Articolo 2 della Legge 20 dicembre 1965, n. 1435
Articolo 1Articolo 3
Versione
19 gennaio 1966
Art. 2.
Il personale assunto ai sensi dell'articolo 1, che fin dalla data della sua prima utilizzazione abbia svolto la propria opera in qualita' di traduttore, interprete, speaker e stenointerprete, e' inquadrato nel gruppo 1° del personale di cui all'articolo 2 della citata legge 23 giugno 1961, n. 520 , a prescindere dal titolo di studio richiesto dall'articolo 3 del disciplinare approvato con decreto interministeriale 4 luglio 1962.
L'inquadramento di cui al precedente comma puo' essere esteso anche al personale gia' assunto a contratto a termine rinnovabile ai sensi della predetta legge, che abbia bene esercitato le sopracitate mansioni per un periodo non inferiore ad un anno e che ne faccia domanda entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 19 gennaio 1966