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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/02/2025, n. 3067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3067 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44885/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VII CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Lucio Fredella,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 44885/2020 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. GAETANO ALESSI in virtù di procura speciale in CP_1
atti, elettivamente domiciliato in Roma, via Monte Zebio, n. 28, presso lo studio del difensore;
PARTE ATTRICE contro
; ; con il patrocinio dell'avv. MASSIMILIANO Controparte_2 Controparte_3
MIGLIORINO in virtù di procura speciale in atti, elettivamente domiciliata in Roma, via Gualtiero
Serafino, n. 8/A, presso lo studio del difensore;
nella persona dell'amministratore p.t., con il Controparte_4
patrocinio degli avv.ti ANNACHIARA SALVIO ed ANGELO REMEDIA, in virtù di procura speciale in atti, elettivamente domiciliato in Roma, alla Piazza Anco Marzio, n. 25, presso lo studio dell'avv.
ANGELO REMEDIA;
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 8
nella persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO CP_5
RUDILOSSO CONSOLO in virtù di procura speciale in atti, elettivamente domiciliato in Roma, via
Claudio Monteverdi, n. 16, presso lo studio del difensore;
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: risarcimento danni;
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da processo verbale d'udienza del 21 aprile 2023.
Coincisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il signor ha dedotto che: - Sin dal mese di CP_1
ottobre 2017 sono iniziate a manifestarsi nel suo appartamento sito in Roma, via Vittore Carpaccio
n.32, int. 7/E, delle infiltrazioni di acqua provenienti dal sovrastante appartamento, interno 9/E di proprietà dei signori e - Le infiltrazioni sono state segnalate ai Controparte_3 Controparte_2 suddetti signori nonché all'Amministratore del Condominio;
- Dal mese di novembre 2017 in concomitanza con l'accensione dell'impianto di riscaldamento centralizzato condominiale le infiltrazioni si sono intensificate ed estese ad ulteriori ambienti dell'immobile, sino al punto di determinare il corto circuito di un condizionatore e della centralina elettrica;
- Atteso il perdurare dei fenomeni infiltrativi, di umidità e di corti circuiti elettrici il ha CP_1
sollecitato il ad adottare le iniziative necessarie per la definitiva risoluzione degli CP_4
ammaloramenti; - Parte attrice ha inoltre svolto ulteriore domanda di risarcimento solo nei confronti del per i danni provocati al proprio autoveicolo a causa del malfunzionamento del cancello del CP_4
garage condominiale.
Parte attrice ha pertanto chiesto al Tribunale che venisse accertata la responsabilità del e CP_4 dei signori e ex art. 2051 c.c., con condanna al risarcimento dai danni pari ad € CP_3 CP_2
6.510,78, di cui € 4.950,00 per i lavori di ripristino dell'appartamento, ed € 754,28 per il danno al proprio autoveicolo, nonché di € 761,28 per spese di perizie, oltre al danno derivante dal lucro cessante subito per la mancata locazione mensile dell'appartamento, quantificato in ulteriori € 6.000,00, oltre al pagina 2 di 8 rimborso delle spese della fase conciliativa quantificate in € 1.500,00, per un totale di € 14.010,78 oltre alle spese di giudizio.
Il signor pertanto ha pertanto chiesto al Tribunale che venissero accolte le seguenti conclusioni CP_1
“accertare e dichiarare la responsabilità del e dei sigg.ri Controparte_6
e , in solido fra loro, o per quanto di ragione, per i danni prodotti Controparte_7 Controparte_2 da cose in loro custodia;
• condannare, ex art. 2051 c.c., i convenuti, ciascuno per il proprio titolo e diritto, al risarcimento dei danni subiti dall' istante per il ripristino dello stato dei luoghi del suo appartamento, per come sopra quantificati, nonché al rimborso delle spese accessorie sostenute;
• condannare il al risarcimento dei danni per le riparazioni della autovettura, come sopra CP_4 quantificati;
• accertare e dichiarare che il danno subito per il mancato utilizzo dell'immobile, è conseguenza della condotta inadempiente delle parti convenute e per l'effetto condannar le al risarcimento, in solido o per quanto per ciascuno di ragione, del danno patrimoniale, nelle forme del lucro cessante, da quantificare in € 6.000,00 o in quella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia;
• Con vittoria delle spese e del compenso di causa, oltre spese forfettarie, C.A. e I.V.A. come per legge, oltre a quelle della fase conciliativa (€ 1.500,00)”
Si costituivano in giudizio il signor e la NO , contestando le avverse domande sia CP_3 CP_2 nell'an che nel quantum e chiedendone il rigetto, precisando le seguenti conclusioni: “in via preliminare dichiarare la nullità della citazione ex art. 164 cpc per l'indeterminatezza del petitum e della causa petendi;
2) Dichiarare la carenza di legittimazione passiva dei convenuti Controparte_2
e in quanto estranei ai fatti di causa;
3) Nel merito ritenuta la mancata prova della Controparte_3
responsabilità dei convenuti e nella determinazione dei danni Controparte_2 Controparte_3
dovuti alle infiltrazioni e l'infondatezza delle pretesa risarcitoria ritenuto che l'attore è stato già risarcito di tutti i danni subiti, ritenuta, altresì, la totale insussistenza del danno da lucro cessante perché non è stata provata l'attività commerciale di affittacamere e perché comunque ex art. 1227 c.c. il risarcimento non è dovuto per fatto e colpa dell'attore, Voglia per l'effetto rigettare integralmente la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria spese competenze onorari di giudizio.”
Si è costituito altresì il , in particolare ha precisato di non Controparte_8
essere mai stato inerte di fronte alle doglianze del essendosi anzi sempre diligentemente CP_1
attivato al fine di trovare adeguate e definitive soluzioni al problema delle infiltrazioni dallo stesso lamentate.
pagina 3 di 8 Il ha chiesto in via preliminare di essere autorizzato alla chiamata in causa della Società CP_4
rispetto alla quale avanzava domanda di manleva, ed ha contestato nel merito, sia nell' an CP_5
che nel quantum, le avverse domande, chiedendone quindi il rigetto.
Accolta la richiesta di chiamata in causa spiegata dal , la causa è Controparte_8
stata differita al fine di consentire la costituzione del convenuto chiamato in causa.
Si costituiva conseguentemente la chiamata in causa contestando la avversa domanda e CP_5
precisando di avere già assolto ai propri oneri risarcitori nei confronti del Condominio Assicurato già nella fase stragiudiziale.
Ritenuta irrilevante ai fini del decidere l'ammissione e dunque l'assunzione di mezzi di prova costituenda, nel corso della causa è stata disposta una CTU.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 21 aprile 2023 con la concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di nullità della citazione ex art. 164 c.p.c. per indeterminatezza del petitum e della causa petendi sollevata dai convenuti e in CP_3 CP_2
comparsa di costituzione e risposta.
L'eccezione è infondata.
E' noto che secondo consolidato orientamento la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art
164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.
Pertanto nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva. (Cfr Cass. Sez. 3 Sentenza n. 27670 del
21.11.2008, Cass. Sez.3, Sentenza n. 11751 del 15.05.2013).
Nel vaglio della conformità dell'atto al modello legale, l'identificazione dell'oggetto della domanda va effettuata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito della predetta valutazione, l'oggetto risulti incerto in maniera assoluta.
pagina 4 di 8 La nullità dell'atto di citazione può essere dichiarata solamente in situazioni nelle quali l'incertezza investe l'intero contenuto dell'atto.
Ebbene, considerato cha parte attrice nell'atto di citazione ha indicato le ragioni della domanda avendo esposto sia le doglianze che le norme di legge violate, l'atto di citazione non risulta affetto da alcuna nullità.
Nella relazione peritale redatta dal CTU, le cui conclusioni sono pienamente da condividere, in quanto corrette sotto il profilo logico- argomentativo, è stato accertato che l'appartamento risulta essere stato interessato da fenomeni infiltrativi.
Il CTU designato CH è pervenuto infatti alle seguenti conclusioni peritali: Persona_1
“Dagli atti di causa e dagli elementi raccolti in loco, il CTU ha potuto dedurre che quanto lamentato dalle parti si è realmente verificato. In particolare, nel 2017 si sono verificate più volte ed in punti diversi, infiltrazioni di acqua. Da quanto riferitomi dai presenti, in occasione di alcuni lavori eseguiti nell'appartamento soprastante a quello in questione, venne svuotato l'impianto di riscaldamento condominiale. Successivamente nel mese di ottobre, quando venne ripristinato nuovamente l'impianto, nell'appartamento del Ricorrente si verificarono infiltrazioni di acqua dal soffitto e nella parete divisoria lo studio ed il bagno. Avvisato l'amministratore ed i proprietari dell'appartamento soprastante, venne riscontrata una perdita in corrispondenza delle tubazioni condominiali dei termosifoni. Il CTU non ha potuto constatare l'esatto punto della perdita, ovvero, se una perdita sulla colonna montante o sulla diramazione della stessa fino al termosifone. Confrontando le fotografie agli atti e la situazione di fatto, si è appurato che le infiltrazioni hanno interessato anche lo split del condizionatore presente sulla parete dello studio “(all. B: relazione comprensiva dei relativi allegati):
In risposta al quesito 1.2 (se lo scarico dell'immobile di proprietà sia regolarmente Parte_1 allacciato all'impianto fognario condominiale e se siano presenti fuoriuscite di materiale nella parte sottostante l'immobile del ricorrente) ha accertato che “il tratto di fognatura in questione consiste in una canaletta, di tipo romano, che presumibilmente, al momento dello scarico, potrebbe dar luogo a fuoriuscita di liquami, a loro volta probabilmente causa dei fenomeni di umidità lamentati dal ricorrente”.
Inoltre prosegue il CTU “Da quanto è specificato negli atti e da quanto riferitomi, una ulteriore infiltrazione di acqua, si è verificata in una parte del soffitto della camera da letto matrimoniale del
Ricorrente. Tale infiltrazione ha avuto una consistenza limitata in una piccola porzione del soffitto ed ebbe quale causa. una perdita dello scarico del piatto doccia dell'appartamento soprastante. Alla data del sopralluogo risultavano ripristinati i danni e le cause. Inoltre, il condizionatore citato, che andò in pagina 5 di 8 corto circuito a causa delle infiltrazioni verificatesi, venne sostituito. In conclusione, il CTU conferma la veridicità dei fatti lamentati e gli inconvenienti nel ricorso.”
Ancora il Ctu: “Come esposto nel quesito precedente, le cause dei danni lamentati hanno duplice origine: per i danni che hanno interessato lo studio, il bagno ed il disimpegno, la causa è da imputare ad una perdita nella tubazione dell'impianto di riscaldamento condominiale. La causa, ovvero la perdita in questione, è stata eliminata dall'intervento a cura e spese dell'amministrazione condominiale. Visto lo stato dei luoghi, il CTU non può stabilire se le perdite siano conseguenti o meno all'intervento di modifica impianto fatto dai Sigg.ri o per vetustà delle Controparte_9
tubazioni. Certo è che il , all'epoca dei fatti, sia intervenuto e provveduto ad effettuare le CP_4
riparazioni del caso. per i danni di più limitata entità, che hanno interessato parte del soffitto e parete della camera da letto matrimoniale, la causa è da imputare alla perdita dello scarico del piatto doccia ripristinato a cura e spese dei Sigg.ri proprietari dell'appartamento soprastante. Controparte_9
Ancora, il CTU ha determinato il costo degli interventi necessari al ristoro dei danni in un importo pari ad € 3.757,00 oltre IVA ed € 461,00 oltre IVA.”
Le cifre così come specificato dall'ausiliario del giudice sono pertanto imputabili al per CP_4 quanto attiene alla somma di euro € 3.757,00 oltre IVA ed ai signori e per la somma CP_2 CP_3 di € 461,00 oltre IVA.
Da questo andrà sottratto l'importo di € 3.474,00 percepito da parte attrice in fase stragiudiziale
Va rammentato che la responsabilità ex art. 2051 c.c., come responsabilità da custodia delle res dannose, sussiste a titolo oggettivo, per il solo fatto del nesso di causalità tra res custodita e danni determinatisi (cfr. Cass. n. 2660/2013), salvo prova del fortuito. È onere del custode dedurre e dimostrare il fortuito (quale fattore interruttivo del legame causale fra res custodita ed evento dannoso), che deve costituire un fattore estraneo alla sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, mentre al danneggiato basta dimostrare la derivazione causale dell'evento dannoso dalla res in altrui custodia (cfr. Cass. n. 20619/2014).
Nel caso di specie, il danneggiato ha dimostrato l'esistenza del danno ed il nesso causale con la cosa, mentre il in qualità di custode, non ha assolto l'onere di dimostrare la ricorrenza del caso CP_4
fortuito.
L'eventuale inadempimento o incongruo adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali da parte dell'impresa affidataria dei lavori di manutenzione dedotto dal a propria difesa non CP_4
pagina 6 di 8 esclude, ma anzi implicitamente conferma il nesso di causalità fra parti condominiali e danni occorsi alla proprietà dell'attore.
D'altra parte, la responsabilità ex art. 2051 c.c. non viene meno per il fatto che la res custodita che ha causato dei danni sia stata oggetto di interventi affidati a terzi in appalto, neppure se la causazione dei danni sia correlabile alle opere in appalto eseguite sulla res (cfr. Cass. n. 23442/2018, n. 21977/2022).
Nel caso di specie non è stata data alcuna prova del fortuito o comunque di un fattore propriamente interruttivo del nesso di causalità a sé ascrivibile.
In definitiva, alla luce delle conclusioni cui è giunto il Consulente in merito alla quantificazione dei danni, ritiene il giudicante che il signor dovrà ricevere a titolo di risarcimento la complessiva CP_1
somma pari ad € 744,00 ( detratto quanto percepito da parte attrice in fase stragiudiziale) oltre Iva da ripartirsi nella misura di 2/3 a carico del Condominio e di 1/3 a carico dei convenuti signori CP_3
e ; su tale somma, rivalutata di anno in anno dal novembre 2017 alla data della presente CP_2
pronunzia, si calcoleranno gli interessi legali. In forza della polizza sottoscritta dal Condominio convenuto, è obbligata a tenere indenne l'assicurato da ogni spesa derivante dalla presente CP_5
sentenza.
Per quanto attiene al capo della domanda risarcitoria che attiene al lucro cessante, occorre rilevare, già in punto di an che non è documentata in atti la percezione abituale di un compenso per l'attività di locazione dell'immobile, non sussistendo, dunque, proprio la prova del lucro.
Per quanto attiene alla richiesta di risarcimento del danno dell'autoveicolo appartenente al signor risulta dalla mail prodotta dal in allegati, sub 13, come l'attore abbia accettato CP_1 CP_4 dall'assicuratore dello stesso l'importo di € 200,00 a titolo transattivo: l'obbligazione dell'assicurato deve dunque dirsi estinta.
Non sono direttamente ed immediatamente riconducibili all'evento dannoso le spese documentate dall'attore per l'attività di mediazione, l'assistenza legale e la consulenza di un architetto;
il risarcimento del danno mira a ristorare il danneggiato delle perdite effettivamente subite a causa dell'evento dannoso.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022; ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c.,
l'accoglimento parziale della domanda attorea configura un'ipotesi di soccombenza parziale, tale da giustificare l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) condanna il , ed i signori e a Controparte_10 CP_3 CP_2 corrispondere rispettivamente al signor a titolo risarcitorio l'importo di € 496,00 CP_1
oltre iva e l'importo di € 248,00 oltre iva;
su tali somme, rivalutate di anno in anno dal novembre 2017 alla data della presente pronunzia, si calcoleranno gli interessi legali;
b) condanna a tenere indenne il , da ogni spesa CP_5 Controparte_10
derivante dalla presente sentenza.
c) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, li 27 di febbraio 2025.
Il giudice
Lucio Fredella
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VII CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Lucio Fredella,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 44885/2020 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. GAETANO ALESSI in virtù di procura speciale in CP_1
atti, elettivamente domiciliato in Roma, via Monte Zebio, n. 28, presso lo studio del difensore;
PARTE ATTRICE contro
; ; con il patrocinio dell'avv. MASSIMILIANO Controparte_2 Controparte_3
MIGLIORINO in virtù di procura speciale in atti, elettivamente domiciliata in Roma, via Gualtiero
Serafino, n. 8/A, presso lo studio del difensore;
nella persona dell'amministratore p.t., con il Controparte_4
patrocinio degli avv.ti ANNACHIARA SALVIO ed ANGELO REMEDIA, in virtù di procura speciale in atti, elettivamente domiciliato in Roma, alla Piazza Anco Marzio, n. 25, presso lo studio dell'avv.
ANGELO REMEDIA;
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 8
nella persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO CP_5
RUDILOSSO CONSOLO in virtù di procura speciale in atti, elettivamente domiciliato in Roma, via
Claudio Monteverdi, n. 16, presso lo studio del difensore;
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: risarcimento danni;
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da processo verbale d'udienza del 21 aprile 2023.
Coincisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il signor ha dedotto che: - Sin dal mese di CP_1
ottobre 2017 sono iniziate a manifestarsi nel suo appartamento sito in Roma, via Vittore Carpaccio
n.32, int. 7/E, delle infiltrazioni di acqua provenienti dal sovrastante appartamento, interno 9/E di proprietà dei signori e - Le infiltrazioni sono state segnalate ai Controparte_3 Controparte_2 suddetti signori nonché all'Amministratore del Condominio;
- Dal mese di novembre 2017 in concomitanza con l'accensione dell'impianto di riscaldamento centralizzato condominiale le infiltrazioni si sono intensificate ed estese ad ulteriori ambienti dell'immobile, sino al punto di determinare il corto circuito di un condizionatore e della centralina elettrica;
- Atteso il perdurare dei fenomeni infiltrativi, di umidità e di corti circuiti elettrici il ha CP_1
sollecitato il ad adottare le iniziative necessarie per la definitiva risoluzione degli CP_4
ammaloramenti; - Parte attrice ha inoltre svolto ulteriore domanda di risarcimento solo nei confronti del per i danni provocati al proprio autoveicolo a causa del malfunzionamento del cancello del CP_4
garage condominiale.
Parte attrice ha pertanto chiesto al Tribunale che venisse accertata la responsabilità del e CP_4 dei signori e ex art. 2051 c.c., con condanna al risarcimento dai danni pari ad € CP_3 CP_2
6.510,78, di cui € 4.950,00 per i lavori di ripristino dell'appartamento, ed € 754,28 per il danno al proprio autoveicolo, nonché di € 761,28 per spese di perizie, oltre al danno derivante dal lucro cessante subito per la mancata locazione mensile dell'appartamento, quantificato in ulteriori € 6.000,00, oltre al pagina 2 di 8 rimborso delle spese della fase conciliativa quantificate in € 1.500,00, per un totale di € 14.010,78 oltre alle spese di giudizio.
Il signor pertanto ha pertanto chiesto al Tribunale che venissero accolte le seguenti conclusioni CP_1
“accertare e dichiarare la responsabilità del e dei sigg.ri Controparte_6
e , in solido fra loro, o per quanto di ragione, per i danni prodotti Controparte_7 Controparte_2 da cose in loro custodia;
• condannare, ex art. 2051 c.c., i convenuti, ciascuno per il proprio titolo e diritto, al risarcimento dei danni subiti dall' istante per il ripristino dello stato dei luoghi del suo appartamento, per come sopra quantificati, nonché al rimborso delle spese accessorie sostenute;
• condannare il al risarcimento dei danni per le riparazioni della autovettura, come sopra CP_4 quantificati;
• accertare e dichiarare che il danno subito per il mancato utilizzo dell'immobile, è conseguenza della condotta inadempiente delle parti convenute e per l'effetto condannar le al risarcimento, in solido o per quanto per ciascuno di ragione, del danno patrimoniale, nelle forme del lucro cessante, da quantificare in € 6.000,00 o in quella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia;
• Con vittoria delle spese e del compenso di causa, oltre spese forfettarie, C.A. e I.V.A. come per legge, oltre a quelle della fase conciliativa (€ 1.500,00)”
Si costituivano in giudizio il signor e la NO , contestando le avverse domande sia CP_3 CP_2 nell'an che nel quantum e chiedendone il rigetto, precisando le seguenti conclusioni: “in via preliminare dichiarare la nullità della citazione ex art. 164 cpc per l'indeterminatezza del petitum e della causa petendi;
2) Dichiarare la carenza di legittimazione passiva dei convenuti Controparte_2
e in quanto estranei ai fatti di causa;
3) Nel merito ritenuta la mancata prova della Controparte_3
responsabilità dei convenuti e nella determinazione dei danni Controparte_2 Controparte_3
dovuti alle infiltrazioni e l'infondatezza delle pretesa risarcitoria ritenuto che l'attore è stato già risarcito di tutti i danni subiti, ritenuta, altresì, la totale insussistenza del danno da lucro cessante perché non è stata provata l'attività commerciale di affittacamere e perché comunque ex art. 1227 c.c. il risarcimento non è dovuto per fatto e colpa dell'attore, Voglia per l'effetto rigettare integralmente la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria spese competenze onorari di giudizio.”
Si è costituito altresì il , in particolare ha precisato di non Controparte_8
essere mai stato inerte di fronte alle doglianze del essendosi anzi sempre diligentemente CP_1
attivato al fine di trovare adeguate e definitive soluzioni al problema delle infiltrazioni dallo stesso lamentate.
pagina 3 di 8 Il ha chiesto in via preliminare di essere autorizzato alla chiamata in causa della Società CP_4
rispetto alla quale avanzava domanda di manleva, ed ha contestato nel merito, sia nell' an CP_5
che nel quantum, le avverse domande, chiedendone quindi il rigetto.
Accolta la richiesta di chiamata in causa spiegata dal , la causa è Controparte_8
stata differita al fine di consentire la costituzione del convenuto chiamato in causa.
Si costituiva conseguentemente la chiamata in causa contestando la avversa domanda e CP_5
precisando di avere già assolto ai propri oneri risarcitori nei confronti del Condominio Assicurato già nella fase stragiudiziale.
Ritenuta irrilevante ai fini del decidere l'ammissione e dunque l'assunzione di mezzi di prova costituenda, nel corso della causa è stata disposta una CTU.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 21 aprile 2023 con la concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di nullità della citazione ex art. 164 c.p.c. per indeterminatezza del petitum e della causa petendi sollevata dai convenuti e in CP_3 CP_2
comparsa di costituzione e risposta.
L'eccezione è infondata.
E' noto che secondo consolidato orientamento la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art
164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.
Pertanto nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva. (Cfr Cass. Sez. 3 Sentenza n. 27670 del
21.11.2008, Cass. Sez.3, Sentenza n. 11751 del 15.05.2013).
Nel vaglio della conformità dell'atto al modello legale, l'identificazione dell'oggetto della domanda va effettuata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito della predetta valutazione, l'oggetto risulti incerto in maniera assoluta.
pagina 4 di 8 La nullità dell'atto di citazione può essere dichiarata solamente in situazioni nelle quali l'incertezza investe l'intero contenuto dell'atto.
Ebbene, considerato cha parte attrice nell'atto di citazione ha indicato le ragioni della domanda avendo esposto sia le doglianze che le norme di legge violate, l'atto di citazione non risulta affetto da alcuna nullità.
Nella relazione peritale redatta dal CTU, le cui conclusioni sono pienamente da condividere, in quanto corrette sotto il profilo logico- argomentativo, è stato accertato che l'appartamento risulta essere stato interessato da fenomeni infiltrativi.
Il CTU designato CH è pervenuto infatti alle seguenti conclusioni peritali: Persona_1
“Dagli atti di causa e dagli elementi raccolti in loco, il CTU ha potuto dedurre che quanto lamentato dalle parti si è realmente verificato. In particolare, nel 2017 si sono verificate più volte ed in punti diversi, infiltrazioni di acqua. Da quanto riferitomi dai presenti, in occasione di alcuni lavori eseguiti nell'appartamento soprastante a quello in questione, venne svuotato l'impianto di riscaldamento condominiale. Successivamente nel mese di ottobre, quando venne ripristinato nuovamente l'impianto, nell'appartamento del Ricorrente si verificarono infiltrazioni di acqua dal soffitto e nella parete divisoria lo studio ed il bagno. Avvisato l'amministratore ed i proprietari dell'appartamento soprastante, venne riscontrata una perdita in corrispondenza delle tubazioni condominiali dei termosifoni. Il CTU non ha potuto constatare l'esatto punto della perdita, ovvero, se una perdita sulla colonna montante o sulla diramazione della stessa fino al termosifone. Confrontando le fotografie agli atti e la situazione di fatto, si è appurato che le infiltrazioni hanno interessato anche lo split del condizionatore presente sulla parete dello studio “(all. B: relazione comprensiva dei relativi allegati):
In risposta al quesito 1.2 (se lo scarico dell'immobile di proprietà sia regolarmente Parte_1 allacciato all'impianto fognario condominiale e se siano presenti fuoriuscite di materiale nella parte sottostante l'immobile del ricorrente) ha accertato che “il tratto di fognatura in questione consiste in una canaletta, di tipo romano, che presumibilmente, al momento dello scarico, potrebbe dar luogo a fuoriuscita di liquami, a loro volta probabilmente causa dei fenomeni di umidità lamentati dal ricorrente”.
Inoltre prosegue il CTU “Da quanto è specificato negli atti e da quanto riferitomi, una ulteriore infiltrazione di acqua, si è verificata in una parte del soffitto della camera da letto matrimoniale del
Ricorrente. Tale infiltrazione ha avuto una consistenza limitata in una piccola porzione del soffitto ed ebbe quale causa. una perdita dello scarico del piatto doccia dell'appartamento soprastante. Alla data del sopralluogo risultavano ripristinati i danni e le cause. Inoltre, il condizionatore citato, che andò in pagina 5 di 8 corto circuito a causa delle infiltrazioni verificatesi, venne sostituito. In conclusione, il CTU conferma la veridicità dei fatti lamentati e gli inconvenienti nel ricorso.”
Ancora il Ctu: “Come esposto nel quesito precedente, le cause dei danni lamentati hanno duplice origine: per i danni che hanno interessato lo studio, il bagno ed il disimpegno, la causa è da imputare ad una perdita nella tubazione dell'impianto di riscaldamento condominiale. La causa, ovvero la perdita in questione, è stata eliminata dall'intervento a cura e spese dell'amministrazione condominiale. Visto lo stato dei luoghi, il CTU non può stabilire se le perdite siano conseguenti o meno all'intervento di modifica impianto fatto dai Sigg.ri o per vetustà delle Controparte_9
tubazioni. Certo è che il , all'epoca dei fatti, sia intervenuto e provveduto ad effettuare le CP_4
riparazioni del caso. per i danni di più limitata entità, che hanno interessato parte del soffitto e parete della camera da letto matrimoniale, la causa è da imputare alla perdita dello scarico del piatto doccia ripristinato a cura e spese dei Sigg.ri proprietari dell'appartamento soprastante. Controparte_9
Ancora, il CTU ha determinato il costo degli interventi necessari al ristoro dei danni in un importo pari ad € 3.757,00 oltre IVA ed € 461,00 oltre IVA.”
Le cifre così come specificato dall'ausiliario del giudice sono pertanto imputabili al per CP_4 quanto attiene alla somma di euro € 3.757,00 oltre IVA ed ai signori e per la somma CP_2 CP_3 di € 461,00 oltre IVA.
Da questo andrà sottratto l'importo di € 3.474,00 percepito da parte attrice in fase stragiudiziale
Va rammentato che la responsabilità ex art. 2051 c.c., come responsabilità da custodia delle res dannose, sussiste a titolo oggettivo, per il solo fatto del nesso di causalità tra res custodita e danni determinatisi (cfr. Cass. n. 2660/2013), salvo prova del fortuito. È onere del custode dedurre e dimostrare il fortuito (quale fattore interruttivo del legame causale fra res custodita ed evento dannoso), che deve costituire un fattore estraneo alla sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, mentre al danneggiato basta dimostrare la derivazione causale dell'evento dannoso dalla res in altrui custodia (cfr. Cass. n. 20619/2014).
Nel caso di specie, il danneggiato ha dimostrato l'esistenza del danno ed il nesso causale con la cosa, mentre il in qualità di custode, non ha assolto l'onere di dimostrare la ricorrenza del caso CP_4
fortuito.
L'eventuale inadempimento o incongruo adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali da parte dell'impresa affidataria dei lavori di manutenzione dedotto dal a propria difesa non CP_4
pagina 6 di 8 esclude, ma anzi implicitamente conferma il nesso di causalità fra parti condominiali e danni occorsi alla proprietà dell'attore.
D'altra parte, la responsabilità ex art. 2051 c.c. non viene meno per il fatto che la res custodita che ha causato dei danni sia stata oggetto di interventi affidati a terzi in appalto, neppure se la causazione dei danni sia correlabile alle opere in appalto eseguite sulla res (cfr. Cass. n. 23442/2018, n. 21977/2022).
Nel caso di specie non è stata data alcuna prova del fortuito o comunque di un fattore propriamente interruttivo del nesso di causalità a sé ascrivibile.
In definitiva, alla luce delle conclusioni cui è giunto il Consulente in merito alla quantificazione dei danni, ritiene il giudicante che il signor dovrà ricevere a titolo di risarcimento la complessiva CP_1
somma pari ad € 744,00 ( detratto quanto percepito da parte attrice in fase stragiudiziale) oltre Iva da ripartirsi nella misura di 2/3 a carico del Condominio e di 1/3 a carico dei convenuti signori CP_3
e ; su tale somma, rivalutata di anno in anno dal novembre 2017 alla data della presente CP_2
pronunzia, si calcoleranno gli interessi legali. In forza della polizza sottoscritta dal Condominio convenuto, è obbligata a tenere indenne l'assicurato da ogni spesa derivante dalla presente CP_5
sentenza.
Per quanto attiene al capo della domanda risarcitoria che attiene al lucro cessante, occorre rilevare, già in punto di an che non è documentata in atti la percezione abituale di un compenso per l'attività di locazione dell'immobile, non sussistendo, dunque, proprio la prova del lucro.
Per quanto attiene alla richiesta di risarcimento del danno dell'autoveicolo appartenente al signor risulta dalla mail prodotta dal in allegati, sub 13, come l'attore abbia accettato CP_1 CP_4 dall'assicuratore dello stesso l'importo di € 200,00 a titolo transattivo: l'obbligazione dell'assicurato deve dunque dirsi estinta.
Non sono direttamente ed immediatamente riconducibili all'evento dannoso le spese documentate dall'attore per l'attività di mediazione, l'assistenza legale e la consulenza di un architetto;
il risarcimento del danno mira a ristorare il danneggiato delle perdite effettivamente subite a causa dell'evento dannoso.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022; ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c.,
l'accoglimento parziale della domanda attorea configura un'ipotesi di soccombenza parziale, tale da giustificare l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) condanna il , ed i signori e a Controparte_10 CP_3 CP_2 corrispondere rispettivamente al signor a titolo risarcitorio l'importo di € 496,00 CP_1
oltre iva e l'importo di € 248,00 oltre iva;
su tali somme, rivalutate di anno in anno dal novembre 2017 alla data della presente pronunzia, si calcoleranno gli interessi legali;
b) condanna a tenere indenne il , da ogni spesa CP_5 Controparte_10
derivante dalla presente sentenza.
c) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, li 27 di febbraio 2025.
Il giudice
Lucio Fredella
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