertato il proprio diritto a conseguire l'indennità “una tantum” di cui all'art.69 de D.L. 73/2021 con la conseguente condanna dell'istituto resistente al pagamento della somma di euro 800,00 a tale titolo, oltre interessi come per legge e vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
A fondamento della domanda allegava:
- di avere lavorato nell'anno 2020 per 102 giornate come bracciante agricolo extracomunitario, con contratto di lavoro a tempo determinato;
- di aver presentato entro il termine previsto del 30.09.2021 la domanda per ottenere il diritto all'indennità “una tantum” di cui all'art. 69 del DL n.73/2021 avendo lavorato per più di 50 giorni come operaio agricolo per l'anno 2020;
- di aver visto respinta l'istanza dall' con comunicazione del 06. 09. 2021; CP_1
- che per ipotesi come quella in esame non è prevista la possibilità di proporre ricorso amministrativo e, che per il riconoscimento della prestazione negata era stato necessario adire il giudice.
2. Instauratosi correttamente il contraddittorio, si costituiva in giudizio che CP_1 chiedeva dichiararsi cessata materia del contendere per avere, nelle more, provveduto al pagamento della somma richiesta giudizialmente, come da documentazione in atti (cfr. provvedimento di liquidazione del 25.02.2022).
3. Il Tribunale di Nola, sez. lavoro e Previdenza, con sentenza n. 606/2024 del
07.03.2024, ritenuto che la liquidazione ed il non contestato pagamento della prestazione avesse soddisfatto integralmente la pretesa del ricorrente, su conforme richiesta delle parti, dichiarava cessata la materia del contendere, compensando le spese di lite nella misura di 1/3 e ponendo i residui 2/3, pari ad € 167,33, a carico dell' , virtualmente CP_1 soccombente, in considerazione del breve lasso di tempo tra la notifica del ricorso ed il pagamento della prestazione.
4. Con atto d'appello depositato telematicamente in data 14.03.2024 il ricorrente ha impugnato la predetta sentenza limitatamente alla statuizione sulle spese di lite, deducendo la violazione dell'art. 92 cpc atteso che il pagamento era intervenuto dopo il deposito e la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e chiedendo quindi che, in parziale riforma della sentenza impugnata, l' venisse condannato al CP_1 pagamento integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio, con attribuzione. CP_
4.1 Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' contestando l'avversa pretesa e concludendo per il rigetto dell'appello.
All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
5. L'appello è fondato.
5.1 Giova premettere che, a norma dell'art. 92 c.p.c. nella formulazione coeva ai fatti di causa: “Il Giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue;
e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'art. 88, essa ha causato all'altra parte.
Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione”.
L'attuale formulazione dell'art. 92 comma 2 cpc, è la risultante di un processo di incessante evoluzione legislativa.
Nell'originaria formulazione codicistica, le deroghe al principio della soccombenza erano affidate ad una clausola generale, quella dei giusti motivi, che, dato il carattere di elasticità, necessitava che l'attività di prudente apprezzamento dei giudici la riempisse di contenuti concreti.
Mancando un obbligo di specifica motivazione, l'unico limite alla discrezionalità del giudicante era il divieto di porre le spese di lite a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. Sez. un 15/07/2005 n. 14989).
Il legislatore, nell'intento di ridurre gli spazi di operatività della clausola dei “giusti motivi” è intervenuto, in un primo momento, prevedendo l'indicazione di una motivazione che esplicitasse la ricorrenza dei giusti motivi (art.2, co.1 lett a) della legge
28 dicembre 2005 n.263).
A questa fase normativa sono seguiti gli interventi di cui alla legge n. 69 del 2009 - che ha previsto l'obbligo di indicare in motivazione la concorrenza di altre, oltre alla soccombenza reciproca, gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione - e del D.L. 12 settembre 2014 n. 132, conv., con modificazioni, in L. 10 novembre 2014 n.
162 - che ha tipizzato le ipotesi di compensazione delle spese individuandole nell' “assoluta novità della questione trattata” e “nel mutamento di giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, oltre che nella soccombenza reciproca – cui va ascritta la formulazione letterale dell'art. 92, comma 2, applicabile nella fattispecie concreta.
Tuttavia, è intervenuta la Corte Costituzionale, sentenza n. 77 del 2018, che ha ampliato le ipotesi della compensazione delle spese in quanto ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co.2 c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 , convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
La Corte ha infatti ritenuto che: “ contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, comma 1) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti
e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo
(art. 111 Cost, comma 1) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost, comma 1) perchè la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.
Ciò orienta la pronuncia di illegittimità costituzionale che si va a rendere nel senso che parimenti le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili a tale clausola generale e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità. Le quali ultime quindi - l'"assoluta novità della questione trattata" ed il "mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti" - hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale.
Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.92 cpc comma 2, nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Dunque, a seguito dell'intervento della Consulta al giudice è consentito compensare le spese, oltre che nelle ipotesi tassative previste dall'art.92 co.2 , anche nelle altre ipotesi in cui egli ravvisi le “gravi ed eccezionali ragioni”, vale a dire ipotesi, accomunate dalla medesima ratio sottesa a quelle tipizzate, espressamente individuata nel fatto di essere caratterizzate dalla sopravvenienza di “questioni dirimenti” o di “assoluta incertezza” parimenti gravi ed eccezionali.
La Suprema Corte ha altresì sottolineato l'«elasticità» costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, «non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese» in favore della parte vittoriosa” (così Cass. Sez. 6-3, ord. 26 luglio 2021, n. 21400,
Rv. 662213-01, che richiama Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157). Nondimeno, ha precisato che resta “censurabile in sede di legittimità la coerenza e la razionalità (non della scelta di compensare le spese, ma) della motivazione con cui il giudice di merito abbia sorretto la compensazione”, risultando suscettibile di cassazione la “motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea” (così, in motivazione,
Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2019, n. 17816, Rv. 654447-01).
5.2 Nella specie, emerge dagli atti che, in data 27.09.2021 l'odierno appellante depositava il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, poi notificato l'11.11.2021 CP_ e che l' provvedeva al pagamento dei ratei solo in data 25.02.2022.
Pertanto, il pagamento della somma pretesa dopo la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non può giustificare una compensazione, seppure parziale delle spese di lite, in ragione dei principi espressi dalla giurisprudenza richiamata e condivisi da questa Corte.
Né, contrariamente a quanto fin qui ritenuto anche da questa Corte, la statuizione impugnata può trovare conferma nel principio di causalità oggettiva, in relazione al quale verrebbe ad assumere rilievo il "comportamento tenuto fuori dal processo dalle parti" (cfr.
Cass. n. 25141/2006 e Cass. n. 1513/2006).
La corretta applicazione del principio medesimo, infatti, comporta (cfr., ex multis,
Cass. n. 373/2015, Cass. n. 4074/2014 e Cass. n. 25781/2013) che le conseguenze economiche del processo debbano essere poste a carico di chi ha costretto altri a promuoverlo o a proseguirlo e, dunque, nel caso di specie dall' che lungi dall' aver CP_1 anticipato rispetto alla definizione del giudizio il pagamento della prestazione previdenziale richiesta ha dato adempimento a quanto evidentemente ritenuto un proprio obbligo solo dopo aver indotto l'interessato all'azione giudiziale (cfr. in termini Cass.
30.9.2022 n. 28460 riforma di pronunzia di questa Corte su fattispecie identica).
Dunque, la liquidazione operata dal giudice di prime cure va riformata in quanto sono insussistenti le ragioni della compensazione.
La sentenza impugnata va, dunque, riformata nella parte relativa alla compensazione delle spese di lite tra le parti ed in applicazione del criterio della CP_ soccombenza, l' va condannato in favore dell'odierna appellante, al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano ai sensi del D.M. n. 147/2022, tenuto conto ai fini del valore della causa dell'importo liquidato, applicando i valori minimi in ragione della non complessità delle questioni esaminate e con esclusione della fase istruttoria, con attribuzione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
6. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo, ai sensi del DM 147/22 con applicazione dei valori minimi ed omettendo la fase istruttoria con attribuzione all'avv.to Vincenzo Ciccone, anticipatario.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata che conferma CP_ nel resto, condanna l' alla refusione in favore dell'appellante delle spese di lite del giudizio di primo grado che liquida in complessivi € 251,00 oltre rimborso spese generale,
Iva e cpa, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.to Vincenzo Ciccone;
CP_
- condanna l' alla refusione delle spese del presente grado che liquida in complessivi
€ 247,00 oltre rimborso spese generale, Iva e cpa, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.to Vincenzo Ciccone.
Così deciso in Napoli, il 15.09.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Gomez de Ayala dott.ssa Mariavittoria Papa