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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 24/11/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1985/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
LO AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1985 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto RESPONSABILITÀ PER DANNI CAGIONATI DA
[...]
ART. 2052 C.C. promossa da: Parte_1
La societa' (p.iva: ) con sede in San Massimo (CB) alla via CP_1 P.IVA_1
Canonica n. 35, in persona del legale rappresentante p.t. (cod. fisc.: CP_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Isabella Beccia (cod. fisc. C.F._1
), elettivamente domiciliata presso lo studio legale del difensore in C.F._2
Bojano (CB), alla via Calderari n. 17
Attrice
Contro
1 (cod. fisc. ), in persona del Presidente-legale CP_3 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Campobasso, presso i cui uffici, in Campobasso, alla via Insorti d'Ungheria n. 74 domicilia
Convenuta
Nonché contro
cod. fisc.: – p.iva: ), Controparte_4 P.IVA_3 P.IVA_4
in persona del procuratore speciale del rappresentante generale per l'Italia, Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Flajani (cod. fisc.:
[...]
), con studio in Napoli alla via Giuseppe Martucci n. 86, ove C.F._3
elettivamente domicilia
Terza Chiamata in Causa
*****
Oggetto: responsabilità per danni cagionati da fauna selvatica per il sinistro stradale occorso in data 22.11.2020, all'autovettura - Peugeot 207 - targata CB189MS di proprietà
della e condotta da CP_1 Controparte_5
Concise ragioni in fatto ed in diritto della decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45,
comma 17, della L. n. 69 del 2009, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo ove necessario od opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione). Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c.,
così come in ogni caso in vigore dal 21.06.2013 ex Dl. 69/13, “la motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella concisa
2 esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa”.
Con atto di citazione ritualmente notificato, del 25.11.2022, la adiva l'intestato CP_1
Tribunale al fine di: “accertare e dichiarare l' responsabile del sinistro occorso Controparte_6
al veicolo Tg. CB189MS di proprietà in data 22 Novembre 2020 lungo la SS17 in agro CP_1
del Comune di Bojano al km 208+700 alle ore 17,30 ai sensi di legge;
• per l'effetto condannare
l' al risarcimento del sinistro per cui è causa nella somma che risulterà dalla Controparte_6
istruttoria e per il valore indicato in atti, con interessi e rivalutazione dal giorno del sinistro, con
spese e risarcimento del vaolore del CD fermo tecnico del veicolo, nonchè danni da mancato utilizzo
di veicolo commerciale;
• Comunque, con vittoria di spese di giudizio, onorari ai valori medi, iva
cap, RF al 15%, e ogni onere”.
Nello specifico, la società attrice lamentava i danni subiti, all'esito del sinistro stradale del
22.11.2020, avvenuto sulla SS17 – in agro del Comune di Bojano, al km 208+700 –
allorquando l'autovettura di proprietà attorea, targata CB189MS, impattava con un cinghiale che, improvvisamente, aveva attraversato la strada urtando e danneggiando l'autovettura condotta nell'occasione dalla sig.ra . Controparte_5
Con il presente giudizio la società attrice citava in giudizio la ritenendola CP_6
responsabile per i danni cagionati alla propria autovettura da fauna selvatica.
Con comparsa del 20.02.2023 si costituiva la la quale, in primo luogo, CP_6
riteneva infondata l'avversa domanda per assenza di responsabilità in capo a se'
medesima e, in secondo luogo, contestava la carenza di dimostrazione sul quantum della domanda, ed infine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda invocava un concorso di colpa in capo al soggetto danneggiato.
3 Peraltro, con il medesimo atto, la chiedeva di essere autorizzata a CP_6
chiamare in causa la LOs di Londra – rappresentanza generale per l'Italia per essere garantita in virtu' di apposita polizza stipulata.
Infine, la convenuta concludeva chiedendo all'adito Tribunale di: “rigettare in CP_6
tutto o in parte ogni domanda proposta nei confronti della siccome infondata e CP_6
comunque non provata nell'an e nel quantum;
- in caso di eventuale soccombenza, dichiarare
l'obbligo della compagnia di assicurazioni LLOYD'S di tenere indenne la convenuta
Amministrazione da ogni conseguenza connessa con l'accoglimento della domanda;
- nella denegata
ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ridurre il quantum richiesto, ex art. 1227 c.c., in
considerazione del comportamento colposo tenuto da controparte e, in ogni caso, secondo quanto
ritenuto equo e giusto, - rigettare, altresì, le istanze istruttorie formulate da controparte”.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, con comparsa di costituzione e risposta del
14.04.2023, si costituiva la compagnia assicuratrice che, ritenendo che la responsabilità
oggetto di controversia integrasse gli estremi di cui all'art. 2043 c.c. e asserendo il mancato assolvimento dell'onere della prova in capo all'attore-danneggiato, concludeva affinché il
Tribunale di Campobasso provvedesse a: “rigettare ogni avversa istanza ed argomentazione
per le motivazioni sopra esposte, con la conseguente condanna circa il pagamento delle spese e
competenze di causa”.
Concessi ed espletati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., da parte attrice e dalla terza chiamata,
veniva ammessa la prova testimoniale con i sigg,ri , escusso all'udienza Controparte_7
del 15.03.2024 e (V.B. dei Carabinieri intervenuti) escusso all'udienza del Testimone_1
31.05.2024 e App. Sc. Dei CC), ed espletata solo con i primi due Controparte_8
avendo l'attrice rinunciato alla escussione del terzo, operante dei Carabinieri intervenuti dopo l'incidente.
4 All'esito della conclusione della prova orale la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 19 giugno 2025 con la modalita' cartolare ex art. 127 ter cpc.
All'udienza anzidetta le parti rassegnavano le rispettive conclusioni chiedendo la concessione dei termini ex art. 190 cpc e la causa veniva trattenuta in decisione .
Decorsi i termini anzidetti e depositate le memorie conclusionali si provvede per quanto di seguito.
La domanda, all'esito dell'istruttoria espletata, e' risultata fondata nei termini di seguito specificati.
La vicenda per cui e' causa va' inquadrata nell'ambito dell'art. 2052 del Codice Civile,
secondo cui la responsabilità per i danni cagionati da animali selvatici, appartenenti a specie protette, ricade sulla in quanto ente titolare della funzione normativa e CP_6
delle funzioni amministrative di programmazione, coordinamento e controllo delle attività
di tutela e gestione della fauna selvatica.
In tali casi, grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso causale tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo. Spetta, invece, alla convenuta CP_6
fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è
posta al di fuori della sfera di controllo dell'ente, configurandosi come causa autonoma,
eccezionale, imprevedibile o comunque non evitabile, neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure concretamente esigibili.
Nel caso di specie, puo' ritenersi che l' attrice abbia assolto l'onere probatorio a suo carico dimostrando l'esistenza del nesso causale tra la condotta dell'animale selvatico e il danno subito, l'appartenenza dell'animale al patrimonio indisponibile dello Stato e le 5 circostanze concrete dell'incidente, avvenuto in serata su una strada priva di segnalazioni di pericolo e di adeguate recinzioni. Di contro, la convenuta non ha fornito la CP_6
prova del caso fortuito.
In tal senso, infatti: “i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma
dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale
disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione
dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della legge n. 157 del 1992 rientrano
nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici
in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema” (Cfr. ex plurimis Cass. Civ., sez.
III, ordinanza n. 25987 del 24/09/2025; Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 7969 del
20/04/2020 - Rv. 657572).
Adunque, nessun dubbio residua in ordine al fatto che il soggetto passivo e responsabile sia la quale ente titolare del patrimonio faunistico, deputato ad attuare CP_6
adeguate linee organizzative e disciplinari al fine di operare una corretta gestione della fauna selvatica, volta ad evitare e/o a limitare, per quanto più possibile, le conseguenze dannose che, come nel caso di specie, possono determinarsi a causa di una mala gestio della specie animale in questione.
Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha espressamente affermato che: “nell'azione di
risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione
passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della competenza normativa in CP_6
materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di
coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se
eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti;
la
può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal CP_6
6 danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni
proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno” (Cfr. Cass.
Civ., sez. III, sentenza n. 7969 del 20/04/2020 – Rv. 657572).
La Suprema Corte(con la sentenza n. 12113/2020) ha affermato il principio per il quale “ai
fini del risarcimento dei danni cagionati da animali selvatici appartenenti a specie protette e che
rientrano, ai sensi della legge 157/1992 nel patrimonio indisponibile dello stato, va applicato il
criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. e il soggetto pubblico
responsabile va individuato nella in quanto ente al quale spetta in materia la funzione CP_6
normativa, nonché le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle
attività eventualmente svolteper delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari da altri
enti ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni al fine di perseguire l'attività
collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema”. Si è, altresì, affermato che “i danni cagionati
dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c. giacchè da un lato il
criterio di imputazione di responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di
custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale, e dall'altro, le specie
selvatiche protette ai sensi della legge 157/1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello stato e
sono affidate alla cura e gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente
e dell'eco sistema”.
Parimenti , con l'ordinanza del 6 luglio 2020, n. 13848 e con la pronuncia, Cass. Civ. sez.
VI, del 09/02/2021, n.3023, la S.C. ha ribadito che nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici, a norma dell'art. 2052 c.c., la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della competenza normativa in materia di CP_6
patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di
7 coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica( Cfr. ex multis Cass. N.13848/2020 ; Cassazione civile sez. VI, 09/02/2021, n.3023).
Ricostruita, pertanto, la responsabilità per danni da fauna selvatica come una responsabilità ex art. 2052 c.c., -sulla base di un oramai consolidato orientamento giurisprudenziale che ha soppiantato il precedente che riteneva applicabile, nella fattispecie, l'art. 2043 c.c.- ,in termini di onere della prova graverà sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla fornire la prova CP_6
liberatoria del caso fortuito dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto fuori la sfera di controllo come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque,
non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misura concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di tutela dei terzo.
Applicando, dunque, i principi de quibus alla fattispecie concreta emerge che nel corso del giudizio l'attrice ha assolto l'onere probatorio su di essa incombente dimostrando l'esistenza del nesso di causalità tra la condotta dell'animale selvatico ed il danno riportato al veicolo di sua proprietà, l'appartenenza dell'animale selvatico al patrimonio indisponibile dello stato, infine che l'attraversamento della strada era stato improvviso e repentino, era avvenuto in serata su una strada priva di segnalazioni di pericolo relative ad animali selvatici ed altresì mancante di recinzioni atte ad impedire l'attraversamento stradale dai predetti animali selvatici. E cio' ha fatto parte attrice sia producendo in giudizio il verbale dei Carabinieri della Compagnia di Bojano i quali recatisi in loco effettuavano i rilievi e gli accertamenti del caso sia mediante la escussione dei testi che hanno confermato l'assunto attoreo fornendo un apporto decisivo e dirimente alla
8 decisione della odierna controversia. Ed infatti, la ricostruzione operata dai Carabinieri nel verbale prodotto agli atti, i rilievi eseguiti nell'immediatezza del sinistro, le fotografie ritraenti lo stato dei luoghi, l'autovettura danneggiata e, persino, l'animale selvatico ritratto giacente sull'asfalto ha consentito non soltanto di assolvere l'onere probatorio gravante sulla parte attrice, ma anche di superare la presunzione di cui all'art. 2054 c.c.. Le
dichiarazioni confermative rese all'udienza del 31.05.2024 dal teste, Vice Brigadiere
, facente parte della volante radiomobile intervenuta sul luogo teatro del Testimone_1
sinistro nell'immediatezza e l'esame del teste, escusso all'udienza del Controparte_7
15.03.2024, pure presente al momento dell'incidente sono stati decisivi nel presente giudizio.
E' emerso dall'istruttoria svolta l'impossibilità di evitare l'ungulato sia per la sua grossa taglia sia anche per la scarsa luminosità della strada che sia dalle fotografie che dalle dichiarazioni rese dai testi risulta priva di pubblica illuminazione, sia infine per l'assenza di qualsivoglia segnaletica di pericolo. Circostanza questa che, infatti, è stata confermata anche dal teste, all'udienza del 15.03.2024 ,che ha altresì riferito circa l'assenza di apposita segnaletica sul tratto stradale di interesse.
Sul punto, è chiaro l'orientamento della Corte di legittimità che asserisce: “nell'ipotesi di
scontro fra un veicolo ed un animale selvatico, il concorso fra le presunzioni di responsabilità
stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell'animale, rispettivamente dagli
artt. 2054 e 2052 c.c., comporta la pari efficacia di entrambe le presunzioni e la conseguente
necessità di valutare, caso per caso, e, senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte
di chi ne risulta gravato;
pertanto il danneggiato, ove sia anche il conducente del veicolo, deve
allegare e provare non solo la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell'animale
appartenente ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla l. n. 157 del 1992 e l'evento
9 dannoso, ma anche di avere adottato, nella propria condotta di guida, ogni opportuna cautela (da
valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui è nota la possibile presenza di
animali selvatici) e che la condotta dell'animale ha avuto, effettivamente ed in concreto, un carattere
di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui, nonostante la prudenza, non sarebbe stato possibile
evitare l'impatto, mentre la deve dimostrare il caso fortuito” e, nello stesso senso: “nel CP_6
caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli e animali selvatici, ai fini dell'integrazione
della fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. è necessario provare che la condotta
dell'animale sia stata la causa del danno, sicché non è sufficiente, per il danneggiato, dimostrare la
presenza dell'animale sulla carreggiata e l'impatto tra quest'ultimo e il veicolo, essendo egli tenuto
– anche ai fini di assolvere all'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ex
art. 2054, comma 1, c.c. – ad allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga
che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela
da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque
nota la possi bile presenza di animali selvatici) e che il contegno dell'animale selvatico abbia avuto
effettivamente un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui – nonostante ogni cautela
– non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente
ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno” (Cfr. Cass. Civ., Sez. III,
ordinanza n. 17253 del 21/06/2024 - Rv. 671568; Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 11107 del
27/04/2023 - Rv. 667405).
Fermo quanto sopra, l'onere probatorio in capo alla parte attrice puo' ritenersi essere stato assolto, in modo tale da consentire anche di escludere profili di responsabilità ad essa addebitabile.
Diversamente, non può altrettanto dirsi rispetto alla prova del caso fortuito che, invece,
avrebbe dovuto fornire parte convenuta.
10 Se, da un lato, non si può addebitare ad essa l'assoluta inerzia probatoria, d'altro lato non può ritenersi raggiunta una prova idonea e tale da ritenere sussistente il caso fortuito necessario ad escludere qualsivoglia forma di responsabilità in capo all'ente convenuto.
Per le già sovraesposte ragioni, non sono condivisibili le difese in punto di responsabilità
colposa ex art. 2043 c.c. i cui estremi, come già anticipato, non appaiono adattabili al caso
de quo; ne deriva, pertanto, che nessun onere probatorio, in merito alla dimostrazione della condotta colposa della p.a., incomba sull'odierna attrice.
Quanto alla copertura assicurativa e, dunque, al pagamento che la LOs dovrebbe sostenere in luogo dell'ente assicurato, va' disposta la manleva in ossequio e nei limiti delle condizioni di polizza.
Ed infatti, la compagnia assicuratrice, rinviando all'art. 15 della polizza contratta con la evidenzia che “per ciascun sinistro rimarrà a carico del contraente una CP_6
franchigia e/o uno scoperto” pari ad €.5000,00 (Cfr. Polizza Assicurativa – allegata alla comparsa di costituzione della LOs).
Tanto premesso, la LOs nel ritenere che la garanzia è a suo carico soltanto in caso di cifre che esorbitino gli €.5000,00 e sostenendo che l'ammontare dei danni, all'esito del sinistro oggetto di controversia, non superi detto importo, asserisce di non essere tenuta ad alcun pagamento.
Ma, l'importo richiesto a titolo di risarcimento del danno, per quanto risulta dalle fatture prodotte agli atti di causa(benche' l'attrice abbia trascurato di riportare l'importo complessivo delle fatture prodotte) e' di euro 6.577,53, quindi superiore ad euro 5.000,00.
In merito al quantum (che parte attrice nell'atto introduttivo si limita ad individuare nelle fatture prodotte in maniera approssimativa e generica in “circa euro 5.000,00” e che dal conteggio delle fatture prodotte ammonterebbe ad euro 6.577,53) ritiene l'estensore della
11 presente che lo stesso, sulla base della documentazione probatoria depositata e costituita dalle fatture allegate all'atto introduttivo(per un totale di euro 6.577,53) e sulla base dei danni emergenti dalle fotografie agli atti di causa, possa essere equitativamente contenuto,
rispetto agli importi portati dalle fatture, nella somma di euro
5.500,00(cinquemilacinquecentoeuro/00)
Ne deriva, pertanto, la condanna della LOs alla chiesta manleva in favore della convenuta per quanto quest'ultima sara' tenuta a pagare in forza della CP_6
presente decisione nei limiti della garanzia prestata.
Conclusivamente, per le ragioni sovraesposte, la domanda attorea va accolta per quanto
supra per l'importo, determinato in via equitativa, in euro 5.500,00. Nessun altro danno risulta provato.
Le spese seguono la soccombenza, quanto al rapporto tra l'attrice e la regione convenuta,
vanno poste a carico della convenuta, sulla base del D.M. 55/14 E 147/22, CP_6
applicati i parametri medi in relazione allo scaglione di valore della causa, operata una congrua riduzione del 50% in considerazione della minima difficolta' delle questioni giuridiche trattate e dell'attivita' effettivamente svolta.
La terza chiamata in garanzia, LOs va condannata a manlevare la convenuta CP_6
per tutte le somme, entro i limiti della garanzia prestata, che quest'ultima e' tenuta a pagare in favore dell'attrice in forza della presente decisione oltre che alle spese di lite in favore della regione convenuta liquidate sulla base dei parametri descritti.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario LO AR, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o istanza assorbita e/o disattesa, così provvede:
12 Accoglie la domanda proposta da parte attrice, e, per l'effetto, accertata la CP_1
responsabilita' ex art. 2052 c.c. nella causazione del sinistro e dei conseguenti danni causati all'autovettura Peugeot 207 - targata CB189MS di proprieta' attrice , per l'effetto, condanna parte convenuta, la al pagamento, in favore dell'attrice, della somma CP_6
equitativamente quantificata in €.5.500,00 oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo;
Condanna la al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice che CP_6
liquida in euro 1.300,00 oltre rimborso forfetario del 15%, iva e cap se dovute come per legge, rimborso del contributo unificato;
Condanna, la terza chiamata, la compagnia assicuratrice – Controparte_9
– in persona del l.r.p.t., giusta polizza assicurativa n. A7LTY001791, a tenere indenne
[...]
e manlevare la convenuta per tutte le somme da quest'ultima dovute per CP_6
la presente sentenza nei limiti della garanzia prestata;
Condanna la terza chiamata in causa, – in persona del Controparte_9
l.r.p.t. - al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta che si CP_6
liquidano in € 1.300,00 per compensi, oltre iva e c.p.a come per legge, rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Campobasso il 20.11.2025
Il G. O.
LO AR
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
LO AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1985 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto RESPONSABILITÀ PER DANNI CAGIONATI DA
[...]
ART. 2052 C.C. promossa da: Parte_1
La societa' (p.iva: ) con sede in San Massimo (CB) alla via CP_1 P.IVA_1
Canonica n. 35, in persona del legale rappresentante p.t. (cod. fisc.: CP_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Isabella Beccia (cod. fisc. C.F._1
), elettivamente domiciliata presso lo studio legale del difensore in C.F._2
Bojano (CB), alla via Calderari n. 17
Attrice
Contro
1 (cod. fisc. ), in persona del Presidente-legale CP_3 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Campobasso, presso i cui uffici, in Campobasso, alla via Insorti d'Ungheria n. 74 domicilia
Convenuta
Nonché contro
cod. fisc.: – p.iva: ), Controparte_4 P.IVA_3 P.IVA_4
in persona del procuratore speciale del rappresentante generale per l'Italia, Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Flajani (cod. fisc.:
[...]
), con studio in Napoli alla via Giuseppe Martucci n. 86, ove C.F._3
elettivamente domicilia
Terza Chiamata in Causa
*****
Oggetto: responsabilità per danni cagionati da fauna selvatica per il sinistro stradale occorso in data 22.11.2020, all'autovettura - Peugeot 207 - targata CB189MS di proprietà
della e condotta da CP_1 Controparte_5
Concise ragioni in fatto ed in diritto della decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45,
comma 17, della L. n. 69 del 2009, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo ove necessario od opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione). Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c.,
così come in ogni caso in vigore dal 21.06.2013 ex Dl. 69/13, “la motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella concisa
2 esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa”.
Con atto di citazione ritualmente notificato, del 25.11.2022, la adiva l'intestato CP_1
Tribunale al fine di: “accertare e dichiarare l' responsabile del sinistro occorso Controparte_6
al veicolo Tg. CB189MS di proprietà in data 22 Novembre 2020 lungo la SS17 in agro CP_1
del Comune di Bojano al km 208+700 alle ore 17,30 ai sensi di legge;
• per l'effetto condannare
l' al risarcimento del sinistro per cui è causa nella somma che risulterà dalla Controparte_6
istruttoria e per il valore indicato in atti, con interessi e rivalutazione dal giorno del sinistro, con
spese e risarcimento del vaolore del CD fermo tecnico del veicolo, nonchè danni da mancato utilizzo
di veicolo commerciale;
• Comunque, con vittoria di spese di giudizio, onorari ai valori medi, iva
cap, RF al 15%, e ogni onere”.
Nello specifico, la società attrice lamentava i danni subiti, all'esito del sinistro stradale del
22.11.2020, avvenuto sulla SS17 – in agro del Comune di Bojano, al km 208+700 –
allorquando l'autovettura di proprietà attorea, targata CB189MS, impattava con un cinghiale che, improvvisamente, aveva attraversato la strada urtando e danneggiando l'autovettura condotta nell'occasione dalla sig.ra . Controparte_5
Con il presente giudizio la società attrice citava in giudizio la ritenendola CP_6
responsabile per i danni cagionati alla propria autovettura da fauna selvatica.
Con comparsa del 20.02.2023 si costituiva la la quale, in primo luogo, CP_6
riteneva infondata l'avversa domanda per assenza di responsabilità in capo a se'
medesima e, in secondo luogo, contestava la carenza di dimostrazione sul quantum della domanda, ed infine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda invocava un concorso di colpa in capo al soggetto danneggiato.
3 Peraltro, con il medesimo atto, la chiedeva di essere autorizzata a CP_6
chiamare in causa la LOs di Londra – rappresentanza generale per l'Italia per essere garantita in virtu' di apposita polizza stipulata.
Infine, la convenuta concludeva chiedendo all'adito Tribunale di: “rigettare in CP_6
tutto o in parte ogni domanda proposta nei confronti della siccome infondata e CP_6
comunque non provata nell'an e nel quantum;
- in caso di eventuale soccombenza, dichiarare
l'obbligo della compagnia di assicurazioni LLOYD'S di tenere indenne la convenuta
Amministrazione da ogni conseguenza connessa con l'accoglimento della domanda;
- nella denegata
ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ridurre il quantum richiesto, ex art. 1227 c.c., in
considerazione del comportamento colposo tenuto da controparte e, in ogni caso, secondo quanto
ritenuto equo e giusto, - rigettare, altresì, le istanze istruttorie formulate da controparte”.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, con comparsa di costituzione e risposta del
14.04.2023, si costituiva la compagnia assicuratrice che, ritenendo che la responsabilità
oggetto di controversia integrasse gli estremi di cui all'art. 2043 c.c. e asserendo il mancato assolvimento dell'onere della prova in capo all'attore-danneggiato, concludeva affinché il
Tribunale di Campobasso provvedesse a: “rigettare ogni avversa istanza ed argomentazione
per le motivazioni sopra esposte, con la conseguente condanna circa il pagamento delle spese e
competenze di causa”.
Concessi ed espletati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., da parte attrice e dalla terza chiamata,
veniva ammessa la prova testimoniale con i sigg,ri , escusso all'udienza Controparte_7
del 15.03.2024 e (V.B. dei Carabinieri intervenuti) escusso all'udienza del Testimone_1
31.05.2024 e App. Sc. Dei CC), ed espletata solo con i primi due Controparte_8
avendo l'attrice rinunciato alla escussione del terzo, operante dei Carabinieri intervenuti dopo l'incidente.
4 All'esito della conclusione della prova orale la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 19 giugno 2025 con la modalita' cartolare ex art. 127 ter cpc.
All'udienza anzidetta le parti rassegnavano le rispettive conclusioni chiedendo la concessione dei termini ex art. 190 cpc e la causa veniva trattenuta in decisione .
Decorsi i termini anzidetti e depositate le memorie conclusionali si provvede per quanto di seguito.
La domanda, all'esito dell'istruttoria espletata, e' risultata fondata nei termini di seguito specificati.
La vicenda per cui e' causa va' inquadrata nell'ambito dell'art. 2052 del Codice Civile,
secondo cui la responsabilità per i danni cagionati da animali selvatici, appartenenti a specie protette, ricade sulla in quanto ente titolare della funzione normativa e CP_6
delle funzioni amministrative di programmazione, coordinamento e controllo delle attività
di tutela e gestione della fauna selvatica.
In tali casi, grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso causale tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo. Spetta, invece, alla convenuta CP_6
fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è
posta al di fuori della sfera di controllo dell'ente, configurandosi come causa autonoma,
eccezionale, imprevedibile o comunque non evitabile, neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure concretamente esigibili.
Nel caso di specie, puo' ritenersi che l' attrice abbia assolto l'onere probatorio a suo carico dimostrando l'esistenza del nesso causale tra la condotta dell'animale selvatico e il danno subito, l'appartenenza dell'animale al patrimonio indisponibile dello Stato e le 5 circostanze concrete dell'incidente, avvenuto in serata su una strada priva di segnalazioni di pericolo e di adeguate recinzioni. Di contro, la convenuta non ha fornito la CP_6
prova del caso fortuito.
In tal senso, infatti: “i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma
dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale
disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione
dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della legge n. 157 del 1992 rientrano
nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici
in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema” (Cfr. ex plurimis Cass. Civ., sez.
III, ordinanza n. 25987 del 24/09/2025; Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 7969 del
20/04/2020 - Rv. 657572).
Adunque, nessun dubbio residua in ordine al fatto che il soggetto passivo e responsabile sia la quale ente titolare del patrimonio faunistico, deputato ad attuare CP_6
adeguate linee organizzative e disciplinari al fine di operare una corretta gestione della fauna selvatica, volta ad evitare e/o a limitare, per quanto più possibile, le conseguenze dannose che, come nel caso di specie, possono determinarsi a causa di una mala gestio della specie animale in questione.
Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha espressamente affermato che: “nell'azione di
risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione
passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della competenza normativa in CP_6
materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di
coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se
eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti;
la
può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal CP_6
6 danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni
proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno” (Cfr. Cass.
Civ., sez. III, sentenza n. 7969 del 20/04/2020 – Rv. 657572).
La Suprema Corte(con la sentenza n. 12113/2020) ha affermato il principio per il quale “ai
fini del risarcimento dei danni cagionati da animali selvatici appartenenti a specie protette e che
rientrano, ai sensi della legge 157/1992 nel patrimonio indisponibile dello stato, va applicato il
criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. e il soggetto pubblico
responsabile va individuato nella in quanto ente al quale spetta in materia la funzione CP_6
normativa, nonché le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle
attività eventualmente svolteper delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari da altri
enti ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni al fine di perseguire l'attività
collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema”. Si è, altresì, affermato che “i danni cagionati
dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c. giacchè da un lato il
criterio di imputazione di responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di
custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale, e dall'altro, le specie
selvatiche protette ai sensi della legge 157/1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello stato e
sono affidate alla cura e gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente
e dell'eco sistema”.
Parimenti , con l'ordinanza del 6 luglio 2020, n. 13848 e con la pronuncia, Cass. Civ. sez.
VI, del 09/02/2021, n.3023, la S.C. ha ribadito che nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici, a norma dell'art. 2052 c.c., la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della competenza normativa in materia di CP_6
patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di
7 coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica( Cfr. ex multis Cass. N.13848/2020 ; Cassazione civile sez. VI, 09/02/2021, n.3023).
Ricostruita, pertanto, la responsabilità per danni da fauna selvatica come una responsabilità ex art. 2052 c.c., -sulla base di un oramai consolidato orientamento giurisprudenziale che ha soppiantato il precedente che riteneva applicabile, nella fattispecie, l'art. 2043 c.c.- ,in termini di onere della prova graverà sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla fornire la prova CP_6
liberatoria del caso fortuito dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto fuori la sfera di controllo come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque,
non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misura concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di tutela dei terzo.
Applicando, dunque, i principi de quibus alla fattispecie concreta emerge che nel corso del giudizio l'attrice ha assolto l'onere probatorio su di essa incombente dimostrando l'esistenza del nesso di causalità tra la condotta dell'animale selvatico ed il danno riportato al veicolo di sua proprietà, l'appartenenza dell'animale selvatico al patrimonio indisponibile dello stato, infine che l'attraversamento della strada era stato improvviso e repentino, era avvenuto in serata su una strada priva di segnalazioni di pericolo relative ad animali selvatici ed altresì mancante di recinzioni atte ad impedire l'attraversamento stradale dai predetti animali selvatici. E cio' ha fatto parte attrice sia producendo in giudizio il verbale dei Carabinieri della Compagnia di Bojano i quali recatisi in loco effettuavano i rilievi e gli accertamenti del caso sia mediante la escussione dei testi che hanno confermato l'assunto attoreo fornendo un apporto decisivo e dirimente alla
8 decisione della odierna controversia. Ed infatti, la ricostruzione operata dai Carabinieri nel verbale prodotto agli atti, i rilievi eseguiti nell'immediatezza del sinistro, le fotografie ritraenti lo stato dei luoghi, l'autovettura danneggiata e, persino, l'animale selvatico ritratto giacente sull'asfalto ha consentito non soltanto di assolvere l'onere probatorio gravante sulla parte attrice, ma anche di superare la presunzione di cui all'art. 2054 c.c.. Le
dichiarazioni confermative rese all'udienza del 31.05.2024 dal teste, Vice Brigadiere
, facente parte della volante radiomobile intervenuta sul luogo teatro del Testimone_1
sinistro nell'immediatezza e l'esame del teste, escusso all'udienza del Controparte_7
15.03.2024, pure presente al momento dell'incidente sono stati decisivi nel presente giudizio.
E' emerso dall'istruttoria svolta l'impossibilità di evitare l'ungulato sia per la sua grossa taglia sia anche per la scarsa luminosità della strada che sia dalle fotografie che dalle dichiarazioni rese dai testi risulta priva di pubblica illuminazione, sia infine per l'assenza di qualsivoglia segnaletica di pericolo. Circostanza questa che, infatti, è stata confermata anche dal teste, all'udienza del 15.03.2024 ,che ha altresì riferito circa l'assenza di apposita segnaletica sul tratto stradale di interesse.
Sul punto, è chiaro l'orientamento della Corte di legittimità che asserisce: “nell'ipotesi di
scontro fra un veicolo ed un animale selvatico, il concorso fra le presunzioni di responsabilità
stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell'animale, rispettivamente dagli
artt. 2054 e 2052 c.c., comporta la pari efficacia di entrambe le presunzioni e la conseguente
necessità di valutare, caso per caso, e, senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte
di chi ne risulta gravato;
pertanto il danneggiato, ove sia anche il conducente del veicolo, deve
allegare e provare non solo la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell'animale
appartenente ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla l. n. 157 del 1992 e l'evento
9 dannoso, ma anche di avere adottato, nella propria condotta di guida, ogni opportuna cautela (da
valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui è nota la possibile presenza di
animali selvatici) e che la condotta dell'animale ha avuto, effettivamente ed in concreto, un carattere
di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui, nonostante la prudenza, non sarebbe stato possibile
evitare l'impatto, mentre la deve dimostrare il caso fortuito” e, nello stesso senso: “nel CP_6
caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli e animali selvatici, ai fini dell'integrazione
della fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. è necessario provare che la condotta
dell'animale sia stata la causa del danno, sicché non è sufficiente, per il danneggiato, dimostrare la
presenza dell'animale sulla carreggiata e l'impatto tra quest'ultimo e il veicolo, essendo egli tenuto
– anche ai fini di assolvere all'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ex
art. 2054, comma 1, c.c. – ad allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga
che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela
da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque
nota la possi bile presenza di animali selvatici) e che il contegno dell'animale selvatico abbia avuto
effettivamente un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui – nonostante ogni cautela
– non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente
ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno” (Cfr. Cass. Civ., Sez. III,
ordinanza n. 17253 del 21/06/2024 - Rv. 671568; Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 11107 del
27/04/2023 - Rv. 667405).
Fermo quanto sopra, l'onere probatorio in capo alla parte attrice puo' ritenersi essere stato assolto, in modo tale da consentire anche di escludere profili di responsabilità ad essa addebitabile.
Diversamente, non può altrettanto dirsi rispetto alla prova del caso fortuito che, invece,
avrebbe dovuto fornire parte convenuta.
10 Se, da un lato, non si può addebitare ad essa l'assoluta inerzia probatoria, d'altro lato non può ritenersi raggiunta una prova idonea e tale da ritenere sussistente il caso fortuito necessario ad escludere qualsivoglia forma di responsabilità in capo all'ente convenuto.
Per le già sovraesposte ragioni, non sono condivisibili le difese in punto di responsabilità
colposa ex art. 2043 c.c. i cui estremi, come già anticipato, non appaiono adattabili al caso
de quo; ne deriva, pertanto, che nessun onere probatorio, in merito alla dimostrazione della condotta colposa della p.a., incomba sull'odierna attrice.
Quanto alla copertura assicurativa e, dunque, al pagamento che la LOs dovrebbe sostenere in luogo dell'ente assicurato, va' disposta la manleva in ossequio e nei limiti delle condizioni di polizza.
Ed infatti, la compagnia assicuratrice, rinviando all'art. 15 della polizza contratta con la evidenzia che “per ciascun sinistro rimarrà a carico del contraente una CP_6
franchigia e/o uno scoperto” pari ad €.5000,00 (Cfr. Polizza Assicurativa – allegata alla comparsa di costituzione della LOs).
Tanto premesso, la LOs nel ritenere che la garanzia è a suo carico soltanto in caso di cifre che esorbitino gli €.5000,00 e sostenendo che l'ammontare dei danni, all'esito del sinistro oggetto di controversia, non superi detto importo, asserisce di non essere tenuta ad alcun pagamento.
Ma, l'importo richiesto a titolo di risarcimento del danno, per quanto risulta dalle fatture prodotte agli atti di causa(benche' l'attrice abbia trascurato di riportare l'importo complessivo delle fatture prodotte) e' di euro 6.577,53, quindi superiore ad euro 5.000,00.
In merito al quantum (che parte attrice nell'atto introduttivo si limita ad individuare nelle fatture prodotte in maniera approssimativa e generica in “circa euro 5.000,00” e che dal conteggio delle fatture prodotte ammonterebbe ad euro 6.577,53) ritiene l'estensore della
11 presente che lo stesso, sulla base della documentazione probatoria depositata e costituita dalle fatture allegate all'atto introduttivo(per un totale di euro 6.577,53) e sulla base dei danni emergenti dalle fotografie agli atti di causa, possa essere equitativamente contenuto,
rispetto agli importi portati dalle fatture, nella somma di euro
5.500,00(cinquemilacinquecentoeuro/00)
Ne deriva, pertanto, la condanna della LOs alla chiesta manleva in favore della convenuta per quanto quest'ultima sara' tenuta a pagare in forza della CP_6
presente decisione nei limiti della garanzia prestata.
Conclusivamente, per le ragioni sovraesposte, la domanda attorea va accolta per quanto
supra per l'importo, determinato in via equitativa, in euro 5.500,00. Nessun altro danno risulta provato.
Le spese seguono la soccombenza, quanto al rapporto tra l'attrice e la regione convenuta,
vanno poste a carico della convenuta, sulla base del D.M. 55/14 E 147/22, CP_6
applicati i parametri medi in relazione allo scaglione di valore della causa, operata una congrua riduzione del 50% in considerazione della minima difficolta' delle questioni giuridiche trattate e dell'attivita' effettivamente svolta.
La terza chiamata in garanzia, LOs va condannata a manlevare la convenuta CP_6
per tutte le somme, entro i limiti della garanzia prestata, che quest'ultima e' tenuta a pagare in favore dell'attrice in forza della presente decisione oltre che alle spese di lite in favore della regione convenuta liquidate sulla base dei parametri descritti.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario LO AR, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o istanza assorbita e/o disattesa, così provvede:
12 Accoglie la domanda proposta da parte attrice, e, per l'effetto, accertata la CP_1
responsabilita' ex art. 2052 c.c. nella causazione del sinistro e dei conseguenti danni causati all'autovettura Peugeot 207 - targata CB189MS di proprieta' attrice , per l'effetto, condanna parte convenuta, la al pagamento, in favore dell'attrice, della somma CP_6
equitativamente quantificata in €.5.500,00 oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo;
Condanna la al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice che CP_6
liquida in euro 1.300,00 oltre rimborso forfetario del 15%, iva e cap se dovute come per legge, rimborso del contributo unificato;
Condanna, la terza chiamata, la compagnia assicuratrice – Controparte_9
– in persona del l.r.p.t., giusta polizza assicurativa n. A7LTY001791, a tenere indenne
[...]
e manlevare la convenuta per tutte le somme da quest'ultima dovute per CP_6
la presente sentenza nei limiti della garanzia prestata;
Condanna la terza chiamata in causa, – in persona del Controparte_9
l.r.p.t. - al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta che si CP_6
liquidano in € 1.300,00 per compensi, oltre iva e c.p.a come per legge, rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Campobasso il 20.11.2025
Il G. O.
LO AR
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