Decreto presidenziale 14 dicembre 2024
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 23/02/2026, n. 3344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3344 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03344/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01353/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1353 del 2024, proposto da
Torrespaccata S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Vertucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San Saturnino n.5;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Michele Memeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Consorzio La Storta Stazione I, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della nota prot. n. QI 214281 del 30/11/2023, comunicato a mezzo p.e.c. dell’1/12/2023, con cui Roma Capitale, nel riscontrare la nota della Società ricorrente, prot. n. QI 212219 del 28/11/2023, ha rigettato la richiesta della medesima Società di corrispondere gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti per le opere del II stralcio da realizzarsi sul comparto “E/p” del piano di Zona “B47 La Storta Stazione”;
di ogni altro atto – cognito e/o incognito – comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale a quello impugnato in via principale;
nonché per l’accertamento del diritto della stessa Torrespaccata S.r.l. a corrispondere in favore di Roma Capitale gli oneri di urbanizzazione dovuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti gli artt. 35, coma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa VI LD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Ex actis emerge quanto segue.
1.1 In seguito alla approvazione del Piano di Zona “B47 La Storta Stazione”, Roma Capitale ha provveduto ad assegnare alla odierna ricorrente – allora “ RE CA società in nome collettivo di LA e NI D’NT ” -, diritti edificatori sulle aree ricadenti nel perimetro dello stesso Piano di Zona.
In particolare, con deliberazione C.S. (Commissario straordinario) n. 21/2008, successivamente confermata con deliberazione G.C. n. 9/2010, si è proceduto all’assegnazione alla RE CA S.n.c. di una cubatura residenziale pari a mc 24.960, in proprietà, e una cubatura non residenziale pari a mc 5.000 a titolo di diritto di superficie, insistenti, nella loro totalità, nel predetto comparto.
1.2 Quindi, in data 5 ottobre 2011 è stata stipulata apposita Convenzione ex art. 3 della Legge n. 865/1971 (repertorio n.19162, raccolta n. 7401, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Roma 1 il 10 ottobre 2011 al n. 35818 serie 1T, e trascritto a Roma 1 il 12 ottobre 2011 ai numeri 73304 e 73305 di registro particolare) tra la “ RE CA società in nome collettivo di LA e NI D'NT ” e l’Amministrazione capitolina, con cui quest’ultima ha ceduto alla prima il diritto di proprietà dell’area edificabile della superficie complessiva di mq. 19.476 (identificata al foglio 101, particella 1173) costituente parte del comparto “E/p” del predetto Piano di Zona, per la realizzazione di una volumetria “residenziale” di metri cubi 24.960, e quantificato il relativo corrispettivo, comprensivo di una quota per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (parte prima). Nella parte seconda della medesima Convenzione, Roma Capitale ha, altresì, concesso alla RE CA S.n.c. il diritto di superficie sulla predetta area edificabile per la realizzazione di un’ulteriore volumetria non residenziale di mc 5000, e, anche in questo caso, quantificato il relativo corrispettivo, comprensivo di una quota per oneri di urbanizzazione.
1.3 Entrambe le predette parti della Convenzione prevedono che: “ Le somme spettanti quale quota per oneri di urbanizzazione e pari ad euro ”, rispettivamente, 1.438.444,80 e 368.850,00, “ dovranno essere versate in unica soluzione all'Amministrazione Capitolina prima del rilascio del permesso di costruire, salvo che l'Amministrazione stessa non intenda affidare al cessionario l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione a scomputo di detto contributo previo espletamento da parte del cessionario medesimo delle procedure pubblicistiche di affidamento del relativo appalto ai sensi del Decreto Legislativo 163/2006. ”
Conseguentemente, la medesima Convenzione prevede che le opere di urbanizzazione primaria e secondaria: “ saranno eseguite direttamente da Roma Capitale in base ai tempi di attuazione del Piano ovvero, se l'Ente stesso delibererà in tal senso, saranno eseguite direttamente dal cessionario ovvero dai cessionari del Piano, coordinati esclusivamente tra loro con le forme consortili o societarie che l'Ente riterrà più idonee, a scomputo del corrispettivo di cessione riferito alla quota-parte afferente a dette opere, […] ”.
1.4 Pertanto, la Torrespaccata S.r.l., nel frattempo subentrata nella precedente “ RE CA società in nome collettivo di LA e NI D'NT ” e nei diritti edificatori da questa acquisiti in forza della predetta Convenzione, avendo intenzione di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione di che trattasi a scomputo dei relativi oneri, ha aderito al Consorzio già esistente (costituito tra altri concessionari di diritti edificatori nel medesimo Piano di Zona), denominato “La Storta Stazione I” (d’ora in poi Consorzio).
1.5 Successivamente, tuttavia, la Società ricorrente e la allora Giglio 3000 S.r.l. hanno chiesto a Roma Capitale, giusta nota protocollata in entrata al prot. gen. n. 24283 del 28/3/2011, di costituire un sub-consorzio per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione afferenti al solo comparto E, nel quale entrambe erano assegnatarie di diritti edificatori per la realizzazione di interventi di edilizia convenzionata.
L’Amministrazione capitolina ha, quindi, acconsentito alla realizzazione di uno stralcio funzionale (II stralcio) inerente alle opere di urbanizzazione relative al predetto comparto, con la conseguenza che le opere di urbanizzazione all’interno del Piano di Zona “B47 La Storta Stazione” sono state suddivise in I stralcio e II stralcio.
1.6 Le opere relative al I stralcio (funzionale del suddetto PdZ), previa approvazione del relativo progetto e sottoscrizione di apposita Convenzione integrativa con l’Amministrazione comunale, sono state ultimate, collaudate e consegnate alla stessa Amministrazione, mentre per il II stralcio, il relativo progetto esecutivo è stato presentato dal Consorzio, con nota del 28/01/2016, acquisita al prot. n. QI 15211/2016, oggetto di conferenza di servizi, per essere poi approvato con determinazione dirigenziale n. repertorio QI/810/2018 e n. protocollo QI/104861/2018 del 19/06/2018.
1.7 Successivamente, tuttavia, essendo emerse alcune criticità sulla concreta fattibilità del prefato progetto ed avendo nel frattempo Roma Capitale affidato l’esecuzione di alcune infrastrutture ricomprese nel II stralcio ma funzionali al completamento del I alla Astral S.p.a. (Società in house della Regione Lazio), in forza di un protocollo d’intesa approvato con Deliberazione della Giunta capitolina n. 96 del 26/05/2020 tra la predetta Regione e Roma Capitale, quest’ultima ha sollecitato, con plurime note, il Consorzio a presentare un nuovo progetto delle opere del II stralcio, epurato delle predette opere e delle criticità rilevate.
1.8 Essendo, tuttavia, rimaste prive di riscontro tutte le precedenti note (prott. QI 24213 del 13/02/2020, QI 154350 del 21/12/2020, QI 37881 dell’1/03/2021, QI 172845 dell’11/10/2021, QI 103032 del 16/06/2022), l’Amministrazione comunale resistente, con nota prot. n. 7528 del 16/01/2023, ha diffidato i consorziati a presentare il progetto richiesto entro 30 giorni o, in alternativa, a versare gli oneri di urbanizzazione dovuti, minacciando, in caso contrario, l’avvio del procedimento di escussione delle relative polizze fideiussorie.
1.9 A siffatta richiesta ha replicato la odierna ricorrente con propria nota PI 18227/2023 del 1° febbraio 2023 con la quale, pur contestando il tenore della medesima richiesta, si è dichiarata disponibile a corrispondere gli oneri di che trattasi, seppur con modalità rateale, come previsto dal regolamento comunale.
1.10 Successivamente, a seguito di una riunione tenutasi, in data 8/02/2023, presso il Comune di Roma Capitale, quest’ultimo, con nota del 13/02/2023 Prot. n. QI 25589, ha chiesto al Consorzio sia: “ di predisporre gli atti di propria competenza per permettere alla società in argomento ”, cioè alla Torrespaccata S.r.l., “ di adempiere agli obblighi convenzionali ”, sia di rimodulare il “ progetto del II stralcio che verrà affidata a scomputo ai sensi del D. lgs. 50/2016 ”, escludendo le opere (afferenti al I stralcio), che erano state ultimate, collaudate, consegnate e affidate alla Regione Lazio ai sensi del prefato protocollo, per il completamento di quanto originariamente previsto nel II stralcio.
1.11 Successivamente, tuttavia, Roma Capitale, con nota prot. n. QI 214281 del 30/11/2023, nel riscontrare la nota prot. n. QI 212219 del 28/11/2023 - con cui l’odierna ricorrente aveva ribadito la propria richiesta di pagare il contributo dovuto per gli oneri di urbanizzazione di che trattasi in luogo della diretta realizzazione delle relative opere -, ha ritenuto che la richiesta non potesse essere accolta, sul presupposto che il Consorzio aveva presentato, con note prot. n. QI 116602 del 4/07/2023 e prot. n. QI 205098 del 20/11/2023, il progetto definitivo di rimodulazione delle opere afferenti al II stralcio finanziato con gli oneri dovuti sia dalla Torrespaccata S.r.l. sia dalla Immobiliare Piansaccoccia S.r.l. (subentrata medio tempore alla Giglio 3000 S.r.l.), che, inoltre, non era stata deliberata una espromissione espressa della Torrespaccata S.r.l. dal medesimo Consorzio e che, in ogni caso, il venir meno dell’importo dovuto da quest’ultima avrebbe rischiato di compromettere la completa realizzazione delle opere del II stralcio.
2. Avverso la predetta comunicazione è insorta la odierna ricorrente con atto di gravame notificato alle controparti il 30/01/2024 e depositato in giudizio l’8/02/2024, rassegnando le censure di seguito indicate.
2.1 “ Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 24 e 97, della Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione dei principi del buon andamento, di efficacia, efficienza e non aggravamento, nonché della buona fede e della leale collaborazione. Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 35, della Legge 22 ottobre 1971, n.865; degli articoli 1, 3, 7, 8, 10, 21 quinquies e 21 nonies, della Legge 7 agosto 1990, n.241, e s.m.i.; dell’articolo 16, del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380. Eccesso di potere per assenza e/o erroneità dei presupposti, ingiustizia, illogicità e contraddittorietà manifeste, travisamento dei fatti ed erroneità e/o assenza dei presupposti, assenza e/o difetto di istruttoria, apoditticità e/o insufficienza e/o apparenza della motivazione. ”
2.2 Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 24 e 97, della Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione dei principi del buon andamento, di efficacia, efficienza e non aggravamento, nonché della buona fede e della leale collaborazione. Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 35, della Legge 22 ottobre 1971, n.865; degli articoli 1, 3, 7, 8, 10, 21 quinquies e 21 nonies, della Legge 7 agosto 1990, n.241, e s.m.i.; dell’articolo 16, del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380. Eccesso di potere per assenza e/o erroneità dei presupposti, ingiustizia, illogicità e contraddittorietà manifeste, travisamento dei fatti ed erroneità e/o assenza dei presupposti, assenza e/o difetto di istruttoria, apoditticità e/o insufficienza e/o apparenza della motivazione, sotto un diverso profilo. Sviamento.
2.3 Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 24 e 97, della Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione dei principi del buon andamento, di efficacia, efficienza e non aggravamento, nonché della buona fede e della leale collaborazione e del legittimo affidamento. Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 35, della Legge 22 ottobre 1971, n.865; degli articoli 1, 3, 7, 8, 10, 21 quinquies e 21 nonies, della Legge 7 agosto 1990, n.241, e s.m.i.; dell’articolo 16, del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380. Eccesso di potere per assenza e/o erroneità dei presupposti, ingiustizia, illogicità e contraddittorietà manifeste, travisamento dei fatti ed erroneità e/o assenza dei presupposti, assenza e/o difetto di istruttoria, apoditticità e/o insufficienza e/o apparenza della motivazione, sotto un diverso ed ulteriore profilo.
2.4 Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 24 e 97, della Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione dei principi del buon andamento, di efficacia, efficienza e non aggravamento, nonché della buona fede e della leale collaborazione e del legittimo affidamento. Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 35, della Legge 22 ottobre 1971, n.865; degli articoli 1, 3, 7, 8, 10, 21 quinquies e 21 nonies, della Legge 7 agosto 1990, n.241, e s.m.i.; dell’articolo 16, del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380. Eccesso di potere per assenza e/o erroneità dei presupposti, ingiustizia, illogicità e contraddittorietà manifeste, travisamento dei fatti ed erroneità e/o assenza dei presupposti, assenza e/o difetto di istruttoria, apoditticità e/o insufficienza e/o apparenza della motivazione, sotto un diverso ed ulteriore profilo.
3. Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento giuridico delle proprie doglianze, la Società ricorrente ha concluso per l’accoglimento del gravame proposto e il conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
4. Il 12/02/2024 si è costituita in giudizio Roma Capitale mediante il deposito di un mero atto di costituzione formale e successivamente, in data 11/03/2024, di documentazione pertinente ai fatti di causa.
5. Il 27/12/2025 la Società ricorrente ha versato agli atti del giudizio una memoria difensiva con cui, sul presupposto che in corso di causa è sopraggiunta la nota prot. n. 203172 del 17 ottobre 2024, notificata a mezzo p.e.c. in pari data, di Roma Capitale, Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica, Direzione Edilizia Pubblica, U.O. Edilizia Sociale e Housing, avente oggetto: “ PdZ B47 "La Storta Stazione" - Richiesta versamento oneri a seguito della mancata realizzazione delle OO.UU. del II° stralcio ”, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
6. Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2026, all’esito della discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
8. Il Collegio, infatti, deve prendere atto, che nonostante nel corso del presente giudizio sia sopraggiunta la prefata nota prot. n. 203172, del 17 ottobre 2024, con cui Roma Capitale ha chiesto sia all’odierna ricorrente sia alla consorziata Immobiliare Piansaccoccia S.r.l. il versamento degli oneri di urbanizzazione di che trattasi, cionondimeno nella fattispecie di cui è causa ricorrono i presupposti della improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse al ricorso anziché quelli della declaratoria di cessazione della materia del contendere, posto che si tratta di due decisioni che sottendono una valutazione del giudice ben diversa (Consiglio di Stato, Sezione VI, 27 aprile 2021, n. 3388).
8.1 In applicazione di consolidati principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa ( ex multis , Consiglio di Stato, Sezione IV, 4 aprile 2023, n. 3493; Idem, Sezione III, 5 luglio 2022, n. 559), infatti, va ribadito che: “ La pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce il giudizio nel merito e consegue alla integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale, fatto valere in giudizio, da parte dell’Amministrazione con un provvedimento posto in essere spontaneamente e non in esecuzione di un ordine giudiziale (Consiglio di Stato, Sezione VI, 15 giugno 2020, n. 3767). La cessazione della materia del contendere opera, infatti, quando si determina una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato (Consiglio di Stato, Sezione II, 18 febbraio 2020, n. 1227; Idem 20 dicembre 2019, n. 8615; Idem, Sezione VI, 23 maggio 2019, n. 3378). È, quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito (Consiglio di Stato, Sezione V, 5 aprile 2016, n. 1332). La dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse presuppone, invece, il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l’utilità della pronuncia del giudice (Consiglio di Stato, Sezione IV, 9 settembre 2009, n. 5402; Idem 11 ottobre 2007, n. 5355). La decisione che dichiara la cessazione della materia del contendere nel giudizio amministrativo è caratterizzata dal contenuto di accertamento nel merito della pretesa avanzata e dalla piena soddisfazione eventualmente arrecata ad opera delle successive determinazioni assunte dalla Pubblica Amministrazione (Consiglio di Stato, Sezione IV, 20 novembre 2017, n. 5343) ”.
8.2 Poiché, dunque, nella fattispecie di cui è causa il provvedimento sopravvenuto – alla stregua del relativo tenore – deve essere annoverato tra quei fatti, intervenuti in corso di causa, idonei a rendere chiara e definitiva l’inutilità (sul piano pratico) di un’eventuale pronuncia di annullamento del provvedimento impugnato e a concretare, pertanto, la sopravvenuta carenza di interesse al gravame della parte ricorrente, conformemente peraltro alle dichiarazioni rese nel corso della presente udienza dai difensori costituiti, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm.
9. Anche tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale tra tutte le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
LA IL, Presidente
Giuseppe Licheri, Primo Referendario
VI LD, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI LD | LA IL |
IL SEGRETARIO