Ordinanza cautelare 5 novembre 2021
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 30/12/2025, n. 24093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 24093 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 24093/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10071/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10071 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Mole', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- Del Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, n. 951 del 16-6-2021 pubblicato a far data dal 21-6-2021 e per i 15 giorni successivi, con cui è stata indetta la procedura selettiva, per titoli, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 5 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi, nella parte in cui, automaticamente, è stato stabilito che “non possono essere ammessi alla procedura selettiva…i condannati per reati di cui all'art. 73 del decreto del Presidente delle Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309…”;
-ove occorra, del pregresso D.D.G. n. 2200 del 06.12.2019 nella parte in cui, all'art. 4 “requisiti di ammissione” ha previsto genericamente che “non possono essere ammessi alla procedura selettiva…i condannati per reati di cui all'art. 73 del decreto del Presidente delle Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309…”;
-ove occorra, del pregresso D.D. n. 1074 del 20-11-2019 nella parte in cui, all'art. 4 “requisiti di ammissione” ha previsto genericamente che “non possono essere ammessi alla procedura selettiva…i condannati per reati di cui all'art. 73 del decreto del Presidente delle Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309;
-di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e conseguenziale comunque lesivo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 ottobre 2025 il dott. DO IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il ricorrente, dopo oltre 20 anni di precariato nella scuola, non ha potuto prendere parte alla procedura di stabilizzazione del personale scolastico precario in quanto è stato ritenuto automaticamente ostativo un precedente penale ex art. 73 del dpr 309/1990 risalente al 2002, determinando, senza alcuna approfondita indagine sulla rilevanza delle condotte ovvero sull’intervenuta estinzione del reato ex art. 167 c.p. l’impossibilità alla partecipazione alla procedura.
Per completezza narrativa si porta a conoscenza che dopo la richiesta di riabilitazione ex art. 683 c.p.p. il ricorrente l’ha ottenuta con provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Catania n. -OMISSIS-.
Assume il ricorrente che il bando per la stabilizzazione impugnato ha previsto una clausola immediatamente escludente che, ancorché prevista a salvaguardia dell’utenza scolastica, nella sua portata ultra-generalista devasta le aspirazioni di coloro che hanno servito la scuola per decenni ma si trovano ad aver riportato anni addietro (nel 2002 nel nostro caso) condanne ex art. 73 del DPR 309/1990 magari per fatti lievissimi e magari per fattispecie di infima portata penale (come nel caso del quinto comma).
La portata dell’art. 4, co. 4, del bando è immediatamente lesiva ed escludente nella misura in cui ha impedito automaticamente al ricorrente di poter inoltrare la domanda in tanto in quanto il sistema di istanze on line non consente di proseguire senza spuntare la relativa casella.
E ciò per la mera esistenza di una sentenza penale di condanna ex art. 73 D.P.R. 9.10.1990 n. 309, senza null’altro prevedere circa un’indagine sull’entità della condotta rimproverata o della pena inflitta.
Il bando ha quindi previsto uno sbarramento sulla base della semplice esistenza di una qualsiasi pronuncia sul reato di cui all’art. 73 D.P.R. 9.10.1990 n. 309, senza alcuna valutazione in ordine (i) alla gravità dello stesso, (ii) alla sua risalenza nel tempo, (iii) alla concreta incidenza del reato sulla successiva attività lavorativa né alla condotta successiva alla commissione del reato.
E ciò confliggerebbe con la funzione premiale-incentivante del concorso straordinario.
Difatti, tale severissima portata escludente della clausola del bando stride con la procedura esemplificata oggetto di concorso.
Con il DDG 1074 del 20-11-2019 era stato dato il via ad un piano straordinario di
assunzioni, mediante concorsi pubblici nazionali su base provinciale per titoli riservati ai soli precari del comparto scuola (in cui si innesta la procedura de qua).
Così, per ovviare al fenomeno del precariato dei collaboratori scolastici, si è scelta la strada della loro stabilizzazione attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti. Tale piano di copertura è stato volto a garantire all’intera massa di precari la possibilità di fruire di un accesso privilegiato al pubblico impiego permettendo loro di ottenere la stabilizzazione grazie o a meri automatismi (le graduatorie) ovvero a selezioni blande (concorsi riservati). In tal modo vengono attribuite serie e indiscutibili chances di immissione in ruolo a tutto il personale interessato che per decenni ha servito la scuola.
In tal senso, una clausola del bando che impedisce a coloro che hanno servito la scuola da precari per 20 anni di poter poi ottenere la stabilizzazione si appalesa severissima ed ingiusta rispetto alla ratio della procedura concorsuale, trattandosi di concorso confezionato per lavoratori precari.
La fonte costitutiva del concorso è rappresentata dall’art. 1, comma 760, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha apportato all'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le seguenti modificazioni: “a) al comma 5, dopo le parole: «A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014» sono inserite le seguenti: «, e sino al 31 dicembre 2019, »; b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: «5-bis. A decorrere dal 1°
gennaio 2020, le istituzioni scolastiche ed educative statali svolgono i servizi di pulizia e ausiliari unicamente mediante ricorso a personale dipendente appartenente al profilo dei collaboratori scolastici e i corrispondenti posti accantonati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, sono resi nuovamente disponibili, in misura corrispondente al limite di spesa di cui al comma 5. Il predetto limite di spesa è integrato, per l'acquisto dei materiali di pulizia, di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. 5-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare un'apposita procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il personale impegnato per almeno 10 anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non può
partecipare il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande. 5-quater.
Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al comma 5-ter, sono autorizzate anche a tempo parziale. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può
esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili»”.
Quindi, al concorso hanno potuto partecipare solo coloro che sono stati impegnati “per almeno 10 anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi”, aggiunge che con decreto Miur sono tra l’altro “determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande”.
Il concorso in questione, quindi, per espressa previsione di legge, ha avuto carattere straordinario in quanto rivolto a categorie di lavoratori che hanno già fornito servizi per la scuola, al fine di preservarne l’esperienza a beneficio dell’amministrazione e la continuità lavorativa.
A tal proposito, la Corte Costituzionale ha statuito che “la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è rigorosamente limitata, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle” (Corte Cost., 10 novembre 2011 n. 299).
Occorre infatti considerare che compete al legislatore, nel rispetto dei limiti di non arbitrarietà e ragionevolezza, individuare i casi eccezionali in cui il principio del concorso può essere derogato, come avvenuto nel caso di specie, in cui il legislatore ha disegnato un piano di reclutamento straordinario, riservato a una peculiare categoria di destinatari, parallelamente al canale di reclutamento ordinario. Naturalmente, la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost., deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'Amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, 4/4/2017, n. 4192).
Secondo la giurisprudenza costante della Corte costituzionale (da ultimo cfr. Corte cost. n. 5 del 2020), la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell’amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle (sentenza n. 40 del 2018; fra le tante, sentenze n. 110 del 2017, n. 7 del 2015 e n. 134 del 2014) e, comunque, sempre che siano previsti "adeguati accorgimenti per assicurare […] che il personale assunto abbia la professionalità necessaria allo svolgimento dell’incarico"(sentenza n. 225 del 2010).
Nel caso di specie, il meccanismo introdotto dal legislatore appare rispondente ai citati canoni, in quanto si introduce un concorso di carattere straordinario e riservato, al fine di superare il precariato esistente e per porre un rimedio ad alcune situazioni peculiari.
Dall’internalizzazione del sistema deriva l’esigenza di assumere un consistente numero di persone in poco tempo e, contestualmente, di evitare che i soggetti che svolgevano le citate funzioni in passato possano essere automaticamente tagliate fuori dal mercato del lavoro. Pertanto, una delle ragioni sottese alla previsione del concorso straordinario e riservato, come quello a cui ha preso parte il ricorrente, è da rinvenirsi nella esigenza di incidere sulla situazione sociale derivante dalla internalizzazione del servizio e consistente nella stabilizzazione di alcune categorie di soggetti che difficilmente potrebbero trovare nuovi spazi nel mercato di lavoro.
In un concorso straordinario (i) l’esperienza professionale acquisita ed (ii) il servizio svolto, ovviamente con specifico riferimento al settore di riferimento, costituiscono parametri, da un lato, di merito collegato all’attività svolta, dall’altro, per delimitare il campo di applicazione della procedura straordinaria, coerente con la ratio di eliminare il precariato storico. La professionalità
acquisita, quindi, costituisce un fattore principale e determinante.
Alla luce della funzione del concorso straordinario, non consentire la partecipazione ad un candidato per la mera constatazione di una condanna costituirebbe un vizio evidente.
Il ricorso non è fondato.
Difatti le disposizioni contenute nel bando oggetto di impugnazione ricalcano in toto quanto previsto dal legislatore all’articolo 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 965, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;, sicché la domanda di ammissione alla procedura concorsuale in questione, pur in presenza di condanne condannati per i reati di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, può trovare soddisfazione esclusivamente mediante un intervento normativo del legislatore, ovvero una declaratoria di incostituzionalità, da escludersi, nella specie, posto che una siffatta previsione non appare costituzionalmente illegittima in ragione della specificità del luogo (istituzioni scolastiche) in cui il personale in questione è chiamato a svolgere i servizi di pulizia e ausiliari.
E’ la stessa argomentazione del ricorrente peraltro a condurre alla sua confutazione, posto che da un lato osserva la legittimità della procedura eccezionale ma dall’altro ne contesta le statuizioni peculiari, giustificate proprio in quanto derogatorie, ma con la conseguente impossibilità di estensione oltre il dettato della disposizione, per una lettura di stretta interpretazione che le è propria: dunque è bensì ammessa una stabilizzazione straordinaria ma a determinate condizioni, e tra queste quella menzionata appare congruamente motivata nella sua ostatività.
Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DO IA, Presidente, Estensore
Luca De Gennaro, Consigliere
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| DO IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.