Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/01/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Ida
Ponticelli, all'esito dell'udienza cartolare del 14.1.2025 ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4832/2023 R.G. lavoro vertente
TRA rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Russo e Luigi Russo Parte 1
come da mandato in atti con i quali è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
Controparte_1 n persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Garofalo e Teresa Piccirillo con i quali elettivamente domicilia come in atti
RESISTENTE
Avente ad OGGETTO: accertamento svolgimento lavoro straordinario e condanna al pagamento delle differenze retributive.
Sulle seguenti CONCLUSIONI: come in atti e note per la trattazione scritta
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 18.4.2023 parte ricorrente in epigrafe esponeva:
che aveva lavorato alle dipendenze di parte resistente, con mansioni di operaio qualificato ed inquadramento nel livello 2 del ccnl di categoria dal 17.1.2022 al 23.5.2022, pur venendo formalmente inquadrato soltanto per i periodi dal 17.1.2022 all'11.3.2022 e successivamente dal 6.4.2022 fino alla cessazione del rapporto;
che aveva lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 17.00 (con un'ora di intervallo);
che aveva percepito le sole somme indicate in ricorso, insufficienti rispetto alla quantità e qualità di lavoro prestato, senza ricevere alcunché a titolo di retribuzione per il lavoro straordinario prestato in favore del datore di lavoro, di non aver ricevuto il TFR e, infine,
che non risultavano integralmente versati i contributi alla Parte 2 .
Si costituiva parte resistente che contestava la fondatezza della domanda sulla base delle argomentazioni svolte nella memoria di costituzione.
In particolare, la parte ha negato lo svolgimento da parte dell'istante di lavoro straordinario e di lavoro a nero, provando altresì di aver corrisposto il tfr nel mese di marzo 2022 e maggio 2022, in corrispondenza della cessazione dei due distinti rapporti di lavoro a tempo determinato.
Spiegava, inoltre, domanda riconvenzionale per la restituzione delle somme percepite in più dal lavoratore nei mesi di gennaio e febbraio 2022, rispetto a quanto risultante nelle relative buste paga.
In corso di causa, documentava infine l'avvenuta regolarizzazione anche della contribuzione previdenziale.
Fallito il tentativo di conciliazione per il rifiuto opposto da parte ricorrente alla proposta transattiva formulata dal giudice, e accettata da parte resistente, veniva svolta istruttoria ed all'odierna udienza, lette le note per la trattazione cartolare del procedimento, la scrivente decideva mediante deposito del dispositivo e della contestuale motivazione.
La domanda è infondata e non può essere accolta.
L'invocata esistenza da parte del ricorrente di un rapporto di lavoro di natura subordinata secondo l'articolazione oraria e con le caratteristiche prospettate in ricorso - alle dipendenze di parte convenuta non ha trovato riscontro probatorio nell'istruttoria compiuta.
Le dichiarazioni testimoniali rese dai testi escussi, infatti, non hanno consentito di ritenere provati gli elementi caratterizzanti la prestazione lavorativa resa dall'odierno ricorrente in favore della resistente per come dedotta in ricorso.
Ed invero, manca innanzitutto la prova che il rapporto di lavoro per cui è causa si sia svolto senza soluzione di continuità da gennaio a maggio 2022, con la conseguenza che non può ritenersi provato il dedotto periodo a nero.
Contrastanti rispetto al ricorso sono infatti le dichiarazioni rese sul punto dal teste [...]
ES 1 , collega di lavoro, il quale ha riferito che aveva lavorato alle Parte 1
dipendenze della CP_1 per circa 2/3 mesi nel 2022 poi ha staccato ed ha fatto un altro 66
mesetto di lavoro ad aprile 2022 e poi non l'ho più visto" (cfr. verbale), corroborando così la prospettazione circa la sussistenza di due distinti rapporti di lavoro a tempo determinato dedotta dalla società resistente. Alcuno spunto probatorio utile può trarsi poi dalla deposizione dei testi Testimone 2 Testimone 3 entrambi dipendenti della società resistente e con giudizi pendenti nei e '
confronti di questa, i quali hanno reso dichiarazioni insufficienti, avendo individuato genericamente l'arco temporale in cui si sarebbe svolto il rapporto di lavoro per cui è causa, senza nulla saper riferire circa la sua continuità (cfr. verbali).
Chiamati a deporre in ordine all'orario di lavoro osservato dal ricorrente, si sono limitati a dichiarare che l'orario di lavoro era dalle 07.30 alle 17.00 con un'ora di pausa pranzo (cfr. verbali).
Insomma, dalle deposizioni testé esaminate non è emerso alcun elemento preciso, dettagliato e circostanziato, capace di provare l'intero orario lavoro lavorativo dedotto nel ricorso introduttivo.
Militano in senso contrario rispetto alla deduzioni relative al lavoro straordinario le dichiarazioni del teste EStimone 4 diretto dei lavori di ristrutturazione di un condominio over era impiegato l'odierno ricorrente, il quale ha affermato: “Arrivavano intorno alle 8, tutte le volte in cui andavo prima delle 8 non trovavo nessuno sul cantiere tent'è che spesso lo segnalavo alla ditta. Andavo sul cantiere quasi tutti i giorni, dovendo verificare lo stato di avanzamento dei lavori, anche su impulso dei condomini ai quali dovevo rendere conto. Cessavano di lavorare intorno alle 16". (cfr. verbale).
Da ultimo, ha riferito di un'articolazione oraria della prestazione lavorativa coerente con l'inquadramento riconosciuto il teste ES 1 il quale ha dichiarato: “abbiamo
,
lavorato insieme in cantieri di Caserta, Pozzuoli ed altre parti. L'orario era dalle 7.30 alle
16.30 ma finivamo prima verso le 16.15, dal lunedì al venerdì, il sabato e la domenica non abbiamo mai lavorato" (cfr. verbale).
Ebbene, non è stata raggiunta la prova in ordine agli orari di lavoro effettivamente osservati dal ricorrente.
E' pacifico in giurisprudenza che spetta al lavoratore che pretende il pagamento del lavoro straordinario dare la prova dell'effettiva prestazione di esso. E' onere del lavoratore, infatti, provare rigorosamente la prestazione di lavoro straordinario ed, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi (cfr. Cass.21.4.1993
n.4668, 19.4.1983 n.2694, 18.5.1973 n.1433, 1.9.1995 n.9231 e tante altre) e ciò è mancato nel caso di specie.
Tale deficit non può che cagionare il rigetto della domanda, essendo onere di parte ricorrente offrire la prova piena e rigorosa della sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata e di tutte le caratteristiche dedotte. In definitiva, attesa la insufficienza degli esiti della prova testimoniale con riferimento alla richiesta di pagamento dello straordinario e vista la prova dell'intervenuto pagamento del tfr e degli oneri in favore della Parte 2 ne consegue il rigetto di ogni domanda.
Del pari, deve essere rigettata la domanda riconvenzionale spiegata dalla società resistente ed avente ad oggetto la richiesta di condanna del ricorrente alle restituzione di quanto ricevuto in più rispetto agli importi risultanti dalle buste paga.
Segnatamente, parte resistente allega che vi sarebbe una discrasia, mai segnalata dal ricorrente, circa la retribuzione ricevuta nei mesi di gennaio e febbraio 2022, di importo superiore rispetto alle risultanze delle rispettive buste paga, per un importo complessivo pari a € 410,97.
Nel dettaglio, nel mese di gennaio 2022 percepiva la somma di € 650,00 a fronte di una busta paga di € 501,43; mentre nel successivo mese di febbraio 2022 percepiva l'importo di
€ 1.137,50 rispetto ad una busta paga di € 875,10.
Orbene, la stessa giurisprudenza di legittimità configura tale ipotesi come indebito retributivo, con il conseguente diritto del datore di lavoro a ripetere quanto effettivamente percepito in eccesso dal lavoratore (Cass. ord. n. 1963/2023; Cass. n. 14574/2016) purché il datore di lavoro dimostri, per un verso, l'assenza di una sua volontà nell'aver pagato al lavoratore somme eccedenti quelle dovute, per altro verso, la riconoscibilità dell'errore da parte del lavoratore.
La suprema corte specifica, inoltre, che nell'indagine da compiere per l'accertamento della sussistenza dell'indebito retributivo occorre tener conto del periodo ( CP 2 ) in cui sono avvenute le elargizione e dell'ammontare delle stesse (segnatamente, di quanto sono superiori rispetto alla paga dovuta).
Tanto premesso, applicando siffatte coordinate ermeneutiche al caso di specie, deve ritenersi che, per la brevità dell'arco temporale (2 mesi) e l'esiguità degli importi corrisposti mensilmente in eccedenza non sia stata raggiunta la prova della riconoscibilità dell'errore da parte del lavoratore, e della conseguente ripetibilità delle elargizioni da parte datoriale.
La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Ida Ponticelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) rigetta la domanda riconvenzionale;
c) compensa le spese.
Aversa, 15.1.2025 Il Giudice
Dott.ssa Ida Ponticelli