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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 17/02/2026, n. 2712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2712 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2712/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE FALCO GIANNONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11521/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250027032773000 TASSE AUTOMOBIL 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2921/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente e Resistenti: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 17.6.2025 Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 02820250027032773000 emessa con riferimento agli importi dovuti per tassa auto anno 2019 con riferimento a n. 2 veicoli.
Il ricorrente eccepiva: prescrizione.
In data 17.7.2025 si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossioni chiedendo rigettarsi il ricorso.
In data 20.1.2026 si costituiva Regione Campania chiedendo rigettarsi il ricorso.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, letta la costituzione dell'Ufficio, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Quanto all'eccezione relativa all'omessa notifica degli atti presupposti occorre necessariamente distinguere in base alla documentazione prodotta dalle varie parti costituite atteso che in tema di prova, nel processo tributario, è onere della parte dimostrare quanto sostenuto.
Ebbene, in merito alla notifica degli atti presupposti, parti resistenti hanno prodotto la relata di notifica all'indirizzo del destinatario degli atti presupposti della cartella di pagamento da ultimo impugnata. In particolare: l'avviso di accertamento n. 964151396619 veniva notificato il 3.8.2022 a mani ricevente, l'avviso di accertamento 964322126319 veniva notificato il 5.10.2022 a mani ricevente.
Le predette circostanze, peraltro, non venivano adeguatamente contestate dal ricorrente (tali non potendosi ritenere le contestazioni generiche ed aprioristiche effettuate nel ricorso introduttivo) per cui i rapporti tributari con il contribuente relativamente ai predetti atti si sono instaurati ritualmente e questi avrebbe potuto contestare e impugnare nei termini di legge i suddetti, che risultano come detto notificate ritualmente, per cui le pretese tributarie sono divenute definitive.
2. Quanto alla prescrizione occorre precisare che quando si tratta di tassa auto opera il termine di prescrizione triennale.
Al fine di valutare l'eventuale decorso dei termini di prescrizione deve, tuttavia, tenersi conto dell'art. 68 del
D.L. n. 18/2020 il quale richiama l'applicabilità dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015. Tale disposizione disciplina la sospensione dei termini per eventi eccezionali, disponendo, tra l'altro, che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati “fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione” (comma 2).
Ciò posto, tenendo conto della più risalente notifica dell'avviso di accertamento (in data 3.8.2022) e dell'intervenuta notifica dell'ultima cartella di pagamento (in data 25.3.2025), anche non considerando la richiamata sospensione dei termini di prescrizione in considerazione dell'emergenza epidemiologica
COVID-19, deve prendersi atto che non risulta decorso il termine di prescrizione triennale applicabile.
3. Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente alle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 200,00, oltre accessori di legge se dovuti, per ciascuna parte resistente costituita.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE FALCO GIANNONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11521/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250027032773000 TASSE AUTOMOBIL 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2921/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente e Resistenti: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 17.6.2025 Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 02820250027032773000 emessa con riferimento agli importi dovuti per tassa auto anno 2019 con riferimento a n. 2 veicoli.
Il ricorrente eccepiva: prescrizione.
In data 17.7.2025 si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossioni chiedendo rigettarsi il ricorso.
In data 20.1.2026 si costituiva Regione Campania chiedendo rigettarsi il ricorso.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, letta la costituzione dell'Ufficio, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Quanto all'eccezione relativa all'omessa notifica degli atti presupposti occorre necessariamente distinguere in base alla documentazione prodotta dalle varie parti costituite atteso che in tema di prova, nel processo tributario, è onere della parte dimostrare quanto sostenuto.
Ebbene, in merito alla notifica degli atti presupposti, parti resistenti hanno prodotto la relata di notifica all'indirizzo del destinatario degli atti presupposti della cartella di pagamento da ultimo impugnata. In particolare: l'avviso di accertamento n. 964151396619 veniva notificato il 3.8.2022 a mani ricevente, l'avviso di accertamento 964322126319 veniva notificato il 5.10.2022 a mani ricevente.
Le predette circostanze, peraltro, non venivano adeguatamente contestate dal ricorrente (tali non potendosi ritenere le contestazioni generiche ed aprioristiche effettuate nel ricorso introduttivo) per cui i rapporti tributari con il contribuente relativamente ai predetti atti si sono instaurati ritualmente e questi avrebbe potuto contestare e impugnare nei termini di legge i suddetti, che risultano come detto notificate ritualmente, per cui le pretese tributarie sono divenute definitive.
2. Quanto alla prescrizione occorre precisare che quando si tratta di tassa auto opera il termine di prescrizione triennale.
Al fine di valutare l'eventuale decorso dei termini di prescrizione deve, tuttavia, tenersi conto dell'art. 68 del
D.L. n. 18/2020 il quale richiama l'applicabilità dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015. Tale disposizione disciplina la sospensione dei termini per eventi eccezionali, disponendo, tra l'altro, che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati “fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione” (comma 2).
Ciò posto, tenendo conto della più risalente notifica dell'avviso di accertamento (in data 3.8.2022) e dell'intervenuta notifica dell'ultima cartella di pagamento (in data 25.3.2025), anche non considerando la richiamata sospensione dei termini di prescrizione in considerazione dell'emergenza epidemiologica
COVID-19, deve prendersi atto che non risulta decorso il termine di prescrizione triennale applicabile.
3. Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente alle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 200,00, oltre accessori di legge se dovuti, per ciascuna parte resistente costituita.