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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 06/02/2026, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1062/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ACAGNINO MARIA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5536/2024 depositato il 25/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse N. 51 95126 Catania CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239007717150 IRPEF-ALTRO 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 319/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti: Il difensore del ricorrente rinuncia al ricorso e chiede la compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 25.6.2024, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320239007717150 relativa alla cartella di pagamento n. 29320120010759873 per omesso pagamento
IRPEF per l'anno 2004 per l'importo di € 5.072,55.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio e ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto.
All'udienza Ricorrente_1 ha rinunciato al ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte , preso atto della rinuncia, dichiara improcedibile il ricorso.
Data la condotta processuale del ricorrente, si dichiarano irripetibili le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, dichiara improcedibile il ricorso proposto da Ricorrente_1, spese irripetibili. Così deciso a Catania nella camera di consiglio del 26 gennaio 2026 IL GIUDICE EST. dott.ssa Maria Acagnino
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ACAGNINO MARIA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5536/2024 depositato il 25/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse N. 51 95126 Catania CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239007717150 IRPEF-ALTRO 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 319/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti: Il difensore del ricorrente rinuncia al ricorso e chiede la compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 25.6.2024, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320239007717150 relativa alla cartella di pagamento n. 29320120010759873 per omesso pagamento
IRPEF per l'anno 2004 per l'importo di € 5.072,55.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio e ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto.
All'udienza Ricorrente_1 ha rinunciato al ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte , preso atto della rinuncia, dichiara improcedibile il ricorso.
Data la condotta processuale del ricorrente, si dichiarano irripetibili le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, dichiara improcedibile il ricorso proposto da Ricorrente_1, spese irripetibili. Così deciso a Catania nella camera di consiglio del 26 gennaio 2026 IL GIUDICE EST. dott.ssa Maria Acagnino