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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 20/02/2026, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1051/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:50 in composizione monocratica:
RUSSO PASQUALE, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6999/2024 depositato il 06/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 P_IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240039028610001 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6/11/2024, notificato nei termini di cui al d.lgs. n. 546/1992 art. 21, il 5/11/2024, la società Ricorrente_1 S.p.A. C.F. e P.I. P_IVA_1, in persona del legale rappresentante pro tempore impugnava la cartella di pagamento n. 034 2024 00390286 10 001, notificata in data 22/10/2024, con la quale le veniva ingiunto il pagamento di Euro 271,62 a titolo di imposta di registro, sanzioni ed interessi per la registrazione della sentenza n. 132/2023 emessa dal Giudice di Pace di Corigliano.
Assumeva l'illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
In via preliminare ed assorbente, nullità per mancata allegazione dell'atto prodromico (avviso di liquidazione)
e/o per mancata notificazione dello stesso, in violazione dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000)
e dell'art. 24 Cost.
Nullità per carenza di motivazione, stante la mancata allegazione alla cartella della sentenza oggetto di registrazione, in violazione dell'art. 7 L. 212/2000, con conseguente lesione del diritto di difesa.
In via subordinata, inesistenza dell'obbligo di registrazione in base al combinato disposto dell'art. 7 del D.P.
R. n. 131/1986 e dell'art. 5 della Tabella allegata.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cosenza, depositando controdeduzioni con cui contestava le argomentazioni della ricorrente, sostenendo la legittimità del proprio operato. In particolare, l'Ufficio asseriva di aver regolarmente notificato l'avviso di liquidazione prodromico a mezzo PEC in data 05/03/2024 e che, in assenza di impugnazione, la pretesa si era resa definitiva.
Affermava, inoltre, l'insussistenza dell'obbligo di allegare alla cartella l'atto presupposto, in quanto già noto al contribuente, essendo quest'ultimo parte del giudizio definito con la sentenza da registrare.
Si costituiva altresì l'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
In data 23/05/2025, la società ricorrente sosteneva di aver provveduto in data 25/03/2025 al pagamento dell'importo richiesto con la cartella impugnata, chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
All'udienza del 17/02/2026 la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, questa Corte prende atto dell'avvenuto pagamento, in pendenza di giudizio, della somma richiesta con la cartella di pagamento impugnata, come documentato e dichiarato dalla società ricorrente con istanza del 23/05/2025.
Tale circostanza determina il venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia sul merito della pretesa tributaria, essendo quest'ultima stata soddisfatta.
Conseguentemente, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Tuttavia, la declaratoria di cessazione della materia del contendere non esime la Corte dal provvedere in ordine alla regolamentazione delle spese di lite, che devono essere liquidate secondo il principio della
"soccombenza virtuale".
Occorre, a tal fine, valutare la fondatezza dei motivi di ricorso al fine di individuare quale delle parti sarebbe risultata soccombente qualora il giudizio fosse proseguito fino alla sua naturale conclusione.
Nel caso di specie, il ricorso appare, ad un esame sommario, infondato e, pertanto, la ricorrente va considerata parte virtualmente soccombente.
La ricorrente ha eccepito, in via preliminare, la nullità della cartella per mancata notifica dell'atto presupposto, ovvero l'avviso di liquidazione n. 2023/011/SC/000000132/0/002. Tale doglianza è palesemente infondata.
L'Agenzia delle Entrate ha infatti prodotto in giudizio la prova dell'avvenuta notifica del suddetto avviso a mezzo Posta Elettronica Certificata in data 05/03/2024, come risulta dalla documentazione allegata alle controdeduzioni.
Non avendo la ricorrente impugnato tale atto nei termini di legge, la pretesa tributaria in esso contenuta si
è resa definitiva, precludendo in questa sede la proposizione di censure di merito che avrebbero dovuto essere sollevate avverso l'atto presupposto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992.
Parimenti infondato è il motivo principale di ricorso, relativo alla nullità dell'atto per difetto di motivazione, a causa della mancata allegazione della sentenza n. 132/2023 del Giudice di Pace di Corigliano.
È pur vero che la giurisprudenza di legittimità, richiamata dalla stessa ricorrente (cfr. Cass. Ord. n. 4736/2021), ha affermato che l'obbligo di allegazione previsto dall'art. 7 della Legge n. 212/2000 mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive. Tuttavia, tale principio deve essere interpretato alla luce della sua “ratio”, che è quella di evitare che il contribuente sia costretto ad una onerosa attività di ricerca per comprendere i presupposti della pretesa impositiva.
Come correttamente eccepito dall'Ufficio nelle proprie difese, tale “ratio” non è frustrata quando l'atto richiamato sia già noto al contribuente.
La Suprema Corte ha infatti precisato che l'obbligo di allegazione non sussiste "allorché l'atto presupposto sia da ritenere conosciuto dal contribuente nel suo contenuto" (cfr. Cass. n. 3417/2017, richiamata nelle controdeduzioni dell'Ufficio).
Nel caso di specie, è pacifico e documentalmente provato che la società ricorrente, Ricorrente_1 S.p.A., fosse parte convenuta nel giudizio definito con la sentenza n. 132/2023. Pertanto, essa aveva piena e diretta conoscenza del contenuto della pronuncia giudiziale posta a fondamento dell'imposta di registro richiesta.
La mancata allegazione di un atto già nella piena disponibilità della parte non ha comportato alcuna lesione del suo diritto di difesa, essendo la stessa perfettamente in grado di comprendere la natura e le ragioni della pretesa tributaria sulla base dei soli estremi della sentenza indicati nell'avviso di liquidazione e nella successiva cartella.
L'assunto della ricorrente, secondo cui sarebbe stata costretta a "compiere ricerche che hanno illegittimamente compresso il termine a sua disposizione per l'opposizione", appare pretestuoso, trattandosi di un atto processuale che le riguarda direttamente e di cui, in qualità di parte processuale, deve necessariamente avere copia e conoscenza.
Infine, la censura di merito relativa all'esistenza dell'obbligo di registrazione è inammissibile, in quanto avrebbe dovuto essere proposta in sede di impugnazione del prodromico avviso di liquidazione, regolarmente notificato e non opposto, come sopra evidenziato.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso sarebbe stato con ogni probabilità rigettato. La ricorrente Ricorrente_1 S.p.A. deve quindi essere considerata la parte virtualmente soccombente. Ne consegue la condanna della stessa alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Cosenza. Tali spese si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sezione 6, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando dichiara cessata la materia del contendere. Condanna la società ricorrente, Ricorrente_1 S.p.A., alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cosenza, che liquida in complessivi Euro 326,60, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Cosenza, il 17 febbraio 2026.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:50 in composizione monocratica:
RUSSO PASQUALE, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6999/2024 depositato il 06/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 P_IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240039028610001 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6/11/2024, notificato nei termini di cui al d.lgs. n. 546/1992 art. 21, il 5/11/2024, la società Ricorrente_1 S.p.A. C.F. e P.I. P_IVA_1, in persona del legale rappresentante pro tempore impugnava la cartella di pagamento n. 034 2024 00390286 10 001, notificata in data 22/10/2024, con la quale le veniva ingiunto il pagamento di Euro 271,62 a titolo di imposta di registro, sanzioni ed interessi per la registrazione della sentenza n. 132/2023 emessa dal Giudice di Pace di Corigliano.
Assumeva l'illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
In via preliminare ed assorbente, nullità per mancata allegazione dell'atto prodromico (avviso di liquidazione)
e/o per mancata notificazione dello stesso, in violazione dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000)
e dell'art. 24 Cost.
Nullità per carenza di motivazione, stante la mancata allegazione alla cartella della sentenza oggetto di registrazione, in violazione dell'art. 7 L. 212/2000, con conseguente lesione del diritto di difesa.
In via subordinata, inesistenza dell'obbligo di registrazione in base al combinato disposto dell'art. 7 del D.P.
R. n. 131/1986 e dell'art. 5 della Tabella allegata.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cosenza, depositando controdeduzioni con cui contestava le argomentazioni della ricorrente, sostenendo la legittimità del proprio operato. In particolare, l'Ufficio asseriva di aver regolarmente notificato l'avviso di liquidazione prodromico a mezzo PEC in data 05/03/2024 e che, in assenza di impugnazione, la pretesa si era resa definitiva.
Affermava, inoltre, l'insussistenza dell'obbligo di allegare alla cartella l'atto presupposto, in quanto già noto al contribuente, essendo quest'ultimo parte del giudizio definito con la sentenza da registrare.
Si costituiva altresì l'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
In data 23/05/2025, la società ricorrente sosteneva di aver provveduto in data 25/03/2025 al pagamento dell'importo richiesto con la cartella impugnata, chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
All'udienza del 17/02/2026 la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, questa Corte prende atto dell'avvenuto pagamento, in pendenza di giudizio, della somma richiesta con la cartella di pagamento impugnata, come documentato e dichiarato dalla società ricorrente con istanza del 23/05/2025.
Tale circostanza determina il venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia sul merito della pretesa tributaria, essendo quest'ultima stata soddisfatta.
Conseguentemente, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Tuttavia, la declaratoria di cessazione della materia del contendere non esime la Corte dal provvedere in ordine alla regolamentazione delle spese di lite, che devono essere liquidate secondo il principio della
"soccombenza virtuale".
Occorre, a tal fine, valutare la fondatezza dei motivi di ricorso al fine di individuare quale delle parti sarebbe risultata soccombente qualora il giudizio fosse proseguito fino alla sua naturale conclusione.
Nel caso di specie, il ricorso appare, ad un esame sommario, infondato e, pertanto, la ricorrente va considerata parte virtualmente soccombente.
La ricorrente ha eccepito, in via preliminare, la nullità della cartella per mancata notifica dell'atto presupposto, ovvero l'avviso di liquidazione n. 2023/011/SC/000000132/0/002. Tale doglianza è palesemente infondata.
L'Agenzia delle Entrate ha infatti prodotto in giudizio la prova dell'avvenuta notifica del suddetto avviso a mezzo Posta Elettronica Certificata in data 05/03/2024, come risulta dalla documentazione allegata alle controdeduzioni.
Non avendo la ricorrente impugnato tale atto nei termini di legge, la pretesa tributaria in esso contenuta si
è resa definitiva, precludendo in questa sede la proposizione di censure di merito che avrebbero dovuto essere sollevate avverso l'atto presupposto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992.
Parimenti infondato è il motivo principale di ricorso, relativo alla nullità dell'atto per difetto di motivazione, a causa della mancata allegazione della sentenza n. 132/2023 del Giudice di Pace di Corigliano.
È pur vero che la giurisprudenza di legittimità, richiamata dalla stessa ricorrente (cfr. Cass. Ord. n. 4736/2021), ha affermato che l'obbligo di allegazione previsto dall'art. 7 della Legge n. 212/2000 mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive. Tuttavia, tale principio deve essere interpretato alla luce della sua “ratio”, che è quella di evitare che il contribuente sia costretto ad una onerosa attività di ricerca per comprendere i presupposti della pretesa impositiva.
Come correttamente eccepito dall'Ufficio nelle proprie difese, tale “ratio” non è frustrata quando l'atto richiamato sia già noto al contribuente.
La Suprema Corte ha infatti precisato che l'obbligo di allegazione non sussiste "allorché l'atto presupposto sia da ritenere conosciuto dal contribuente nel suo contenuto" (cfr. Cass. n. 3417/2017, richiamata nelle controdeduzioni dell'Ufficio).
Nel caso di specie, è pacifico e documentalmente provato che la società ricorrente, Ricorrente_1 S.p.A., fosse parte convenuta nel giudizio definito con la sentenza n. 132/2023. Pertanto, essa aveva piena e diretta conoscenza del contenuto della pronuncia giudiziale posta a fondamento dell'imposta di registro richiesta.
La mancata allegazione di un atto già nella piena disponibilità della parte non ha comportato alcuna lesione del suo diritto di difesa, essendo la stessa perfettamente in grado di comprendere la natura e le ragioni della pretesa tributaria sulla base dei soli estremi della sentenza indicati nell'avviso di liquidazione e nella successiva cartella.
L'assunto della ricorrente, secondo cui sarebbe stata costretta a "compiere ricerche che hanno illegittimamente compresso il termine a sua disposizione per l'opposizione", appare pretestuoso, trattandosi di un atto processuale che le riguarda direttamente e di cui, in qualità di parte processuale, deve necessariamente avere copia e conoscenza.
Infine, la censura di merito relativa all'esistenza dell'obbligo di registrazione è inammissibile, in quanto avrebbe dovuto essere proposta in sede di impugnazione del prodromico avviso di liquidazione, regolarmente notificato e non opposto, come sopra evidenziato.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso sarebbe stato con ogni probabilità rigettato. La ricorrente Ricorrente_1 S.p.A. deve quindi essere considerata la parte virtualmente soccombente. Ne consegue la condanna della stessa alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Cosenza. Tali spese si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sezione 6, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando dichiara cessata la materia del contendere. Condanna la società ricorrente, Ricorrente_1 S.p.A., alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cosenza, che liquida in complessivi Euro 326,60, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Cosenza, il 17 febbraio 2026.