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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 09/02/2026, n. 2119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2119 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2119/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ABETE FRANCESCO, Presidente
SCOPPA GIAN PIERO, Relatore
TABARRO ALESSANDRA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6686/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240171638981000 Nominativo_1 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1843/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8/4/2025 ed iscritto al RGC 6686/25 la Società_1 S.a.s. di Ricorrente_1 , in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava la cartella di pagamento n° 07120240171638981000 del 16/1/2025 per €. 7.163,23 denunciando l'indebito disconoscimento (cd. scarto) della compensazione effettuata con modello F24 (protocollo 24062043361766494 del 20/6/2024) in sede di ravvedimento operoso per il debito iva di €. 5.300,00 relativo al IV trimestre 2023. Evidenziava che l'istanza di compensazione risultava acquisita in data 21/6/2024 poi sospesa ed infine scartata con la dicitura “anno di riferimento del credito compensato non ammissibile” laddove risultavano invece formalmente integrate le dichiarazioni dei redditi in precedenza presentate indicando il credito d'imposta spettante sulla scorta delle certificazioni bancarie (rispettivamente €. 2.278,00 per l'anno 2019, €. 3.628,00 per l'anno 2020, €.
4.822 per l'anno 2021, €. 3.796,00 per l'anno 2022) con un credito complessivo di €. 14.497,00 utilizzabile solo in compensazione ed effettivamente utilizzato in data 20/6/2024 con riferimento a tre distinte operazioni di cui quella relativa all'anno 2019 formalmente accettata e quella del 2020 accettata per €. 481,91 mentre risultava indebitamente scartata quella di €. 5.300,00 concernente il debito iva del IV trimestre 2023. Contestava altresì il difetto di motivazione (non essendo stati allegati i relativi avvisi di accertamento) e chiedeva accogliersi il ricorso con ogni conseguenza di legge.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate rilevando che la pretesa traeva fondamento dal cd. controllo automatizzato della dichiarazione 770/2022 ed iva 2023 in raffronto alle dichiarazioni 2019, 2020, 2021 e
2022 dal quale non risultava alcun credito non essendo nemmeno compilato il quadro RU onde il modello
F24 risultava scartato (per l'inesistenza del credito in dichiarazione). I relativi modelli dichiarativi risultavano invero integrati solo in data 19/6/2024 (ben oltre i termini della presentazione della dichiarazione) ed il relativo scarto dei modelli F24 avveniva nei trenta giorni successivi (onde il relativo versamento andava regolarizzato con ravvedimento operoso). Evidenziava che il diritto al credito (da utilizzare in compensazione) traeva origine dalle transazioni effettuate con sistemi di pagamento elettronico (con determinate percentuali) onde non può essere riconosciuto in automatico dall'ufficio e nella fattispecie era attestato solo nelle dichiarazioni integrative ma non altrimenti documentato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Ed invero, stante il disconoscimento del credito utilizzato in compensazione, incombeva sul ricorrente l'onere di contestare formalmente lo scarto e documentare l'esistenza del credito rivendicato laddove né in sede amministrativa né nella presente fase giudiziale risulta allegata qualsivoglia separata contabilità in grado di supportare l'esistenza del diritto in contestazione (anzi nemmeno risulta enunciato l'ammontare delle transazioni eseguite in modalità telematica onde verificare la stessa congruenza del credito asseritamente vantato).
Nessun difetto di motivazione è riscontrabile nella cartella ove sono indicati gli estremi utili per la ricostruzione della pretesa, fra l'altro oggetto di compiuta contestazione da paerte del contribuente.
La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 900,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ABETE FRANCESCO, Presidente
SCOPPA GIAN PIERO, Relatore
TABARRO ALESSANDRA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6686/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240171638981000 Nominativo_1 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1843/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8/4/2025 ed iscritto al RGC 6686/25 la Società_1 S.a.s. di Ricorrente_1 , in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava la cartella di pagamento n° 07120240171638981000 del 16/1/2025 per €. 7.163,23 denunciando l'indebito disconoscimento (cd. scarto) della compensazione effettuata con modello F24 (protocollo 24062043361766494 del 20/6/2024) in sede di ravvedimento operoso per il debito iva di €. 5.300,00 relativo al IV trimestre 2023. Evidenziava che l'istanza di compensazione risultava acquisita in data 21/6/2024 poi sospesa ed infine scartata con la dicitura “anno di riferimento del credito compensato non ammissibile” laddove risultavano invece formalmente integrate le dichiarazioni dei redditi in precedenza presentate indicando il credito d'imposta spettante sulla scorta delle certificazioni bancarie (rispettivamente €. 2.278,00 per l'anno 2019, €. 3.628,00 per l'anno 2020, €.
4.822 per l'anno 2021, €. 3.796,00 per l'anno 2022) con un credito complessivo di €. 14.497,00 utilizzabile solo in compensazione ed effettivamente utilizzato in data 20/6/2024 con riferimento a tre distinte operazioni di cui quella relativa all'anno 2019 formalmente accettata e quella del 2020 accettata per €. 481,91 mentre risultava indebitamente scartata quella di €. 5.300,00 concernente il debito iva del IV trimestre 2023. Contestava altresì il difetto di motivazione (non essendo stati allegati i relativi avvisi di accertamento) e chiedeva accogliersi il ricorso con ogni conseguenza di legge.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate rilevando che la pretesa traeva fondamento dal cd. controllo automatizzato della dichiarazione 770/2022 ed iva 2023 in raffronto alle dichiarazioni 2019, 2020, 2021 e
2022 dal quale non risultava alcun credito non essendo nemmeno compilato il quadro RU onde il modello
F24 risultava scartato (per l'inesistenza del credito in dichiarazione). I relativi modelli dichiarativi risultavano invero integrati solo in data 19/6/2024 (ben oltre i termini della presentazione della dichiarazione) ed il relativo scarto dei modelli F24 avveniva nei trenta giorni successivi (onde il relativo versamento andava regolarizzato con ravvedimento operoso). Evidenziava che il diritto al credito (da utilizzare in compensazione) traeva origine dalle transazioni effettuate con sistemi di pagamento elettronico (con determinate percentuali) onde non può essere riconosciuto in automatico dall'ufficio e nella fattispecie era attestato solo nelle dichiarazioni integrative ma non altrimenti documentato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Ed invero, stante il disconoscimento del credito utilizzato in compensazione, incombeva sul ricorrente l'onere di contestare formalmente lo scarto e documentare l'esistenza del credito rivendicato laddove né in sede amministrativa né nella presente fase giudiziale risulta allegata qualsivoglia separata contabilità in grado di supportare l'esistenza del diritto in contestazione (anzi nemmeno risulta enunciato l'ammontare delle transazioni eseguite in modalità telematica onde verificare la stessa congruenza del credito asseritamente vantato).
Nessun difetto di motivazione è riscontrabile nella cartella ove sono indicati gli estremi utili per la ricostruzione della pretesa, fra l'altro oggetto di compiuta contestazione da paerte del contribuente.
La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 900,00 oltre accessori di legge.