Art. 1.
Con effetto dal 1 gennaio 1962 agli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, del Ministero della difesa, esclusi i commissari di leva ed il personale in servizio all'estero fruente del trattamento di cui alla legge 26 marzo 1958, n. 361 , e' attribuito un assegno mensile non pensionabile, pari a lire settanta per ogni punto di coefficiente di stipendio, con un minimo di lire diecimila.
Con effetto dal 1 gennaio 1962 agli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, del Ministero della difesa, esclusi i commissari di leva ed il personale in servizio all'estero fruente del trattamento di cui alla legge 26 marzo 1958, n. 361 , e' attribuito un assegno mensile non pensionabile, pari a lire settanta per ogni punto di coefficiente di stipendio, con un minimo di lire diecimila.