Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Marche, sentenza 20/04/2026, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Marche |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE
composta dai magistrati:
dr. AL LO DE RO Presidente- relatore dr. Guido Petrigni Consigliere dr. Roberto Angioni Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 24085 del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. 67663, riguardante la riscossione delle imposte di soggiorno da parte dell’agente contabile “MM di RE OL e c. s.a.s.” (P. IVA 04369520400), in persona del legale rappresentante RE OL, in qualità di gestore della struttura ricettiva
“Camping Gabicce Monte”, ubicata nel Comune di Gabicce Mare
(PU), per l’anno 2020;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
uditi nella pubblica udienza del 14 aprile 2026, con l’assistenza del segretario dott. Valerio Carletti, il relatore dott. AL LO DE RO e il Pubblico Ministero, in persona della dr.ssa Mariaconcetta Pretara; non comparso l’agente contabile, che ha inviato memoria scritta.
Sentenza 106/2026
FATTO E DIRITTO
1. Il conto in esame riguarda la gestione degli incassi e dei riversamenti concernenti l’imposta di soggiorno, da parte del suddetto agente contabile, relativamente all’esercizio finanziario 2020, in favore del Comune di Gabicce Mare.
2. Con relazione n. 904/2025 il magistrato istruttore ha riferito che il conto in oggetto è stato trasmesso al Comune il 14/11/2024 e da questi inviato alla Corte dei conti in data 19/11/2024.
Nella relazione è stato evidenziato che il Comune di Gabicce Mare ha incaricato le strutture ricettive dell’incasso delle imposte di soggiorno, ne ha disciplinato le modalità di riversamento mediante apposito regolamento e ha comunicato a questa Sezione l’elenco degli agenti contabili incaricati di riscuotere tali imposte per i singoli anni.
Il conto in esame è stato redatto utilizzando il mod. 21, come previsto dall’art. 1, comma 1, lett. z), del D.P.R. n. 194/1996, ed indica la somma totale incassata e la somma totale riversata.
Il conto è firmato da colui che, secondo le indicazioni dell’Ente locale, esercitava la funzione imprenditoriale di gestione della struttura ricettiva; non risultano passaggi di gestione né discarichi contabili ed amministrativi, di cui all’art. 233, c. 2, del T.U. n. 267/2000.
Nel conto risultano dichiarate come riscosse e versate al Comune di Gabicce Mare imposte di soggiorno per complessivi € 739,50.
Mediante analitici raffronti tra quanto riportato nel conto, i dati inseriti nel portale “Alloggiati web” e le dichiarazioni periodicamente trasmesse al Comune dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi del Regolamento comunale vigente, il magistrato istruttore è pervenuto alla conclusione che il conto non potrebbe essere oggetto di discarico, persistendo, sulla base dei dati acquisiti, una discrepanza, pari ad €
340,00, tra quanto riversato e quanto effettivamente dovuto a titolo di imposte di soggiorno per l’anno 2020.
Pertanto, il magistrato istruttore ha chiesto al Collegio di pronunziarsi su tale criticità, che determinerebbe il mancato discarico.
3. Con memoria del 4/11/2025 il sig. RE OL, legale rappresentante della società “MM di RE OL e c. s.a.s.”, ha trasmesso a questa Corte copia del bonifico postale, con cui in data 4/11/2025 è stato versato al Comune di Gabicce Mare l’importo di €
393,56, a saldo delle imposte di soggiorno ancora dovute per l’anno 2020, con l’aggiunta degli accessori.
Con nota del 13/11/2025 il Comune ha confermato l’avvenuto incasso di tale somma.
4. Il Collegio osserva che l’agente contabile, aderendo puntualmente a quanto rilevato nella relazione del magistrato istruttore, ha provveduto a versare al Comune di Gabicce Mare quanto dovuto a saldo delle imposte di soggiorno per l’anno 2020.
Considerata la sopravvenuta regolarizzazione, può, dunque, come anche richiesto in udienza dal P.M., dichiararsi la cessata materia del contendere e provvedersi al discarico in favore dell’agente contabile in questione.
Sussistono idonei motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, definitivamente pronunziando, dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere relativamente al conto giudiziale n. 67663 e provvede al discarico in favore dell’agente contabile “MM di RE OL e c. s.a.s.”, gestore della struttura ricettiva
“Camping Gabicce Monte”, ubicata nel Comune di Gabicce Mare, per l’esercizio finanziario 2020.
Spese compensate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 14 aprile 2026.
Il Presidente- estensore
AL LO DE RO
(f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria in data 20 aprile 2026 Il Funzionario Amministrativo Dott. Valerio Carletti (f.to digitalmente)