Art. 2.
Alla lettera c) dell'art. 14 del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , e' sostituita, la seguente:
"c) sulla determinazione sia dei sali di chinino che possono essere acquistati e lavorati dal Ministero delle finanze e sia dei preparati sintetici, specifici per la cura e la profilassi della malaria; sulla forma dei relativi preparati e sui modi di distribuzione di essi; sui preparati sussidiari per la cura della malaria, a norma dell'art. 315".
Alla lettera c) dell'art. 14 del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , e' sostituita, la seguente:
"c) sulla determinazione sia dei sali di chinino che possono essere acquistati e lavorati dal Ministero delle finanze e sia dei preparati sintetici, specifici per la cura e la profilassi della malaria; sulla forma dei relativi preparati e sui modi di distribuzione di essi; sui preparati sussidiari per la cura della malaria, a norma dell'art. 315".