TRIB
Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 20/06/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza del 20 giugno 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. 3651/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
( ) rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Mauro Santucci e Consuelo Basile ed elettivamente domiciliata in
Benevento, al Viale A. Mellusi, n. 39, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 [...]
, ) Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rapp.ti e difesi ed elett.te domiciliati come in atti;
RESISTENTI
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe, docente precaria, lamenta il mancato pagamento da parte del resistente del beneficio CP_1 economico di €#500# (cinquecento) a titolo di bonus Carta docenti per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 e chiede l'accredito della corrispondente somma di €#1.000# (mille). L'Amministrazione resistente si
è costituita.
La domanda è fondata e va accolta.
2) L'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'Amministrazione scolastica è infondata.
A mente dell'art. 413 co.5 c.p.c. “Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche
1 amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”.
Dallo stato matricolare emerge che la ricorrente al momento della presentazione del ricorso introduttivo presta servizio non solo in
Fontanarosa ma anche in Lioni, il che determina la competenza del
Tribunale di Avellino.
3) Anche l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente è infondata.
Sul punto, ex multiis Cass. n.616/2021: “Nella materia dell'impiego pubblico privatizzato, se in base al criterio del petitum sostanziale, si accerta che la controversia attiene alla lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o da un comportamento posto in essere dalla P.A. con i poteri del privato datore di lavoro, la giurisdizione compete al giudice ordinario, senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo”.
Nel caso in esame, parte ricorrente ha rivendicato il diritto al riconoscimento del beneficio della carta docente ai sensi dell'art. 1, comma
121, della Legge n. 107/2015.
Il diniego di tale beneficio rientra tra gli atti assunti dal con la CP_1
capacità ed i poteri del datore di lavoro privato e non è esercizio di un potere autoritativo discrezionale.
4) Nel merito, il D. lgs. n. 297 del 1994, all'art. 282 co.1 ha stabilito che
“L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (...) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”.
Più nello specifico, la L. n. 107 del 2015 prevedendo all'art. 1 co. 124 che
"nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale" ha previsto con l'art.121 co.1 che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123,
2 la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di Euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_4
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
[...]
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124".
Il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015, definendo i criteri e le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, ha statuito all'art.2 co.1 che solo “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una
Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile”.
Il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 all'art.3 ha ribadito che “La
Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Il quadro normativo rappresentato ha, dunque, previsto la completa esclusione del personale a tempo determinato dal beneficio de quo.
6) Sul punto, è intervenuta la CGUE con l'ordinanza del 18 maggio 2022
(C-450/2021) che ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che
3 figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EURO 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza. […] la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive … conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n.
107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
, e di valorizzarne le competenze professionali … il principio di CP_1 non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili …. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia
4 giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto
40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). […]
A tale riguardo, il giudice del rinvio ha, in sostanza, precisato egli stesso che la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva e che, in ogni caso, essa non può essere giustificata dall'obiettivo di garantire la stabilità del rapporto dei docenti a tempo indeterminato”.
5) Sul punto è, poi, intervenuta la Sentenza della Suprema Corte
n.29961/2023 che, richiamando la giurisprudenza comunitaria, ha fissato i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso
5 diretta al;
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di CP_1
cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della
L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla
L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Con riguardo al concetto di “annualità” della supplenza, la Corte richiama l'art. 4, comma 1 della L. 124/1999 che prevede che “alla copertura delle
6 cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo”. Non diversamente, il comma 2 Legge 124/99 stabilisce che “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche”, ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.
Irrilevante è il numero di ore di insegnamento svolte ai fini del beneficio in questione, giacché, come detto, la normativa citata estende l'assegnazione della Carta del docente anche ai docenti a tempo parziale.
6) Nel caso di specie, dallo stato matricolare in atti, si evince che la ricorrente, negli anni scolastici rivendicati, ha svolto incarichi di supplenza annuali sino al 30.06, corrispondenti alle tipologie previste dall'art.4 co.1 della L.124/99.
La ricorrente, inoltre, ha precisato di essere inserita nel sistema scolastico, come da ultimo contratto in atti.
La domanda va, quindi, accolta accertando e dichiarando il diritto di all'assegnazione della carta elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n.107/2015 per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 con condanna del resistente ad accreditarvi la somma complessiva di CP_1
€#1.000# (mille).
7 9) Quanto alle spese di lite, questo Giudice, mutando il precedente orientamento, intende dare continuità a quanto statuito dalla Corte
d'Appello di Napoli con Sentenza n.3102/2024 del 16.09.2024 che, in un caso analogo conclusosi successivamente alla citata pronuncia della
Suprema Corte ed a quella della CGUE, ha ritenuto che: “… il giudice può procedere a compensazione totale o parziale tra le parti… solo se ricorre assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza… deve astenersi da motivazioni stereotipate, che si è esauriscano a clausole di mero stile o facciano leva su circostanze ininfluenti… (cfr.
Cass.7064/2024)”.
Ai fini della quantificazione delle spese, facendo applicazione dei criteri normativi, va considerata anche la natura seriale della controversia (Cass
Ordinanza del 21 aprile 2022 n. 12682, che ne giustifica la riduzione nella misura del 50%.
Il resistente va, quindi, condannata al pagamento delle spese di CP_1
lite a favore di che, ai sensi del D.M 147/2022, vanno Parte_1 liquidate nella somma di €#515# (cinquecentoquindici), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 3651/2024
R.G Lavoro, proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, , Controparte_1 Controparte_2
, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione Controparte_3
disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda, e per l'effetto e per le causali di cui alla parte motiva, accerta e dichiara il diritto di all'assegnazione Parte_1 della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n.107/2015 per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025;
2) Per l'effetto, condanna il , previa emissione della Carta CP_1 docente, ad accreditarvi la somma di €#1.000# (mille);
3) Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite a CP_1 favore di che liquida nella somma di €#515# Parte_1
8 (cinquecentoquindici), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Avellino, udienza del 20 giugno 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza del 20 giugno 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. 3651/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
( ) rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Mauro Santucci e Consuelo Basile ed elettivamente domiciliata in
Benevento, al Viale A. Mellusi, n. 39, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 [...]
, ) Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rapp.ti e difesi ed elett.te domiciliati come in atti;
RESISTENTI
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe, docente precaria, lamenta il mancato pagamento da parte del resistente del beneficio CP_1 economico di €#500# (cinquecento) a titolo di bonus Carta docenti per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 e chiede l'accredito della corrispondente somma di €#1.000# (mille). L'Amministrazione resistente si
è costituita.
La domanda è fondata e va accolta.
2) L'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'Amministrazione scolastica è infondata.
A mente dell'art. 413 co.5 c.p.c. “Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche
1 amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”.
Dallo stato matricolare emerge che la ricorrente al momento della presentazione del ricorso introduttivo presta servizio non solo in
Fontanarosa ma anche in Lioni, il che determina la competenza del
Tribunale di Avellino.
3) Anche l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente è infondata.
Sul punto, ex multiis Cass. n.616/2021: “Nella materia dell'impiego pubblico privatizzato, se in base al criterio del petitum sostanziale, si accerta che la controversia attiene alla lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o da un comportamento posto in essere dalla P.A. con i poteri del privato datore di lavoro, la giurisdizione compete al giudice ordinario, senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo”.
Nel caso in esame, parte ricorrente ha rivendicato il diritto al riconoscimento del beneficio della carta docente ai sensi dell'art. 1, comma
121, della Legge n. 107/2015.
Il diniego di tale beneficio rientra tra gli atti assunti dal con la CP_1
capacità ed i poteri del datore di lavoro privato e non è esercizio di un potere autoritativo discrezionale.
4) Nel merito, il D. lgs. n. 297 del 1994, all'art. 282 co.1 ha stabilito che
“L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (...) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”.
Più nello specifico, la L. n. 107 del 2015 prevedendo all'art. 1 co. 124 che
"nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale" ha previsto con l'art.121 co.1 che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123,
2 la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di Euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_4
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
[...]
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124".
Il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015, definendo i criteri e le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, ha statuito all'art.2 co.1 che solo “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una
Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile”.
Il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 all'art.3 ha ribadito che “La
Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Il quadro normativo rappresentato ha, dunque, previsto la completa esclusione del personale a tempo determinato dal beneficio de quo.
6) Sul punto, è intervenuta la CGUE con l'ordinanza del 18 maggio 2022
(C-450/2021) che ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che
3 figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EURO 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza. […] la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive … conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n.
107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
, e di valorizzarne le competenze professionali … il principio di CP_1 non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili …. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia
4 giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto
40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). […]
A tale riguardo, il giudice del rinvio ha, in sostanza, precisato egli stesso che la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva e che, in ogni caso, essa non può essere giustificata dall'obiettivo di garantire la stabilità del rapporto dei docenti a tempo indeterminato”.
5) Sul punto è, poi, intervenuta la Sentenza della Suprema Corte
n.29961/2023 che, richiamando la giurisprudenza comunitaria, ha fissato i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso
5 diretta al;
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di CP_1
cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della
L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla
L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Con riguardo al concetto di “annualità” della supplenza, la Corte richiama l'art. 4, comma 1 della L. 124/1999 che prevede che “alla copertura delle
6 cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo”. Non diversamente, il comma 2 Legge 124/99 stabilisce che “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche”, ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.
Irrilevante è il numero di ore di insegnamento svolte ai fini del beneficio in questione, giacché, come detto, la normativa citata estende l'assegnazione della Carta del docente anche ai docenti a tempo parziale.
6) Nel caso di specie, dallo stato matricolare in atti, si evince che la ricorrente, negli anni scolastici rivendicati, ha svolto incarichi di supplenza annuali sino al 30.06, corrispondenti alle tipologie previste dall'art.4 co.1 della L.124/99.
La ricorrente, inoltre, ha precisato di essere inserita nel sistema scolastico, come da ultimo contratto in atti.
La domanda va, quindi, accolta accertando e dichiarando il diritto di all'assegnazione della carta elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n.107/2015 per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 con condanna del resistente ad accreditarvi la somma complessiva di CP_1
€#1.000# (mille).
7 9) Quanto alle spese di lite, questo Giudice, mutando il precedente orientamento, intende dare continuità a quanto statuito dalla Corte
d'Appello di Napoli con Sentenza n.3102/2024 del 16.09.2024 che, in un caso analogo conclusosi successivamente alla citata pronuncia della
Suprema Corte ed a quella della CGUE, ha ritenuto che: “… il giudice può procedere a compensazione totale o parziale tra le parti… solo se ricorre assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza… deve astenersi da motivazioni stereotipate, che si è esauriscano a clausole di mero stile o facciano leva su circostanze ininfluenti… (cfr.
Cass.7064/2024)”.
Ai fini della quantificazione delle spese, facendo applicazione dei criteri normativi, va considerata anche la natura seriale della controversia (Cass
Ordinanza del 21 aprile 2022 n. 12682, che ne giustifica la riduzione nella misura del 50%.
Il resistente va, quindi, condannata al pagamento delle spese di CP_1
lite a favore di che, ai sensi del D.M 147/2022, vanno Parte_1 liquidate nella somma di €#515# (cinquecentoquindici), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 3651/2024
R.G Lavoro, proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, , Controparte_1 Controparte_2
, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione Controparte_3
disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda, e per l'effetto e per le causali di cui alla parte motiva, accerta e dichiara il diritto di all'assegnazione Parte_1 della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n.107/2015 per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025;
2) Per l'effetto, condanna il , previa emissione della Carta CP_1 docente, ad accreditarvi la somma di €#1.000# (mille);
3) Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite a CP_1 favore di che liquida nella somma di €#515# Parte_1
8 (cinquecentoquindici), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Avellino, udienza del 20 giugno 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
9