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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 21/10/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Gela
sezione civile - settore lavoro
nella persona del G.O.P., CI ND, in funzione di G.L. uscendo dalla camera di consiglio del giorno 21/10/2025 ha pronunziato pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo ordinario n. 1170/2023 r.g.a.c. degli affari contenziosi civili settore lavoro
TRA
(C.F.: , nata a Parte_1 CodiceFiscale_1
Mazzarino il 20.07.1984, rappresentata e difesa dall'Avv. Walter Alessi e dall'avv. Marisa D'Asaro, presso il cui studio ha eletto domicilio
ricorrente
E
Controparte_1
, (c.f.: , in persona del Suo legale
[...] P.IVA_1
rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Russo e Dolce
resistente oggetto: assegno di assistenza ex art. 13 della L. 118/1971 e ss. Conclusioni per le parti (ud. 21/10/2025): “...concludono le parti
richiamando i propri scritti difensivi e le conclusioni rese all'udienza
anzi richiamata, tenuta ai sensi dell'art. 127 TER CPC…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 co. VI bis c.p.c. regolarmente notificato l'istante ha chiesto per mezzo di questo Tribunale che venisse dichiarato lo status di invalido civile in capo al ricorrente e che conseguentemente venissero riconosciuti tutti i benefici di legge (assegno di assistenza di cui all'art. 13 della L. 118/1971) dalla data di presentazione della domanda (mese successivo), contestando le risultanze medico – legali a cui era pervenuto il CTU in sede di esperimento di ATP.
Si è costituita l' per mano dei propri difensori che ne ha chiesto il CP_1
rigetto, non essendoci i presupposti sanitari e proponendo questione pregiudiziale preliminare di decadenza del diritto al beneficio.
È stata disposta la rinnovazione della CTU. Le parti hanno concluso richiamandosi ai propri scritti all'udienza del 21 ottobre 2025.
MOTIVO SUCCINTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve disattendersi la questione pregiudiziale di decadenza formulata dall' stante che la ricorrente avverso il CP_1
decreto di cui all'art. 445 co. V c.p.c. ha proposto ricorso nei termini perentori preveduti dal decreto stesso. Nel merito, comunque, la domanda del ricorrente non appare fondata e, pertanto, l'istanza deve essere rigettata per i motivi cui in appresso.
Ed appunto, è stato disposto il rinnovo della CTU. Il consulente nell'ambito dell'ATPO, la cui consulenza qui dovrà essere condivisa in quanto sorretta da adeguata e convincente motivazione e fondata su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti, non ha rinvenuto in capo al ricorrente la sussistenza dei requisiti sanitari imposti dalla normativa vigente per la concessione dei benefici chiesti;
invero, trattasi di: “…soggetto affetto da esiti artrodesi T5-L3 per grave scoliosi con limitazione funzionale residua , modeste note
ansio-depressive reattive;
invalido al 67%…”. Ha statuito, così, il diniego del requisito sanitario per potere percepire l'assegno di assistenza (L. 118/1971) e ciò per come precisato dalla consulenza.
A tal riguardo, non sarà configurabile il diritto a percepire l'assegno mensile per i mutilati ed invalidi civili di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, nei cui confronti, in sede di visita medica presso la competente commissione sanitaria od in sede di giudizio, se non sia stata riconosciuta una riduzione della capacità
lavorativa in misura non inferiore al 74% (invalidi parziali) e che siano incollocati al lavoro e si trovino in stato di bisogno economico. La L.
118/1971 ha fissato per il diritto all'assegno mensile una riduzione della capacità lavorativa pari ad almeno 2/3. Quanto alle spese e competenze di lite, queste dovranno ex lege compensarsi. Le spese di CTU della fase di ATP e dell'ATPO dovranno definitivamente porsi a carico dell' resistente. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, accoglie il ricorso per come anzi spiegato e dichiara la NON SUSSISTENZA del requisito sanitario per potere beneficiare dell'assegno di assistenza (art. 13 L. 118/1971) per
(C.F.: , nata a Parte_1 CodiceFiscale_1
Mazzarino il 20.07.1984.
Compensa ex lege le spese e competenze di lite. Dispone, infine, che le spese di C.T.U. della fase di ATP siano definitivamente poste a carico dell' che si liquidano come da separato decreto. CP_1
Il Giudice
ND CI
in nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Gela
sezione civile - settore lavoro
nella persona del G.O.P., CI ND, in funzione di G.L. uscendo dalla camera di consiglio del giorno 21/10/2025 ha pronunziato pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo ordinario n. 1170/2023 r.g.a.c. degli affari contenziosi civili settore lavoro
TRA
(C.F.: , nata a Parte_1 CodiceFiscale_1
Mazzarino il 20.07.1984, rappresentata e difesa dall'Avv. Walter Alessi e dall'avv. Marisa D'Asaro, presso il cui studio ha eletto domicilio
ricorrente
E
Controparte_1
, (c.f.: , in persona del Suo legale
[...] P.IVA_1
rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Russo e Dolce
resistente oggetto: assegno di assistenza ex art. 13 della L. 118/1971 e ss. Conclusioni per le parti (ud. 21/10/2025): “...concludono le parti
richiamando i propri scritti difensivi e le conclusioni rese all'udienza
anzi richiamata, tenuta ai sensi dell'art. 127 TER CPC…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 co. VI bis c.p.c. regolarmente notificato l'istante ha chiesto per mezzo di questo Tribunale che venisse dichiarato lo status di invalido civile in capo al ricorrente e che conseguentemente venissero riconosciuti tutti i benefici di legge (assegno di assistenza di cui all'art. 13 della L. 118/1971) dalla data di presentazione della domanda (mese successivo), contestando le risultanze medico – legali a cui era pervenuto il CTU in sede di esperimento di ATP.
Si è costituita l' per mano dei propri difensori che ne ha chiesto il CP_1
rigetto, non essendoci i presupposti sanitari e proponendo questione pregiudiziale preliminare di decadenza del diritto al beneficio.
È stata disposta la rinnovazione della CTU. Le parti hanno concluso richiamandosi ai propri scritti all'udienza del 21 ottobre 2025.
MOTIVO SUCCINTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve disattendersi la questione pregiudiziale di decadenza formulata dall' stante che la ricorrente avverso il CP_1
decreto di cui all'art. 445 co. V c.p.c. ha proposto ricorso nei termini perentori preveduti dal decreto stesso. Nel merito, comunque, la domanda del ricorrente non appare fondata e, pertanto, l'istanza deve essere rigettata per i motivi cui in appresso.
Ed appunto, è stato disposto il rinnovo della CTU. Il consulente nell'ambito dell'ATPO, la cui consulenza qui dovrà essere condivisa in quanto sorretta da adeguata e convincente motivazione e fondata su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti, non ha rinvenuto in capo al ricorrente la sussistenza dei requisiti sanitari imposti dalla normativa vigente per la concessione dei benefici chiesti;
invero, trattasi di: “…soggetto affetto da esiti artrodesi T5-L3 per grave scoliosi con limitazione funzionale residua , modeste note
ansio-depressive reattive;
invalido al 67%…”. Ha statuito, così, il diniego del requisito sanitario per potere percepire l'assegno di assistenza (L. 118/1971) e ciò per come precisato dalla consulenza.
A tal riguardo, non sarà configurabile il diritto a percepire l'assegno mensile per i mutilati ed invalidi civili di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, nei cui confronti, in sede di visita medica presso la competente commissione sanitaria od in sede di giudizio, se non sia stata riconosciuta una riduzione della capacità
lavorativa in misura non inferiore al 74% (invalidi parziali) e che siano incollocati al lavoro e si trovino in stato di bisogno economico. La L.
118/1971 ha fissato per il diritto all'assegno mensile una riduzione della capacità lavorativa pari ad almeno 2/3. Quanto alle spese e competenze di lite, queste dovranno ex lege compensarsi. Le spese di CTU della fase di ATP e dell'ATPO dovranno definitivamente porsi a carico dell' resistente. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, accoglie il ricorso per come anzi spiegato e dichiara la NON SUSSISTENZA del requisito sanitario per potere beneficiare dell'assegno di assistenza (art. 13 L. 118/1971) per
(C.F.: , nata a Parte_1 CodiceFiscale_1
Mazzarino il 20.07.1984.
Compensa ex lege le spese e competenze di lite. Dispone, infine, che le spese di C.T.U. della fase di ATP siano definitivamente poste a carico dell' che si liquidano come da separato decreto. CP_1
Il Giudice
ND CI