TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/10/2025, n. 1372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1372 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
RE P U B B L I C A IT A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TR I B U N A L E D I BA R I PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
*** Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- LA TO RE ed estensore
- Valeria Guaragnella Componente pronuncia la seguente SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 2005/2025 R.G. avente ad oggetto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta da rappresentato e difeso dall' Avv. ZITO Parte_1
GIOVANNA; e rappresentata e difesa dall' Avv. GERONIMO Controparte_1
MICHELE; i coniugi si sono separati consensualmente giusta sentenza di separazione n. 342/2024 del Tribunale di Bari pubblicata in data 24/01/2024, passata in giudicato;
esaminato il ricorso proposto in data 10/04/2025 dai già menzionati coniugi e finalizzato ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni inerenti alla prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
valutata la rispondenza di dette condizioni all'interesse dei figli;
verificato che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n.2) lett. b) della legge n. 898/1970 e ss.mm.; preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473-bis.51, comma II, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare;
constatato che il Presidente ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. per il relativo parere;
considerato, ai fini delle spese, che la domanda congiunta non determina alcuna soccombenza;
P.Q.M.
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Palermo
(PA) in data 29/10/2011 tra (BARI (BA), Parte_1
28/01/1982) e (PALERMO (PA), Controparte_1
24/09/1983) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del già menzionato Comune di Palermo al n. 459, parte II, serie A, vol. 2542, anno 2011 alle condizioni di cui al ricorso introduttivo da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
2) DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) NULLA per le spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 21.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente LA TO Giuseppe Disabato
TR I B U N A L E D I BA R I PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
*** Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- LA TO RE ed estensore
- Valeria Guaragnella Componente pronuncia la seguente SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 2005/2025 R.G. avente ad oggetto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta da rappresentato e difeso dall' Avv. ZITO Parte_1
GIOVANNA; e rappresentata e difesa dall' Avv. GERONIMO Controparte_1
MICHELE; i coniugi si sono separati consensualmente giusta sentenza di separazione n. 342/2024 del Tribunale di Bari pubblicata in data 24/01/2024, passata in giudicato;
esaminato il ricorso proposto in data 10/04/2025 dai già menzionati coniugi e finalizzato ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni inerenti alla prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
valutata la rispondenza di dette condizioni all'interesse dei figli;
verificato che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n.2) lett. b) della legge n. 898/1970 e ss.mm.; preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473-bis.51, comma II, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare;
constatato che il Presidente ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. per il relativo parere;
considerato, ai fini delle spese, che la domanda congiunta non determina alcuna soccombenza;
P.Q.M.
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Palermo
(PA) in data 29/10/2011 tra (BARI (BA), Parte_1
28/01/1982) e (PALERMO (PA), Controparte_1
24/09/1983) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del già menzionato Comune di Palermo al n. 459, parte II, serie A, vol. 2542, anno 2011 alle condizioni di cui al ricorso introduttivo da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
2) DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) NULLA per le spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 21.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente LA TO Giuseppe Disabato