Ordinanza cautelare 13 aprile 2023
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 20/02/2026, n. 3260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3260 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03260/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16614/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16614 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Michele Picciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , Ufficio Territoriale del Governo di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria legale in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Sportello Unico per L'Immigrazione di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia
del provvedimento di diniego della domanda di emersione ex art. 103 comma 1 D.L. 34/2020 emesso in data 28 dicembre 2022 dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026 la dott.ssa US AP;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS-, con istanza del 13 giugno 2020, chiedeva l’emersione dal lavoro irregolare in favore del lavoratore -OMISSIS-, cittadino marocchino, ai sensi dell’art. 103 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020.
Con provvedimento del 7 ottobre 2022 lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma decretava il rigetto della domanda in quanto la documentazione allegata all’istanza era incompleta, mancando la documentazione attestante l’idoneità alloggiativa, necessaria ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno ex art. 5 bis D. Lgs. 286/1998. Del resto, sebbene richiesti per due volte di integrare la domanda, il datore e il lavoratore non provvedevano.
2. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il signor -OMISSIS- chiedeva l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, del provvedimento di rigetto, affermando che la richiesta di produrre l’idoneità alloggiativa sarebbe risultata illogica, che tale adempimento non era previsto dalla normativa vigente e che comunque avrebbe dovuto essere considerata la richiesta di idoneità alloggiativa presentata al Municipio X di Roma, prodotta all’Amministrazione nel corso del procedimento e allegata al ricorso introduttivo.
3. Si costituiva in giudizio l’Amministrazione dell’Interno resistendo al ricorso, del quale deduceva l’infondatezza.
4. La domanda cautelare, trattata alla camera di consiglio del 12 aprile 2023, era respinta con ordinanza del TAR n. -OMISSIS-.
5. All’udienza straordinaria del 9 gennaio 2025 la causa era trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato, nei termini che di seguito si vanno ad esporre.
Come correttamente rilevato nell’atto introduttivo del giudizio, l’idoneità alloggiativa non costituisce un requisito necessario per l’ammissione alla procedura di emersione e per l’accoglimento della relativa istanza, ma viene in rilievo solo nella fase successiva della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato, e costituisce oggetto di specifica garanzia cui è tenuto il datore di lavoro.
L’idoneità alloggiativa non è infatti indicata nell’art. 103 D.L. n. 34 del 2020, che disciplina l’emersione, né dal D.M. 27 maggio 2020, che regolamenta la presentazione della relativa istanza. Nel contempo, a conferma della rilevanza successiva del requisito in esame, l’art. 103 comma 15 del D.L. n. 34 del 2020 prevede che lo sportello unico per l’immigrazione, verificata l’ammissibilità della domanda, « convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento ». La stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato è a sua volta disciplinata dall’art. 5 bis D. Lgs. n. 286 del 1998, che richiede, al momento della stipula, l’idoneità alloggiativa stabilendo che: « 1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o apolide, contiene: a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica; […] » (versione vigente all’epoca dell’istanza del signor KA, poi modificata dalla L. 182/2025).
Nello stesso senso depone la Circolare del Ministero dell’Interno n. 4623 del 17 novembre 2020, secondo cui: « Circa l’impegno del datore di lavoro relativo alla garanzia di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi richiesti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, indicato dall’art. 5 bis del T.U. immigrazione tra i contenuti del contratto di soggiorno, si fa presente che detto requisito è richiesto anche per la procedura di emersione dal lavoro irregolare, atteso che il comma 15 dell’art.103 fa esplicito riferimento al contratto di soggiorno. Qualora, però, l’acquisizione dell’attestato di idoneità alloggiativa comporti una dilazione eccessiva della convocazione delle parti per la sottoscrizione del contratto, è possibile procedere alla conclusione del procedimento in presenza della sola richiesta di idoneità alloggiativa agli organi competenti, fermo restando l’obbligo in capo al datore di lavoro della produzione del suddetto documento allo Sportello Unico in un momento successivo ».
La non necessità dell’idoneità alloggiativa ai fini dell’ammissibilità e dell’accoglimento della domanda di emersione è del resto affermata in termini sostanzialmente costanti dalle pronunce giurisprudenziali più recenti intervenute sulla questione, e che il Collegio condivide: «Per condivisibile – ancorché non univoca – giurisprudenza, il certificato di idoneità alloggiativa non costituisce requisito sostanziale per l’accoglimento della domanda di emersione ex art. 103 d.l. n. 34/2020. Tale documentazione rileva nella fase successiva di sottoscrizione del contratto di lavoro, allorquando il datore di lavoro è chiamato a garantire allo straniero la disponibilità di un alloggio che rientri nei parametri minimi richiesti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, conformemente all’art. 5-bis d.lgs. n. 286/1998 e alla circolare del Ministero dell’Interno n. 4623 del 17/11/2020. In proposito possono riprendersi, anche ai sensi dell’art. 74 c.p.a., le argomentazioni svolte dal TAR della Lombardia in una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella odierna, a tenore delle quali: “il requisito dell’idoneità alloggiativa non è esplicitamente richiesto nell’ambito della procedura di emersione da lavoro irregolare: né la normativa primaria contenuta nel citato art. 103 del d.l. n. 34 del 2020 né la disciplina secondaria attuativa di cui al d.m. 27 maggio 2020 prescrivono tale requisito. La mancata previsione del requisito in argomento nell’ambito della specifica normativa di riferimento ha fatto ritenere alla giurisprudenza che «l’idoneità alloggiativa ben può essere dimostrata ex post in sede di convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno rispondendo ciò pienamente alla “ratio” dell’emersione di garantire un soggiorno legale agli stranieri “meritevoli” già presenti nel territorio italiano in data antecedente l’8 marzo 2020 e da impiegare nelle attività lavorative indicate dalla legge indipendentemente dalle condizioni materiali di vita» (in questo senso T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 31 gennaio 2023, n. 56). In questo senso era orientata anche la giurisprudenza formatasi sulla sanatoria prevista dall’art. 1-ter del d.l. n. 78 del 2013, secondo cui «L’attestazione di idoneità alloggiativa non rientra […] tra le circostanze che devono essere attestate nella procedura di emersione. Essa, infatti, attiene unicamente alle obbligazioni assunte dal datore di lavoro con la stipula del contratto di soggiorno, dovendo egli fornire, a mente dell’art. 5 bis del d.lgs. 286/98, “la garanzia (..) della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica”» (in questo senso T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 18 novembre 2013, n. 9856). Questa conclusione appare peraltro più aderente alle peculiarità che caratterizzano le procedure di emersione, che vedono protagonisti soggetti che versano in situazioni di irregolarità per i quali può risultare particolarmente difficile ottenere una attestazione formale di idoneità alloggiativa prima di aver regolarizzato la propria posizione” (TAR Lombardia, Sez. IV, 27/05/2025 n. 1859; in senso conforme cfr. TAR Piemonte, Sez. I, 21/11/2025 n. 1672; TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 31/01/2023 n. 56; contra Cons. Stato, Sez. I, parere 03/02/2025 n. 96; Id. par. 30/07/2024, n. 902, nonché 28/09/2024 n. 1136 e 22/04/2024 n. 511; cfr. anche TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 31/07/2025 n. 1333) » (TAR Piemonte, I, 5 febbraio 2026 n. 208, con abbondanza di richiami); « Il dato normativo rappresentato dall’art. 5 del D.M. 27 maggio 2020 non contempla, tra i requisiti di ammissibilità della domanda di emersione di rapporti di lavoro, l’attestazione dell’idoneità alloggiativa, sulla quale si è appuntata la condotta del datore dell’appellante. Essa rileva piuttosto, ex art. 5-bis del d.lgs. n. 286/1998, ai fini della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato fra datore e prestatore di lavoro, essendo richiesta dalla norma di legge soprammenzionata “la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica” » (Consiglio di Stato, III, 3 settembre 2025 n. 7194; cfr.: TAR Lazio, Roma, I ter, 26 giugno 2025 n. 12670).
In definitiva, la carenza della documentazione attestante l’idoneità alloggiativa, a maggior ragione in presenza della richiesta presentata dal ricorrente all’Amministrazione comunale di Roma, non può costituire una motivazione idonea a giustificare legittimamente la reiezione della domanda di emersione. Il provvedimento di diniego qui gravato è dunque illegittimo.
7. In virtù delle considerazioni che precedono il ricorso, siccome fondato, deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, salvo future e più approfondite verifiche da parte dell’Amministrazione resistente sull’esito della pratica di idoneità alloggiativa presentata al Municipio X di Roma.
8. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, vista l’evoluzione giurisprudenziale che ha interessato la fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni e nei sensi indicati in motivazione e annulla, per l’effetto, il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO AR, Presidente
Domenico De Falco, Consigliere
US AP, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| US AP | TO AR |
IL SEGRETARIO