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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 27/12/2025, n. 2217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2217 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. LU IT, all'esito dell'udienza del 09/12/2025, tenutasi nelle forme sostitutive previste dall'art. 127 ter c.p.c., pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, e 281-terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2135 R.G. Cont. dell'anno 2025
TRA
- C.F. , che rappresenta e difende sé Parte_1 C.F._1 stesso ai sensi dell'art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Viale dello Statuto n. 37 - Latina presso;
RICORRENTE
E
- C.F. ; CP_1 C.F._2
RESISTENTE contumace
OGGETTO: liquidazione compenso professionale.
CONCLUSIONI: per parte ricorrente (note scritte del 04/12/2025): “Si riporta al ricorso introduttivo e chiede che, previa declaratoria di contumacia della resistente, la causa venga trattenuta in decisione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex artt. 281-undecies c.p.c. e 14 d.lgs. n. 150/2011 depositato in data 22/05/2025, l'avvocato premesso di avere ricevuto incarico da Parte_1 parte di per assisterla e difenderla nel procedimento R.G. n. 3596/2024 CP_1 dinanzi al Tribunale di Latina, avente ad oggetto l'impugnazione della delibera assembleare adottata in data 11/06/2024 dal ha chiesto all'intestato Parte_2
Tribunale di volere condannare la parte resistente al pagamento, in suo favore, delle spettanze professionali per l'attività espletata pari ad € 2.882,40, oltre IVA, CPA ed interessi moratori nella misura di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c..
In difetto di un preventivo accordo scritto con la cliente sulla misura di quanto spettante, il ricorrente, come da nota spese allegata al ricorso, ha determinato il dovuto in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 2014, applicando i valori medi e facendo riferimento ai parametri previsti dalla tabella 2, scaglione ricompreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, relativamente alle sole fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e istruttoria, avendo rinunciato al mandato in data 29/04/2025 prima della decisione.
A fronte dell'attività professionale svolta, secondo quanto prospettato dal ricorrente, alcun compenso è stato corrisposto, risultando vani i diversi tentativi di ottenere il pagamento dei compensi professionali maturati.
Sulla scorta di tali premesse, parte ricorrente ha così concluso: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito condannare al pagamento in favore CP_1 del ricorrente della somma di euro 23,81 per residuo rimborso spese e di euro
2.882,40, oltre accessori, per residuo compensi professionali, o di quelle diverse, maggiori o minori, che ritenesse di giustizia, per l'attività di assistenza giudiziale prestata nel giudizio rubricato al R.g.c. 3596/24 dell'intestato Tribunale, oltre interessi moratori, nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, e con vittoria di spese”.
1.1 Fissata con decreto l'udienza del 09/12/2025, con assegnazione a parte resistente di dieci giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio e a parte ricorrente il termine di quaranta giorni prima del termine fissato per la costituzione del convenuto per la notifica del ricorso unitamente al decreto, alla medesima udienza , verificata la ritualità della notifica, il giudice ha dichiarato la contumacia della
2 resistente, riservandosi di provvedere ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c., richiamato dall'art. 281-terdecies c.p.c..
2. È opportuno premettere che il presente procedimento, avente ad oggetto la liquidazione di compenso per prestazioni professionali di avvocato rese in processo civile, è stato instaurato con ricorso depositato in epoca successiva al 28/02/2023.
Trova, dunque, applicazione l'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 che, nella attuale formulazione, come modificata dal d.lgs. n. 149/2022, con effetto a decorrere dalla data indicata, prevede che il relativo procedimento sia regolato dal rito semplificato di cognizione (“ove non diversamente disposto dal presente articolo”) e deciso dal tribunale in composizione monocratica, con sentenza inappellabile.
3. Dall'esame della documentazione allegata al ricorso emerge che l'avvocato ha svolto l'attività di difensore della resistente nel procedimento Parte_1 suddetto, giusta procura alle liti apposta in calce all'atto introduttivo (doc. 1 e 2 allegati al ricorso).
Va richiamato sul punto il seguente principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità: la procura alle liti è un negozio unilaterale endoprocessuale con cui viene conferito il potere di rappresentare la parte in giudizio e che non presuppone l'esistenza - fra le medesime persone - di un sottostante rapporto di patrocinio, ovvero del negozio bilaterale, generatore del diritto al compenso, con il quale, secondo lo schema del mandato, il legale viene incaricato di svolgere l'attività professionale. Ne consegue che la procura alle liti è solo un indice presuntivo della sussistenza tra le parti dell'autonomo rapporto di patrocinio che, se contestato, deve essere provato (Cass. civ., sez. II, 11/03/2019, n. 69059, ma anche ancor più di recente
Cass. civ., sez. VI, 22/01/2021, n. 1421, che, pur escludendo la configurabilità, in presenza di un mandato defensionale conferito ad un difensore, di una presunzione di riferibilità a quel professionista dell'intera attività difensiva espletata nel giudizio, riconosce alla procura un valore indiziario).
Nel caso di specie, la procura rilasciata dalla cliente, unitamente all'atto introduttivo e alla dimostrazione dell'attività svolta, consentono di ritenere sussistente il rapporto di patrocinio tra ricorrente e resistente.
Stante la rinuncia all'incarico professionale, documentalmente provata, a partire dal 29/04/2025 (doc. 31 allegato al ricorso), la difesa si è svolta nelle sole fasi di studio
3 della controversia, introduttiva del giudizio e istruttoria, con esclusione, dunque, della fase decisionale.
Posto quanto sopra, va osservato, con la giurisprudenza di legittimità, che, in caso di azione giudiziale per il pagamento del compenso professionale spettante all'avvocato per l'attività giudiziale e stragiudiziale prestata, il legale deve offrire la duplice prova del conferimento dell'incarico e dell'effettivo svolgimento dell'attività per la quale egli pretende di essere pagato (così Cass. civ., sez. VI, 22/01/2021, n.
1421).
Ne deriva - quanto alla declinazione dell'onere della prova nel presente giudizio- che neppure dal mandato defensionale conferito ad un difensore si può configurare una presunzione di riferibilità a quel professionista dell'intera attività difensiva espletata nel giudizio al quale quel mandato si riferisce, poiché non v'è traccia di una simile presunzione nell'ordinamento, essendo invece sempre onerato il professionista di offrire la duplice prova di cui si è detto: conferimento del l'incarico ed effettivo svolgimento dell'attività (cfr. Cass. civ., sez. II,
12/02/2004, n. 2701).
In difetto di tale prova, la richiesta dell'avvocato è legittimamente esclusa, poiché il professionista matura il diritto al compenso non già in astratto, ma con riferimento all'opera da egli effettivamente svolta in esecuzione del mandato ricevuto dal cliente (giurisprudenza costante da Cass. civ., sez. II, 06/02/1958, n. 360 alla citata
Cass. n. 1421/2021, ma si veda anche Cass. civ., sez. II, 10/03/2020, n. 6734, per la quale, perentoriamente, il difensore che rivendichi in giudizio i compensi professionali per l'attività svolta in favore del proprio cliente deve, oltre ad allegare, anche provare nel corso dell'istruttoria, l'esistenza di tutte le circostanze e fatti costituivi idonei a dimostrare e fondare la pretesa derivante dai diritti dallo stesso azionati).
In sostanza, trova pacificamente applicazione nei giudizi concernenti l'accertamento del diritto dell'avvocato al pagamento del compenso per l'attività svolta il criterio generale dell'art. 2697 c.c., con la conseguenza che il professionista è onerato di dimostrare tutti i fatti costitutivi che legittimano e fondano la pretesa fatta valere e che, nella specie, consistono: nell'effettivo conferimento dell'incarico professionale da parte delle resistenti;
nella deduzione puntuale della natura dell'incarico conferito;
nell'indicazione del valore della controversia e delle varie domande giudiziarie da
4 spiegare ovvero nelle specifiche attività stragiudiziali da svolgere;
nella specificazione degli elementi caratterizzanti l'eventuale complessità dell'incarico; nella allegazione delle circostanze di tempo e di luogo del compimento delle singole attività giudiziali e stragiudiziali.
Posto quanto sopra circa l'onere probatorio che è imposto all'avvocato che agisce per la liquidazione e l'accertamento del proprio compenso, va rilevato che, nel caso di specie, la produzione documentale allegata è idonea a ritenere dimostrata la pretesa, sia sotto il profilo dell'effettivo conferimento dell'incarico, sia per quanto concerne la concreta attività svolta.
Ne deriva che, esaminata la documentazione complessivamente prodotta dal ricorrente e considerato che ha fornito prova documentale di avere assistito e difeso la parte resistente nel giudizio indicato, la domanda di liquidazione del compenso può essere accolta.
3.1 Quanto alla misura del compenso, il ricorrente/attore ha correttamente ritenuto applicabile il decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 2014.
Sul punto si rende necessaria una precisazione.
In caso di rinuncia al mandato da parte del difensore, come nel caso di specie, il compenso verrà quantificato sulla base del contratto: pertanto in assenza di una specifica disposizione che preveda il pagamento per l'intero anche in caso di recesso anticipato, il compenso andrà determinato in virtù dell'art. 2233 c.c., ossia tenendo conto anzitutto degli accordi tra le parti, utilizzando le tariffe professionali o gli usi in caso di assenza di accordo e riservando infine al giudice la liquidazione, previo parere dell'associazione professionale (Cass. civ., sez. II, 29/03/2025, n. 8311).
Va infatti osservato che l'art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale fra i vari criteri di liquidazione del compenso, attribuendo rilevanza, in primo luogo, all'accordo che sia intervenuto fra le parti - che risulta preminente su ogni altro criterio di liquidazione - e, poi, in via soltanto subordinata, e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi, e infine, ove manchino anche le tariffe e gli usi, alla determinazione del giudice.
Nel caso concreto non risulta provato alcun accordo tra le parti, pertanto, in assenza di un diverso accordo sui compensi, questi ultimi devono essere determinati
5 attraverso l'applicazione delle tabelle di cui al DM n. 55 del 2014, come aggiornati dal
D.M. n. 147 del 2022.
Va ulteriormente rilevato come, nel caso di specie, sia applicabile il D.M.
55/2014 che prevede la liquidazione secondo i parametri generali di cui all'art. 4 ed i valori stabiliti nelle tabelle allegate allo stesso provvedimento.
Il comma 1 della richiamata disposizione stabilisce infatti: “
1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il
50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento”.
Avuto riguardo alla tabella 2 dei parametri forensi allegata al DM n. 55 del 2014
e relativa ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale, e tenuto conto del valore della controversia, deve essere applicato lo scaglione da € 5.200,01 ad €
26.000,00.
Precisato ciò, la somma richiesta dall'attore a titolo di compensi professionali, corrispondente a quella dovuta secondo i parametri di cui al DM n. 55 del 2014, ritenendo applicabili i valori medi, pari ad € 2.882,00 oltre IVA e CPA deve ritenersi congrua.
Tenuto conto dell'attività concretamente svolta dall'attore (atto introduttivo, memorie ex art. 171 ter c.p.c., partecipazione alle udienze), il compenso deve essere liquidato sulla base dei valori medi non sussistendo ragioni per discostarsene, limitatamente alle sole fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e istruttoria, come peraltro richiesto dall'avvocato ricorrente.
Pertanto, applicando la tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55 del 2014 e applicati i parametri medi non sussistendo ragioni per discostarsene, relativi alle sole fasi di studio
6 e introduttiva del giudizio nonché istruttoria - prendendo atto dell'avvenuta rinuncia all'incarico professionale - il compenso dell'avvocato deve essere Parte_1 liquidato nell'importo di € 3.376,00 (così suddiviso: € 919,00 per la fase di studio della controversia, € 777,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 1.680,00 per la fase istruttoria), a cui va aggiunto il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15% e decurtato l'acconto di € 1.279,00 (come dedotto dal ricorrente) in ragione dell'imputazione effettuata in ricorso (€ 1.000,00 per l'onorario ed € 279,00 per esborsi). Residua l'importo di € 2.882,40 per compenso di difesa ed € 23,81 per spese non rimborsate, oltre iva e cpa nella misura di legge;
il tutto per un totale di € 3.681,00.
3.2 Sulla somma liquidata, richiamato il principio di diritto alla stregua del quale
“soltanto gli interessi compensativi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento da atto illecito, costituendo una componente del risarcimento del danno, possono essere attribuiti anche in assenza di espressa domanda della parte creditrice, mentre, in tutti gli altri casi, gli interessi, avendo un fondamento autonomo e integrando obbligazioni distinte rispetto a quelle principali, attinenti alle somme alle quali si aggiungono, possono essere riconosciuti solo su espressa domanda degli aventi diritto (Cass. civ., sez. II, 18/01/2007, n. 1087)”, vanno riconosciuti gli interessi richiesti, nella misura prevista dall'art. 1284, quarto comma, c.c., con decorrenza dalla proposizione della domanda giudiziale. Non sono richiesti ulteriori interessi.
4. In applicazione del criterio del disputatum, alla stregua del quale il valore della causa è pari alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata e a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta (così da ultimo Cass. civ. sez. III, 17/05/2025, ord. n.13145) le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n.
147 del 2022, (tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta;
scaglione ricompreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00; applicati i valori minimi relativi a tutte le fasi tenuto conto della scarsa complessità della controversia e della natura delle difese svolte, esclusa la fase istruttoria non espletata) seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
7 - accoglie la domanda proposta da e condanna al Parte_1 CP_1 pagamento in suo favore dell'importo di € 3.681,00 a titolo di compenso professionale e spese residue (accessori compresi), oltre interessi di mora nella misura di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dalla notifica del ricorso introduttivo fino all'effettivo soddisfo;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1
che liquida in € 125,00 per esborsi ed € 850,50 per compenso del difensore, oltre
[...] rimborso forfettario delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge.
Latina, lì 27/12/2025
Il Giudice
LU IT
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. LU IT, all'esito dell'udienza del 09/12/2025, tenutasi nelle forme sostitutive previste dall'art. 127 ter c.p.c., pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, e 281-terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2135 R.G. Cont. dell'anno 2025
TRA
- C.F. , che rappresenta e difende sé Parte_1 C.F._1 stesso ai sensi dell'art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Viale dello Statuto n. 37 - Latina presso;
RICORRENTE
E
- C.F. ; CP_1 C.F._2
RESISTENTE contumace
OGGETTO: liquidazione compenso professionale.
CONCLUSIONI: per parte ricorrente (note scritte del 04/12/2025): “Si riporta al ricorso introduttivo e chiede che, previa declaratoria di contumacia della resistente, la causa venga trattenuta in decisione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex artt. 281-undecies c.p.c. e 14 d.lgs. n. 150/2011 depositato in data 22/05/2025, l'avvocato premesso di avere ricevuto incarico da Parte_1 parte di per assisterla e difenderla nel procedimento R.G. n. 3596/2024 CP_1 dinanzi al Tribunale di Latina, avente ad oggetto l'impugnazione della delibera assembleare adottata in data 11/06/2024 dal ha chiesto all'intestato Parte_2
Tribunale di volere condannare la parte resistente al pagamento, in suo favore, delle spettanze professionali per l'attività espletata pari ad € 2.882,40, oltre IVA, CPA ed interessi moratori nella misura di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c..
In difetto di un preventivo accordo scritto con la cliente sulla misura di quanto spettante, il ricorrente, come da nota spese allegata al ricorso, ha determinato il dovuto in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 2014, applicando i valori medi e facendo riferimento ai parametri previsti dalla tabella 2, scaglione ricompreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, relativamente alle sole fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e istruttoria, avendo rinunciato al mandato in data 29/04/2025 prima della decisione.
A fronte dell'attività professionale svolta, secondo quanto prospettato dal ricorrente, alcun compenso è stato corrisposto, risultando vani i diversi tentativi di ottenere il pagamento dei compensi professionali maturati.
Sulla scorta di tali premesse, parte ricorrente ha così concluso: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito condannare al pagamento in favore CP_1 del ricorrente della somma di euro 23,81 per residuo rimborso spese e di euro
2.882,40, oltre accessori, per residuo compensi professionali, o di quelle diverse, maggiori o minori, che ritenesse di giustizia, per l'attività di assistenza giudiziale prestata nel giudizio rubricato al R.g.c. 3596/24 dell'intestato Tribunale, oltre interessi moratori, nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, e con vittoria di spese”.
1.1 Fissata con decreto l'udienza del 09/12/2025, con assegnazione a parte resistente di dieci giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio e a parte ricorrente il termine di quaranta giorni prima del termine fissato per la costituzione del convenuto per la notifica del ricorso unitamente al decreto, alla medesima udienza , verificata la ritualità della notifica, il giudice ha dichiarato la contumacia della
2 resistente, riservandosi di provvedere ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c., richiamato dall'art. 281-terdecies c.p.c..
2. È opportuno premettere che il presente procedimento, avente ad oggetto la liquidazione di compenso per prestazioni professionali di avvocato rese in processo civile, è stato instaurato con ricorso depositato in epoca successiva al 28/02/2023.
Trova, dunque, applicazione l'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 che, nella attuale formulazione, come modificata dal d.lgs. n. 149/2022, con effetto a decorrere dalla data indicata, prevede che il relativo procedimento sia regolato dal rito semplificato di cognizione (“ove non diversamente disposto dal presente articolo”) e deciso dal tribunale in composizione monocratica, con sentenza inappellabile.
3. Dall'esame della documentazione allegata al ricorso emerge che l'avvocato ha svolto l'attività di difensore della resistente nel procedimento Parte_1 suddetto, giusta procura alle liti apposta in calce all'atto introduttivo (doc. 1 e 2 allegati al ricorso).
Va richiamato sul punto il seguente principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità: la procura alle liti è un negozio unilaterale endoprocessuale con cui viene conferito il potere di rappresentare la parte in giudizio e che non presuppone l'esistenza - fra le medesime persone - di un sottostante rapporto di patrocinio, ovvero del negozio bilaterale, generatore del diritto al compenso, con il quale, secondo lo schema del mandato, il legale viene incaricato di svolgere l'attività professionale. Ne consegue che la procura alle liti è solo un indice presuntivo della sussistenza tra le parti dell'autonomo rapporto di patrocinio che, se contestato, deve essere provato (Cass. civ., sez. II, 11/03/2019, n. 69059, ma anche ancor più di recente
Cass. civ., sez. VI, 22/01/2021, n. 1421, che, pur escludendo la configurabilità, in presenza di un mandato defensionale conferito ad un difensore, di una presunzione di riferibilità a quel professionista dell'intera attività difensiva espletata nel giudizio, riconosce alla procura un valore indiziario).
Nel caso di specie, la procura rilasciata dalla cliente, unitamente all'atto introduttivo e alla dimostrazione dell'attività svolta, consentono di ritenere sussistente il rapporto di patrocinio tra ricorrente e resistente.
Stante la rinuncia all'incarico professionale, documentalmente provata, a partire dal 29/04/2025 (doc. 31 allegato al ricorso), la difesa si è svolta nelle sole fasi di studio
3 della controversia, introduttiva del giudizio e istruttoria, con esclusione, dunque, della fase decisionale.
Posto quanto sopra, va osservato, con la giurisprudenza di legittimità, che, in caso di azione giudiziale per il pagamento del compenso professionale spettante all'avvocato per l'attività giudiziale e stragiudiziale prestata, il legale deve offrire la duplice prova del conferimento dell'incarico e dell'effettivo svolgimento dell'attività per la quale egli pretende di essere pagato (così Cass. civ., sez. VI, 22/01/2021, n.
1421).
Ne deriva - quanto alla declinazione dell'onere della prova nel presente giudizio- che neppure dal mandato defensionale conferito ad un difensore si può configurare una presunzione di riferibilità a quel professionista dell'intera attività difensiva espletata nel giudizio al quale quel mandato si riferisce, poiché non v'è traccia di una simile presunzione nell'ordinamento, essendo invece sempre onerato il professionista di offrire la duplice prova di cui si è detto: conferimento del l'incarico ed effettivo svolgimento dell'attività (cfr. Cass. civ., sez. II,
12/02/2004, n. 2701).
In difetto di tale prova, la richiesta dell'avvocato è legittimamente esclusa, poiché il professionista matura il diritto al compenso non già in astratto, ma con riferimento all'opera da egli effettivamente svolta in esecuzione del mandato ricevuto dal cliente (giurisprudenza costante da Cass. civ., sez. II, 06/02/1958, n. 360 alla citata
Cass. n. 1421/2021, ma si veda anche Cass. civ., sez. II, 10/03/2020, n. 6734, per la quale, perentoriamente, il difensore che rivendichi in giudizio i compensi professionali per l'attività svolta in favore del proprio cliente deve, oltre ad allegare, anche provare nel corso dell'istruttoria, l'esistenza di tutte le circostanze e fatti costituivi idonei a dimostrare e fondare la pretesa derivante dai diritti dallo stesso azionati).
In sostanza, trova pacificamente applicazione nei giudizi concernenti l'accertamento del diritto dell'avvocato al pagamento del compenso per l'attività svolta il criterio generale dell'art. 2697 c.c., con la conseguenza che il professionista è onerato di dimostrare tutti i fatti costitutivi che legittimano e fondano la pretesa fatta valere e che, nella specie, consistono: nell'effettivo conferimento dell'incarico professionale da parte delle resistenti;
nella deduzione puntuale della natura dell'incarico conferito;
nell'indicazione del valore della controversia e delle varie domande giudiziarie da
4 spiegare ovvero nelle specifiche attività stragiudiziali da svolgere;
nella specificazione degli elementi caratterizzanti l'eventuale complessità dell'incarico; nella allegazione delle circostanze di tempo e di luogo del compimento delle singole attività giudiziali e stragiudiziali.
Posto quanto sopra circa l'onere probatorio che è imposto all'avvocato che agisce per la liquidazione e l'accertamento del proprio compenso, va rilevato che, nel caso di specie, la produzione documentale allegata è idonea a ritenere dimostrata la pretesa, sia sotto il profilo dell'effettivo conferimento dell'incarico, sia per quanto concerne la concreta attività svolta.
Ne deriva che, esaminata la documentazione complessivamente prodotta dal ricorrente e considerato che ha fornito prova documentale di avere assistito e difeso la parte resistente nel giudizio indicato, la domanda di liquidazione del compenso può essere accolta.
3.1 Quanto alla misura del compenso, il ricorrente/attore ha correttamente ritenuto applicabile il decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 2014.
Sul punto si rende necessaria una precisazione.
In caso di rinuncia al mandato da parte del difensore, come nel caso di specie, il compenso verrà quantificato sulla base del contratto: pertanto in assenza di una specifica disposizione che preveda il pagamento per l'intero anche in caso di recesso anticipato, il compenso andrà determinato in virtù dell'art. 2233 c.c., ossia tenendo conto anzitutto degli accordi tra le parti, utilizzando le tariffe professionali o gli usi in caso di assenza di accordo e riservando infine al giudice la liquidazione, previo parere dell'associazione professionale (Cass. civ., sez. II, 29/03/2025, n. 8311).
Va infatti osservato che l'art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale fra i vari criteri di liquidazione del compenso, attribuendo rilevanza, in primo luogo, all'accordo che sia intervenuto fra le parti - che risulta preminente su ogni altro criterio di liquidazione - e, poi, in via soltanto subordinata, e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi, e infine, ove manchino anche le tariffe e gli usi, alla determinazione del giudice.
Nel caso concreto non risulta provato alcun accordo tra le parti, pertanto, in assenza di un diverso accordo sui compensi, questi ultimi devono essere determinati
5 attraverso l'applicazione delle tabelle di cui al DM n. 55 del 2014, come aggiornati dal
D.M. n. 147 del 2022.
Va ulteriormente rilevato come, nel caso di specie, sia applicabile il D.M.
55/2014 che prevede la liquidazione secondo i parametri generali di cui all'art. 4 ed i valori stabiliti nelle tabelle allegate allo stesso provvedimento.
Il comma 1 della richiamata disposizione stabilisce infatti: “
1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il
50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento”.
Avuto riguardo alla tabella 2 dei parametri forensi allegata al DM n. 55 del 2014
e relativa ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale, e tenuto conto del valore della controversia, deve essere applicato lo scaglione da € 5.200,01 ad €
26.000,00.
Precisato ciò, la somma richiesta dall'attore a titolo di compensi professionali, corrispondente a quella dovuta secondo i parametri di cui al DM n. 55 del 2014, ritenendo applicabili i valori medi, pari ad € 2.882,00 oltre IVA e CPA deve ritenersi congrua.
Tenuto conto dell'attività concretamente svolta dall'attore (atto introduttivo, memorie ex art. 171 ter c.p.c., partecipazione alle udienze), il compenso deve essere liquidato sulla base dei valori medi non sussistendo ragioni per discostarsene, limitatamente alle sole fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e istruttoria, come peraltro richiesto dall'avvocato ricorrente.
Pertanto, applicando la tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55 del 2014 e applicati i parametri medi non sussistendo ragioni per discostarsene, relativi alle sole fasi di studio
6 e introduttiva del giudizio nonché istruttoria - prendendo atto dell'avvenuta rinuncia all'incarico professionale - il compenso dell'avvocato deve essere Parte_1 liquidato nell'importo di € 3.376,00 (così suddiviso: € 919,00 per la fase di studio della controversia, € 777,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 1.680,00 per la fase istruttoria), a cui va aggiunto il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15% e decurtato l'acconto di € 1.279,00 (come dedotto dal ricorrente) in ragione dell'imputazione effettuata in ricorso (€ 1.000,00 per l'onorario ed € 279,00 per esborsi). Residua l'importo di € 2.882,40 per compenso di difesa ed € 23,81 per spese non rimborsate, oltre iva e cpa nella misura di legge;
il tutto per un totale di € 3.681,00.
3.2 Sulla somma liquidata, richiamato il principio di diritto alla stregua del quale
“soltanto gli interessi compensativi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento da atto illecito, costituendo una componente del risarcimento del danno, possono essere attribuiti anche in assenza di espressa domanda della parte creditrice, mentre, in tutti gli altri casi, gli interessi, avendo un fondamento autonomo e integrando obbligazioni distinte rispetto a quelle principali, attinenti alle somme alle quali si aggiungono, possono essere riconosciuti solo su espressa domanda degli aventi diritto (Cass. civ., sez. II, 18/01/2007, n. 1087)”, vanno riconosciuti gli interessi richiesti, nella misura prevista dall'art. 1284, quarto comma, c.c., con decorrenza dalla proposizione della domanda giudiziale. Non sono richiesti ulteriori interessi.
4. In applicazione del criterio del disputatum, alla stregua del quale il valore della causa è pari alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata e a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta (così da ultimo Cass. civ. sez. III, 17/05/2025, ord. n.13145) le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n.
147 del 2022, (tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta;
scaglione ricompreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00; applicati i valori minimi relativi a tutte le fasi tenuto conto della scarsa complessità della controversia e della natura delle difese svolte, esclusa la fase istruttoria non espletata) seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
7 - accoglie la domanda proposta da e condanna al Parte_1 CP_1 pagamento in suo favore dell'importo di € 3.681,00 a titolo di compenso professionale e spese residue (accessori compresi), oltre interessi di mora nella misura di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dalla notifica del ricorso introduttivo fino all'effettivo soddisfo;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1
che liquida in € 125,00 per esborsi ed € 850,50 per compenso del difensore, oltre
[...] rimborso forfettario delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge.
Latina, lì 27/12/2025
Il Giudice
LU IT
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