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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/12/2025, n. 1883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1883 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE
così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 661 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, (CF , rappresentato e difeso dall'avv. Oreste Parte_1 C.F._1
Magnelli; ricorrente
E
; Controparte_1
resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 2218/2024 depositata il 25.11.2024 l'intestato Tribunale pronunciava la separazione personale tra e e, con separata ordinanza, rimetteva Parte_1 Controparte_1
la causa sul ruolo istruttorio ai fini della pronuncia di scioglimento del matrimonio come da domanda proposta ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.
All'udienza del 14.11.2025, preso atto della volontà del ricorrente di addivenire alla pronuncia di scioglimento del matrimonio senza ulteriori statuizioni e che dalla pronuncia di separazione non vi era stata riconciliazione tra le parti, tratteneva la causa in decisione, riservando di riferire al
Collegio. ********************
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, atteso che è decorso il termine di legge dalla comparizione del ricorrente davanti al giudice delegato nell'ambito del giudizio di separazione (art. 473-bis.49 c.p.c.) e non v'è dubbio alcuno in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, avuto riguardo al periodo di tempo trascorso da quando le parti si sono separate (con sentenza passata in giudicato), al mancato ricongiungimento (per come rappresentato all'udienza del 10.12.2025) e al contegno processuale della resistente, la quale non ha inteso costituirsi in giudizio.
Deve ritenersi inoltre accertata, in difetto di contrarie eccezioni ai sensi dell'art. 3 comma 4 L.
898/70, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per un periodo superiore a quello annuale previsto dalla legge.
Il tempo decorso dalla separazione, la volontà del ricorrente di addivenire al divorzio e il comportamento processuale della parte convenuta, che, non costituendosi in giudizio, non ha mostrato interesse ad una eventuale riconciliazione, consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Le ragioni della decisione e l'andamento processuale giustificazione la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e;
Parte_1 Controparte_1
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rende di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- compensa le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, 10.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Antonio Giovanni Provazza Dott. Andrea Palma
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE
così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 661 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, (CF , rappresentato e difeso dall'avv. Oreste Parte_1 C.F._1
Magnelli; ricorrente
E
; Controparte_1
resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 2218/2024 depositata il 25.11.2024 l'intestato Tribunale pronunciava la separazione personale tra e e, con separata ordinanza, rimetteva Parte_1 Controparte_1
la causa sul ruolo istruttorio ai fini della pronuncia di scioglimento del matrimonio come da domanda proposta ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.
All'udienza del 14.11.2025, preso atto della volontà del ricorrente di addivenire alla pronuncia di scioglimento del matrimonio senza ulteriori statuizioni e che dalla pronuncia di separazione non vi era stata riconciliazione tra le parti, tratteneva la causa in decisione, riservando di riferire al
Collegio. ********************
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, atteso che è decorso il termine di legge dalla comparizione del ricorrente davanti al giudice delegato nell'ambito del giudizio di separazione (art. 473-bis.49 c.p.c.) e non v'è dubbio alcuno in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, avuto riguardo al periodo di tempo trascorso da quando le parti si sono separate (con sentenza passata in giudicato), al mancato ricongiungimento (per come rappresentato all'udienza del 10.12.2025) e al contegno processuale della resistente, la quale non ha inteso costituirsi in giudizio.
Deve ritenersi inoltre accertata, in difetto di contrarie eccezioni ai sensi dell'art. 3 comma 4 L.
898/70, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per un periodo superiore a quello annuale previsto dalla legge.
Il tempo decorso dalla separazione, la volontà del ricorrente di addivenire al divorzio e il comportamento processuale della parte convenuta, che, non costituendosi in giudizio, non ha mostrato interesse ad una eventuale riconciliazione, consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Le ragioni della decisione e l'andamento processuale giustificazione la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e;
Parte_1 Controparte_1
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rende di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- compensa le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, 10.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Antonio Giovanni Provazza Dott. Andrea Palma