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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 28/11/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Il Giudice, udita la discussione;
letti gli atti e i documenti di causa;
all'esito della camera di consiglio;
visto l'art. 429 c.p.c., provvede come segue:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SCIACCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Sciacca, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesca Ballesi
SENTENZA
(CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.) nella causa civile iscritta al n. 86 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
), (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, ( c.f. ), tutti elettivamente C.F._2 Parte_3 C.F._3 domiciliati in Sciacca via Larici 6, presso lo studio dell'Avv. Luigi Palermo del Foro di Sciacca che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, elettivamente domiciliato in Palermo presso l'Avvocatura Regionale, difeso dagli avv.ti Tiziana Giovanna Norrito e Giantony Ilardo, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento danni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. depositato l'1.2.2023 gli odierni ricorrenti, in qualità di danti del proprio padre, , hanno chiesto accertarsi l'esclusiva Parte_4 responsabilità dell' resistente in ordine ai danni eccedenti l'uso ordinario CP_1 dell'immobile sito in Sciacca, via Lazio-Piazzetta Brodolini 1, di proprietà del de cuius,
ed oggetto del contratto di locazione intercorso tra quest'ultimo e Parte_4
l' dal 16.6.1977 all'11.1.2021 quando l'immobile era stato lasciato dall'istituto a seguito di procedura di sfratto.
2. La presente procedura era stata preceduta da quella promossa a seguito di accertamento tecnico preventivo, iscritto al n. 517/2021 RG e conclusosi con la perizia redatta dall'Ing. , la quale aveva dato atto che nell'immobile era Persona_1 necessario eseguire interventi di ripristino sia all'interno che all'esterno consistenti in rimozione, smontaggio e dismissione delle opere e degli impianti descritti in precedenza per poter rendere utilizzabile lo stesso immobile;
interventi tutti quantificati nell'importo di € 76.199,12 di cui i ricorrenti chiedevano il risarcimento a carico di parte resistente.
3. Si era costituito in giudizio l' , il quale non aveva preso parte alla procedura ex art. 696 bis c.p.c., eccependo la prova in ordine alla legittimazione attiva dei ricorrenti e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda ritenendo che gli interventi realizzati non solo erano stati tutti concordati con il de cuius , ma che gli stessi Parte_4 rappresentassero anche dei miglioramenti per l'immobile.
La causa veniva istruita mediante le produzioni documentali delle parti e veniva così discussa all'odierna udienza (sostituita con il deposito di note scritte ex artt. 127 e 127-ter c.p.c.) e decisa con il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare sollevata da parte resistente merita accoglimento e viene condivisa da questo Giudice, con conseguente superfluità di ogni ulteriore accertamento sotto il profilo del merito delle domande svolte.
Infatti gli odierni ricorrenti hanno promosso il presente giudizio asserendo di agire quali eredi e danti causa del de cuius, , proprietario e locatore dell'immobile in Parte_4 questione.
La predetta qualifica, tuttavia, è stata contestata dall'istituto ricorrente posto che i ricorrenti hanno prodotto solo il certificato storico di famiglia (doc. 6).
Sul punto si evidenza che la Suprema Corte, con la sentenza n. 16594/2025, ha ribadito un principio già affermato in precedenza secondo cui in tema di legitimatio ad causam colui che promuove l'azione…nell'asserita qualità di erede o di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto, nel caso di specie di risarcimento dei danni, “deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c. del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire o a contraddire)”.
A tal proposito, richiamando quanto affermato da Cass., Sez. III, Ord., 11 gennaio 2021, n. 210, la produzione del certificato dello stato di famiglia è inidonea a provare la qualità di erede, posto che il il predetto certificato è sufficiente a provare soltanto la relazione familiare allegata dalla parte e, quindi che, proprio in virtù di tale relazione familiare il soggetto in questione debba ritenersi chiamato all'eredità. Parimenti, come ha affermato Cassazione, III civile, ordinanza 13 gennaio 2025, n. 817, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex artt. 45 e 46 DPR 445/2000 non è sufficiente ed idonea a provare la qualità di erede posta a fondamento della richiesta di risarcimento del danno.
In conclusione, laddove, come nel caso di specie, vi sia contestazione in ordine alla qualità di eredi, si ritiene che possano considerarsi documenti idonei a provare detta qualifica o la presenza di un testamento o, in mancanza, la produzione di un atto notorio, non potendosi considerare sufficiente l'allegazione del certificato storico di famiglia, che può essere valutato come presunzione, ma non assurge al grado di prova della qualità di erede.
Neppure l'aver promosso giudizio di accertamento tecnico preventivo è sufficiente a tal fine dal momento che, sebbene detto atto comporti accettazione tacita dell'eredità, detta qualifica deve essere in ogni caso giudizialmente accertata.
Ne deriva che deve essere dichiarato il difetto di legittimazione ad agire dei ricorrenti non essendo stata fornita la prova della loro qualità di eredi del de cuius, locatore dell'immobile oggetto del giudizio.
La particolarità delle questioni trattate nel presente giudizio, in ordine alle quali vi sono state plurime pronunce da parte della giurisprudenza di legittimità costituiscono, ad avviso di questo Giudicante, giustificato motivo per compensare le spese del presente giudizio, rimanendo quelle relative all'accertamento tecnico preventivo in capo ai ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione ad agire dei ricorrenti;
2) compensa le spese di lite le spese del presente giudizio, rimanendo quelle relative all'accertamento tecnico preventivo in capo ai ricorrenti.
Milano, 28.11.2025
Il Giudice dott. Francesca Ballesi
letti gli atti e i documenti di causa;
all'esito della camera di consiglio;
visto l'art. 429 c.p.c., provvede come segue:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SCIACCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Sciacca, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesca Ballesi
SENTENZA
(CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.) nella causa civile iscritta al n. 86 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
), (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, ( c.f. ), tutti elettivamente C.F._2 Parte_3 C.F._3 domiciliati in Sciacca via Larici 6, presso lo studio dell'Avv. Luigi Palermo del Foro di Sciacca che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, elettivamente domiciliato in Palermo presso l'Avvocatura Regionale, difeso dagli avv.ti Tiziana Giovanna Norrito e Giantony Ilardo, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento danni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. depositato l'1.2.2023 gli odierni ricorrenti, in qualità di danti del proprio padre, , hanno chiesto accertarsi l'esclusiva Parte_4 responsabilità dell' resistente in ordine ai danni eccedenti l'uso ordinario CP_1 dell'immobile sito in Sciacca, via Lazio-Piazzetta Brodolini 1, di proprietà del de cuius,
ed oggetto del contratto di locazione intercorso tra quest'ultimo e Parte_4
l' dal 16.6.1977 all'11.1.2021 quando l'immobile era stato lasciato dall'istituto a seguito di procedura di sfratto.
2. La presente procedura era stata preceduta da quella promossa a seguito di accertamento tecnico preventivo, iscritto al n. 517/2021 RG e conclusosi con la perizia redatta dall'Ing. , la quale aveva dato atto che nell'immobile era Persona_1 necessario eseguire interventi di ripristino sia all'interno che all'esterno consistenti in rimozione, smontaggio e dismissione delle opere e degli impianti descritti in precedenza per poter rendere utilizzabile lo stesso immobile;
interventi tutti quantificati nell'importo di € 76.199,12 di cui i ricorrenti chiedevano il risarcimento a carico di parte resistente.
3. Si era costituito in giudizio l' , il quale non aveva preso parte alla procedura ex art. 696 bis c.p.c., eccependo la prova in ordine alla legittimazione attiva dei ricorrenti e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda ritenendo che gli interventi realizzati non solo erano stati tutti concordati con il de cuius , ma che gli stessi Parte_4 rappresentassero anche dei miglioramenti per l'immobile.
La causa veniva istruita mediante le produzioni documentali delle parti e veniva così discussa all'odierna udienza (sostituita con il deposito di note scritte ex artt. 127 e 127-ter c.p.c.) e decisa con il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare sollevata da parte resistente merita accoglimento e viene condivisa da questo Giudice, con conseguente superfluità di ogni ulteriore accertamento sotto il profilo del merito delle domande svolte.
Infatti gli odierni ricorrenti hanno promosso il presente giudizio asserendo di agire quali eredi e danti causa del de cuius, , proprietario e locatore dell'immobile in Parte_4 questione.
La predetta qualifica, tuttavia, è stata contestata dall'istituto ricorrente posto che i ricorrenti hanno prodotto solo il certificato storico di famiglia (doc. 6).
Sul punto si evidenza che la Suprema Corte, con la sentenza n. 16594/2025, ha ribadito un principio già affermato in precedenza secondo cui in tema di legitimatio ad causam colui che promuove l'azione…nell'asserita qualità di erede o di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto, nel caso di specie di risarcimento dei danni, “deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c. del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire o a contraddire)”.
A tal proposito, richiamando quanto affermato da Cass., Sez. III, Ord., 11 gennaio 2021, n. 210, la produzione del certificato dello stato di famiglia è inidonea a provare la qualità di erede, posto che il il predetto certificato è sufficiente a provare soltanto la relazione familiare allegata dalla parte e, quindi che, proprio in virtù di tale relazione familiare il soggetto in questione debba ritenersi chiamato all'eredità. Parimenti, come ha affermato Cassazione, III civile, ordinanza 13 gennaio 2025, n. 817, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex artt. 45 e 46 DPR 445/2000 non è sufficiente ed idonea a provare la qualità di erede posta a fondamento della richiesta di risarcimento del danno.
In conclusione, laddove, come nel caso di specie, vi sia contestazione in ordine alla qualità di eredi, si ritiene che possano considerarsi documenti idonei a provare detta qualifica o la presenza di un testamento o, in mancanza, la produzione di un atto notorio, non potendosi considerare sufficiente l'allegazione del certificato storico di famiglia, che può essere valutato come presunzione, ma non assurge al grado di prova della qualità di erede.
Neppure l'aver promosso giudizio di accertamento tecnico preventivo è sufficiente a tal fine dal momento che, sebbene detto atto comporti accettazione tacita dell'eredità, detta qualifica deve essere in ogni caso giudizialmente accertata.
Ne deriva che deve essere dichiarato il difetto di legittimazione ad agire dei ricorrenti non essendo stata fornita la prova della loro qualità di eredi del de cuius, locatore dell'immobile oggetto del giudizio.
La particolarità delle questioni trattate nel presente giudizio, in ordine alle quali vi sono state plurime pronunce da parte della giurisprudenza di legittimità costituiscono, ad avviso di questo Giudicante, giustificato motivo per compensare le spese del presente giudizio, rimanendo quelle relative all'accertamento tecnico preventivo in capo ai ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione ad agire dei ricorrenti;
2) compensa le spese di lite le spese del presente giudizio, rimanendo quelle relative all'accertamento tecnico preventivo in capo ai ricorrenti.
Milano, 28.11.2025
Il Giudice dott. Francesca Ballesi