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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/10/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro Sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 1576/2019 r.g.a.c.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore); dott. Pietro Scuteri (Consigliere);
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 1576/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto diritti derivanti da contratto di appalto, vertente tra:
(codice fiscale ), in persona del legale rappresentante in Controparte_1 P.IVA_1 carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro
(codice fiscale con indirizzo di posta elettronica certificata: P.IVA_2
e n. di telefax 096177046, presso i cui uffici, siti in Email_1
Catanzaro, via Gioacchino da Fiore n. 34, sono domiciliate per elezione;
Appellante
e
, in proprio, quale titolare dell'impresa CP_2 Controparte_3
(partita i.v.a. ), con sede in Battipaglia (SA), alla via SS.
[...] P.IVA_3
Variante SS. 18 n. 6, nonché nella qualità di capogruppo dell'
[...]
[..
[...] Controparte_4
, rappresentata e difesa, come da procura rilasciato in calce ala
[...] comparsa di costituzione e risposta del giudizio di appello, - dall'avv. Marcello
Fortunato, con il quale elegge domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata .salerno.it); Email_2 CP_5
Appellato
Conclusioni delle parti:
per l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro in difesa dell'appellante
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria domanda, Controparte_1 eccezione e difesa, così giudicare: 1) rigettare la domanda proposta da parte attrice in quanto inammissibile ed infondata;
2) in subordine, in caso di accoglimento della domanda relativa alla riserva n. 1 compensare le somme dovute dall'ATI all' a CP_1 titolo di risarcimento del danno con gli eventuali importi ancora dovuti dall' CP_1 all'ATI attrice;
2) condannare parte attrice al pagamento delle spese, competenze ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
per il procuratore dell'appellato : “Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, CP_2 disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, dichiarare inammissibile e, comunque, respingere l'appello proposto dall Con ogni conseguenza di legge anche in ordine CP_1 alle spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario”.
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Cosenza
Con atto di citazione ritualmente notificato il 16.7.2014, in proprio, quale CP_2 titolare dell'impresa denominata , e nella Controparte_3 qualità di capogruppo dell'associazione temporanea di imprese, costituita da
[...]
” e da “ Controparte_3 Controparte_4
, ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Cosenza,
[...]
2 al fine di ottenere la condanna della società convenuta alla restituzione Controparte_1 della somma di € 130.551,83, indebitamente trattenuta sui compensi settanti per lo svolgimento dei lavori oggetto di contratto di appalto nonché al pagamento dell'importo di € 554.730,00 per i servizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal contratto, resi su apposita richiesta della stazione appaltante.
A fondamento delle domande, l'attore ha affermato che: a) l'associazione temporanea di imprese dallo stesso rappresentata era risultata aggiudicataria della gara di appalto (bando n. 27729 del 24.6.2008) dei servizi di manutenzione ordinaria, per il mantenimento in efficienza delle opere in verde, lungo la tratta dell'Autostrada Salerno – Reggio Calabria compresa dal Km 0+000 al Km 148+442 per entrambe le carreggiate, per un periodo di tre anni;
b) il contratto di appalto era stato stipulato il 31.12.2008; c) nel corso dell'esecuzione del servizio, la direzione dei lavori aveva contestato un parziale danneggiamento della segnaletica stradale e l'associazione temporanea di imprese aveva provveduto al ripristino della stessa, ma la direzione dei lavori, senza alcun contraddittorio e senza rivolgersi alla compagnia di assicurazioni, aveva illegittimamente deputato l'importo di euro 130.551,83 dalla contabilità dei lavori, sebbene, in conformità al capitolato speciale d'appalto, l'associazione temporanea di imprese avesse fornito apposita polizza assicurativa a copertura di tutti i danni subiti dalla stazione appaltante;
d) inoltre, dopo la conclusione del contratto di appalto aveva aperto due Controparte_1 nuovi svincoli autostradali non ricompresi nel contratto di appalto che, sulla base di apposito ordine di servizio, erano stati oggetto di manutenzione una parte dell'associazione temporanea di imprese, la quale, peraltro, al fine di far valere i propri diritti, aveva sottoscritto il registro di contabilità con apposite riserve che erano state respinte dalla direzione dei lavori;
e) il contratto, tenuto conto del suo oggetto, doveva essere qualificato come appalto di servizi e non di lavori, con la conseguenza che non era applicabile allo stesso la disciplina sulle riserve di cui al d.p.r. n. 554/1999 (regolamento di attuazione della legge n. 109/1994) e al d.m. n. 145/2000 (capitolato generale di appalto), entrambi riferibili ai soli contratti di appalto di lavori pubblici e non già di servizio, il cui richiamo nel contratto era da considerarsi irrilevante e, comunque, nullo per contrarietà alla normativa in materia di appalto e di contratto di appalto di servizi in particolare;
f) le riserve erano fondate e concernevano: 1) l'illegittima decurtazione dell'importo di euro 130.551,83 per presunti danneggiamenti alla segnaletica stradale;
2)
l'esecuzione del servizio all'interno degli svincoli di San Mango Piemonte e di
3 Montecorvino Pugliano/Pontecagnano, di nuova apertura e non ancora esistenti al momento della conclusione del contratto;
3) il danneggiamento alle attrezzature per la presenza di pietre;
4) le ulteriori attività manutentive svolte in periodi successivi.
Si è costituita nel giudizio tramite apposita comparsa depositata in Controparte_1 cancelleria il 24.11.2014, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, contestando il fondamento delle domande dell'attore ed affermando che: a) sebbene il contratto fosse da qualificarsi come appalto di servizi, era applicabile la disciplina delle riserve di cui al d.m n. 145/200 e al d.p.r. n. 554/1999, in quanto era un organismo di diritto Controparte_1 pubblico, soggetto alle norme relative agli appalti pubblici, comprese quelle sulle riserve;
b) era infondata la riserva n. 1, concernente la decurtazione dei compensi, operata dalla stazione appaltante a causa dei danni subiti dall'ente committente per il danneggiamento della segnaletica verticale, atteso che il fatto non era stato contestato dalla impresa appaltatrice che, anzi, si era impegnata alle riparazioni dovute, cosicché si trattava di un credito certo, liquido ed esigibile;
c) le altre riserve, n. 2, 3, 4, 5, 6 e 7, apposte a partire dal quinto s.a.l. del 2.1.2011, erano inammissibili, poiché effettuate tardivamente, in violazione dell'art. 231 del decreto ministeriale n. 145/2000; d) ad ogni modo, tali riserve erano infondate anche nel merito. La convenuta ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda di parte attrice e, in subordine, in caso di accoglimento della domanda relativa alla riserva n. 1, di compensare le somme dovute all'associazione temporanea di imprese con quelle spettanti ad a titolo di risarcimento del danno. Controparte_1
La causa è stata istruita mediante la produzione documentale delle parti, l'escussione dei testimoni indicati da parte attrice ed una consulenza tecnica d'ufficio di natura amministrativa e contabile.
Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 13.12.2018, il giudice ha rigettato la richiesta dell'l'Avvocatura dello Stato di produrre le osservazioni alla consulenza tecnica d'ufficio, prodotte per errore in altro procedimento. Quindi, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni ed il Tribunale ha trattenuta la causa in decisione.
2. La sentenza del Tribunale di Cosenza resa all'esito del giudizio di primo grado
Con sentenza n. 1356/2019 del 25.6.2019, pubblicata in pari data, il Tribunale di
Cosenza, in parziale accoglimento della domanda attrice, ha posto a carico della convenuta le spese di consulenza tecnica d'ufficio ed ha condannato a) alla Controparte_1
4 restituzione in favore dell'attrice della somma di € 130.551,83, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
b) al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 508.730,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
c) alla refusione in favore dell'attrice delle spese di lite.
In particolare, il Tribunale - dopo avere premesso che il contratto intercorso tra le parti era annoverabile come appalto di servizi, in parte sottratti alla disciplina del Codice dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 163/2006 e dell'art. 11, comma 5°, della legge n. 498/1992 (per come modificato dall'art. 29, comma 1° quinquies del decreto legge n. 207 del 2008, convertito nella legge n. 14/2009) - ha ritenuto che: a) la specifica disciplina delle riserve negli appalti di lavori non fosse applicabile alla fattispecie in esame, cosicché nessun profilo di decadenza poteva essere invocato dalla società convenuta, in relazione alle pretese di parte attrice;
b) dalla prova orale e dalla documentazione prodotta era emerso lo svolgimento di ulteriori interventi di manutenzione da parte della associazione temporanea di imprese attrice rispetto a quelli previsti dal contratto, peraltro, autorizzati dalla committenza, in particolare, in relazione all'apertura dei nuovi svincoli autostradali di San Mango in Piemonte e Pontecagnano
Sud/Montecorvino Pugliano, il cui valore economico il consulente tecnico di ufficio aveva provveduto ad accertare, in maniera congrua, in complessivi euro 508.730,00; c) era fondata la domanda della parte attrice di restituzione della somma decurtata da per i danni provocati alla segnaletica stradale, in quanto la committente Controparte_1 non aveva escusso l'apposita polizza assicurativa a copertura dei danni occorsi a materiali durante l'esecuzione dei lavori, sottoscritta dall'appaltatrice a beneficio della committente stessa, e, d'altra parte, la convenuta non aveva indicato gli oneri e le spese necessarie per il ripristino di tale segnaletica, cosicché l'eccezione riconvenzionale formulata risultava generica;
d) non erano fondate, invece, le domande risarcitorie relative ai danni occorsi alle attrezzature, di cui alle riserve n.ri 3, 5 e 7, formulate da parte attrice, atteso che, a mente dell'art. 14 del contratto di appalto, l'appaltatore si era espressamente assunto la responsabilità per danni a persone e a cose, anche con riguardo a materiali di sua proprietà.
3. Il presente giudizio di appello
5 Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato a mezzo posta elettronica certificata il 22.7.2019, con la difesa dell'Avvocatura dello Stato di Controparte_1
Catanzaro, ha impugnato la sentenza del Tribunale di Cosenza, lamentando: a) la mancata applicazione della disciplina di cui al d.m. n. 145/2000 ed al d.p.r. n. 554/1999
e, per contro, l'errata applicazione delle norme del decreto legge n. 207/2008, entrate in vigore dopo la conclusione del contratto;
b) l'errata affermazione della tardività delle contestazioni di alla consulenza tecnica d'ufficio e, quindi, del fatto che Controparte_1 conclusioni del perito d'ufficio non erano state contestate, trattandosi di valutazioni, non soggette al principio di non contestazione;
c) l'errata valutazione della escussione della polizza assicurativa come obbligo per la committente piuttosto che mera facoltà; d)
l'infondatezza della riserva n. 1 della appaltatrice, concernente la contestazione del danni causati alla segnaletica stradale, da considerarsi fonte di un credito risarcitorio, certo
(perché non contestato), liquido e esigibile;
e) l'inammissibilità, poiché sollevate tardivamente dalla appaltatrice e in violazione degli oneri di cui all'art. 31 del d.m. n.
145/2000, e l'infondatezza delle altre riserve ritenute fondate dal Tribunale (n. 2, 4, 6, 8 e
9), sia perché i maggiori lavori eseguiti erano compensati da riduzioni del tratto autostradale oggetto di manutenzione, sia perché alcune di tali riserve (le n. 4, 6, 8 e 9) si presentavano del tutto indeterminate. Ha concluso come indicato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, presentata il 19.11.2019, si è costituito nel presente giudizio di appello tanto in proprio (quale titolare dell'impresa CP_2 denominata ”), quanto nella qualità di titolare Controparte_3 dell'impresa capogruppo dell'associazione temporanea di imprese appaltatrice, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della decisione del Tribunale di
Cosenza, come sopra trascritto.
In particolare, l'appellato, dopo avere ripercorso le vicende processuali del primo grado di giudizio ed avere descritto le proprie difese, ha, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per mancata indicazione degli elementi indicati nella suddetta disposizione.
Inoltre, ha sostenuto l'infondatezza dell'impugnazione nel merito, affermando che: a) trattandosi, pacificamente, di un appalto di servizi, non era applicabile la disciplina delle riserve prevista per gli appalti concernenti i lavori pubblici, anche ove non fosse applicabile il decreto legge n. 2007/2008 e fosse applicabile, il decreto legislativo n.
163/2006, cosicché il primo motivo di appello era infondato ed il secondo sia
6 inammissibile che infondato;
b) non era fondato il terzo motivo di appello, concernente la mancata ammissione da parte del Tribunale dei rilievi alla consulenza tecnica d'ufficio, peraltro, non specificati, dato che come rilevato dal primo giudice, non Controparte_1 aveva contestato i presupposti di fatto sui quali si fondava la pretesa dell'appaltatore che, del resto, erano comprovati dall'esito della prova testimoniale;
c) era infondato, anche, il quarto motivo di appello concernente la riserva n. 1, avente ad oggetto la decurtazione del compenso spettante all'appaltatrice a causa di un presunto danneggiamento della segnaletica stradale, poiché con la suddetta riserva era stato contestato l'anomalo procedimento seguito dalla direzione dei lavori per contestare tali danni, laddove l'associazione temporanea di imprese aveva, per contro, dimostrato che la segnaletica stradale era integra, cosicché, in definitiva, il presunto danneggiamento era stato oggetto di contestazione ed era rimasto indimostrato, fermo restando che la società committente avrebbe dovuto attivare l'apposita polizza assicurativa;
d) non era fondata nemmeno la censura di cui al quinto motivo di appello, concernente le riserve n. 2, 4, 6, 8 e 9, poiché: non era applicabile l'art. 31 del d.m. n. 145/2000, non trattandosi di lavori pubblici, ma di appalto di servizi;
il potere di variazione delle prestazioni della stazione appaltante non esimeva dall'obbligo di corrispondere il maggior corrispettivo dovuto;
era rimasto indimostrato e comunque era generico l'assunto secondo il quale alcune riduzioni del servizio avrebbero compensato i maggiori lavori di cui si tratta. Ha concluso come sopra riportato.
Assegnata la trattazione della causa alla terza sezione civile della Corte di Appello, all'esito della prima udienza, svoltasi il 10.12.2019, la Corte ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni che è stata, poi, aggiornata.
Quindi, a seguito della soppressione della terza sezione civile della Corte, la causa è stata assegnata alla seconda sezione civile e la nuova udienza di precisazione delle conclusioni
è stata fissata al 9.4.2025.
Con ordinanza adottata all'esito della trattazione dell'udienza suddetta, sostituita dal deposito in via telematica di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta a sentenza, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali note di replica.
Soltanto parte appellata ha presentato la comparsa conclusionale, richiamando la comparsa di costituzione e risposta.
7 Motivi della decisione
1. L'oggetto del giudizio di appello
Richiamato quanto sopra esposto sullo svolgimento del processo e tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Cosenza e, dall'altro, dei motivi di impugnazione nonché delle difese della parte appellata, appare opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto: a) l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla parte appellata, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., b) l'applicabilità o meno al contratto di appalto oggetto di controversia della disciplina sulle riserve di cui al d.m. n. 145/2000 ed al d.p.r. n. 554/1999 (1° e 2° motivo di appello) e la connessa questione circa la ammissibilità e tempestività delle riserve n.ri 2, 4, 6, 8 e 9, sollevate dalla appaltatrice nel corso del rapporto contrattuale (prima parte del 5° motivo di appello); c) il fondamento o meno di tali riserve (3° motivo di impugnazione e seconda parte del 5° motivo di appello); d) il fondamento o meno della decurtazione, ad opera di quale Controparte_1 stazione appaltante, del compenso spettante alla associazione temporanea di imprese, a seguito di contestazione dei danni ai segnali stradali, nonché la questione connessa del fondamento della riserva n. 1 (4° motivo di appello).
Non è stata impugnata, invece, ed è, pertanto, passata in giudicato la pronuncia del
Tribunale, con la quale è stata rigettata la domanda dell'associazione temporanea di imprese di risarcimento dei danni subiti dai suoi mezzi nel corso dei lavori, di cui alle riserve n. 3, n. 5 e n. 7.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
Come visto (v. il paragrafo sullo svolgimento del processo), parte appellata eccepisce l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, segnatamente, per difetto di indicazione delle parti della sentenza impugnata e delle modifiche alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, della rilevanza delle censure ai fini della riforma invocata e delle disposizioni normative violate.
L'eccezione, con riguardo al 1°, al 2° ed al 5° motivo di impugnazione, è infondata, dovendosi ritenere l'atto di appello, salva ogni valutazione di merito sul suo contenuto, conforme al modello previsto dall'art. 342 c.p.c., come interpretato dalla costante
8 giurisprudenza (v., ad esempio, Cass. civ., sezione VI, n. 21336 del 14.9.2017), dato che vengono indicati, in maniera sufficientemente chiara, sia i capi e le parti della sentenza impugnata (che sono state, addirittura, trascritte) che le ragioni poste a fondamento delle censure mosse e le violazioni di legge lamentate (ovverosia, in sintesi, l'applicazione della disciplina speciale in materia di riserve;
l'inammissibilità e l'infondatezza delle riserve n.ri 2, 4, 6, 8 e 9), nonché la loro rilevanza ai fini della invocata riforma della sentenza sui temi controversi.
D'altra parte, la compiuta difesa della parte appellata sul merito delle suddette questioni, sollevate con l'impugnazione, rende alquanto evidente che ne ha ben compreso la valenza giuridica.
Quanto ai motivi di appello relativi alle censure in ordine alla consulenza tecnica d'ufficio svolta nel giudizio di primo grado ed alla valutazione del Tribunale di infondatezza della contestazione da parte della direzione dei lavori dei danni causati dalla a.t.i. alla segnaletica stradale ed alla conseguente valutazione di fondatezza della riserva n. 1 della appaltatrice (motivi 3° e 4°), è opportuno esaminare la loro ammissibilità o meno trattando il merito.
3. Sul merito. Le valutazioni della Corte
Con il primo motivo di appello (rubricato “Sull'applicabilità della disciplina delle riserve all'appalto in oggetto”), lamenta l'errore del Tribunale nel ritenere non Controparte_1 applicabile al contratto di appalto intercorso tra le parti la disciplina di cui al d.m. n.
145/2000 (capitolato generale di appalto) ed al d.p.r. n. 554/1999 (regolamento di attuazione della legge n. 109/1994).
Con il secondo motivo (rubricato “Sull'applicabilità del d.l. 2007/2008”), censura la considerazione del primo giudice circa l'applicabilità al contratto di appalto delle norme del decreto legge n. 207/2008, sebbene entrate in vigore dopo la sua conclusione.
Con il terzo motivo (“Sulla contestazione degli esiti della c.t.u.”), l'appellante si duole dell'errata affermazione del Tribunale della tardività delle contestazioni di Controparte_1 alla consulenza tecnica d'ufficio e, quindi, della mancanza di contestazioni alle conclusioni del perito d'ufficio, giacché non pervenute negli appositi termini previsti per il contraddittorio di natura tecnica, trattandosi, comunque, secondo di Controparte_1 valutazioni, in quanto tali, non soggette al principio di non contestazione.
9 Con il quarto motivo di impugnazione (“Infondatezza della riserva n.
1 - Responsabilità dell'appaltatore per i danni arrecati alla segnaletica- art. 18 ultimo comma del capitolato speciale”), lamenta, da un lato, l'errata valutazione del Controparte_1
Tribunale circa l'obbligo della stazione appaltante di escussione della polizza assicurativa, trattandosi, piuttosto, di mera facoltà; dall'altro, l'infondatezza, contrariamente all'assunto del Tribunale, della riserva n. 1 della appaltatrice, concernente la contestazione della direzione dei lavori dei danni causati dalla impresa appaltatrice medesima alla segnaletica stradale, da considerarsi fonte di un credito risarcitorio di certo (perché non contestato), liquido e esigibile. Controparte_1
Con il quinto motivo (“Inammissibilità ed infondatezza delle riserve n. 2-4-6-8-9”), censura la sentenza impugnata, per non avere dichiarato l'inammissibilità di tali riserve, sebbene sollevate in violazione degli oneri di tempo e di forma, di cui all'art. 31 del d.m.
n. 145/2000, nonché per non avere rilevato la loro infondatezza nel merito, perché i maggiori lavori eseguiti erano stati compensati, secondo l'appellante, da riduzioni del tratto autostradale oggetto di manutenzione e perché alcune riserve (le n. 4, 6, 8 e 9) si presentavano del tutto indeterminate.
Il primo, il secondo ed il quinto dei motivi di impugnazione, stante la loro stretta connessione logica e giuridica, devono essere esaminati congiuntamente.
Essi sono fondati nei limiti e per le ragioni seguenti.
In effetti, per come rilevato dall'appellante e contrariamente al convincimento del primo giudice, sono applicabili al contratto di appalto in questione, stipulato il 31 dicembre
2008, le norme di cui al decreto ministeriale n. 445/2000 (capitolato generale di appalto)
e del d.p.r. n. 554/1999 (regolamento di attuazione della legge n. 109/1994).
In effetti, il Tribunale - nel ritenere il contratto in questione sottratto alla disciplina del
Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163/2006 ed al decreto ministeriale n. 445/2000 (capitolato generale di appalto) e del d.p.r. n. 554/1999
(regolamento di attuazione della legge n. 109/1994) - ha omesso di considerare che la disciplina di cui al decreto legge n. 207/2008, convertito nella legge n. 14/2009, nella parte in cui ha modificato l'art. 11 della legge n. 498/1992 (art. 29, comma 1-quinquies),
è entrata in vigore soltanto nel gennaio nel 2009, ossia dopo la conclusione del contratto, il quale, pertanto, è disciplinato dall'articolo 11 citato nel testo precedente le modifiche suddette.
10 Premesso questo, deve osservarsi che tale disposizione, nel testo applicabile alla fattispecie, al comma quinto, prevede che “Le società concessionarie autostradali sono soggette ai seguenti obblighi:…c) agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli affidamenti di forniture e servizi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria nonché di lavori, ancorché misti con forniture o servizi e in tale veste attuare gli affidamenti nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni”;
Pertanto, la società concessionaria del servizio autostradale agiva a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli appalti di servizi, ai quali erano applicabili, per espressa previsione di legge, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 163/2006 e, di conseguenza, la disciplina di cui al decreto ministeriale n. 445/2000 ed al d.p.r. n.
554/1999.
L'articolo 11 citato costituisce, d'altra parte, norma speciale che deroga anche alla previsione di cui all'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 163/2006 che esclude dalla sua applicazione alcuni contratti di appalto di servizi (in particolare, quelli di cui all'allegato IIB, indicati come “altri servizi”).
Tuttavia, deve rilevarsi che, anche ritenendo, in astratta ipotesi, diversamente, ossia che sulla disposizione specifica di cui all'art. 11 della legge /1992 debba prevalere il dettato dell'art. 20 del decreto legislativo n. 163/2006, in realtà, la fattispecie in esame non rientrerebbe, comunque, nella previsione di esclusione dell'applicazione del citato art. 20, poiché, trattandosi di contratto di appalto di servizio di manutenzione, esso rientra nella classificazione di cui all'allegato IIA del decreto legislativo n. 163/2006 e non già nella categoria residuale di cui al n. 27 dell'allegato IIB.
Ad ogni modo, anche ove volesse ritenersi il contrario, ossia che il contratto in questione non sarebbe disciplinato, in linea generale, dal decreto legislativo n. 163/2006,
l'applicazione di tale testo normativo e del decreto ministeriale n. 145/2000 e del d.p.r. n.
554/1999 discenderebbe, comunque, dalle apposite clausole negoziali, di cui all'artt. 2
(che prevede l'applicazione “piena, assoluta, inderogabile” del decreto ministeriale n.
445/2000) e di cui all'art. 20 (che rimanda, per quanto non espressamente previsto nel contratto, alla disciplina di cui al decreto legislativo n. 163/2006, d.m. 145/2000 e d.p.r.
n. 554/1999: “Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato
Speciale di Appalto, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme
11 legislative le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici ed in particolare le norme contenute nel D.Lgs. n. 163/2006, nel D.P.R. 554/1999 e nel D.M. LL.PP n.
145/2000”).
Ne consegue che, dovendosi applicare la disciplina sopra richiamata e, segnatamente, quella del decreto ministeriale n. 145/2000 e del d.p.r. n. 554/1999, le riserve di cui si tratta, iscritte dalla appaltatrice nella contabilità dei lavori soltanto nel gennaio del 2011, in relazione ad attività svolta nel 2009 e nel 2010, senza il rispetto delle modalità temporali previste dalla disciplina dei testi normativi sopra richiamati, sono da considerarsi inammissibili.
In effetti, l'art. 31 del d.m. n. 145/2000, prevede, al comma 2°, che “Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole”; mentre al terzo comma che “Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute;
qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 165, comma 3, del regolamento”.
A sua volta, l'art. 165, comma 3°, del d.p.r. n. 554/1999 prescrive che: “Se l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda”.
E' appena il caso di evidenziare che, come rilevato dalla costante giurisprudenza di legittimità, le suddette disposizioni, relative alla forma ed ai tempi della iscrizione delle riserve nell'esecuzione dei contratti relativi ad appalti pubblici, trovano il loro fondamento nella esigenza di consentire alla stazione appaltante pubblica ogni opportuna valutazione sull'andamento, anche di natura economica, del contratto e sulle relative spese, in maniera da non pregiudicare le facoltà della stazione appaltante di recesso o
12 risoluzione del contratto nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali ed in funzione della tutela dell'interesse pubblico (cfr., ad esempio Cass, sez. I, n. 4718/2018; n. 111882018).
L'inammissibilità delle riserve formulate dalla impresa appaltatrice durante l'esecuzione del contratto rende superfluo pronunciarsi in ordine al fondamento o meno delle stesse.
Rimane assorbito anche il terzo motivo di appello, concernente il mancato rilievo delle osservazioni alla consulenza tecnica d'ufficio, formulate da dopo il Controparte_1 deposito della relazione peritale, fermo restando che nell'atto di appello non vengono né illustrate né richiamate le osservazioni suddette che, quindi, restano di contenuto indeterminato.
Il quarto motivo di appello, concernente la questione della contestazione di di CP_1 presunti danni causati alla segnaletica stradale verticale dalla associazione temporanea di imprese appaltatrice, nel corso dell'esecuzione dei lavori di manutenzione, è inammissibile e, comunque, infondato nel merito.
È inammissibile, in quanto il Tribunale ha rigettato l'eccezione riconvenzionale di sul presupposto, rimasto incensurato, che essa risultava del tutto generica, Controparte_1 non avendo la società odierna appellante indicato gli oneri e le spese necessari per il ripristino di tale segnaletica.
Ad ogni modo, come detto, il motivo di appello non è fondato, poiché, contrariamente all'assunto dell'appellante, il credito risarcitorio è tutt'altro che certo e non contestato, essendo stato, al contrario, contestato dall'associazione temporanea di imprese sia nella fase stragiudiziale, con la iscrizione della riserva di cui si tratta (la n. 1), non soltanto in relazione alle formalità della contestazione, ma anche in ordine alla prova del danneggiamento lamentato, sia nel corso del giudizio, cosicché non può Controparte_1 invocare il principio di non contestazione.
D'altra parte, la prova del danneggiamento è del tutto carente, essendo rimasta la contestazione da parte della direzione dei lavori sfornita di ogni prova in giudizio, anche in ordine alla quantificazione dei presunti danni.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere, sul punto, confermata.
Ne consegue, in definitiva, che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, deve riconoscersi alla associazione temporanea di imprese soltanto il diritto alla restituzione della somma di euro 130.551,83, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, con esclusione di ogni altra somma e, in particolare, del diritto a percepire l'importo di euro
508.730, oltre interessi legali, per maggiori lavori eseguiti.
13 4. Le spese di lite del giudizio di appello
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del rigetto della domanda proposta nel giudizio di primo grado dalla associazione temporanea di imprese, concernente la condanna di al pagamento di somme diverse ed ulteriori rispetto a quelle Controparte_1 oggetto di illegittima decurtazione del suo compenso a titolo di risarcimento di presunti danni, sussiste una soccombenza reciproca (trattandosi di capo autonomo della domanda: cfr., per tutte, Cass, sez. unite, n. 32061/2022), cosicché le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio devono essere compensate per intero.
Per le medesime ragioni, le spese della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel giudizio di primo grado devono essere poste a carico di entrambe le parti in solido e, nei rapporti tra loro, a carico di ciascuna per la metà.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. Controparte_1
1356/2019 del 25.6.2019, pubblicata in pari data, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- rigetta la domanda della odierna parte appellata di condanna di al Controparte_1 pagamento di somme a titolo di compenso per le attività di manutenzione di cui alle riserve n. 2, n. 4, n. 6, n. 8 e n. 9, per come precisato in motivazione;
- compensa interamente tra le parti le spese del primo grado di giudizio e pone a carico di entrambe le parti in solido e, nei rapporti tra loro a carico di ciascuna per metà, quelle di consulenza tecnica d'ufficio;
- conferma, nel resto, la sentenza impugnata;
- compensa tra le parti per intero le spese del giudizio di appello.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 6.10.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
14
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 1576/2019 r.g.a.c.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore); dott. Pietro Scuteri (Consigliere);
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 1576/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto diritti derivanti da contratto di appalto, vertente tra:
(codice fiscale ), in persona del legale rappresentante in Controparte_1 P.IVA_1 carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro
(codice fiscale con indirizzo di posta elettronica certificata: P.IVA_2
e n. di telefax 096177046, presso i cui uffici, siti in Email_1
Catanzaro, via Gioacchino da Fiore n. 34, sono domiciliate per elezione;
Appellante
e
, in proprio, quale titolare dell'impresa CP_2 Controparte_3
(partita i.v.a. ), con sede in Battipaglia (SA), alla via SS.
[...] P.IVA_3
Variante SS. 18 n. 6, nonché nella qualità di capogruppo dell'
[...]
[..
[...] Controparte_4
, rappresentata e difesa, come da procura rilasciato in calce ala
[...] comparsa di costituzione e risposta del giudizio di appello, - dall'avv. Marcello
Fortunato, con il quale elegge domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata .salerno.it); Email_2 CP_5
Appellato
Conclusioni delle parti:
per l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro in difesa dell'appellante
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria domanda, Controparte_1 eccezione e difesa, così giudicare: 1) rigettare la domanda proposta da parte attrice in quanto inammissibile ed infondata;
2) in subordine, in caso di accoglimento della domanda relativa alla riserva n. 1 compensare le somme dovute dall'ATI all' a CP_1 titolo di risarcimento del danno con gli eventuali importi ancora dovuti dall' CP_1 all'ATI attrice;
2) condannare parte attrice al pagamento delle spese, competenze ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
per il procuratore dell'appellato : “Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, CP_2 disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, dichiarare inammissibile e, comunque, respingere l'appello proposto dall Con ogni conseguenza di legge anche in ordine CP_1 alle spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario”.
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Cosenza
Con atto di citazione ritualmente notificato il 16.7.2014, in proprio, quale CP_2 titolare dell'impresa denominata , e nella Controparte_3 qualità di capogruppo dell'associazione temporanea di imprese, costituita da
[...]
” e da “ Controparte_3 Controparte_4
, ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Cosenza,
[...]
2 al fine di ottenere la condanna della società convenuta alla restituzione Controparte_1 della somma di € 130.551,83, indebitamente trattenuta sui compensi settanti per lo svolgimento dei lavori oggetto di contratto di appalto nonché al pagamento dell'importo di € 554.730,00 per i servizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal contratto, resi su apposita richiesta della stazione appaltante.
A fondamento delle domande, l'attore ha affermato che: a) l'associazione temporanea di imprese dallo stesso rappresentata era risultata aggiudicataria della gara di appalto (bando n. 27729 del 24.6.2008) dei servizi di manutenzione ordinaria, per il mantenimento in efficienza delle opere in verde, lungo la tratta dell'Autostrada Salerno – Reggio Calabria compresa dal Km 0+000 al Km 148+442 per entrambe le carreggiate, per un periodo di tre anni;
b) il contratto di appalto era stato stipulato il 31.12.2008; c) nel corso dell'esecuzione del servizio, la direzione dei lavori aveva contestato un parziale danneggiamento della segnaletica stradale e l'associazione temporanea di imprese aveva provveduto al ripristino della stessa, ma la direzione dei lavori, senza alcun contraddittorio e senza rivolgersi alla compagnia di assicurazioni, aveva illegittimamente deputato l'importo di euro 130.551,83 dalla contabilità dei lavori, sebbene, in conformità al capitolato speciale d'appalto, l'associazione temporanea di imprese avesse fornito apposita polizza assicurativa a copertura di tutti i danni subiti dalla stazione appaltante;
d) inoltre, dopo la conclusione del contratto di appalto aveva aperto due Controparte_1 nuovi svincoli autostradali non ricompresi nel contratto di appalto che, sulla base di apposito ordine di servizio, erano stati oggetto di manutenzione una parte dell'associazione temporanea di imprese, la quale, peraltro, al fine di far valere i propri diritti, aveva sottoscritto il registro di contabilità con apposite riserve che erano state respinte dalla direzione dei lavori;
e) il contratto, tenuto conto del suo oggetto, doveva essere qualificato come appalto di servizi e non di lavori, con la conseguenza che non era applicabile allo stesso la disciplina sulle riserve di cui al d.p.r. n. 554/1999 (regolamento di attuazione della legge n. 109/1994) e al d.m. n. 145/2000 (capitolato generale di appalto), entrambi riferibili ai soli contratti di appalto di lavori pubblici e non già di servizio, il cui richiamo nel contratto era da considerarsi irrilevante e, comunque, nullo per contrarietà alla normativa in materia di appalto e di contratto di appalto di servizi in particolare;
f) le riserve erano fondate e concernevano: 1) l'illegittima decurtazione dell'importo di euro 130.551,83 per presunti danneggiamenti alla segnaletica stradale;
2)
l'esecuzione del servizio all'interno degli svincoli di San Mango Piemonte e di
3 Montecorvino Pugliano/Pontecagnano, di nuova apertura e non ancora esistenti al momento della conclusione del contratto;
3) il danneggiamento alle attrezzature per la presenza di pietre;
4) le ulteriori attività manutentive svolte in periodi successivi.
Si è costituita nel giudizio tramite apposita comparsa depositata in Controparte_1 cancelleria il 24.11.2014, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, contestando il fondamento delle domande dell'attore ed affermando che: a) sebbene il contratto fosse da qualificarsi come appalto di servizi, era applicabile la disciplina delle riserve di cui al d.m n. 145/200 e al d.p.r. n. 554/1999, in quanto era un organismo di diritto Controparte_1 pubblico, soggetto alle norme relative agli appalti pubblici, comprese quelle sulle riserve;
b) era infondata la riserva n. 1, concernente la decurtazione dei compensi, operata dalla stazione appaltante a causa dei danni subiti dall'ente committente per il danneggiamento della segnaletica verticale, atteso che il fatto non era stato contestato dalla impresa appaltatrice che, anzi, si era impegnata alle riparazioni dovute, cosicché si trattava di un credito certo, liquido ed esigibile;
c) le altre riserve, n. 2, 3, 4, 5, 6 e 7, apposte a partire dal quinto s.a.l. del 2.1.2011, erano inammissibili, poiché effettuate tardivamente, in violazione dell'art. 231 del decreto ministeriale n. 145/2000; d) ad ogni modo, tali riserve erano infondate anche nel merito. La convenuta ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda di parte attrice e, in subordine, in caso di accoglimento della domanda relativa alla riserva n. 1, di compensare le somme dovute all'associazione temporanea di imprese con quelle spettanti ad a titolo di risarcimento del danno. Controparte_1
La causa è stata istruita mediante la produzione documentale delle parti, l'escussione dei testimoni indicati da parte attrice ed una consulenza tecnica d'ufficio di natura amministrativa e contabile.
Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 13.12.2018, il giudice ha rigettato la richiesta dell'l'Avvocatura dello Stato di produrre le osservazioni alla consulenza tecnica d'ufficio, prodotte per errore in altro procedimento. Quindi, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni ed il Tribunale ha trattenuta la causa in decisione.
2. La sentenza del Tribunale di Cosenza resa all'esito del giudizio di primo grado
Con sentenza n. 1356/2019 del 25.6.2019, pubblicata in pari data, il Tribunale di
Cosenza, in parziale accoglimento della domanda attrice, ha posto a carico della convenuta le spese di consulenza tecnica d'ufficio ed ha condannato a) alla Controparte_1
4 restituzione in favore dell'attrice della somma di € 130.551,83, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
b) al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 508.730,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
c) alla refusione in favore dell'attrice delle spese di lite.
In particolare, il Tribunale - dopo avere premesso che il contratto intercorso tra le parti era annoverabile come appalto di servizi, in parte sottratti alla disciplina del Codice dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 163/2006 e dell'art. 11, comma 5°, della legge n. 498/1992 (per come modificato dall'art. 29, comma 1° quinquies del decreto legge n. 207 del 2008, convertito nella legge n. 14/2009) - ha ritenuto che: a) la specifica disciplina delle riserve negli appalti di lavori non fosse applicabile alla fattispecie in esame, cosicché nessun profilo di decadenza poteva essere invocato dalla società convenuta, in relazione alle pretese di parte attrice;
b) dalla prova orale e dalla documentazione prodotta era emerso lo svolgimento di ulteriori interventi di manutenzione da parte della associazione temporanea di imprese attrice rispetto a quelli previsti dal contratto, peraltro, autorizzati dalla committenza, in particolare, in relazione all'apertura dei nuovi svincoli autostradali di San Mango in Piemonte e Pontecagnano
Sud/Montecorvino Pugliano, il cui valore economico il consulente tecnico di ufficio aveva provveduto ad accertare, in maniera congrua, in complessivi euro 508.730,00; c) era fondata la domanda della parte attrice di restituzione della somma decurtata da per i danni provocati alla segnaletica stradale, in quanto la committente Controparte_1 non aveva escusso l'apposita polizza assicurativa a copertura dei danni occorsi a materiali durante l'esecuzione dei lavori, sottoscritta dall'appaltatrice a beneficio della committente stessa, e, d'altra parte, la convenuta non aveva indicato gli oneri e le spese necessarie per il ripristino di tale segnaletica, cosicché l'eccezione riconvenzionale formulata risultava generica;
d) non erano fondate, invece, le domande risarcitorie relative ai danni occorsi alle attrezzature, di cui alle riserve n.ri 3, 5 e 7, formulate da parte attrice, atteso che, a mente dell'art. 14 del contratto di appalto, l'appaltatore si era espressamente assunto la responsabilità per danni a persone e a cose, anche con riguardo a materiali di sua proprietà.
3. Il presente giudizio di appello
5 Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato a mezzo posta elettronica certificata il 22.7.2019, con la difesa dell'Avvocatura dello Stato di Controparte_1
Catanzaro, ha impugnato la sentenza del Tribunale di Cosenza, lamentando: a) la mancata applicazione della disciplina di cui al d.m. n. 145/2000 ed al d.p.r. n. 554/1999
e, per contro, l'errata applicazione delle norme del decreto legge n. 207/2008, entrate in vigore dopo la conclusione del contratto;
b) l'errata affermazione della tardività delle contestazioni di alla consulenza tecnica d'ufficio e, quindi, del fatto che Controparte_1 conclusioni del perito d'ufficio non erano state contestate, trattandosi di valutazioni, non soggette al principio di non contestazione;
c) l'errata valutazione della escussione della polizza assicurativa come obbligo per la committente piuttosto che mera facoltà; d)
l'infondatezza della riserva n. 1 della appaltatrice, concernente la contestazione del danni causati alla segnaletica stradale, da considerarsi fonte di un credito risarcitorio, certo
(perché non contestato), liquido e esigibile;
e) l'inammissibilità, poiché sollevate tardivamente dalla appaltatrice e in violazione degli oneri di cui all'art. 31 del d.m. n.
145/2000, e l'infondatezza delle altre riserve ritenute fondate dal Tribunale (n. 2, 4, 6, 8 e
9), sia perché i maggiori lavori eseguiti erano compensati da riduzioni del tratto autostradale oggetto di manutenzione, sia perché alcune di tali riserve (le n. 4, 6, 8 e 9) si presentavano del tutto indeterminate. Ha concluso come indicato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, presentata il 19.11.2019, si è costituito nel presente giudizio di appello tanto in proprio (quale titolare dell'impresa CP_2 denominata ”), quanto nella qualità di titolare Controparte_3 dell'impresa capogruppo dell'associazione temporanea di imprese appaltatrice, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della decisione del Tribunale di
Cosenza, come sopra trascritto.
In particolare, l'appellato, dopo avere ripercorso le vicende processuali del primo grado di giudizio ed avere descritto le proprie difese, ha, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per mancata indicazione degli elementi indicati nella suddetta disposizione.
Inoltre, ha sostenuto l'infondatezza dell'impugnazione nel merito, affermando che: a) trattandosi, pacificamente, di un appalto di servizi, non era applicabile la disciplina delle riserve prevista per gli appalti concernenti i lavori pubblici, anche ove non fosse applicabile il decreto legge n. 2007/2008 e fosse applicabile, il decreto legislativo n.
163/2006, cosicché il primo motivo di appello era infondato ed il secondo sia
6 inammissibile che infondato;
b) non era fondato il terzo motivo di appello, concernente la mancata ammissione da parte del Tribunale dei rilievi alla consulenza tecnica d'ufficio, peraltro, non specificati, dato che come rilevato dal primo giudice, non Controparte_1 aveva contestato i presupposti di fatto sui quali si fondava la pretesa dell'appaltatore che, del resto, erano comprovati dall'esito della prova testimoniale;
c) era infondato, anche, il quarto motivo di appello concernente la riserva n. 1, avente ad oggetto la decurtazione del compenso spettante all'appaltatrice a causa di un presunto danneggiamento della segnaletica stradale, poiché con la suddetta riserva era stato contestato l'anomalo procedimento seguito dalla direzione dei lavori per contestare tali danni, laddove l'associazione temporanea di imprese aveva, per contro, dimostrato che la segnaletica stradale era integra, cosicché, in definitiva, il presunto danneggiamento era stato oggetto di contestazione ed era rimasto indimostrato, fermo restando che la società committente avrebbe dovuto attivare l'apposita polizza assicurativa;
d) non era fondata nemmeno la censura di cui al quinto motivo di appello, concernente le riserve n. 2, 4, 6, 8 e 9, poiché: non era applicabile l'art. 31 del d.m. n. 145/2000, non trattandosi di lavori pubblici, ma di appalto di servizi;
il potere di variazione delle prestazioni della stazione appaltante non esimeva dall'obbligo di corrispondere il maggior corrispettivo dovuto;
era rimasto indimostrato e comunque era generico l'assunto secondo il quale alcune riduzioni del servizio avrebbero compensato i maggiori lavori di cui si tratta. Ha concluso come sopra riportato.
Assegnata la trattazione della causa alla terza sezione civile della Corte di Appello, all'esito della prima udienza, svoltasi il 10.12.2019, la Corte ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni che è stata, poi, aggiornata.
Quindi, a seguito della soppressione della terza sezione civile della Corte, la causa è stata assegnata alla seconda sezione civile e la nuova udienza di precisazione delle conclusioni
è stata fissata al 9.4.2025.
Con ordinanza adottata all'esito della trattazione dell'udienza suddetta, sostituita dal deposito in via telematica di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta a sentenza, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali note di replica.
Soltanto parte appellata ha presentato la comparsa conclusionale, richiamando la comparsa di costituzione e risposta.
7 Motivi della decisione
1. L'oggetto del giudizio di appello
Richiamato quanto sopra esposto sullo svolgimento del processo e tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Cosenza e, dall'altro, dei motivi di impugnazione nonché delle difese della parte appellata, appare opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto: a) l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla parte appellata, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., b) l'applicabilità o meno al contratto di appalto oggetto di controversia della disciplina sulle riserve di cui al d.m. n. 145/2000 ed al d.p.r. n. 554/1999 (1° e 2° motivo di appello) e la connessa questione circa la ammissibilità e tempestività delle riserve n.ri 2, 4, 6, 8 e 9, sollevate dalla appaltatrice nel corso del rapporto contrattuale (prima parte del 5° motivo di appello); c) il fondamento o meno di tali riserve (3° motivo di impugnazione e seconda parte del 5° motivo di appello); d) il fondamento o meno della decurtazione, ad opera di quale Controparte_1 stazione appaltante, del compenso spettante alla associazione temporanea di imprese, a seguito di contestazione dei danni ai segnali stradali, nonché la questione connessa del fondamento della riserva n. 1 (4° motivo di appello).
Non è stata impugnata, invece, ed è, pertanto, passata in giudicato la pronuncia del
Tribunale, con la quale è stata rigettata la domanda dell'associazione temporanea di imprese di risarcimento dei danni subiti dai suoi mezzi nel corso dei lavori, di cui alle riserve n. 3, n. 5 e n. 7.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
Come visto (v. il paragrafo sullo svolgimento del processo), parte appellata eccepisce l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, segnatamente, per difetto di indicazione delle parti della sentenza impugnata e delle modifiche alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, della rilevanza delle censure ai fini della riforma invocata e delle disposizioni normative violate.
L'eccezione, con riguardo al 1°, al 2° ed al 5° motivo di impugnazione, è infondata, dovendosi ritenere l'atto di appello, salva ogni valutazione di merito sul suo contenuto, conforme al modello previsto dall'art. 342 c.p.c., come interpretato dalla costante
8 giurisprudenza (v., ad esempio, Cass. civ., sezione VI, n. 21336 del 14.9.2017), dato che vengono indicati, in maniera sufficientemente chiara, sia i capi e le parti della sentenza impugnata (che sono state, addirittura, trascritte) che le ragioni poste a fondamento delle censure mosse e le violazioni di legge lamentate (ovverosia, in sintesi, l'applicazione della disciplina speciale in materia di riserve;
l'inammissibilità e l'infondatezza delle riserve n.ri 2, 4, 6, 8 e 9), nonché la loro rilevanza ai fini della invocata riforma della sentenza sui temi controversi.
D'altra parte, la compiuta difesa della parte appellata sul merito delle suddette questioni, sollevate con l'impugnazione, rende alquanto evidente che ne ha ben compreso la valenza giuridica.
Quanto ai motivi di appello relativi alle censure in ordine alla consulenza tecnica d'ufficio svolta nel giudizio di primo grado ed alla valutazione del Tribunale di infondatezza della contestazione da parte della direzione dei lavori dei danni causati dalla a.t.i. alla segnaletica stradale ed alla conseguente valutazione di fondatezza della riserva n. 1 della appaltatrice (motivi 3° e 4°), è opportuno esaminare la loro ammissibilità o meno trattando il merito.
3. Sul merito. Le valutazioni della Corte
Con il primo motivo di appello (rubricato “Sull'applicabilità della disciplina delle riserve all'appalto in oggetto”), lamenta l'errore del Tribunale nel ritenere non Controparte_1 applicabile al contratto di appalto intercorso tra le parti la disciplina di cui al d.m. n.
145/2000 (capitolato generale di appalto) ed al d.p.r. n. 554/1999 (regolamento di attuazione della legge n. 109/1994).
Con il secondo motivo (rubricato “Sull'applicabilità del d.l. 2007/2008”), censura la considerazione del primo giudice circa l'applicabilità al contratto di appalto delle norme del decreto legge n. 207/2008, sebbene entrate in vigore dopo la sua conclusione.
Con il terzo motivo (“Sulla contestazione degli esiti della c.t.u.”), l'appellante si duole dell'errata affermazione del Tribunale della tardività delle contestazioni di Controparte_1 alla consulenza tecnica d'ufficio e, quindi, della mancanza di contestazioni alle conclusioni del perito d'ufficio, giacché non pervenute negli appositi termini previsti per il contraddittorio di natura tecnica, trattandosi, comunque, secondo di Controparte_1 valutazioni, in quanto tali, non soggette al principio di non contestazione.
9 Con il quarto motivo di impugnazione (“Infondatezza della riserva n.
1 - Responsabilità dell'appaltatore per i danni arrecati alla segnaletica- art. 18 ultimo comma del capitolato speciale”), lamenta, da un lato, l'errata valutazione del Controparte_1
Tribunale circa l'obbligo della stazione appaltante di escussione della polizza assicurativa, trattandosi, piuttosto, di mera facoltà; dall'altro, l'infondatezza, contrariamente all'assunto del Tribunale, della riserva n. 1 della appaltatrice, concernente la contestazione della direzione dei lavori dei danni causati dalla impresa appaltatrice medesima alla segnaletica stradale, da considerarsi fonte di un credito risarcitorio di certo (perché non contestato), liquido e esigibile. Controparte_1
Con il quinto motivo (“Inammissibilità ed infondatezza delle riserve n. 2-4-6-8-9”), censura la sentenza impugnata, per non avere dichiarato l'inammissibilità di tali riserve, sebbene sollevate in violazione degli oneri di tempo e di forma, di cui all'art. 31 del d.m.
n. 145/2000, nonché per non avere rilevato la loro infondatezza nel merito, perché i maggiori lavori eseguiti erano stati compensati, secondo l'appellante, da riduzioni del tratto autostradale oggetto di manutenzione e perché alcune riserve (le n. 4, 6, 8 e 9) si presentavano del tutto indeterminate.
Il primo, il secondo ed il quinto dei motivi di impugnazione, stante la loro stretta connessione logica e giuridica, devono essere esaminati congiuntamente.
Essi sono fondati nei limiti e per le ragioni seguenti.
In effetti, per come rilevato dall'appellante e contrariamente al convincimento del primo giudice, sono applicabili al contratto di appalto in questione, stipulato il 31 dicembre
2008, le norme di cui al decreto ministeriale n. 445/2000 (capitolato generale di appalto)
e del d.p.r. n. 554/1999 (regolamento di attuazione della legge n. 109/1994).
In effetti, il Tribunale - nel ritenere il contratto in questione sottratto alla disciplina del
Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163/2006 ed al decreto ministeriale n. 445/2000 (capitolato generale di appalto) e del d.p.r. n. 554/1999
(regolamento di attuazione della legge n. 109/1994) - ha omesso di considerare che la disciplina di cui al decreto legge n. 207/2008, convertito nella legge n. 14/2009, nella parte in cui ha modificato l'art. 11 della legge n. 498/1992 (art. 29, comma 1-quinquies),
è entrata in vigore soltanto nel gennaio nel 2009, ossia dopo la conclusione del contratto, il quale, pertanto, è disciplinato dall'articolo 11 citato nel testo precedente le modifiche suddette.
10 Premesso questo, deve osservarsi che tale disposizione, nel testo applicabile alla fattispecie, al comma quinto, prevede che “Le società concessionarie autostradali sono soggette ai seguenti obblighi:…c) agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli affidamenti di forniture e servizi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria nonché di lavori, ancorché misti con forniture o servizi e in tale veste attuare gli affidamenti nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni”;
Pertanto, la società concessionaria del servizio autostradale agiva a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli appalti di servizi, ai quali erano applicabili, per espressa previsione di legge, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 163/2006 e, di conseguenza, la disciplina di cui al decreto ministeriale n. 445/2000 ed al d.p.r. n.
554/1999.
L'articolo 11 citato costituisce, d'altra parte, norma speciale che deroga anche alla previsione di cui all'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 163/2006 che esclude dalla sua applicazione alcuni contratti di appalto di servizi (in particolare, quelli di cui all'allegato IIB, indicati come “altri servizi”).
Tuttavia, deve rilevarsi che, anche ritenendo, in astratta ipotesi, diversamente, ossia che sulla disposizione specifica di cui all'art. 11 della legge /1992 debba prevalere il dettato dell'art. 20 del decreto legislativo n. 163/2006, in realtà, la fattispecie in esame non rientrerebbe, comunque, nella previsione di esclusione dell'applicazione del citato art. 20, poiché, trattandosi di contratto di appalto di servizio di manutenzione, esso rientra nella classificazione di cui all'allegato IIA del decreto legislativo n. 163/2006 e non già nella categoria residuale di cui al n. 27 dell'allegato IIB.
Ad ogni modo, anche ove volesse ritenersi il contrario, ossia che il contratto in questione non sarebbe disciplinato, in linea generale, dal decreto legislativo n. 163/2006,
l'applicazione di tale testo normativo e del decreto ministeriale n. 145/2000 e del d.p.r. n.
554/1999 discenderebbe, comunque, dalle apposite clausole negoziali, di cui all'artt. 2
(che prevede l'applicazione “piena, assoluta, inderogabile” del decreto ministeriale n.
445/2000) e di cui all'art. 20 (che rimanda, per quanto non espressamente previsto nel contratto, alla disciplina di cui al decreto legislativo n. 163/2006, d.m. 145/2000 e d.p.r.
n. 554/1999: “Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato
Speciale di Appalto, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme
11 legislative le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici ed in particolare le norme contenute nel D.Lgs. n. 163/2006, nel D.P.R. 554/1999 e nel D.M. LL.PP n.
145/2000”).
Ne consegue che, dovendosi applicare la disciplina sopra richiamata e, segnatamente, quella del decreto ministeriale n. 145/2000 e del d.p.r. n. 554/1999, le riserve di cui si tratta, iscritte dalla appaltatrice nella contabilità dei lavori soltanto nel gennaio del 2011, in relazione ad attività svolta nel 2009 e nel 2010, senza il rispetto delle modalità temporali previste dalla disciplina dei testi normativi sopra richiamati, sono da considerarsi inammissibili.
In effetti, l'art. 31 del d.m. n. 145/2000, prevede, al comma 2°, che “Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole”; mentre al terzo comma che “Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute;
qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 165, comma 3, del regolamento”.
A sua volta, l'art. 165, comma 3°, del d.p.r. n. 554/1999 prescrive che: “Se l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda”.
E' appena il caso di evidenziare che, come rilevato dalla costante giurisprudenza di legittimità, le suddette disposizioni, relative alla forma ed ai tempi della iscrizione delle riserve nell'esecuzione dei contratti relativi ad appalti pubblici, trovano il loro fondamento nella esigenza di consentire alla stazione appaltante pubblica ogni opportuna valutazione sull'andamento, anche di natura economica, del contratto e sulle relative spese, in maniera da non pregiudicare le facoltà della stazione appaltante di recesso o
12 risoluzione del contratto nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali ed in funzione della tutela dell'interesse pubblico (cfr., ad esempio Cass, sez. I, n. 4718/2018; n. 111882018).
L'inammissibilità delle riserve formulate dalla impresa appaltatrice durante l'esecuzione del contratto rende superfluo pronunciarsi in ordine al fondamento o meno delle stesse.
Rimane assorbito anche il terzo motivo di appello, concernente il mancato rilievo delle osservazioni alla consulenza tecnica d'ufficio, formulate da dopo il Controparte_1 deposito della relazione peritale, fermo restando che nell'atto di appello non vengono né illustrate né richiamate le osservazioni suddette che, quindi, restano di contenuto indeterminato.
Il quarto motivo di appello, concernente la questione della contestazione di di CP_1 presunti danni causati alla segnaletica stradale verticale dalla associazione temporanea di imprese appaltatrice, nel corso dell'esecuzione dei lavori di manutenzione, è inammissibile e, comunque, infondato nel merito.
È inammissibile, in quanto il Tribunale ha rigettato l'eccezione riconvenzionale di sul presupposto, rimasto incensurato, che essa risultava del tutto generica, Controparte_1 non avendo la società odierna appellante indicato gli oneri e le spese necessari per il ripristino di tale segnaletica.
Ad ogni modo, come detto, il motivo di appello non è fondato, poiché, contrariamente all'assunto dell'appellante, il credito risarcitorio è tutt'altro che certo e non contestato, essendo stato, al contrario, contestato dall'associazione temporanea di imprese sia nella fase stragiudiziale, con la iscrizione della riserva di cui si tratta (la n. 1), non soltanto in relazione alle formalità della contestazione, ma anche in ordine alla prova del danneggiamento lamentato, sia nel corso del giudizio, cosicché non può Controparte_1 invocare il principio di non contestazione.
D'altra parte, la prova del danneggiamento è del tutto carente, essendo rimasta la contestazione da parte della direzione dei lavori sfornita di ogni prova in giudizio, anche in ordine alla quantificazione dei presunti danni.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere, sul punto, confermata.
Ne consegue, in definitiva, che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, deve riconoscersi alla associazione temporanea di imprese soltanto il diritto alla restituzione della somma di euro 130.551,83, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, con esclusione di ogni altra somma e, in particolare, del diritto a percepire l'importo di euro
508.730, oltre interessi legali, per maggiori lavori eseguiti.
13 4. Le spese di lite del giudizio di appello
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del rigetto della domanda proposta nel giudizio di primo grado dalla associazione temporanea di imprese, concernente la condanna di al pagamento di somme diverse ed ulteriori rispetto a quelle Controparte_1 oggetto di illegittima decurtazione del suo compenso a titolo di risarcimento di presunti danni, sussiste una soccombenza reciproca (trattandosi di capo autonomo della domanda: cfr., per tutte, Cass, sez. unite, n. 32061/2022), cosicché le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio devono essere compensate per intero.
Per le medesime ragioni, le spese della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel giudizio di primo grado devono essere poste a carico di entrambe le parti in solido e, nei rapporti tra loro, a carico di ciascuna per la metà.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. Controparte_1
1356/2019 del 25.6.2019, pubblicata in pari data, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- rigetta la domanda della odierna parte appellata di condanna di al Controparte_1 pagamento di somme a titolo di compenso per le attività di manutenzione di cui alle riserve n. 2, n. 4, n. 6, n. 8 e n. 9, per come precisato in motivazione;
- compensa interamente tra le parti le spese del primo grado di giudizio e pone a carico di entrambe le parti in solido e, nei rapporti tra loro a carico di ciascuna per metà, quelle di consulenza tecnica d'ufficio;
- conferma, nel resto, la sentenza impugnata;
- compensa tra le parti per intero le spese del giudizio di appello.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 6.10.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
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