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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/10/2025, n. 7991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7991 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29567/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127-TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Il giudice dott. Antonio S. Stefani, premesso che l'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del giorno 22/10/2025
è stata sostituita dal deposito di note scritte;
lette le note depositate da parte convenuta e viste le conclusioni delle parti;
pronuncia la sentenza di seguito riportata.
Milano, 23 ottobre 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S.
Stefani, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 29567/2024 promossa da:
(c. f. , con il patrocinio dell'avv. IAZZETTA Parte_1 P.IVA_1
FERDINANDO, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice opponente - nei confronti di: rappresentata da (c. f. Controparte_1 Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. Concetta Sorrentino, domiciliata presso P.IVA_2
l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di parte attrice opponente
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: a. dichiarare la inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità del ricorso introduttivo del procedimento monitorio di cui all'opposto decretoingiuntivo e perl'effetto revocare, con declaratoria di nullità e/o di inesistenza e/o di inefficacia il decreto ingiuntivo n. 8873/2024 (RG n. 20740/2024), emesso dal Tribunale di Milano in data 20 giugno 2024, notificato all'attuale società opponente in data 27 giugno 2024; b. previo accertamento e conseguente declaratoria: dichiarare nullo o comunque privo di efficacia e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
c. accertare e dichiarare l'inesistenza della debitoria in capo alla per i Parte_1 motivi esposti nella presente opposizione e per la responsabilità in capo alla CP_1
pagina 2 di 5 nella gestione del contenzioso promosso dalla e conclusosi con la sentenza Parte_2
n.197/2023, passata in res iudicata per responsabilità diretta della opposta società; d. condannare in ogni caso la banca opposta in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari della presente procedura, iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone.
Conclusioni di parte convenuta opposta
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
- nel merito, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 8837/2024, RG 20740/2024;
- in subordine, accertare e dichiarare il diritto di credito di nei confronti di CP_1
nella misura di € 114.903,68 oltre interessi al tasso Euribor + 8% su capitale Parte_1 di € 94.069,50 dalla data di pagamento del corrispettivo versato da in relazione ai CP_1 crediti sino al soddisfo e per l'effetto condannare al pagamento in favore di Parte_1 dell'importo pari a 114.903,68 oltre interessi al tasso Euribor + 8% su capitale di € CP_1
94.069,50 dalla data di pagamento del corrispettivo versato da in relazione ai crediti sino al soddisfo, o in subordine ex art. 1284 quarto CP_1 comma c.c., ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto di causa è un credito di euro 114.903,68, oltre interessi di mora convenzionali, vantato da nei confronti di quanto ad euro Controparte_1 Parte_1
94.069,50 a titolo di restituzione del compenso pagato per la cessione dei crediti portati dalle fatture n. 163 e 164/2021 emesse nei confronti di e per il resto a Parte_2 titolo di rimborso delle spese sostenute per l'infruttuoso tentativo di recupero del credito verso il debitore ceduto. ha infatti dedotto che con sentenza definitiva del CP_1
Tribunale di Cremona n. 197/2023 (v. doc. 4, fasc. mon.) è stata accertata l'inesistenza di quel credito.
Per il pagamento la creditrice ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 8837/2024, qui opposto.
2. Parte opponente ha addebitato alla errata strategia processuale della convenuta l'esito pagina 3 di 5 sfavorevole del contenzioso promosso nei confronti della Parte_2
Al riguardo si osserva, in primo luogo, che l'opposta ha depositato in quel giudizio la medesima documentazione qui prodotta dall'opponente, ritenuta inidonea e insufficiente dal Tribunale di Cremona, di modo che nessuna colpa è addebitabile alla parte.
Rileva, poi, in modo assorbente il disposto dell'art. 9 del contratto quadro di cessione crediti concluso dalle parti, in base al quale:
“Il Cedente si impegna ad indennizzare e manlevare il Cessionario e i suoi aventi causa, a prima richiesta ed ogni eccezione rimossa, in relazione ad ogni perdita, danno, costo o spesa (ivi incluse le spese legali), dal Cessionario subiti o subendi a causa:
…
(iii) dell'inesistenza o della non azionabilità di uno o più Crediti al tempo della cessione, accertata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento giudiziale, anche solo provvisoriamente, esecutivo.”
Tale ipotesi ricorre nella fattispecie, dal momento che con la citata sentenza, pacificamente definitiva, n. 197/2023, il Tribunale di Cremona ha accertato l'inesistenza dei crediti ceduti e relativi alle fatture n. 163 e 2164/2021. Ciò rende operante l'obbligo di indennizzo a carico del cedente, sia per il compenso pagato che per le spese sostenute per il tentativo di recupero del credito. Pertanto, il decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di tali tipologie di crediti va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi del d.m.
55/2014 e succ. mod., trattandosi di causa documentale e non complessa e con esclusione della fase di trattazione.
Il difensore di parte convenuta ha dichiarato di avere anticipato le spese;
deve quindi essere accolta la domanda di distrazione del rimborso in suo favore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
pagina 4 di 5
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande di parte attrice opponente;
2) per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.
8837/2024;
3) condanna parte attrice opponente a rimborsare in favore di parte convenuta opposta le spese di giudizio, che liquida in € 4.217,00 per compensi, oltre 15% per spese generali,
CPA ed IVA.;
4) distrae il pagamento delle spese di giudizio in favore del difensore di parte convenuta opposta.
Milano, 23 ottobre 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
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TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127-TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Il giudice dott. Antonio S. Stefani, premesso che l'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del giorno 22/10/2025
è stata sostituita dal deposito di note scritte;
lette le note depositate da parte convenuta e viste le conclusioni delle parti;
pronuncia la sentenza di seguito riportata.
Milano, 23 ottobre 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S.
Stefani, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 29567/2024 promossa da:
(c. f. , con il patrocinio dell'avv. IAZZETTA Parte_1 P.IVA_1
FERDINANDO, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice opponente - nei confronti di: rappresentata da (c. f. Controparte_1 Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. Concetta Sorrentino, domiciliata presso P.IVA_2
l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di parte attrice opponente
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: a. dichiarare la inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità del ricorso introduttivo del procedimento monitorio di cui all'opposto decretoingiuntivo e perl'effetto revocare, con declaratoria di nullità e/o di inesistenza e/o di inefficacia il decreto ingiuntivo n. 8873/2024 (RG n. 20740/2024), emesso dal Tribunale di Milano in data 20 giugno 2024, notificato all'attuale società opponente in data 27 giugno 2024; b. previo accertamento e conseguente declaratoria: dichiarare nullo o comunque privo di efficacia e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
c. accertare e dichiarare l'inesistenza della debitoria in capo alla per i Parte_1 motivi esposti nella presente opposizione e per la responsabilità in capo alla CP_1
pagina 2 di 5 nella gestione del contenzioso promosso dalla e conclusosi con la sentenza Parte_2
n.197/2023, passata in res iudicata per responsabilità diretta della opposta società; d. condannare in ogni caso la banca opposta in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari della presente procedura, iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone.
Conclusioni di parte convenuta opposta
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
- nel merito, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 8837/2024, RG 20740/2024;
- in subordine, accertare e dichiarare il diritto di credito di nei confronti di CP_1
nella misura di € 114.903,68 oltre interessi al tasso Euribor + 8% su capitale Parte_1 di € 94.069,50 dalla data di pagamento del corrispettivo versato da in relazione ai CP_1 crediti sino al soddisfo e per l'effetto condannare al pagamento in favore di Parte_1 dell'importo pari a 114.903,68 oltre interessi al tasso Euribor + 8% su capitale di € CP_1
94.069,50 dalla data di pagamento del corrispettivo versato da in relazione ai crediti sino al soddisfo, o in subordine ex art. 1284 quarto CP_1 comma c.c., ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto di causa è un credito di euro 114.903,68, oltre interessi di mora convenzionali, vantato da nei confronti di quanto ad euro Controparte_1 Parte_1
94.069,50 a titolo di restituzione del compenso pagato per la cessione dei crediti portati dalle fatture n. 163 e 164/2021 emesse nei confronti di e per il resto a Parte_2 titolo di rimborso delle spese sostenute per l'infruttuoso tentativo di recupero del credito verso il debitore ceduto. ha infatti dedotto che con sentenza definitiva del CP_1
Tribunale di Cremona n. 197/2023 (v. doc. 4, fasc. mon.) è stata accertata l'inesistenza di quel credito.
Per il pagamento la creditrice ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 8837/2024, qui opposto.
2. Parte opponente ha addebitato alla errata strategia processuale della convenuta l'esito pagina 3 di 5 sfavorevole del contenzioso promosso nei confronti della Parte_2
Al riguardo si osserva, in primo luogo, che l'opposta ha depositato in quel giudizio la medesima documentazione qui prodotta dall'opponente, ritenuta inidonea e insufficiente dal Tribunale di Cremona, di modo che nessuna colpa è addebitabile alla parte.
Rileva, poi, in modo assorbente il disposto dell'art. 9 del contratto quadro di cessione crediti concluso dalle parti, in base al quale:
“Il Cedente si impegna ad indennizzare e manlevare il Cessionario e i suoi aventi causa, a prima richiesta ed ogni eccezione rimossa, in relazione ad ogni perdita, danno, costo o spesa (ivi incluse le spese legali), dal Cessionario subiti o subendi a causa:
…
(iii) dell'inesistenza o della non azionabilità di uno o più Crediti al tempo della cessione, accertata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento giudiziale, anche solo provvisoriamente, esecutivo.”
Tale ipotesi ricorre nella fattispecie, dal momento che con la citata sentenza, pacificamente definitiva, n. 197/2023, il Tribunale di Cremona ha accertato l'inesistenza dei crediti ceduti e relativi alle fatture n. 163 e 2164/2021. Ciò rende operante l'obbligo di indennizzo a carico del cedente, sia per il compenso pagato che per le spese sostenute per il tentativo di recupero del credito. Pertanto, il decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di tali tipologie di crediti va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi del d.m.
55/2014 e succ. mod., trattandosi di causa documentale e non complessa e con esclusione della fase di trattazione.
Il difensore di parte convenuta ha dichiarato di avere anticipato le spese;
deve quindi essere accolta la domanda di distrazione del rimborso in suo favore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
pagina 4 di 5
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande di parte attrice opponente;
2) per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.
8837/2024;
3) condanna parte attrice opponente a rimborsare in favore di parte convenuta opposta le spese di giudizio, che liquida in € 4.217,00 per compensi, oltre 15% per spese generali,
CPA ed IVA.;
4) distrae il pagamento delle spese di giudizio in favore del difensore di parte convenuta opposta.
Milano, 23 ottobre 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
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