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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 25/06/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, coadiuvato dall'Avv. Rosanna Cafaro, componente dell'Ufficio per il Processo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2177/2017 R.G. tra
, con l'Avv. F. Lapadula, Parte_1
- opponente
e
in persona del l.r.p.t., con l'Avv. M. Pesenti, Controparte_1
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il Giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., Cass. Sez. Un.,
642/15, v. anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – ha rinvenuto anche una positivizzazione normativa nell'art.16 del d.lgs 5/03, recet- tivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati. Osservato che per consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio, il Giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle Parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
1 Motivi della decisione
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 347/2017 (R.G. n. 983/2017), emesso dal Tribunale di Brindisi in data 8.3.2017, con cui in persona del Controparte_1 rappresentante legale p.t., ha ottenuto la condanna dell'odierna opponente al pagamento della somma complessiva pari ad euro 48.834,09, oltre interessi di mora sulla sorte capitale al tasso convenzionale indicato in ricorso (14,60% annuo), contenuto nei limiti del c.d. tasso soglia, oltre le spese del procedimento liquidate in euro 286,00 per spese ed euro 1.305,00 per compensi, oltre r.s.g., Cap e Iva., ha convenuto in giudizio la Banca opposta, per chiedere, in via Parte_1 preliminare, che fosse accertata e dichiarata la nullità del procedimento di mediazione e quindi il mancato avveramento della condizione di procedibilità della domanda monitoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo;
che fosse accertato il difetto di legittimazione attiva capo a CP_1
e per l'effetto la revoca del medesimo titolo;
nel merito, in via principale, che fosse accertata
[...] l'illegittimità della risoluzione contrattuale di cui si è avvalsa per mancata Controparte_2 prova della stessa o per insussistenza della morosità alla data di decadenza dal benefico del termine;
che fosse accertata e dichiarata la nullità del contratto di finanziamento personale per violazione degli obblighi contrattuali di trasparenza e di comunicazione;
la nullità della clausola di determinazione degli interessi ai sensi dell'art. 1815, co. 2, c.p.c., del contratto di finanziamento personale per superamento del tasso-soglia, considerando nel computo dell'interesse usurario anche gli interessi a titolo compensativo e l'interesse di mora e tutti gli oneri collegati all'erogazione del credito, con conseguente conversione del finanziamento da oneroso a gratuito ed imputazione delle somme pagate dal mutuatario alla quota capitale di ogni singola rata del piano di ammortamento, e per l'effetto revocare il D.I. opposto;
sempre nel merito, ma in via subordinata, in considerazione della dichiarazione nel contratto di un TAEG pari all'11,51%, inferiore a quello risultante dalle condizioni contrattuali o comunque applicato (14,06%), ha chiesto che fosse accertata e dichiarata la nullità del TAEG contrattuale e l'applicazione, in suo luogo, del tasso sostitutivo legale ai sensi dell'art. 125-bis, co. 6-7, TUB (tasso nominale minimo BOT dei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto, pari allo 0,900%) con rideterminazione dell'eventuale debito al momento della decadenza del beneficio del termine (05/07/2013), con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e rigetto di tutte le avverse domande formulate in sede monitoria o in sede di giudizio di opposizione;
con condanna di in persona del suo l.r.p.t., alla rifusione delle spese Controparte_1
e delle competenze di giudizio, oltre R.S.G. 15%, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario. Si è costituita in giudizio la banca opposta, la quale ha negato l'usurarietà degli interessi di mora e corrispettivi applicati nel caso di specie l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione proposta nel corso del giudizio non è stata accolta.
La domanda di Parte opponente è fondata e merita integrale accoglimento.
In via preliminare si deve ritenere ammissibile l'eccezione di difetto di legittimazione attiva formulata da parte opponente. In primo luogo, si deve rilevare che oggetto di contestazione non è la legittimazione attiva della controparte, ma la effettiva titolarità del suo diritto ad agire in via monitoria.
Come è noto, infatti, che “la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio”. Infatti, “ragionando ex art. 81 cod. proc. civ., per il quale «Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un
2 diritto altrui», “essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Secondo una tradizionale e condivisibile definizione, la “parte” è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Oggetto di analisi, dunque, al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'istante deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio” (da ultimo Cass., ord., n. 15088 del 05.06.2025 come già n. 30207 del 2024). Pertanto, una cosa è la legittimazione ad agire, altra cosa è la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo: ciò che rileva, nel primo caso, è la prospettazione che ne fornisce la parte.
Difatti, la legittimazione ad agire, dal lato attivo o passivo, mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda o delle difese della parte convenuta o, come nella specie, interveniente, emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore, al convenuto o, come nella specie, all'interveniente. Nel caso di specie, la legittimazione ad agire di deve CP_1 ritenersi sussistente atteso che nel giudizio monitorio essa si è dichiarata cessionaria da CP_3 del credito controverso.
[...]
La titolarità del diritto sostanziale, invece, attiene al merito della causa, alla fondatezza della domanda e pertanto è onere della parte che eccepisce tale carenza di titolarità allegarla e provarla nel rispetto delle preclusioni istruttorie. Si rammenta che la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice: “una causa - ha ragionato la Corte nel recentissimo precedente segnalato - non può chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere in giudizio o impone un obbligo a chi, per stessa prospettazione dell'istante, non era tenuto a subirlo”. Va da sé che “ciò accade raramente e l'incidenza pratica di tale tipo di questione può ritenersi trascurabile”. Infatti, come evidenziano gli “in molti casi si parla Parte_2 di legittimazione ad agire, ma impropriamente, in quanto il problema è diverso, attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda: si tratta di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio sia effettivamente il titolare”. Tanto è accaduto nel caso di specie.
E tuttavia, non si può ritenere che parte opponente sia incorsa in alcuna decadenza, contestando la titolarità del rapporto solo nella memoria ex art. 183, comma Vi, n. 3 c.p.c. nonché nella comparsa conclusionale. Il giudice di legittimità ha infatti affermato da ultimo (Cass., ord.,
15088 del 05.06.2025) che per quanto attiene alla “titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, la difesa con la quale il convenuto, ma anche l'attore, si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare, rispettivamente, che l'attore non è titolare del diritto azionato o che il convenuto non è titolare della situazione soggettiva dedotta in giudizio, integra una mera difesa” (come già Cass., Sez. un. 2951 del 2016): il rilievo espresso al riguardo dalla parte interessata non è dunque un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né, quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio, ben potendo la relativa proposizione avvenire in ogni fase del giudizio con possibilità, a sua volta, per il giudice di rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio.
CP_ Tanto premesso, va dichiarato il difetto di titolarità del rapporto in capo a , in quanto non risulta in atti alcuna documentazione che comprovi la sequela di contratti di cessione fra l'originaria Creditrice e le successive Cessionarie fino all'odierna Opposta.
ha asserito sin dalla fase monitoria di essere creditrice dell'importo ingiunto per CP_1 aver acquisito i crediti suddetti pro-soluto dalla a sua volta cessionaria pro- Controparte_3 soluto dei medesimi crediti ceduti dalla cui originariamente CP_4 CP_2 aveva ceduto pro soluto i crediti rivenienti dai contratti di finanziamento oggetto del
[...] presente giudizio, stipulati dall'odierno Opponente con in data 18.2.2011. CP_2
3 L'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, prevedendo quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari in G.U. e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Gli adempimenti di cui all'art. 58, co.2, del TUB, quindi, sono assimilabili a quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., con la conseguenza che possono essere validamente surrogati da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, la quale non è subordinata a particolari requisiti di forma.
Si deve precisare, tuttavia, che l'avviso di cessione dei crediti in blocco risponde unicamente alla funzione di sostituzione della notifica prevista dall'art. 1264 c.c. allo scopo di impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente, mentre non assolve in re ipsa la funzione di attestare la legittimazione attiva del preteso cessionario di crediti in blocco;
colui, che “si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria” ai sensi dell'art. 58 TUB, ha infatti l'onere puntuale di “fornire la prova documentale della propria legittimazione”, con documenti idonei a “dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco” (sul punto, ex plurimis, Trib. Velletri, 20.9.2022) A mente dell'art. 1264 c.c., la cessione di un credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto solo se questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata;
pertanto, il creditore che acquista un credito altrui deve comunicarlo al debitore ceduto il prima possibile.
Nel caso di specie, non risulta la sequela della comunicazione di cessione dall'originaria cedente all'odierna convenuta, né alcuna accettazione della cessione da parte della odierna Parte attrice con la conseguente inefficacia della cessione.In atti non si rinvengono insomma le prove documentali dell'avvenuta cessione e non vi è in sostanza alcuna prova che la posizione dell'odierna Parte attrice sia stata effettivamente oggetto di cessione. Vale ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il soggetto che proponga impugnazione oppure vi resista nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve non soltanto allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma altresì fornire la prova – la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è rilevabile d'ufficio – delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla sua successione nel processo ex artt. 110
e 111 c.p.c. (Cass. n. 24050 del 2019; n. 22244 del 2006 e n. 25344 del 2010, n. 13685 del 2006, n.
15352 del 2010 e 1943 del 2011).
Come ribadito dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione n. n. 15088 del 05.06.2025, va rettamente inteso l'onere della prova dell'avvenuta notificazione della cessione al debitore ceduto, al fine delle efficacia dell'evento modificativo del rapporto dal lato soggettivo come pure l'onere della prova dell'avvenuta cessione: sotto il primo profilo, come detto, il regime agevolato della pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale (art. 58 TUB) assolve alla prima funzione, ovvero di facilitare la comunicazione ai numerosi debitori ceduti, atteso che la notifica a ciascuno di essi potrebbe effettivamente risultare particolarmente gravosa nell'ambito delle cessioni di questo tipo;
la prova dell'effettiva cessione del contratto non deve essere necessariamente data per iscritto, ben potendo il giudicante trarre aliunde elementi di convincimento, ivi compresa la condotta dei contraenti nel corso del rapporto. In tal senso, la produzione del contratto di cessione non è necessaria, laddove però la parte interessata abbia fornito altri elementi a riprova della titolarità del diritto;
la produzione dell'avviso di cessione non può supplire alla mancanza di altri elementi di prova, rilevando solo quale presunzione ed essendo tale rilievo probatorio ancora inferiore laddove l'avviso non sia corredato dall'indicazione specifica dell'inclusione del credito controverso fra quelli ceduti: in tal senso, può essere sufficiente anche l'indicazione di una intera
4 categoria di crediti ceduti, a condizione che i criteri di inclusione dei crediti nell'oggetto della cessione consentano l'univoca individuazione degli stessi. Sul punto, si richiama ancora l'ord. 2025, cit., che ha ribadito come “una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” (Cass. n. 22151 del 2019): “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. n. 24798 del 2020; Cass. n. 4116 del 2016). peraltro, limitarsi a produrre l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, senza fornire idonea prova dell'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione e, di conseguenza, senza fornire prova di legittimazione sostanziale della Cessionaria, importa che la cessione di crediti in blocco “di per sé non può ritenersi sufficiente ad attestare che proprio (ed anche) il credito specificatamente dedotto in giudizio fosse ricompreso tra quelli oggetto di cessione” (Cass. 6 febbraio 2024, n. 3405).
Ebbene, venendo al caso che ci occupa, quanto alla prima delle cessioni, quella fra e ha prodotto il contratto di cessione di crediti Controparte_2 CP_4 CP_1 in cui, quanto alle posizioni oggetto di cessione, si menzionano degli elenchi di cui agli allegati A, B, e C, considerati parte integrante del contratto, ma non allegati in questo giudizio;
quanto alla cessione da da a l'opposta ha allegato l'avviso - pubblicato CP_4 Controparte_3 sulla Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 52 del 4 maggio 2013 - di cessione di crediti a suo tempo ceduti da a rispondenti alle caratteristiche di cui alle lettere da a) a g) Controparte_2 CP_4 dell'avviso. I criteri indicati dalle lettere da b) a g) (a tutolo esemplificativo relativi a contratti redatti secondo il diritto italiani, regolati in euro, i cui debitori sono residenti in Italia, ecc..) possono ritenersi sufficienti ad individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione e dunque l'eventuale inclusione del credito per cui è controversia;
non è così, tuttavia, per il criterio sub lettera a), che limita l'oggetto della cessione ai crediti a suo tempo ceduti da Controparte_2
a con contratto del 16 aprile 2013: in relazione a questi ultimi, come detto, non
[...] CP_4 vi è prova dell'inclusione del credito nei confronti di nella cessione in blocco;
il contratto di Pt_1 cessione intercorso fra non risulta in atti: se ne fa solo CP_4 Controparte_3 Cont menzione nel contratto fra e come “master receivables purchase agreement” del 29 CP_1 ottobre 2015. Inoltre, in data 11/07/2013, ovvero successivamente alle due richiamate cessioni, ha comunicato al la decadenza del beneficio del termine, sebbene la stessa non CP_2 Pt_1 avrebbe più dovuto essere titolare di quel credito: tale dato è evincibile dall'estratto conto (all. 6 ricorso monitorio) da cui si evince che (originaria titolare del credito e Controparte_2 presunta cedente), ha continuato a contabilizzare le rate fino al mese di luglio 2013 (pag. 3 estratto conto), riportando in estratto conto il credito compromesso in data 05/07/2013, e quindi poi comunicando la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine e richiedendo il pagamento immediato dell'importo residuo del credito pari ad 36.486,35 euro. Quanto all'ultima delle cessioni, da e il relativo contratto è in Controparte_3 CP_1 atti, ma manca l'allegato A, indicante i crediti oggetto di cessione: nel documento allegato dalla banca opposta infatti, le parti hanno dato atto che l'allegato A è contenuto su un cd rom non riscrivibile, firmato dalle parti ed inviato tramite corriere espresso: ebbene, del contenuto di tale supporto informatico non vi è traccia nella documentazione allegata da CP_1 i rapporti oggetto della cessione”(Cass. 13.5.2021, n. 12739).
5 Tutto quanto sopra osservato assorbe e supera anche le risultanze dell'espletata c.t.u.. Dunque l'opposizione va integralmente accolta e, per l'effetto, va caducato e revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 347/2017 (R.G. n. 983/2017), emesso dal Tribunale di Brindisi e ritualmente notificato. Di conseguenza, va riconosciuta l'integrale soccombenza della parte opposta e in applicazione del principio di soccombenza, detta parte va condannata anche alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte opponente: esse sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 147/2022, relativi alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, ridotti della metà.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei Parte_1 confronti di così provvede: Controparte_1
dichiara il difetto di titolarità attiva in capo all'ingiungente e, per l'effetto, Controparte_1 revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 347/2017 (R.G. n. 983/2017), emesso dal Tribunale di
Brindisi in data 8.3.2017;
condanna, per l'effetto, al pagamento delle spese e competenze di lite in CP_1 favore della di , che liquida nella somma di 3.809,00 euro, oltre spese generali al Parte_1
15%, Iva e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore di , Parte_1 dichiaratosi distrattario;
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di .. Controparte_1
Brindisi, 25 giugno 2025
Il Giudice
Roberta Marra
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