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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 18/12/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 129 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione, rimessa in decisione mercè ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 18 dicembre 2025, previa assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c., e vertente
TRA di (C.F. Parte_1 Parte_2
) E (C.F. ), P.IVA_1 Parte_2 C.F._1 rappresentati e difesi dagli avv.ti Alberto Pepe e Paolo Carnevali, come da investitura in atti.
OPPONENTI
E
(C.F.: , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Giuseppe Vio, in virtù di incarico in atti.
OPPOSTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note sostitutive ex art. 127-ter c.p.c., da intendersi interamente richiamate.
FATTO E DIRITTO
La opposizione deve essere accolta.
Quanto al difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti della terza TA, si tratta, con ogni evidenza, di una eccezione defatigante, chè l'opposto ha opportunisticamente ritenuto di levare solo nello scritto terminativo, guardandosi bene dallo sperimentare nella prima risposta difensiva, così come nelle memorie integrative.
In ogni caso, la posizione del terzo non è in concreto vulnerata dalla pronuncia resa in sua assenza, stante il segno del giudizio (nei suoi confronti peraltro gli opponenti non hanno svolto alcuna domanda); onde la superfluità della relativa chiamata in un procedimento che si chiude con un provvedimento al terzo non sfavorevole (in proposito, v. Cass. 23320/19, in parte motiva: “considerato che il ricorso deve essere rigettato, appare superflua la fissazione del termine ex art. 331 c.p.c. per l'integrazione
1 del contraddittorio, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in 'un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti, con pregiudizio al principio della ragionevole durata del processo, che impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo, ritenendo di conseguenza che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato (Cass. 8 febbraio 2010 n. 2723)”).
Relativamente alla dedotta “inutilizzabilità” del documento prodotto “nell'interesse proprio” dell'opposto e, come dedotto, indebitamente piegato dalla controparte con finalità contrastanti con quelle che il si riprometteva di conseguire, val bene CP_1 richiamare il principio acquisitivo per cui quando una prova e' legittimamente acquisita al processo, essa puo' essere utilizzata dal giudice a prescindere dalla parte che l'ha introdotta nello stesso, per provare indifferentemente i fatti allegati.
Al riguardo, si è sostenuto che il principio di acquisizione della prova vigente nel nostro ordinamento processualcivilistico impone l'utilizzo dei mezzi di prova acquisiti al processo indipendentemente dalla provenienza degli stessi dalla parte gravata dell'onere probatorio (Cass. SS. UU. n. 28498/2005).
Nel merito, possono essere ribadite, in assenza di elementi di giudizio che inducano ad una sua rivisitazione, la parte motiva della ordinanza del 4 luglio 2025.
In particolare, nella parte in cui si rileva che il ha preannunciato una CP_1 esecuzione, notificando in data 7 gennaio 2025 un precetto che assume a sua base, tra gli altri, un titolo che esclude che egli potesse dare avvio alla esecuzione in assenza - per limitarsi ora al solo profilo della verifica della sua scadenza - del decorso del termine del 31 dicembre 2025.
Al titolo espressamente richiamato nell'atto di precetto, rappresentato dalla ordinanza del 13 febbraio 2021 (richiamante una “compravendita” del 29 agosto 2017, intercorsa tra la terza TA UD, venditrice, e gli odierni opponenti, in qualità di acquirenti), sì come confermata dalla Corte distrettuale in data 20 febbraio 2024, e contenente la condanna della detta TA UD nei confronti del creditore , questi ha CP_1 agglutinato la ordinanza del Tribunale di Macerata, del 27 luglio 2023, che ha assegnato
2 al il credito spettante, in qualità di venditrice, alla detta TA nei confronti CP_1 della nonché del Parte_1 Controparte_2 Parte_2
Sennonché, muovendo proprio da questo ultimo titolo del 27 luglio 2023, necessariamente integrante il primo, si è già avuto modo di rappresentare quanto segue.
In esso, il relativo estensore si premurava di precisare che “si tratta del diritto di credito contenuto nel titolo cambiario, non ancora scaduto pur se soggetto a condizione sospensiva”; e ancora “il credito può essere assegnato, seppur alle condizioni indicate nell'atto notarile di compravendita del 29.08.2017, da pagarsi alla scadenza indicata nei titoli cambiari ed al verificarsi della condizione sospensiva”.
Su queste basi dichiarava che il “terzo ALEA IACTA EST di è Parte_2 Pt_3 debitore del debitore esecutato TA UD della somma di € 400.000.,00 a decorrere dalla notifica del pignoramento presso terzi, in ragione del diritto di credito in riferimento all'atto di compravendita del 29.08.2017, esigibile alla scadenza indicata nei titoli cambiari e subordinatamente al verificarsi della condizione sospensiva di cui al predetto contratto” (sottosegni non presenti in origine).
Di conserva, era ad “ASSEGNA[re] a il credito vantato dal Controparte_1 debitore esecutato nei confronti del terzo debitore di Parte_1 Parte_2 così come sopra accertato quantificato e dovuto dal terzo, esigibile alla scadenza
[...] indicata nei titoli cambiari e subordinatamente al verificarsi della condizione sospensiva prevista nel contratto sopra detto, nell'importo complessivo di euro
113.445,44 di cui € 110.213,44 per importo del precetto ed € 3.232,00 per spese della presente procedura”.
Se così, il solo titolo, la più volte detta ordinanza del 27 luglio 2023, che ha consentito al (il quale, lo si ripete, stando all'ordinanza del 23 febbraio 2021, è CP_1 creditore della sola TA) di rendersi creditore del debitor debitoris (ossia, in via principale, della compagine e, quindi, del , afferma a chiare lettere, anche Parte_2 nella sua componente dispositiva, che il credito della TA (e dunque del ) è CP_1 esigibile non prima della “scadenza indicata nei titoli cambiari”, ossia il 31 dicembre
2025, peraltro al verificarsi di una condizione che il G.E. ritiene non verificatasi e comunque non accertata).
In definitiva, al tempo della notifica del precetto, uno dei tre titoli, dei quali non può che offrirsi una lettura necessariamente integrata, non consentiva di immediatamente fondare la pretesa esecutiva
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 129 del
Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, ogni diversa istanza ed eccezione respinte, così provvede:
1) in accoglimento della opposizione, dichiara la inesigibilità del credito oggetto del precetto notificato da nei confronti degli opponenti;
Controparte_1
2) condanna la parte opposta al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro
6.000,00 per compensi, euro 786,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfetario, IVA
e CPA, come per legge.
Macerata, 18 dicembre 2025
Il Giudice
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 129 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione, rimessa in decisione mercè ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 18 dicembre 2025, previa assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c., e vertente
TRA di (C.F. Parte_1 Parte_2
) E (C.F. ), P.IVA_1 Parte_2 C.F._1 rappresentati e difesi dagli avv.ti Alberto Pepe e Paolo Carnevali, come da investitura in atti.
OPPONENTI
E
(C.F.: , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Giuseppe Vio, in virtù di incarico in atti.
OPPOSTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note sostitutive ex art. 127-ter c.p.c., da intendersi interamente richiamate.
FATTO E DIRITTO
La opposizione deve essere accolta.
Quanto al difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti della terza TA, si tratta, con ogni evidenza, di una eccezione defatigante, chè l'opposto ha opportunisticamente ritenuto di levare solo nello scritto terminativo, guardandosi bene dallo sperimentare nella prima risposta difensiva, così come nelle memorie integrative.
In ogni caso, la posizione del terzo non è in concreto vulnerata dalla pronuncia resa in sua assenza, stante il segno del giudizio (nei suoi confronti peraltro gli opponenti non hanno svolto alcuna domanda); onde la superfluità della relativa chiamata in un procedimento che si chiude con un provvedimento al terzo non sfavorevole (in proposito, v. Cass. 23320/19, in parte motiva: “considerato che il ricorso deve essere rigettato, appare superflua la fissazione del termine ex art. 331 c.p.c. per l'integrazione
1 del contraddittorio, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in 'un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti, con pregiudizio al principio della ragionevole durata del processo, che impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo, ritenendo di conseguenza che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato (Cass. 8 febbraio 2010 n. 2723)”).
Relativamente alla dedotta “inutilizzabilità” del documento prodotto “nell'interesse proprio” dell'opposto e, come dedotto, indebitamente piegato dalla controparte con finalità contrastanti con quelle che il si riprometteva di conseguire, val bene CP_1 richiamare il principio acquisitivo per cui quando una prova e' legittimamente acquisita al processo, essa puo' essere utilizzata dal giudice a prescindere dalla parte che l'ha introdotta nello stesso, per provare indifferentemente i fatti allegati.
Al riguardo, si è sostenuto che il principio di acquisizione della prova vigente nel nostro ordinamento processualcivilistico impone l'utilizzo dei mezzi di prova acquisiti al processo indipendentemente dalla provenienza degli stessi dalla parte gravata dell'onere probatorio (Cass. SS. UU. n. 28498/2005).
Nel merito, possono essere ribadite, in assenza di elementi di giudizio che inducano ad una sua rivisitazione, la parte motiva della ordinanza del 4 luglio 2025.
In particolare, nella parte in cui si rileva che il ha preannunciato una CP_1 esecuzione, notificando in data 7 gennaio 2025 un precetto che assume a sua base, tra gli altri, un titolo che esclude che egli potesse dare avvio alla esecuzione in assenza - per limitarsi ora al solo profilo della verifica della sua scadenza - del decorso del termine del 31 dicembre 2025.
Al titolo espressamente richiamato nell'atto di precetto, rappresentato dalla ordinanza del 13 febbraio 2021 (richiamante una “compravendita” del 29 agosto 2017, intercorsa tra la terza TA UD, venditrice, e gli odierni opponenti, in qualità di acquirenti), sì come confermata dalla Corte distrettuale in data 20 febbraio 2024, e contenente la condanna della detta TA UD nei confronti del creditore , questi ha CP_1 agglutinato la ordinanza del Tribunale di Macerata, del 27 luglio 2023, che ha assegnato
2 al il credito spettante, in qualità di venditrice, alla detta TA nei confronti CP_1 della nonché del Parte_1 Controparte_2 Parte_2
Sennonché, muovendo proprio da questo ultimo titolo del 27 luglio 2023, necessariamente integrante il primo, si è già avuto modo di rappresentare quanto segue.
In esso, il relativo estensore si premurava di precisare che “si tratta del diritto di credito contenuto nel titolo cambiario, non ancora scaduto pur se soggetto a condizione sospensiva”; e ancora “il credito può essere assegnato, seppur alle condizioni indicate nell'atto notarile di compravendita del 29.08.2017, da pagarsi alla scadenza indicata nei titoli cambiari ed al verificarsi della condizione sospensiva”.
Su queste basi dichiarava che il “terzo ALEA IACTA EST di è Parte_2 Pt_3 debitore del debitore esecutato TA UD della somma di € 400.000.,00 a decorrere dalla notifica del pignoramento presso terzi, in ragione del diritto di credito in riferimento all'atto di compravendita del 29.08.2017, esigibile alla scadenza indicata nei titoli cambiari e subordinatamente al verificarsi della condizione sospensiva di cui al predetto contratto” (sottosegni non presenti in origine).
Di conserva, era ad “ASSEGNA[re] a il credito vantato dal Controparte_1 debitore esecutato nei confronti del terzo debitore di Parte_1 Parte_2 così come sopra accertato quantificato e dovuto dal terzo, esigibile alla scadenza
[...] indicata nei titoli cambiari e subordinatamente al verificarsi della condizione sospensiva prevista nel contratto sopra detto, nell'importo complessivo di euro
113.445,44 di cui € 110.213,44 per importo del precetto ed € 3.232,00 per spese della presente procedura”.
Se così, il solo titolo, la più volte detta ordinanza del 27 luglio 2023, che ha consentito al (il quale, lo si ripete, stando all'ordinanza del 23 febbraio 2021, è CP_1 creditore della sola TA) di rendersi creditore del debitor debitoris (ossia, in via principale, della compagine e, quindi, del , afferma a chiare lettere, anche Parte_2 nella sua componente dispositiva, che il credito della TA (e dunque del ) è CP_1 esigibile non prima della “scadenza indicata nei titoli cambiari”, ossia il 31 dicembre
2025, peraltro al verificarsi di una condizione che il G.E. ritiene non verificatasi e comunque non accertata).
In definitiva, al tempo della notifica del precetto, uno dei tre titoli, dei quali non può che offrirsi una lettura necessariamente integrata, non consentiva di immediatamente fondare la pretesa esecutiva
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 129 del
Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, ogni diversa istanza ed eccezione respinte, così provvede:
1) in accoglimento della opposizione, dichiara la inesigibilità del credito oggetto del precetto notificato da nei confronti degli opponenti;
Controparte_1
2) condanna la parte opposta al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro
6.000,00 per compensi, euro 786,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfetario, IVA
e CPA, come per legge.
Macerata, 18 dicembre 2025
Il Giudice
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