Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 48
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Decadenza dell'ufficio per notifica tardiva

    Il Giudice ritiene che la sospensione dei termini di decadenza prevista dall'art. 67 del d.l. n. 18/2020 si applichi anche alle attività non in scadenza nell'anno 2020, determinando uno spostamento in avanti dei termini. Pertanto, la notifica effettuata nel 2024 non è tardiva. Viene altresì esclusa la cumulabilità delle proroghe, ritenendo che la sospensione COVID-19 sia un fenomeno distinto da altre proroghe previste dalla normativa.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 48
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta
    Numero : 48
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo