CA
Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 20/07/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
dott. IU Minutoli Consigliere rel.
dott. Antonino Zappalà Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 416/2023 R.G., posta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 3 marzo 2025, vertente
TRA
, nato il [...] a [...], C.F. Parte_1 [...]
, e , nata il [...] a C.F._1 Parte_2
Furnari (ME), C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. CodiceFiscale_2
Antonina Costantino, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Natale Polimeni, del
Foro di Reggio Calabria, difensore di , per procura in atti Parte_1
appellante
contro
c.f. , in persona del p.t., Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Librizzi, per procura in atti, appellato/appellante incidentale
Controparte_3
, c.f. in persona dell'Assessore
[...] P.IVA_2
p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Messina,
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_4 C.F._3
, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Dauccia per procura in atti
[...]
, nato a [...] il [...], C.F. , CP_5 C.F._4
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Siracusa per procura in atti,
appellati
Oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Messina del 3.4.2023 n.
654– “Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre
materie”.
Motivi della decisione
1. Con citazione del 27 settembre 2014, e Parte_1 Parte_2
, odierni appellanti, convenivano in giudizio di fronte al Tribunale di
[...]
Messina il l Controparte_1 Controparte_6
, e odierni
[...] Controparte_4 CP_5
appellati, per la conferma dell'ordinanza del 20 febbraio 2014 resa dal Collegio
in sede di reclamo cautelare, premettendo:
- di essere comproprietari, per successione ereditaria del nonno
[...]
dell'immobile sito in C.da Zurà, complesso Poggio Persona_1 CP_1
delle Rose, identificato al catasto al foglio 8, part. 1753 sub 1 e 2 e dell'unità immobiliare sita nel medesimo complesso e individuata al foglio 8
partt. 1687 sub 2; - che a seguito degli eventi alluvionali del 10 e 11 dicembre 2008, l'immobile di cui alla part. 1753 aveva subito ingenti danni a causa dell'assenza del muro di controripa a sostegno del terreno a monte e del muro di sottoscarpa a sostegno della strada;
- che, pertanto, avevano promosso innanzi al Tribunale di Barcellona PG
ricorso cautelare per ottenere l'esecuzione delle opere di consolidamento;
- che dopo la dichiarazione di incompetenza del predetto Tribunale, su eccezione dell'Amministrazione regionale, il giudizio era stato incardinato presso il Tribunale di Messina;
- che quest'ultimo Ufficio, con ordinanza del 20 giugno 2012 aveva rigettato tutte le domande;
- che avverso tale provvedimento essi avevano proposto reclamo, ed il collegio, con ordinanza del 20 febbraio 2014, aveva così statuito “In
parziale accoglimento del reclamo, ordina al i eliminare Controparte_1
la situazione di pericolo lamentata dai ricorrenti ordinando allo stesso di
provvedere a mettere in sicurezza il pendio a monte con i rimedi indicati a
pag. 20 della consulenza;
realizzare le opere di sostegno a valle della
particella n. 1906, il rifacimento del muro di contenimento, la captazione ed
invio a recapito delle emergenze idriche, realizzazione di sistemi di
drenaggio delle acque meteoriche, canalizzazioni e regimentazione delle
acque superficiali ed, infine, messa in sicurezza della strada di accesso
all'unità immobiliare di cui alla particella 1753 sub. 1-2 (come analiticamente
indicato dal ctu nella relazione in atti)” Persona_2
Pertanto, gli attori in sede di merito, chiedevano la conferma dell'ordinanza suddetta, con la condanna del alla messa in sicurezza della Controparte_1 zona. Chiedevano altresì la condanna del in qualità di proprietario CP_1
delle aree interessate ai movimenti franosi, e di , in qualità di Controparte_4
costruttore, e del geom. quale progettista e direttore dei lavori CP_5
relativi al piano di lottizzazione della Convenzione di Lottizzazione Rep. n.
38205/raccolta n. 8269 ai rogiti del Notaio Dr. del 25 gennaio Persona_3
1991, al risarcimento dei danni subiti dai propri immobili, affermando inoltre la responsabilità del Genio Civile per aver omesso di verificare la corretta esecuzione delle prescrizioni impartite. Infine, in considerazione delle ordinanze del Comune di del 23 dicembre 2008, con cui si ordinava lo sgombero CP_1
degli immobili, e del 24 dicembre 2008, con cui era stato interdetto l'accesso alle unità abitative di proprietà degli attori, chiedevano il risarcimento del
danno subito anche per il mancato godimento degli immobili dal 2008 sino alla data della domanda ed oltre.
2. Costituitosi in giudizio, il eccepiva l'infondatezza della Controparte_1
domanda, rappresentando che, nell'approvare la variante al piano di lottizzazione dell'area in questione, era stata posta quale condizione la realizzazione delle opere di consolidamento del terreno a monte, individuando inoltre gli interventi edilizi posti in essere dagli attori come causa dei danni.
Proponeva inoltre domanda riconvenzionale contro e per le loro CP_4 CP_5
responsabilità per i fatti oggetto di causa.
Questi, costituitisi, eccepivano entrambi il proprio difetto di legittimazione passiva, contestavano nel merito le domande attoree, ed in ogni caso eccepivano la prescrizione decennale e quinquennale. L'Assessorato eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, per non avere alcun potere nella fase di esecuzione delle opere.
3. Il Tribunale di Messina, a seguito dell'esperimento di CTU, con sentenza
del 3 aprile 2023 n. 654, ha così deciso:
a) ha accolto parzialmente la domanda degli attori nei confronti del
[...]
limitando, tuttavia, la condanna (rispetto all'ordinanza cautelare del CP_1
21 febbraio 2014), alla demolizione e ricostruzione del muro di
contenimento (per l'accertata mancanza di fondazioni e mancata realizzazione a regola d'arte), in prossimità della strada comunale e a sostegno della zona a parcheggio e verde attrezzato, nel rispetto della normativa e delle buone regole tecniche vigenti;
b) ha rigettato le domande contro (per mancata prova della sua qualità di CP_5
direttore dei lavori dell'intero complesso edilizio) e (citato in proprio e non CP_4
come titolare dell'impresa);
c) ha rigettato le domande risarcitorie proposte dagli attori nei confronti dei convenuti, non avendo essi “allegato alcunché in merito alla utilizzazione del
bene”;
d) ha rigettato le domande riconvenzionali proposte dal Controparte_1
nei confronti di e di;
CP_5 Controparte_4
e) ha regolamentato le spese di lite in base alla soccombenza.
4. Avverso la sentenza, hanno proposto appello IU e Parte_2
, per i seguenti motivi.
[...] A sua volta il ha proposto appello incidentale, Controparte_1
contestando la regolamentazione delle spese.
5. Con il primo motivo di gravame, gli appellanti hanno censurato la sentenza gravata nella parte in cui ha omesso di dichiarare la carenza di legittimazione attiva di . Rappresentano infatti di aver Parte_2
depositato in corso di giudizio, in data 28 gennaio 2022, un'istanza in cui avevano indicato che, in forza della pubblicazione e deposito in data 3
novembre 2017 di testamento olografo, rinvenuto successivamente all'apertura della successione legittima nel 2010, era diventato Parte_1
proprietario esclusivo degli immobili. Pertanto, hanno chiesto l'estromissione dal giudizio di . Parte_2
5.1 – Osserva preliminarmente la Corte che la carenza di legittimazione attiva (al pari di quella passiva) è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio Cass. 1 aprile 2025, n. 8625).
5.2 – In punto di fatto, effettivamente gli originari attori hanno fondato la loro legittimazione attiva (quali proprietari degli immobili danneggiati) sulla dichiarazione di successione legittima del 22 settembre 2010 (aperta il 30
maggio 2001) e in quella qualità hanno agito in giudizio;
tuttavia, in corso di causa, è stato documentalmente provato che, in virtù del citato testamento olografo del de cuius, unico erede è , avebdo egli lasciato a Parte_1
quest'ultimo “le mie sole tre case di Calanaro a la piccola nel CP_1
condominio e la grande a tipo villa”, da individuarsi negli immobili oggetto di questo giudizio, censiti al catasto come particelle 1753 sub 1 e 2 e 1687 sub 2,
siti in Contrada Canalaro Zurà. Ne consegue che è venuta meno la legittimazione attiva di Parte_2
, senza che il Tribunale abbia pronunciato alcunché al riguardo: sicché,
[...]
a parziale modifica della sentenza di primo grado, deve pronunciarsi in conformità.
5.3 - Sul conseguente regime delle spese si dirà nel paragrafo dedicato a tale argomento.
6. Con il secondo motivo di appello, l'appellante chiede la riforma del punto 1) della sentenza, nella parte in cui ha condannato il Controparte_1
soltanto a demolire e ricostruire il muro di contenimento, e non anche all'esecuzione delle altre opere indicate nell'ordinanza cautelare (“la captazione
ed invio a recapito delle emergenze idriche, realizzazione di sistemi di
drenaggio delle acque meteoriche, canalizzazioni e regimentazione delle acque
superficiali ed, infine, messa in sicurezza della strada di accesso all'unità
immobiliare di cui alla particella 1753 sub. 1-2”).
6.1 - Sul punto, si deve tuttavia condividere quanto rilevato dal CP_1
appellato, che richiama la convenzione di lottizzazione del 25 gennaio
[...]
1991, agli atti. Tale convenzione, stipulata tra il nella Controparte_1
persona dell'allora Sindaco , e Controparte_7 Persona_1
(dante causa degli appellanti), e , Controparte_8 CP_9
prevedeva che questi ultimi, in qualità di lottizzanti, si impegnassero alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (art 2 della convenzione).
Le opere di urbanizzazione primaria venivano indicate, all'art 3, in “rete
stradale (…), rete di distribuzione idrica, rete fognante, rete di distribuzione dell'energia elettrica, impianto di illuminazione, rete telefonica, spazi destinati
ad uso pubblico, rete di distribuzione di gas metano, sistemazione degli spazi
destinati a verde pubblico attrezzato”.
6.2 - La sentenza gravata ha pertanto tenuto conto della previsione degli obblighi gravanti, tra gli altri, anche sul dante causa degli appellanti, ed ha di conseguenza ritenuto di limitare la condanna del alle sole opere di CP_1
effettiva competenza dello stesso, cioè la demolizione e ricostruzione del muro di contenimento, rientrando le altre opere oggetto di condannatorio nell'ordinanza cautelare nell'ambito della convenzione di lottizzazione sottoscritta dal e dai lottizzanti. CP_1
Il motivo di gravame è pertanto infondato e va rigettato.
7. Con il terzo, il quarto ed il quinto motivo di gravame, il Pt_2
censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato le domande di risarcimento del danno, sia nei confronti del sia nei confronti degli altri Controparte_1
soggetti convenuti e cioè l'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità-
Ufficio del Genio Civile di Messina, Dibilio e Foti.
Per coerenza di trattazione, si ritiene di affrontare i suddetti motivi di gravame partendo dalla posizione processuale di , e CP_4 CP_5
dell'Assessorato, per poi affrontare quella del Controparte_1
7.1 - Per la posizione di l'appellante ha argomentato nel senso che lo CP_5
stesso fosse progettista architettonico della lottizzazione convenzionata originaria ed anche della lottizzazione in variante, per come riscontrato nel nulla osta rilasciato dal Genio civile di , nonché nell'art. 15 della CP_3
Convenzione di Lottizzazione citata (“per tutto quanto si riferirà ai rapporti con il in relazione alla presente convenzione i lottizzanti nominano loro CP_1
rappresentante il sig. domiciliato in Terme Vigliatore via Tonnarella CP_5
n.92”). Inoltre, la disponibilità dimostrata da all'indomani degli eventi CP_5
alluvionali, di ricostruire il muro crollato (richiesta di autorizzazione al Sindaco
del Comune di del 6.3.2009, comporterebbe un riconoscimento della CP_1
propria responsabilità.
Tuttavia, a giudizio della Corte non si ravvisa l'errore denunciato. E', infatti evidente, dalla lettura del certificato di collaudo del 5 luglio 1999, che questi non abbia ricoperto il ruolo di progettista e/o direttore dei lavori per la realizzazione dell'intervento di lottizzazione. Ad aver ricoperto tale figure, secondo tale documento sono stati gli ingegneri e . Persona_4 Persona_5
Nessuna responsabilità può dunque essere riconosciuta a quest'ultimo per i fatti oggetto del presente procedimento.
7.2 - Per la posizione di , citato quale costruttore, l'appellante ritiene CP_4
sussistente la sua responsabilità in qualità di amministratore legale della società costruttrice delle opere oggetto Controparte_10
della lottizzazione.
Ritiene, tuttavia, la Corte che debba condividersi quanto statuito dalla sentenza impugnata. Infatti, il ha rivestito la qualità di amministratore e CP_4
legale rappresentante della che aveva Controparte_10
svolto i lavori di costruzioni delle opere afferenti alla convenzione di lottizzazione. Tuttavia, gli originari attori (e, quindi, l'odierno appellante) hanno citato in giudizio il in proprio, e non come legale rappresentante della CP_4
società costruttrice, determinando pertanto il difetto di legittimazione passiva di quest'ultimo. 7.3 - Per la posizione dell'Assessorato, l'appellante ritiene l Controparte_3
responsabile per non aver adempiuto ai propri compiti di vigilanza e
[...]
controllo, e cioè per non aver verificato di volta in volta che le nuove costruzioni,
da eseguirsi in esecuzione della Convenzione di lottizzazione, procedessero in conformità della normativa dettata dalla legge.
Tuttavia, a giudizio della Corte, non v'è prova di una specifica responsabilità
dell'appellata amministrazione per le causali indicate, e cioè per la cattiva esecuzione delle opere, in questo caso del muro di sostegno, limitandosi la competenza dell'Ufficio stesso al rilascio di autorizzazione preventiva a costruire, art 18 legge 64/1974, alla verifica della sussistenza di tale autorizzazione ed al rispetto della normativa in materia, art 29 stessa legge, non potendosi invece ritenersi responsabile per la fase dell'esecuzione delle opere,
che rimane responsabilità del costruttore.
8. Con riferimento alla posizione del deve poi Controparte_1
distinguersi relativamente alle due voci di danno lamentate e di cui l'appellante ha chiesto sin dal primo grado il risarcimento, e cioè:
a) I danni degli immobili dovuti alla mancata manutenzione protratta dal
2008 in poi (anche durante il corso del giudizio), dovuta alle ordinanze urgenti del Comune interdittive del transito all'interno dell'area per ragioni di sicurezza pubblica e privata b) Il danno subito dal proprietario per il mancato godimento dei beni,
sempre a causa delle suddette ordinanze interdittive, venendo in rilievo,
secondo la sua prospettazione, “un danno in re ipsa, individuabile di per
sé nella perdita della disponibilità del bene da parte del dominus, così come nell'impossibilità per questi di conseguire l'utilità anche solo
potenziale ricavabile dal bene medesimo, in relazione alla natura
formalmente fruttifera di esso” (v. citazione in primo grado).
8.1 - Per la prima voce di danno, si evidenzia quanto rilevato dal CTU, e cioè che i danni presenti negli immobili in oggetto, oltre a non essere danni strutturali, sono causati, in parte, da difetti di realizzazione (scoli dei balconi di esigue dimensioni, dislivello minimo tra interno e piano di calpestio dei balconi,
che hanno determinato un ristagno di acqua piovana nei balconi, con introduzione di acqua all'interno) ed in parte dalla mancata manutenzione protrattasi per molti anni.
Ora, la sentenza gravata, come detto, ha rigettato la domanda di risarcimento, sulla considerazione secondo cui le spese di manutenzione sono a carico dei proprietari, e che, laddove avessero avuto accesso agli immobili, i avrebbero comunque dovuto sostenerli. Pt_2
Ritiene tuttavia la Corte che, laddove i avessero potuto accedere Pt_2
liberamente agli immobili di loro proprietà, i danni non sarebbero stati gravi, così
come lo sono diventati a causa di una mancata manutenzione durata più di un decennio, e pertanto molte spese sarebbe state evitate o quantomeno ridimensionate. La sostituzione di tutti gli infissi e le porte esterne, il distacco delle mattonelle e dello zoccoletto e le scale deteriorate, ad esempio, sono tutte spese che sarebbero state evitate, o fortemente contenute, per mezzo di una manutenzione costante e continua.
Non può che condividersi, quindi, l'assunto attoreo secondo cui il CP_1
avrebbe potuto procedere nell'immediatezza alla messa in sicurezza
[...]
dell'area, per quanto di propria competenza, come con il ripristino del muro di contenimento, revocando per tempo le ordinanze interdittive e permettendo ai proprietari di accedere ai propri immobili.
Tuttavia, nella quantificazione dei danni il c.t.u. ha indicato apoditticamente una somma (€. 21.000,00 per unità immobiliare per un totale di €. 63.000,00)
che è del tutto sganciata da qualsiasi calcolo obiettivo e, dunque, controllabile,
anzi aggiungendo che, “relativamente ai punti 3 e 4 (“risanare le strade di
accesso interessate dagli smottamenti con lesioni più o meno importanti ed
un'opportuna regimentazione delle acque, oltre la realizzazione di muri di
sostegno lungo le stradelle condominiali;
4. demolire nel più breve tempo
possibile e ricostruire il muro di contenimento, in prossimità della strada
comunale e a sostegno della zona a parcheggio e verde attrezzato ,
attualmente fonte di pericolo per la privata e pubblica incolumità), le somme
occorrenti potranno essere quantificate solo dopo la redazione di specifici
progetti esecutivi”.
Non v'è quindi prova dell'ammontare specifico di tali danni o, comunque,
non è indicato un criterio che consenta una liquidazione equitativa.
8.2 - Per ciò che concerne la seconda voce di danno, la sentenza gravata,
infatti, ha rigettato la domanda “dal momento che i non hanno allegato Pt_2
alcunché in merito alla utilizzazione del bene, se concesso in locazione o fruito
a titolo personale, dovendo rilevarsi che la mancata fruizione del bene da parte
dei è riconducibile ad appositi provvedimenti del al fine di Pt_2 CP_1
garantire la loro incolumità”.
Gli appellanti hanno lamentato l'erroneità di tale motivazione, posto che “la
limitazione del diritto di proprietà di un immobile, che sia causato dall'altrui fatto
dannoso, è suscettibile di valutazione economica non soltanto se ne derivi la necessità di una spesa ripristinatoria o di perdite dei frutti della cosa (lucro
cessante), ma anche se la compressione del godimento siano sopportate dal
titolare con suo personale disagio o sacrificio” e che “la quantificazione del
risarcimento ben può essere stabilita dal Giudice mediante ricorso al cosiddetto
“danno figurativo e, quindi, con riguardo al valore locativo del cespite”.
Conseguentemente, essi assumono la sufficienza della prova della mancata utilizzazione degli immobili, non essendo il proprietario, pertanto, tenuto a dimostrare l'utilità perduta a fronte della mancata utilizzazione, ovverosia in che modo avrebbe utilizzato i beni se ne avesse avuto la disponibilità.
In conclusione, venendo “in rilievo un danno in re ipsa, individuabile, di per
sé, nella perdita della disponibilità del bene da parte del dominus, così come
nell'impossibilità, per questi, di conseguire l'utilità anche solo potenzialmente
ricavabile dal bene medesimo”, gli appellanti invocano un danno ammontante in totale ad “€ 470.233,26 ripartiti, fra i tre immobili, come indicato nel prospetto
riassuntivo di cui a pag. 17 della memoria attorea ex art. 183 comma VI° n. 1
c.p.c., versata nel fascicolo attoreo del giudizio di prime cure”. In tal senso,
contestano la c.t.u., “non avendo correttamente individuato le cause dei danni
lamentati dagli attori negli immobili di loro proprietà e non avendoli
correttamente quantificati e considerati anche i conseguenti risvolti penali di
detta CTU e che la Consulenza doveva essere necessariamente rinnovata con
altro perito”.
8.3 - Il ha contestato l'appello, “dal momento che i Sigg. CP_1 Pt_2
non hanno allegato alcuna prova in merito alla mancata utilizzazione dei beni,
se concessi in locazione e/o fruiti (o non) a titolo personale”. 8.4 - A giudizio della Corte, è intanto utile richiamare Cass. SSUU 15
novembre 2022, n. 33645 e Cass. 7 settembre 2020 n. 18566; quest'ultima, in particolare, ricostruiti i diversi orientamenti esistenti (alternativa tra presunzione
iuris tantum dell'esistenza di un danno connesso alla perdita della disponibilità
del bene ed all'impossibilità di conseguirne la relativa utilità e, di contro, danno
in re ipsa), in continuità con Cass. SSUU n. 26972 del 2008 sul danno danno-
conseguenza, che deve essere allegato e provato, ha statuito che (in tema di occupazione, con statuizione applicabile per eadem ratio al nostro caso) “la
prova dell'occupazione illegittima, bastando da sola a implicare l'impossibilità di
disporre liberamente del proprio bene, consente di per sé sola il ricorso alla
presunzione di normale fruttuosità del bene, facendo sempre salva,
ovviamente, l'eventuale prova contraria da parte del soggetto danneggiante”.
In sostanza, rigettandosi il concetto di danno in re ipsa, quest'ultimo viene spesso usato impropriamente, con un richiamo alla figura priva di contenuto sostanziale, e che andrebbe sostituita con la locuzione “danno presunto”: in tal modo, le differenze fra i due orientamenti esposti si assottigliano, e avviene che
“entrambi gli indirizzi, per quanto maggiormente rileva in questa sede,
ammettono il ricorso a criteri presuntivi, nonché alla liquidazione equitativa, una
volta acquisita la certezza dell'esistenza del pregiudizio”.
Concludendo, può affermarsi che sul versante probatorio, che qui più rileva,
la prova dell'impossibilità di disporre liberamente del proprio bene, consente di per sé sola il ricorso alla presunzione di normale fruttuosità del bene, facendo sempre salva, ovviamente, l'eventuale prova contraria da parte del soggetto danneggiante. 8.5 – Ciò posto, l'appello sarebbe fondato nell'an, mancando, tuttavia, la prova piena del quantum: infatti, da un lato il richiamato prospetto inserito nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. è apodittico, indicando valori da mancato reddito del tutto avulsi da specifici criteri di riferimento;
dall'altro la liquidazione operata dal CTU in € 110.000,00 per immobile, per un totale di € 330.000,00
totali, sconta anch'essa lo stesso vizio, non essendo stato chiarito il percorso argomentativo che ha condotto, con un verificabile criterio, al risultato proposto.
Ne consegue che la contestata statuizione di rigetto va confermata anche in questa sede, non ritenendosi indispensabile riaprire una fase istruttoria che non ha apportato elementi di valutazione idonei, in mancanza, peraltro, di più
specifiche deduzioni degli attori/appellanti.
8. Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante chiede la riforma del capo sulle spese processuali, che è stato impugnato anche dal Controparte_1
con correlato appello incidentale.
8.1 - Quanto all'appello principale, il signor chiede la riforma della Pt_2
statuizione sulle spese in ragione dell'invocato accoglimento delle domande contro gli altri appellati diversi dall' . Controparte_11
Ritiene la Corte che il motivo vada rigettato, essendo stata confermata la correttezza della sentenza nel rigetto delle domande contro , CP_3 CP_4
e CP_5
8.2 – Quanto all'appello incidentale, Il ritiene ingiusta la sentenza CP_1
nella parte in cui lo ha condannato, in solido con gli attori, al pagamento delle spese di lite nei confronti del e del CP_4 CP_5 A giudizio della Corte, in realtà la statuizione è in linea con la soccombenza derivante dal rigetto la domanda riconvenzionale nei confronti dei predetti signori e . CP_5 CP_4
8.3 - Pertanto, le spese del primo grado di giudizio vengono confermate,
anche quanto alla , che inizialmente aveva la Parte_2
legittimazione attiva.
9. Per il presente grado di appello, la soccombenza dell'appellante nei confronti di e dell'Assessorato Parte_1 Controparte_1
comporta intanto la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio a favore di tutti, nella misura, in rapporto al valore della causa dichiarato ed alle questioni trattate, di euro 10.060,00 per compensi per ciascuno ai valori minimi
(fase di studio: euro 2.195,00, fase introduttiva 1.276,00, fase di trattazione
2.940,00, fase decisoria, 3.649,00), oltre spese generali, c.p.a. ed iva, ai sensi del dm n. 147/2022.
La soccombenza del e del nei confronti di e CP_1 Pt_2 CP_4 CP_5
comporta la condanna dei primi due a pagare in solido a ciascuna controparte le spese, liquidate come sopra: ciò per evitare che la posizione degli appellati,
formalmente distinta rispetto agli appellanti ma sostanzialmente relativa alle medesime questioni determini una duplicazione delle spese stesse.
Le spese inerenti la posizione di vanno compensate, Parte_2
attenendo la decisione ad un profilo in rito non considerato dal Tribunale, senza contestazione da parte del sull'appello. CP_1 10. Deve darsi atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, co.
1 quater, d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24
dicembre 2012, n. 228 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta
integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile”), per il pagamento da parte dell'appellante incidentale soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 416/2023 R.G. sull'appello proposto da e contro il Parte_1 Parte_2 Controparte_1
, e l Controparte_4 CP_5 [...]
, e sull'appello incidentale proposto Controparte_6
dal la sentenza del Tribunale di Messina 3 aprile Controparte_12
2023 n. 654:
1. Accoglie l'appello principale nei limiti indicati in premessa e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado,
2. Dichiara il sopravvenuto difetto di legittimazione attiva di Parte_2
e, pertanto, limita la statuizione condannatoria di cui al punto 1) del
[...]
dispositivo a favore soltanto di;
Parte_1
3. Rigetta ogni altro motivo di appello, principale e incidentale e,
conseguentemente, conferma nel resto l'impugnata sentenza;
4. Compensa le spese processuali riguardo;
Parte_2
5. Condanna a pagare le spese del grado in favore di Parte_1
dell'Assessorato, nella misura di euro 10.060,00 per Controparte_1
compensi per ciascuno, oltre spese generali, c.p.a. ed iva;
6. Condanna il a pagare in solido a e Controparte_13 CP_4
le spese del grado, liquidate per ciascuno in euro 10.060,00, oltre CP_5
spese generali, c.p.a. ed iva;
7. dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, co. 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24 dicembre
2012, n. 228, per il pagamento da parte dell'appellante incidentale soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 3 luglio 2025.
Il consigliere est.
(dott. IU Minutoli)
Il Presidente
(dott.ssa Vincenza Randazzo)