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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/12/2025, n. 1642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1642 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice LA NI
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 10/12/2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 5174/2023 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. GIOVANNI TODINI, Parte_1 ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. CP_1
SEBASTIANO CUBEDDU, resistente
Le domande delle parti
1. Parte ricorrente domanda di annullare l'avviso di intimazione n.
09776202200010365000, relativo tra l'altro ad avvisi di addebito, chiedendo dichiararsi nulli o illegittimi tutti gli atti impugnati, e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto, per intervenuta prescrizione CP_ dei crediti vantati da CP_
2. chiede, previa integrazione del contraddittorio con l'agente della riscossione, rigettarsi il ricorso per infondatezza della domanda.
Le ragioni della decisione
1. È documentato (ed incontestato) che in data 7.8.2023 la parte ricorrente ha ricevuto notifica del richiamato provvedimento, relativo tra l'altro a due avvisi di addebito, n.
39720150014194200000, asseritamente notificato in data 04.12.2015, per l'omesso versamento degli importi dovuti all' a titolo di contributi I.V.S. per gli anni 2013 e 2014 per l'importo di € 3.415,54 CP_1 ed avviso di addebito n. 39720160027005434000, asseritamente notificato il 05.12.2016, per il mancato versamento degli importi dovuti all' a titolo di contributi I.V.S. per l'anno 2015, per l'importo di € CP_1 2.421,70. Parte ricorrente ha eccepito l'omessa notifica di tali atti così come di eventuali successivi atti interruttivi, ed ha eccepito la prescrizione delle somme.
2. Si è costituito l'ente resistente, producendo prova della notifica degli avvisi di addebito, chiedendo di chiamare in causa l , chiedendo in subordine ordine di esibizione Controparte_2 della documentazione relativa alla notifica di atti interruttivi sottesi all'avviso impugnato, chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto opposto, rigettata l'istanza di integrazione del contraddittorio, la causa, documentalmente istruita anche mediante il richiesto ordine di esibizione nei confronti di è stata discussa all'udienza odierna. CP_3 CP_
4. Va premessa la legittimazione passiva di senza che si configuri una ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti di La giurisprudenza di legittimità ha infatti ormai chiarito CP_3 che, nel caso di proposizione di azione recuperatoria volta a far valere l'inesistenza del credito portato in esecuzione per omessa notificazione degli atti impositivi, anche in ragione del maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Conseguentemente, non si configura un litisconsorzio necessario con il concessionario, e laddove la causa sia incardinata esclusivamente nei confronti di quest'ultimo, risultano inapplicabili tanto l'art. 107 che l'art. 102 c.p.c., con conseguente rigetto della domanda per difetto di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo (soggetto meramente autorizzato ex lege all'incasso delle somme e non titolare della posizione giuridica sostanziale dedotta in giudizio, che fa capo esclusivamente all'ente previdenziale ed assicurativo (Cass., SSUU, sentenza 8 marzo 2022, n. 7514).
5. Nel merito, la domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni che si vanno ad esporre.
6. Dalla documentazione versata in atti dall'ente, risulta che gli avvisi di addebito sono stati tutti notificati nel dicembre 2015 e dicembre 2016, prima di un quinquennio dalla data di notifica dell'atto oggi opposto. CP_
7. In adempimento dell'ordine di esibizione disposto da questo giudicante, ha versato in atti la documentazione ricevuta da contente atti interruttivi il primo dei quali perfezionatosi in CP_3 data 11.4.2023.
8. Le somme oggetto del giudizio sono quindi prescritte, essendo spirato il termine quinquennale ai sensi dell'art. 3, co. 9, legge 335/1995 (cfr. Cass., Sezioni Unite n. 23397/2016) successivamente alla notifica degli avvisi di addebito, con assorbimento di ogni altra questione.
9. Ne consegue l'ammissibilità e la fondatezza dell'azione recuperatoria oggetto del presente giudizio, con assorbimento di ogni altra questione controversa tra le parti. 10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del
D.M 147/2022.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 5174/23 r.g.:
- Accerta la prescrizione dei crediti contributivi pretesi con l'atto contestato, e in conseguenza, dichiara l'inefficacia dello stesso;
- Condanna per l'effetto a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, CP_1 quantificate in euro 2.697,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge e contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Tivoli, 10.12.2025
Il Giudice
LA NI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice LA NI
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 10/12/2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 5174/2023 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. GIOVANNI TODINI, Parte_1 ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. CP_1
SEBASTIANO CUBEDDU, resistente
Le domande delle parti
1. Parte ricorrente domanda di annullare l'avviso di intimazione n.
09776202200010365000, relativo tra l'altro ad avvisi di addebito, chiedendo dichiararsi nulli o illegittimi tutti gli atti impugnati, e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto, per intervenuta prescrizione CP_ dei crediti vantati da CP_
2. chiede, previa integrazione del contraddittorio con l'agente della riscossione, rigettarsi il ricorso per infondatezza della domanda.
Le ragioni della decisione
1. È documentato (ed incontestato) che in data 7.8.2023 la parte ricorrente ha ricevuto notifica del richiamato provvedimento, relativo tra l'altro a due avvisi di addebito, n.
39720150014194200000, asseritamente notificato in data 04.12.2015, per l'omesso versamento degli importi dovuti all' a titolo di contributi I.V.S. per gli anni 2013 e 2014 per l'importo di € 3.415,54 CP_1 ed avviso di addebito n. 39720160027005434000, asseritamente notificato il 05.12.2016, per il mancato versamento degli importi dovuti all' a titolo di contributi I.V.S. per l'anno 2015, per l'importo di € CP_1 2.421,70. Parte ricorrente ha eccepito l'omessa notifica di tali atti così come di eventuali successivi atti interruttivi, ed ha eccepito la prescrizione delle somme.
2. Si è costituito l'ente resistente, producendo prova della notifica degli avvisi di addebito, chiedendo di chiamare in causa l , chiedendo in subordine ordine di esibizione Controparte_2 della documentazione relativa alla notifica di atti interruttivi sottesi all'avviso impugnato, chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto opposto, rigettata l'istanza di integrazione del contraddittorio, la causa, documentalmente istruita anche mediante il richiesto ordine di esibizione nei confronti di è stata discussa all'udienza odierna. CP_3 CP_
4. Va premessa la legittimazione passiva di senza che si configuri una ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti di La giurisprudenza di legittimità ha infatti ormai chiarito CP_3 che, nel caso di proposizione di azione recuperatoria volta a far valere l'inesistenza del credito portato in esecuzione per omessa notificazione degli atti impositivi, anche in ragione del maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Conseguentemente, non si configura un litisconsorzio necessario con il concessionario, e laddove la causa sia incardinata esclusivamente nei confronti di quest'ultimo, risultano inapplicabili tanto l'art. 107 che l'art. 102 c.p.c., con conseguente rigetto della domanda per difetto di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo (soggetto meramente autorizzato ex lege all'incasso delle somme e non titolare della posizione giuridica sostanziale dedotta in giudizio, che fa capo esclusivamente all'ente previdenziale ed assicurativo (Cass., SSUU, sentenza 8 marzo 2022, n. 7514).
5. Nel merito, la domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni che si vanno ad esporre.
6. Dalla documentazione versata in atti dall'ente, risulta che gli avvisi di addebito sono stati tutti notificati nel dicembre 2015 e dicembre 2016, prima di un quinquennio dalla data di notifica dell'atto oggi opposto. CP_
7. In adempimento dell'ordine di esibizione disposto da questo giudicante, ha versato in atti la documentazione ricevuta da contente atti interruttivi il primo dei quali perfezionatosi in CP_3 data 11.4.2023.
8. Le somme oggetto del giudizio sono quindi prescritte, essendo spirato il termine quinquennale ai sensi dell'art. 3, co. 9, legge 335/1995 (cfr. Cass., Sezioni Unite n. 23397/2016) successivamente alla notifica degli avvisi di addebito, con assorbimento di ogni altra questione.
9. Ne consegue l'ammissibilità e la fondatezza dell'azione recuperatoria oggetto del presente giudizio, con assorbimento di ogni altra questione controversa tra le parti. 10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del
D.M 147/2022.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 5174/23 r.g.:
- Accerta la prescrizione dei crediti contributivi pretesi con l'atto contestato, e in conseguenza, dichiara l'inefficacia dello stesso;
- Condanna per l'effetto a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, CP_1 quantificate in euro 2.697,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge e contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Tivoli, 10.12.2025
Il Giudice
LA NI