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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 48/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 1, riunita in udienza il
20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica: PULLERONE RITA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1245/2024 depositato il 25/10/2024
proposto da
Ricorrente 1 S. A.S. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 Studio Avvocati Difensore 2 E Difensore 1 - CF_Difensore_1.
Difensore 2 Studio Avvocati Difensore 2 E Difensore_1 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente _1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore 1 Studio Avvocati Difensore 2 E Difensore 1 - CF_Difensore 1
Difensore 2 Studio Avvocati Difensore 2 E Difensore 1 - CF Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Caltanissetta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYQ02A600096 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato in data 25.10.2024, Ricorrente_1, nella qualità di socia nella S.a.s. Ricorrente_1 S.a.s. esercente l'attività di Assicurazioni che opera per la Compagnia Assicurativa "Società
Società_2", rappresentata e difesa dal Dott. Difensore 2, propone ricorso avverso l'avviso di accertamento n.TYQ02A600096/2024, notificato in data 27.06.2024, relativo al maggior reddito d'impresa e un maggior valore della produzione da imputare ai soci pro-quota per l'anno 2018.
La ricorrente deduce la nullità dell'atto impugnato per intervenuta decadenza dell'ufficio ai sensi dell'art. 43
d.p.r. n. 600/73, che prevede che l'avviso di accertamento deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e, in caso di omessa dichiarazione, entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
L'avviso di accertamento riferito all'anno d'imposta 2018 avrebbe dovuto essere notificato entro il 31 dicembre
2023 perché la "Ricorrente_1 s.a.s." beneficiava dell'anticipo di un anno dei termini di decadenza perché per il 2018 aveva avuto un indice di affidabilità fiscale (ISA) pari ad 8,42.
La ricorrente sostiene, per un verso, che non è applicabile in queste ipotesi la proroga di 85 giorni prevista dal d.l.n. 18/2020 agli atti impositivi in scadenza negli anni successivi al 2020; per altro verso, affermano che, anche a voler computare questi 85 giorni nel termine complessivo, la notifica degli atti impositivi è avvenuta il 27 giugno 2024, quindi ben oltre la scadenza del 25 marzo 2024, risultante dall'applicazione dal d.l. n. 18/2020.
La ricorrente contestava la tesi dell'Ufficio che riteneva che operasse l'ulteriore dilazione prevista dall'art. 5, comma 3-bis, d.lgs. n. 218/1997 e richiamava la decisione della Corte Costituzionale n. 247 del 25 giugno
2011 e diversi precedenti delle Corti di merito che, dando applicazione ad un principio affermato in quella sentenza del giudice delle leggi, avevano escluso la possibilità che sullo stesso termine operassero due proroghe.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate che ha contestato gli argomenti proposti dalla ricorrente e ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'odierna Udienza, il Giudice monocratico pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico osserva che il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Tutto il contenzioso verte sull'asserita maturazione dei termini di decadenza per l'esercizio del potere impositivo da parte Il Giudice monocratico osserva che il ricorso non è meritevole di accoglimento.dell'Ufficio ai sensi dell'art. 43 d.p.r. n. 600/73.
Come si è sopra ricordato, secondo la ricorrente la proroga di 85 giorni prevista dal d.l.n. 18/2020 non sarebbe applicabile agli atti impositivi in scadenza negli anni successivi al 2020 e, ove pure si ritenesse applicabile, la notifica degli atti impositivi è avvenuta il 27 giugno 2024, quindi ben oltre la scadenza del 25 marzo 2024, risultante dall'applicazione dal d.l. n. 18/2020.
Le due questioni sono, in realtà, connesse e vanno risolte attraverso un meditato esame del testo della disposizione di cui all'art. 67 d.l.n. 18/2020, che, secondo la difesa, contiene la previsione di una "proroga" dei termini, tenendo conto della giurisprudenza di legittimità che si è in tempi recenti consolidata.
Il Giudice monocratico ritiene anzitutto di dare continuità all'orientamento, secondo il quale "la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto con il quale il Tribunale, rigettando l'opposizione allo stato passivo presentata dall'Agenzia delle Entrate, ha erroneamente rilevato il decorso del termine quinquennale di prescrizione in relazione al periodo intercorrente tra la data di notifica dell'avviso di accertamento e quella di inoltro dell'istanza di insinuazione allo stato passivo, senza considerare il periodo di sospensione collegato all'emergenza Covid)" (Cass. Sez. 1, 15/01/2025, n. 960, Rv. 673835-01).
A seguito di questa pronuncia, che sottolinea che nella disposizione è prevista un'ipotesi di sospensione e che nella lettera del testo normativo non ravvisa alcuna limitazione specifica agli atti da emettere nell'annualità
2020, con provvedimento in data 23/01/2025 il Primo Presidente della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte di giustizia tributaria di Gorizia e dalla Corte di giustizia tributaria di Lecce, che si erano fatti interpreti dei dubbi interpretativi registrati nella prassi applicativa.
Il Primo Presidente, nell'esercizio dei suoi poteri di cui all'art. 363-bis c.p.p., ha constatato che la pronuncia n. 960/2025 doveva far considerare risolta la questione interpretativa che opponeva l'orientamento, secondo il quale la sospensione operava anche ai termini di prescrizione e decadenza sospesi (e non in scadenza) nel 2020, e l'orientamento che sosteneva l'applicabilità della sospensione di cui all'art. 67 solo ai termini di prescrizione e decadenza in scadenza entro il 31 dicembre 2020.
E ha inteso sottolineare che tale contrasto va risolto in favore del primo orientamento, perché "la Corte di legittimità ha osservato che depone in tale direzione il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67, con l'espresso richiamo alla previsione di carattere generale prevista dall' art. 12, comma 1, del D.Lgs. n.
159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000".
Pertanto deve considerarsi infondata la lettura della norma proposta dalla ricorrente secondo la quale la proroga di 85 giorni prevista dal d.l.n. 18/2020 sia limitata agli atti impositivi in scadenza negli anni successivi al 2020.
Come ha spiegato in motivazione la citata sentenza n. 960 del 15/01/2025, "i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione".
Attenendosi all'orientamento della Corte di cassazione, occorre evidenziare che esso si basa su una lettura testuale della disposizione che valorizza il significato tecnico della locuzione usata dal legislatore, quando parla di "sospensione". E' noto che in alcune decisioni dei giudici di merito e soprattutto in alcune proposte dottrinali (queste ultime in particolare formulate anche in chiave critica rispetto all'orientamento della Cassazione e con posizioni contrarie ad esso) si è sostenuto che il legislatore nell'art. 67 d.l.n. 18/2020 non avrebbe inteso riferirsi ad una vera e propria "sospensione" in senso tecnico, ma ad una "proroga" del termine.
Si tratta all'evidenza di istituti ben diversi.
La sospensione del termine ne ferma il decorso e non ne stabilisce un prolungamento, lo congela ma non lo sposta. Ciò a differenza della proroga, che interviene a dilatarne il decorso e non semplicemente a fermarlo in presenza di una condizione che tale decorso impedisce.
La giurisprudenza di legittimità, a fronte di una complessa normativa che pur nel volgere del periodo emergenziale si è comunque stratificata attraverso più interventi (ne è seguito anche l'art. 157 del d.l. n. 34/2020), non ha ritenuto seguire un'interpretazione dell'art. 67 d.l.n. 18/2020, che imputasse al legislatore la scelta inappropriata di un termine non rispondente all'istituto che richiama.
E per questo ha ritenuto che, se la rubrica dell'art. 67 cit. si esprime con la locuzione "sospensione" e nel testo dell'articolo si associa ripetutamente ed esclusivamente alla parola "termini” l'aggettivo "sospesi", senza mai utilizzare altra locuzione o evocare altro istituto, l'effetto della disposizione non può essere ricondotto al diverso fenomeno della proroga o del differimento dei termini.
Tanto più che quando alla proroga il legislatore si è voluto riferire lo ha fatto espressamente;
così, ad esempio, nel medesimo periodo emergenziale ha fatto nel comma 3 dell'art. 157 d.l. n. 34/2020 per i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento, espressamente "prorogati” di quattordici mesi nei casi ivi contemplati.
Fatta tale premessa, il Giudice monocratico ritiene che, se ci si muove sulla linea interpretativa tracciata dalla Corte di cassazione con il suo intervento chiarificatore del gennaio 2025, non può condividersi il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 25 giugno 2011 nel dare applicazione all'art. 67 d.l.n. 18/2020.
Il giudice delle leggi, in quella decisione, si occupava della legittimità costituzionale dell'art. 57 del d.P.R. n.
633 del 1972, che prevede il raddoppio dei termini per l'accertamento ai fini IVA, quando esso comporta l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p.
Dopo aver affermato che il termine raddoppiato discendeva dalla legge e non poteva che considerarsi un termine ordinario in presenza di determinate condizioni tipizzate, la Consulta, nel dare una stretta interpretazione di quella norma, aveva affermato che: "in forza della specialità del censurato terzo comma dell'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, non rientrano nel computo dei termini da raddoppiare i prolungamenti di quelli previsti da altre disposizioni di legge.
Induce a tale conclusione la lettera del citato terzo comma dell'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, che prevede il raddoppio dei soli «termini di cui ai commi precedenti» dello stesso articolo;
e cioè dei termini che scadono il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (primo comma), nonché dei termini che scadono il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (secondo comma).
Non rientrano, pertanto, nel computo dei termini da raddoppiare ai sensi delle disposizioni denunciate né la proroga biennale di cui all'art. 10 della legge n. 289 del 2002, né il diverso raddoppio dei termini dei medesimi primi due commi dell'art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972 previsto, nell'àmbito degli interventi antievasione e antielusione internazionale e nazionale, dal comma 2-bis dell'art. 12 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78
(Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, comma inserito dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
Pertanto, nel caso in cui i prolungamenti di termini previsti dalle disposizioni denunciate e da altre disposizioni siano astrattamente applicabili in relazione alla medesima fattispecie, l'amministrazione finanziaria non potrà mai utilizzarli in modo cumulativo al fine di superare il massimo dell'ampliamento temporale previsto dalla singola normativa piú favorevole per l'amministrazione. Questa interpretazione esclude che le disposizioni denunciate possano concorrere a rendere irragionevolmente lunghi i tempi dell'accertamento."
Dalla lettura sistematica della motivazione della decisione della Corte costituzionale (che dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale) si ricava che il ragionamento seguito muove dalla constata specialità della disposizione di cui all'art. 57 d.p.r. n. 633/72 e non isola – sia pure solo “per completezza” – un principio di non sovrapponibilità di qualsivoglia dilatazione dei tempi di accertamento ma solo di quelli correlati a previsioni speciali e comunque a disposizioni che prevedano proroghe o prolungamenti dei termini medesimi.
Su una norma speciale che fissa un termine in presenza di una fattispecie non può operare sulla stessa fattispecie cumulativamente un'altra norma che ricalcola e dilata il termine già prorogato o raddoppiato.
Non a caso il richiamo a questo precedente da parte della Corte di cassazione (sentenza n. 9010 del
04/04/2024) ha condotto ad affermare che il principio in essa affermato ha "valenza generale di orientamento dell'interpretazione comune alle fattispecie legali di proroga e "raddoppio" dei termini decadenziali per l'accertamento, pur se relative alle diverse tipologie d'imposta".
Se tuttavia, il disposto dell'art. 67 d.l.n. 18/2020 non prevede né un'ipotesi di proroga né un'ipotesi di raddoppio di termini decadenziali, ma un'ipotesi di sospensione ex lege del termine decadenziale o di prescrizione già previsto dalla legge, il richiamo al principio posto dalla Corte Costituzionale e la cui valenza generale è stata scolpita nei limiti sopra detti dalla Corte di Cassazione non ha alcuna pertinenza quando deve valutarsi se prima della scadenza del termine (rimasto sospeso per 85 giorni nel corso del 2020) di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo interviene la proroga prevista dall'art. 5 comma 3-bis d.lgs. n. 218/1997.
In tal caso questa proroga non si cumula con un'altra precedente proroga, ma interviene per la prima volta su un termine ordinario in scadenza;
scadenza che non coincide con quella matematicamente risultante dal computo degli anni indicati dalla legge perché durante il decorso è intervenuto un fenomeno sospensivo.
Deve pertanto concludersi che l'eccezione formulata dalla ricorrente non può essere accolta e il ricorso va respinto.
La controvertibilità della questione e i differenti orientamenti sul punto registrati tra i giudici di merito pongono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Spese compensate Così deciso in Caltanissetta 20.01.2026 IL GIUDICE MONOCRATICO Rita Pullerone
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 1, riunita in udienza il
20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica: PULLERONE RITA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1245/2024 depositato il 25/10/2024
proposto da
Ricorrente 1 S. A.S. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 Studio Avvocati Difensore 2 E Difensore 1 - CF_Difensore_1.
Difensore 2 Studio Avvocati Difensore 2 E Difensore_1 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente _1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore 1 Studio Avvocati Difensore 2 E Difensore 1 - CF_Difensore 1
Difensore 2 Studio Avvocati Difensore 2 E Difensore 1 - CF Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Caltanissetta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYQ02A600096 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato in data 25.10.2024, Ricorrente_1, nella qualità di socia nella S.a.s. Ricorrente_1 S.a.s. esercente l'attività di Assicurazioni che opera per la Compagnia Assicurativa "Società
Società_2", rappresentata e difesa dal Dott. Difensore 2, propone ricorso avverso l'avviso di accertamento n.TYQ02A600096/2024, notificato in data 27.06.2024, relativo al maggior reddito d'impresa e un maggior valore della produzione da imputare ai soci pro-quota per l'anno 2018.
La ricorrente deduce la nullità dell'atto impugnato per intervenuta decadenza dell'ufficio ai sensi dell'art. 43
d.p.r. n. 600/73, che prevede che l'avviso di accertamento deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e, in caso di omessa dichiarazione, entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
L'avviso di accertamento riferito all'anno d'imposta 2018 avrebbe dovuto essere notificato entro il 31 dicembre
2023 perché la "Ricorrente_1 s.a.s." beneficiava dell'anticipo di un anno dei termini di decadenza perché per il 2018 aveva avuto un indice di affidabilità fiscale (ISA) pari ad 8,42.
La ricorrente sostiene, per un verso, che non è applicabile in queste ipotesi la proroga di 85 giorni prevista dal d.l.n. 18/2020 agli atti impositivi in scadenza negli anni successivi al 2020; per altro verso, affermano che, anche a voler computare questi 85 giorni nel termine complessivo, la notifica degli atti impositivi è avvenuta il 27 giugno 2024, quindi ben oltre la scadenza del 25 marzo 2024, risultante dall'applicazione dal d.l. n. 18/2020.
La ricorrente contestava la tesi dell'Ufficio che riteneva che operasse l'ulteriore dilazione prevista dall'art. 5, comma 3-bis, d.lgs. n. 218/1997 e richiamava la decisione della Corte Costituzionale n. 247 del 25 giugno
2011 e diversi precedenti delle Corti di merito che, dando applicazione ad un principio affermato in quella sentenza del giudice delle leggi, avevano escluso la possibilità che sullo stesso termine operassero due proroghe.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate che ha contestato gli argomenti proposti dalla ricorrente e ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'odierna Udienza, il Giudice monocratico pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico osserva che il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Tutto il contenzioso verte sull'asserita maturazione dei termini di decadenza per l'esercizio del potere impositivo da parte Il Giudice monocratico osserva che il ricorso non è meritevole di accoglimento.dell'Ufficio ai sensi dell'art. 43 d.p.r. n. 600/73.
Come si è sopra ricordato, secondo la ricorrente la proroga di 85 giorni prevista dal d.l.n. 18/2020 non sarebbe applicabile agli atti impositivi in scadenza negli anni successivi al 2020 e, ove pure si ritenesse applicabile, la notifica degli atti impositivi è avvenuta il 27 giugno 2024, quindi ben oltre la scadenza del 25 marzo 2024, risultante dall'applicazione dal d.l. n. 18/2020.
Le due questioni sono, in realtà, connesse e vanno risolte attraverso un meditato esame del testo della disposizione di cui all'art. 67 d.l.n. 18/2020, che, secondo la difesa, contiene la previsione di una "proroga" dei termini, tenendo conto della giurisprudenza di legittimità che si è in tempi recenti consolidata.
Il Giudice monocratico ritiene anzitutto di dare continuità all'orientamento, secondo il quale "la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto con il quale il Tribunale, rigettando l'opposizione allo stato passivo presentata dall'Agenzia delle Entrate, ha erroneamente rilevato il decorso del termine quinquennale di prescrizione in relazione al periodo intercorrente tra la data di notifica dell'avviso di accertamento e quella di inoltro dell'istanza di insinuazione allo stato passivo, senza considerare il periodo di sospensione collegato all'emergenza Covid)" (Cass. Sez. 1, 15/01/2025, n. 960, Rv. 673835-01).
A seguito di questa pronuncia, che sottolinea che nella disposizione è prevista un'ipotesi di sospensione e che nella lettera del testo normativo non ravvisa alcuna limitazione specifica agli atti da emettere nell'annualità
2020, con provvedimento in data 23/01/2025 il Primo Presidente della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte di giustizia tributaria di Gorizia e dalla Corte di giustizia tributaria di Lecce, che si erano fatti interpreti dei dubbi interpretativi registrati nella prassi applicativa.
Il Primo Presidente, nell'esercizio dei suoi poteri di cui all'art. 363-bis c.p.p., ha constatato che la pronuncia n. 960/2025 doveva far considerare risolta la questione interpretativa che opponeva l'orientamento, secondo il quale la sospensione operava anche ai termini di prescrizione e decadenza sospesi (e non in scadenza) nel 2020, e l'orientamento che sosteneva l'applicabilità della sospensione di cui all'art. 67 solo ai termini di prescrizione e decadenza in scadenza entro il 31 dicembre 2020.
E ha inteso sottolineare che tale contrasto va risolto in favore del primo orientamento, perché "la Corte di legittimità ha osservato che depone in tale direzione il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67, con l'espresso richiamo alla previsione di carattere generale prevista dall' art. 12, comma 1, del D.Lgs. n.
159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000".
Pertanto deve considerarsi infondata la lettura della norma proposta dalla ricorrente secondo la quale la proroga di 85 giorni prevista dal d.l.n. 18/2020 sia limitata agli atti impositivi in scadenza negli anni successivi al 2020.
Come ha spiegato in motivazione la citata sentenza n. 960 del 15/01/2025, "i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione".
Attenendosi all'orientamento della Corte di cassazione, occorre evidenziare che esso si basa su una lettura testuale della disposizione che valorizza il significato tecnico della locuzione usata dal legislatore, quando parla di "sospensione". E' noto che in alcune decisioni dei giudici di merito e soprattutto in alcune proposte dottrinali (queste ultime in particolare formulate anche in chiave critica rispetto all'orientamento della Cassazione e con posizioni contrarie ad esso) si è sostenuto che il legislatore nell'art. 67 d.l.n. 18/2020 non avrebbe inteso riferirsi ad una vera e propria "sospensione" in senso tecnico, ma ad una "proroga" del termine.
Si tratta all'evidenza di istituti ben diversi.
La sospensione del termine ne ferma il decorso e non ne stabilisce un prolungamento, lo congela ma non lo sposta. Ciò a differenza della proroga, che interviene a dilatarne il decorso e non semplicemente a fermarlo in presenza di una condizione che tale decorso impedisce.
La giurisprudenza di legittimità, a fronte di una complessa normativa che pur nel volgere del periodo emergenziale si è comunque stratificata attraverso più interventi (ne è seguito anche l'art. 157 del d.l. n. 34/2020), non ha ritenuto seguire un'interpretazione dell'art. 67 d.l.n. 18/2020, che imputasse al legislatore la scelta inappropriata di un termine non rispondente all'istituto che richiama.
E per questo ha ritenuto che, se la rubrica dell'art. 67 cit. si esprime con la locuzione "sospensione" e nel testo dell'articolo si associa ripetutamente ed esclusivamente alla parola "termini” l'aggettivo "sospesi", senza mai utilizzare altra locuzione o evocare altro istituto, l'effetto della disposizione non può essere ricondotto al diverso fenomeno della proroga o del differimento dei termini.
Tanto più che quando alla proroga il legislatore si è voluto riferire lo ha fatto espressamente;
così, ad esempio, nel medesimo periodo emergenziale ha fatto nel comma 3 dell'art. 157 d.l. n. 34/2020 per i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento, espressamente "prorogati” di quattordici mesi nei casi ivi contemplati.
Fatta tale premessa, il Giudice monocratico ritiene che, se ci si muove sulla linea interpretativa tracciata dalla Corte di cassazione con il suo intervento chiarificatore del gennaio 2025, non può condividersi il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 25 giugno 2011 nel dare applicazione all'art. 67 d.l.n. 18/2020.
Il giudice delle leggi, in quella decisione, si occupava della legittimità costituzionale dell'art. 57 del d.P.R. n.
633 del 1972, che prevede il raddoppio dei termini per l'accertamento ai fini IVA, quando esso comporta l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p.
Dopo aver affermato che il termine raddoppiato discendeva dalla legge e non poteva che considerarsi un termine ordinario in presenza di determinate condizioni tipizzate, la Consulta, nel dare una stretta interpretazione di quella norma, aveva affermato che: "in forza della specialità del censurato terzo comma dell'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, non rientrano nel computo dei termini da raddoppiare i prolungamenti di quelli previsti da altre disposizioni di legge.
Induce a tale conclusione la lettera del citato terzo comma dell'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, che prevede il raddoppio dei soli «termini di cui ai commi precedenti» dello stesso articolo;
e cioè dei termini che scadono il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (primo comma), nonché dei termini che scadono il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (secondo comma).
Non rientrano, pertanto, nel computo dei termini da raddoppiare ai sensi delle disposizioni denunciate né la proroga biennale di cui all'art. 10 della legge n. 289 del 2002, né il diverso raddoppio dei termini dei medesimi primi due commi dell'art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972 previsto, nell'àmbito degli interventi antievasione e antielusione internazionale e nazionale, dal comma 2-bis dell'art. 12 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78
(Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, comma inserito dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
Pertanto, nel caso in cui i prolungamenti di termini previsti dalle disposizioni denunciate e da altre disposizioni siano astrattamente applicabili in relazione alla medesima fattispecie, l'amministrazione finanziaria non potrà mai utilizzarli in modo cumulativo al fine di superare il massimo dell'ampliamento temporale previsto dalla singola normativa piú favorevole per l'amministrazione. Questa interpretazione esclude che le disposizioni denunciate possano concorrere a rendere irragionevolmente lunghi i tempi dell'accertamento."
Dalla lettura sistematica della motivazione della decisione della Corte costituzionale (che dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale) si ricava che il ragionamento seguito muove dalla constata specialità della disposizione di cui all'art. 57 d.p.r. n. 633/72 e non isola – sia pure solo “per completezza” – un principio di non sovrapponibilità di qualsivoglia dilatazione dei tempi di accertamento ma solo di quelli correlati a previsioni speciali e comunque a disposizioni che prevedano proroghe o prolungamenti dei termini medesimi.
Su una norma speciale che fissa un termine in presenza di una fattispecie non può operare sulla stessa fattispecie cumulativamente un'altra norma che ricalcola e dilata il termine già prorogato o raddoppiato.
Non a caso il richiamo a questo precedente da parte della Corte di cassazione (sentenza n. 9010 del
04/04/2024) ha condotto ad affermare che il principio in essa affermato ha "valenza generale di orientamento dell'interpretazione comune alle fattispecie legali di proroga e "raddoppio" dei termini decadenziali per l'accertamento, pur se relative alle diverse tipologie d'imposta".
Se tuttavia, il disposto dell'art. 67 d.l.n. 18/2020 non prevede né un'ipotesi di proroga né un'ipotesi di raddoppio di termini decadenziali, ma un'ipotesi di sospensione ex lege del termine decadenziale o di prescrizione già previsto dalla legge, il richiamo al principio posto dalla Corte Costituzionale e la cui valenza generale è stata scolpita nei limiti sopra detti dalla Corte di Cassazione non ha alcuna pertinenza quando deve valutarsi se prima della scadenza del termine (rimasto sospeso per 85 giorni nel corso del 2020) di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo interviene la proroga prevista dall'art. 5 comma 3-bis d.lgs. n. 218/1997.
In tal caso questa proroga non si cumula con un'altra precedente proroga, ma interviene per la prima volta su un termine ordinario in scadenza;
scadenza che non coincide con quella matematicamente risultante dal computo degli anni indicati dalla legge perché durante il decorso è intervenuto un fenomeno sospensivo.
Deve pertanto concludersi che l'eccezione formulata dalla ricorrente non può essere accolta e il ricorso va respinto.
La controvertibilità della questione e i differenti orientamenti sul punto registrati tra i giudici di merito pongono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Spese compensate Così deciso in Caltanissetta 20.01.2026 IL GIUDICE MONOCRATICO Rita Pullerone