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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/08/2025, n. 2143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2143 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 13086/2020 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza dell'11/7/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito - promossa da:
- , con sede in Lecce, in persona della Parte_1 liquidatrice e legale rappresentante rappresentata e Parte_2 difesa, con mandato in atti, dall'Avvocato Francesco Sanzò
Ricorrente
C O N T R O
- in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'Avvocato Maurizio Tafuro
Resistente
Oggetto: Accertamento negativo del debito assicurativo e retrodatazione rettifica per variazione classificazione impresa
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 24/12/2020, la ricorrente di cui in epigrafe – premesso di essere società che svolge in via prevalente attività di costruzione e riparazione dei componenti in legno delle imbarcazioni e dell'arredamento delle stesse, presso cantieri di terzi, e in via sussidiaria ed accessoria dei componenti in metallo presenti sulle imbarcazioni – espone di aver effettuato comunicazione dell'avvio effettivo dell'attività di impresa con decorrenza 27/2/2016, e di essere stata inquadrata da , a seguito di tale comunicazione, nella CP_1 gestione tariffaria INDUSTRIA alla Voce di tariffa 6422, relativa al Grande
Gruppo 6, GI, del D.M. 12/12/2000, ed alla voce 0722 per l'attività di segreteria svolta dall'amministratore, rappresenta di aver avanzato con p.e.c. dell'11/12/2019 istanza di rettifica, ritenendo tale inquadramento non corretto in considerazione dell'effettiva attività svolta dalla società e di aver ricevuto in risposta provvedimento del 27/12/2019, notificato via p.e.c. CP_1 il 7/1/2020, nel quale l' comunicava di aver provveduto alla variazione CP_2 ma con decorrenza dall'1/1/2018 e non dal 27/2/2016 come richiesto, lamenta di aver proposto, invano, opposizione avverso il predetto provvedimento con p.e.c. del 6/2/2020 e lamenta, altresì, che, a causa dell'inquadramento nel settore Metallurgia, ha richiesto premi CP_1 assicurativi per gli anni 2016, 2017 e 2018 maggiori di quelli effettivamente dovuti per un importo differenziale pari ad € 37.943,75.
Parte ricorrente deduce l'illegittimità della variazione del rapporto assicurativo comunicata da , affermando che la società ha svolto fin dall'inizio in via CP_1 prevalente attività di costruzione e riparazione dei componenti in legno delle imbarcazioni e di arredamento delle stesse, come confermato dall'inquadramento della quasi totalità dei lavoratori dipendenti come Operai
dalla applicazione del CCNL Legno e affini e dalla classificazione Parte_3 adottata da INPS nel provvedimento del 25/3/2016 a fini previdenziali e contributivi, ai sensi dell'art.49 Legge 88/89, nel Settore Industria, Classe
Legno, e Arredamenti in Legno, richiamando l'art.2, primo Parte_4 comma D.M. 12/12/2000 che prevede che i datori di lavoro di cui all'art.9 T.U.
1124/1965 siano inquadrati nelle gestioni tariffarie secondo la classificazione disposta ai fini assistenziali e previdenziali ex art.49 L.88/1989 e sostenendo che la corretta classificazione dell'attività aziendale doveva ricadere ab origine all'interno del Grande Gruppo 5, del Decreto Ministeriale Controparte_3
12/12/2000 e non del Grande Gruppo 6, relativo alle aziende che operano prevalentemente nella GI, in quanto quest'ultima attività ha un'incidenza solo del 10 per cento sul totale delle lavorazioni svolte dalla società.
Tanto esposto, rappresentato, dedotto e lamentato parte ricorrente chiede testualmente:
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
1) Preliminarmente, che la società odierna ricorrente, in ragione di tutti i motivi innanzi esposti in fatto e diritto, andasse correttamente inquadrata, sin dalla data del 27 febbraio 2016, data di inizio dell'attività d'impresa, nella voce di tariffa 5230 appartenente alla Grande classe 5 Legno ed Affini.; conseguentemente e per l'effetto dichiarare cessata, con effetto retroattivo ed a decorrere da tale data del 27.02.2016, la voce tariffaria 6422, stante l'errata classificazione originariamente attribuita alle lavorazioni svolte dalla ditta;
2) In ragione e conseguenza di quanto innanzi esposto al punto 1) delle presenti conclusioni, accertare e dichiarare non esistente, e/o comunque infondato in fatto
2 e diritto, e quindi non dovuto, per totale assenza dei relativi presupposti di legge, il credito asseritamente vantato dall' odierno resistente nella misura di CP_2
Euro 37.943,75* (Trentasettemilanovecento-quarantatre/75) quale differenza di premi assicurativi determinati in ragione della decorrenza dell'errata classificazione della Ditta solo a far data dal 01.01.2018 (come deciso dall' odierno resistente) e non invece a decorrere dalla prima iscrizione CP_2 dell'impresa e quindi dalla data del 27/02/2016;
3) Disporre quindi la compensazione di tutte le somme eventualmente già indebitamente corrisposte dall'odierna ricorrente per il titolo innanzi indicato, in relazione al periodo 27/02/2016 - 01.01.2018 con riferimento all'errata indicazione tariffaria 6422 (relativa al Grande Gruppo 6, GI, del
Decreto Ministeriale 12.12.2000), con quanto ancora eventualmente dovuto dall'odierna ricorrente per i periodi assicurativi successivi a quello innanzi indicato e con riferimento alla corretta classificazione tariffaria (5230 appartenente alla classe 5 Legno ed Affini), nonchè la ripetizione, in Pt_5 favore della ricorrente, delle eventuali somme in eccesso rispetto all'invocata compensazione.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”.
Si è costituito in giudio , tardivamente, in data 4/11/2021, laddove la CP_1 prima udienza era fissata al 10/11/2021, con memoria nella quale chiede la reiezione del ricorso, affermando la correttezza del proprio operato.
Più in dettaglio, l' resistente rileva che la voce di rischio 6422 è quella CP_2 più consona alla descrizione dell'attività delineata nella denuncia di avvio attività del 26/2/2016 e cioè “Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto presso cantieri di terzi” e rappresenta che solo con la denuncia di variazione del 9/4/2019 la ricorrente ha dichiarato di svolgere, dall'1/1/2018, la nuova attività di “COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI IMBARCAZIONI IN
LEGNO”, descrivendola in maniera chiara specificando che la stessa si affiancava a quella preesistente, e che, a seguito di ciò, l' ha aggiunto la CP_2 nuova voce di rischio 5230 dal 2018.
rileva, inoltre, che, quand'anche la società avesse effettivamente svolto fin CP_1 dall'inizio l'attività esplicitata nel 2019, l'erroneo inquadramento non sarebbe imputabile all'Istituto bensì alla stessa ricorrente e sostiene che la attività svolta dalla impresa va considerata come un'attività articolata in Parte_1 più lavorazioni corrispondenti alle due voci di rischio 6422 e 5230, che possono coesistere e tra le quali non vi è un rapporto di natura sussidiaria o accessoria.
3 Con le note depositate l'8/11/2022 parte ricorrente ha eccepito la tardività della costituzione di e la conseguente inutilizzabilità ai fini della decisione CP_1 dei documenti allegati alla memoria di costituzione.
Tali essendo gli avversi assunti, il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
Occorre, in primo luogo, ricordare quanto disposto dall'art. 12 del D.P.R.
1124/1965 secondo cui: “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
“I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo debbono denunciare all'Istituto assicuratore, contestualmente all'inizio dei lavori, la natura dei lavori stessi ed in particolare le lavorazioni specificate nella tabella allegato n. 4 al presente decreto per l'assicurazione contro le malattie professionali, e debbono fornire all medesimo tutti gli elementi e le CP_2 indicazioni che siano da esso richiesti per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione.
Quando per la natura dei lavori o per la necessità del loro inizio non fosse possibile fare detta denuncia contestuale, alla stessa deve provvedere il datore di lavoro entro i cinque giorni successivi all'inizio dei lavori.
I datori di lavoro debbono, altresì, denunciare all' le Controparte_4 successive modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate. Per le imprese di trasporto la denuncia non è richiesta quando la modificazione del rischio si verifica durante il viaggio indipendentemente dalla volontà del datore di lavoro.
Il datore di lavoro deve pure provvedere alla denuncia delle variazioni riguardanti l'individuazione del titolare dell'azienda, il domicilio e la residenza di esso, nonché la sede dell'azienda, entro trenta giorni da quello nel quale le variazioni si sono verificate.
In caso di ritardata denuncia della cessazione del lavoro l'obbligo del pagamento del premio di assicurazione, nella misura in precedenza dovuta, si estende fino al decimo giorno successivo a quello della cessazione”.
Ancora, devono richiamarsi le seguenti norme del D.M. 12 dicembre 2000
(Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione):
Articolo 11 “Denunce di variazione.”
1. Il datore di lavoro deve presentare, nei termini previsti dall'articolo 12, commi 3
e 4, del Testo unico apposite denunce per ogni variazione totale o parziale
4 dell'attività già assicurata (cessazione di una o più lavorazioni, modificazione di estensione e di natura del rischio, ecc.), inclusa ogni variazione soggettiva ed oggettiva che determini la variazione dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie di cui all'articolo 1.
2. Qualora la variazione comporti un inquadramento diverso da quello in precedenza applicato, l provvede al nuovo inquadramento con CP_1 decorrenza dalla data in cui la variazione stessa si è verificata. Con lo stesso provvedimento e con la medesima decorrenza l' applica la CP_1 classificazione delle lavorazioni e la tassazione corrispondenti alla tariffa della gestione nella quale è disposto il nuovo inquadramento.
3. Per le variazioni disposte ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto
1995, n. 335, il nuovo inquadramento ha effetto dalla data di decorrenza del provvedimento adottato ai sensi delle citate disposizioni. Si applicano anche in tali casi le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 2.
4. Qualora la variazione comporti, fermo restando il relativo inquadramento, una classificazione delle lavorazioni diversa da quella in precedenza applicata,
l' provvede ad applicare la nuova classificazione delle lavorazioni e la CP_1 relativa tassazione con decorrenza dalla data della variazione stessa.
5. Nei casi previsti dai commi 1, 2, 3 e 4, l'oscillazione del tasso medio di cui agli articoli da 19 a 25 è determinata soltanto sulla base degli elementi relativi al nuovo inquadramento e alla nuova classificazione delle lavorazioni. Tale disposizione non si applica qualora la variazione intervenuta, pur determinando un nuovo inquadramento del datore di lavoro e la conseguente applicazione della nuova classificazione delle lavorazioni e tassazione previste dalla tariffa della diversa gestione, non comporti la variazione dell'attività in precedenza esercitata e denunciata dal datore di lavoro.
6. In caso di tardata o omessa presentazione delle denunce di variazione di cui al presente articolo che abbia comportato la liquidazione ed il pagamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto i relativi provvedimenti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della denuncia. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi previsti dal comma 3, per i quali resta comunque valida la decorrenza prevista dal provvedimento adottato dall'Inps.
7. I provvedimenti di cui al presente articolo sono motivati e comunicati al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Avverso i provvedimenti medesimi il datore di lavoro può promuovere opposizione alla sede che ha adottato il provvedimento impugnato o ricorso al Consiglio di amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 26, tranne i casi in cui il
5 provvedimento sia stato adottato in conformità alle classificazioni aziendali disposte ai sensi dell'articolo 49 della legge n. 88/1989 ovvero dell'articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Articolo 17 “Rettifica della classificazione delle lavorazioni su domanda del datore di lavoro”.
1. Il datore di lavoro, qualora ritenga che la classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione applicati dall siano errati, CP_1 tanto in sede di prima applicazione che in sede di successive modifiche, può chiedere le necessarie rettifiche con domanda motivata da presentare alla sede dell' territorialmente competente. CP_1
2. In caso di accoglimento dell'istanza, il relativo provvedimento ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata inoltrata l'istanza, salvi i seguenti casi, nei quali esso decorre dalla data in cui l'esatta classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione dovevano essere applicati:
a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto;
si applicano in tali casi anche le sanzioni previste per l'erronea o incompleta denuncia;
b) erronea classificazione delle lavorazioni non addebitabile al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto;
in tali casi, il datore di lavoro può altresì richiedere l'applicazione dell'articolo 2033 del Codice civile.
3. La rettifica della classificazione delle lavorazioni comporta, con la stessa decorrenza del provvedimento, la rideterminazione dell'oscillazione del relativo tasso medio ai sensi degli articoli da 19 a 25, salvi i casi previsti dagli articoli 14, comma 5, e 15, comma 5.
Inoltre, si deve richiamare quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con
Sentenza n. 21562 del 21/8/2019 secondo cui: “In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche relativamente ai presupposti per la riduzione del premio per cd. continuità aziendale, la denuncia dei lavori, alla quale il datore di lavoro è tenuto ai sensi dell'art. 12, comma 1, del d.P.R. n. 1124 del 1965, e quella di modificazione del rischio, prevista dal successivo terzo comma, non costituiscono una manifestazione negoziale di volontà ma una dichiarazione di scienza che implica l'assunzione, da parte del dichiarante, di un impegno circa la veridicità di quanto affermato e, salvo il potere di controllo dell'istituto assicuratore, rende legittima l'imposizione contributiva ad essa corrispondente;
siffatta dichiarazione, ove sia il risultato di un errore, può essere rettificata dallo
6 stesso datore di lavoro, ma la rettifica deve avvenire mediante la presentazione di altra denuncia nelle forme di cui al citato art. 12, recante la prova dell'asserita discordanza e senza la possibilità di ripetere le somme corrisposte in eccesso rispetto a quelle dovute, neanche sulla base dell'azione generale di arricchimento ex art. 2041 c.c.” e, più recentemente, con
Ordinanza n. 37539 del 22/12/2022 la cui massima recita “In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la prova del credito dell' nei confronti del datore di lavoro per contributi e premi non versati può CP_1 essere costituita dalle denunce periodiche del predetto datore, in quanto il meccanismo di determinazione dell'obbligo contributivo è fondato, ex art. 12 del d.P.R. n. 1124 del 1965, sulla denuncia dei lavori e su quella di modificazione del rischio, che - implicando l'assunzione da parte del dichiarante di un impegno circa la veridicità di quanto affermato e costituendo un vincolo fino alla dichiarazione di rettifica della denuncia stessa - rende legittima, salvo il potere di controllo dell'Istituto assicuratore, l'imposizione contributiva ad essa rispondente, in ragione delle esigenze di un sistema di copertura del rischio improntato alla tutela di preminenti interessi pubblici” e nel cui percorso motivazionale si legge:
“questa Corte ha costantemente puntualizzato che la denuncia dei lavori, alla quale il datore di lavoro è tenuto ai sensi del D.P.R. n. 1124 del
1965, art. 12, comma 1, e quella di modificazione del rischio, prevista dal successivo terzo comma, non costituiscono una manifestazione negoziale di volontà, ma una dichiarazione di scienza (avente lo scopo di fornire all' CP_1 gli elementi necessari per la determinazione del premio) che implica l'assunzione da parte del dichiarante di un impegno circa la veridicità di quanto affermato e, salvo il potere di controllo dell'Istituto assicuratore, rende legittima l'imposizione contributiva ad essa rispondente. Siffatta dichiarazione, ove sia il risultato di un errore, può essere rettificata dallo stesso datore di lavoro, ma la rettifica deve avvenire mediante la presentazione di altra denuncia nelle forme di cui al citato art. 12, recante la prova dell'asserita discordanza e senza la possibilità di ripetere le somme corrisposte in eccesso rispetto a quelle dovute, neanche sulla base dell'azione generale di arricchimento ex art. 2041 cod. civ (Cass. nr.
1072/1987, 2360/1987; 4983/1990; 3058/1990, 10248/1995, 7905/1996,
12908/2002, 13099/2003, 5409/2006 e 26963/2013).
2.5 Se dunque il datore di lavoro, per il principio di autoresponsabilità che trova incondizionata applicazione in tema di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, resta vincolato alla propria denuncia fino alla dichiarazione di rettifica, con la conseguente prevalenza del rischio dichiarato
7 su quello effettivo, la prova del credito previdenziale non può che essere fornita attraverso la produzione delle denunce periodiche cui è tenuto il datore di lavoro”.
Tanto premesso, nel caso di specie deve, innanzitutto osservarsi quanto segue in ordine alla documentazione depositata da parte convenuta.
Come eccepito dalla ricorrente, la costituzione di è tardiva, posto che il CP_1 decreto del 29/1/2021 fissava l'udienza di discussione per il 10/11/2021, prevedendo termine per la costituzione 10 giorni prima di tale data, laddove la memoria dell' è stata depositata il 4/11/2021. CP_2
Si ritiene, tuttavia, di dover acquisire la documentazione allegata alla memoria di costituzione ai sensi dell'art. 421, secondo comma, c.p.c., secondo cui il
Giudice “Può altresì disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio, nonché la richiesta di informazioni e osservazioni, sia scritte che orali, alle associazioni sindacali indicate dalle parti. Si osserva la disposizione del comma sesto dell'articolo 420”.
Si rileva a tal proposito che la Corte di Cassazione con Ordinanza n.32265 del
10/12/2019 ha affermato che “Nel rito del lavoro, nel ricorrere dei presupposti di coerenza rispetto ai fatti allegati dalle parti e di indispensabilità al fine di percorrere una pista probatoria palesata dagli atti, i poteri-doveri officiosi di cui agli artt. 421 e 437 c.p.c. possono essere esercitati dal giudice in deroga non solo alle regole sulle prove dettate dal codice civile, ma anche alle norme sull'assunzione delle prove dettate per il rito ordinario e quindi, quanto all'esibizione di cose e documenti, a prescindere dall'iniziativa di parte (in deroga all'art. 210 c.p.c.) e, quanto alla consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile, a prescindere dal consenso di tutte le parti alla consultazione di documenti non precedentemente prodotti (in deroga all'art. 198 c.p.c.).”
Già con precedente sentenza n.15618 dell'11/8/2004 la Corte di Cassazione aveva affermato che: “Nel rito del lavoro, caratterizzato dall'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, allorché le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, occorre che il giudice, anche in grado di appello, ex art. 437 cod. proc. civ., ove reputi insufficienti le prove già acquisite, eserciti il potere - dovere di provvedere di ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati nell'atto introduttivo”.
Pertanto, stando alla giurisprudenza sopra richiamata, il Giudice può acquisire materiale probatorio documentale non tempestivamente prodotto dalle parti, purché il fatto da provare sia stato allegato negli atti introduttivi del giudizio.
8 Ne consegue che, nel caso in esame, i documenti depositati all'atto della costituzione in giudizio da parte convenuta devono essere acquisiti agli atti ai sensi dell'art. 421, secondo comma, c.p.c., considerato che sono stati prodotti al fine di dimostrare fatti puntualmente allegati in ricorso e sono da ritenersi indispensabili ai fini della decisione e della ricerca della verità.
Ciò detto, si osserva che dalla documentazione allegata al ricorso risulta che, in data 11/12/2019, la ricorrente ha richiesto ad la rettifica della CP_1 classificazione delle proprie lavorazioni, rilevando che l'attività andava inquadrata fin dal suo avvio, vale a dire dal 27/2/2016, ai sensi del D.M.
12/12/2000, nella voce di tariffa 5230 appartenente alla Grande classe 5
LEGNO ED e non nel Grande Gruppo 6 GI (vedasi allegato CP_3
n.2 del ricorso).
Con tale istanza è stato, infatti. chiesto testualmente: “tenuto conto della effettiva attività svolta dalla società che riguarda essenzialmente la costruzione di imbarcazioni da diporto sportive prevalentemente in legno e la manutenzione e riparazione delle componenti in legno delle stesse e tenendo conto delle mansioni svolte dagli operai alle dipendenze della stessa, nonché dell'inquadramento previdenziale effettuato dall'Inps in sede di attribuzione del numero di matricola, si chiede a codesto istituto di rettificare a far data dal 27 febbraio 2016, giorno di avvio dell'attività d'impresa, la classificazione delle lavorazioni svolte dalla ditta in quanto si ritiene che la corretta voce di tariffa applicabile alla lavorazione svolta dalla società in questione sia la voce di tariffa
5230 appartenente alta classe Legno ed Affini.(…)”. Pt_5
Parte ricorrente chiede, quindi, che venga accertata l'erronea classificazione ab origine dell'attività di impresa da parte di , che, a suo dire, ha determinato CP_1 la richiesta di versamento di premi in misura maggiore rispetto a quella dovuta.
Dal canto suo, parte resistente afferma di aver correttamente inquadrato l'attività della ricorrente, tenuto conto della descrizione delineata nella denuncia di esercizio del 26/2/2016.
Dal provvedimento del 27/12/2019, anch'esso allegato al ricorso, risulta che ha comunicato alla società ricorrente di aver provveduto alla variazione CP_1 del rapporto assicurativo, ordinando la cessazione della voce di tariffa 6422, relativa al 6, GI, dall'1/1/2018 (allegato 1 del Parte_6 ricorso).
Quanto ai documenti prodotti da parte convenuta, deve innanzitutto osservarsi che la denuncia di esercizio del 26/2/2016, pur indicata nell'elenco allegati in calce alla memoria di costituzione, non risulta depositata.
9 Pertanto, sebbene la circostanza che la stessa sia stata presentata in tale data è pacifica tra le parti, la sua mancata produzione in giudizio non consente di accertare documentalmente in che modo l'attività di impresa fosse stata inizialmente descritta.
ha, tuttavia, documentato, in allegato al ricorso, che nelle denunce di CP_1 variazione ditta presentate dalla ricorrente il 29/3/2016 e il 2/3/2017 è stata indicata quale lavorazione principale “costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto presso cantieri di terzi”, senza nessuna ulteriore specificazione.
Pertanto, considerata anche l'assenza di contestazioni da parte della ricorrente sul punto, può ragionevolmente ritenersi che l'attività d'impresa fosse stata così descritta fin dalla denuncia di inizio attività.
Ulteriori elementi a conferma di tale convincimento emergono dalla denuncia di variazione ditta del 9/4/2019, anch'essa allegata alla memoria di costituzione di , in cui si legge: “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” CP_1
“Lavorazione Principale:
COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO E
SPORTIVE, PREVALENTEMENTE IN LEGNO, PRESSO CANTIERI DI TERZI. IN
PARTICOLARE LA DITTA SI OCCUPA DELLA REALIZZAZIONE DI MODELLI
NAUTICI IN LEGNO, DELLA REALIZZAZIONE DEI COMPONENTI IN LEGNO
ED DEL LORO MONTAGGIO ED ASSEMBLAGGIO SULLE IMBARCAZIONI,
DELL'ARREDAMENTO INTERNO ED ESTERNO,
DELLA RICOSTRUZIONE E RIPARAZIONE DELLA PARTI DANNEGGIATE DELLO
SCAFO, DELLA RIFINITURA E RIVERNICIATURA DELLE IMBARCAZIONI IN
LEGNO.
Prodotti Finiti:
IMBARCAZIONI DA DIPORTO E SPORTIVE PREVALENTEMENTE IN LEGNO
Lavorazioni Complementari:
Impianti Attrezzature:
ATTREZZATURA VARIA E PICCOLI UTENSILI SPECIFICI PER LA COSTRUZIONE E
RIPARAZIONE DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO E SPORTIVE IN LEGNO”
Nella sezione dedicata alle note del medesimo documento si legge anche che
“CON LA PRESENTE VARIAZIONE SI VUOLE DENUNCIARE UNA NUOVA
LAVORAZIONE CHE VIENE SVOLTA DALLA SOCIETÀ DA GENNAIO 2018 E
CHE NON RISULTA SIA STATA MAI DENUNCIATA. SI FA PRESENTE A TAL
PROPOSITO CHE L'ATTIVITÀ PREVALENTE DELL'AZIENDA
RELATIVAMENTE A TALE LAVORAZIONE È LA COSTRUZIONE E
RIPARAZIONE DI IMBARCAZIONI IN LEGNO E QUINDI LA CLASSE DI
10 APPARTENENZA AI FINI DELLA TARIFFAZIONE È LEGNO E AFFINI E NON
LA GI COME PER LE ALTRE LAVORAZIONI GIÀ DENUNCIATE”.
Da tale documento emerge che soltanto in data 9/4/2019 la ricorrente ha fatto riferimento a lavorazioni eseguite prevalentemente in legno, peraltro indicando espressamente che si trattava di una nuova attività e indicando espressamente che la stessa veniva svolta da Gennaio 2018.
Si ritiene, pertanto, che, a fronte di una richiesta di variazione del rapporto assicurativo così formulata, con il provvedimento del 27/12/2019 l CP_2 abbia correttamente provveduto a modificare la voce tariffaria con decorrenza dal 1/1/2018, data in cui la stessa ricorrente ha indicato essersi verificata la variazione dell'attività svolta, e ciò conformemente al disposto del citato art. 11
c. 2 del D.M. 12 dicembre 2000.
Deve, inoltre, ribadirsi che dalla formulazione della denuncia di variazione del
9/4/2019 emerge chiaramente che parte ricorrente, in precedenza, non aveva comunicato a di svolgere lavorazioni in legno, attività che, pertanto, solo CP_1 con l'istanza di rettifica del 11/12/2019, viene dichiarata come svolta fin dall'avvio dell'impresa, vale a dire dal 27 Febbraio 2016.
Si deve, inoltre, rilevare che parte ricorrente ha fornito all' indicazioni CP_2 contraddittorie tra loro, posto che, come detto, con la denuncia di variazione ditta del 9/4/2019 ha sostenuto di aver iniziato le lavorazioni in legno in data
1/1/2018, mentre con la successiva istanza di rettifica presentata l'11/12/2019 ha dichiarato di aver svolto tale attività fin dall'avvio dell'impresa.
Alla luce di quanto emerso dagli atti di causa, si ritiene, pertanto, che la ricorrente, con la denuncia di avvio dell'attività del 26/2/2016, non avesse fornito all una descrizione corretta dell'attività svolta, secondo quanto CP_1 affermato in ricorso, fin dall'avvio dell'impresa.
Ne consegue che deve ritenersi che, quand'anche l'inquadramento operato dall' non fosse conforme all'attività effettivamente svolta dalla ricorrente, CP_2 ciò sarebbe derivato non da un errore commesso da , bensì da quanto CP_1 dichiarato dalla stessa ricorrente.
Deve allora evidenziarsi che, in virtù del citato art. 17, secondo comma, del
D.M. 12 dicembre 2000, se avesse accolto l'istanza di rettifica, il relativo CP_1 provvedimento avrebbe avuto effetto dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale la stessa è stata presentata, posto che nel caso di specie non sussiste alcuna delle ipotesi per le quali la suddetta norma prevede la decorrenza degli effetti della rettifica dalla data in cui doveva essere effettuata l'esatta classificazione delle lavorazioni (“a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello
11 effettivamente dovuto;
si applicano in tali casi anche le sanzioni previste per l'erronea o incompleta denuncia;
b) erronea classificazione delle lavorazioni non addebitabile al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto;
in tali casi, il datore di lavoro può altresì richiedere l'applicazione dell'articolo 2033 del Codice civile”).
Si ritiene, inoltre, in accordo con le citate pronunce della giurisprudenza di legittimità, che la denuncia dei lavori ex art. 12, comma 1, D.P.R. n. 1124 del
1965, costituisce una dichiarazione di scienza che implica l'assunzione di un impegno circa la veridicità di quanto affermato e che, pertanto, il datore di lavoro resta vincolato alla propria denuncia fino alla richiesta di rettifica.
Ciò comporta la legittimità dell'imposizione contributiva legata a quanto indicato nella denuncia ed esclude la possibilità di ripetere le somme corrisposte in eccesso rispetto a quelle dovute
Per completezza si rileva, infine, che, comunque non vi è in atti la prova che la ricorrente, negli anni oggetto della domanda di accertamento negativo del credito, abbia svolto in via prevalente di attività di costruzione e riparazione dei componenti in legno delle imbarcazioni.
Parte ricorrente ha, infatti, prodotto, a sostegno della dedotta prevalente attività di costruzione manufatti in legno, sei contratti di subappalto stipulati nel 2016
e nel 2017 con il medesimo appaltatore presidente del C.D.A. Persona_1 della Società Cantiere nautico Forlinese e un contratto di subappalto datato
19/12/2017 stipulato con Mida s.r.l., due ordini relativi all'anno 2017 e quattro relativi all'anno 2018, verosimilmente riconducibili ai predetti contratti, posto che vengono richiesti da e nella descrizione si fa Persona_1 riferimento alla “stato di avanzamento lavori”, nonché fatture relative agli anni
2016, 2017 e 2018.
In ordine a tali produzioni deve rilevarsi che le stesse, in mancanza di documentazione attestante il complessivo volume d'affari e in mancanza anche di qualsivoglia allegazione relativa al numero complessivo di contratti stipulati o di fatture emesse, non consente di ritenere dimostrato che, negli anni oggetto della richiesta di accertamento negativo del debito, l'impresa ricorrente svolgesse in prevalenza l'attività per la quale chiede l'inquadramento.
Per tutte le ragioni che le precedono, si ritiene che non sussistano i presupposti per dichiarare che la società ricorrente doveva essere inquadrata, sin dall'inizio dell'attività di impresa, in una voce di tariffa diversa da quella attribuita da
, sicchè il ricorso va respinto. CP_1
Le spese processuali seguono la soccombenza e, avuto riguardo all'attività svolta, vanno liquidate come in dispositivo.
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P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
In composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di delle spese di CP_1 giudizio, liquidate in € 3.300,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 11 Luglio – 7 Agosto 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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