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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/02/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4187/2024 vg
RE PU BBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Giudice Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Dott. Eugenio Bolondi Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4187/2024 vg promossa da:
Parte 1 C.F. C.F. 1 ), con il patrocinio dell'avv. MAZZI CHRIS
e
Controparte_1 (C.F. C.F. 2 ), con il patrocinio dell'avv. MAZZI CHRIS
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
"1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Entrambi sono liberi di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno, con l'unico obbligo di comunicare entro 20 giorni l'eventuale variazione di indirizzo all'altro coniuge. A tal proposito si dà atto che il signo Parte 1 ha trasferito momentaneamente la propria dimora nell'abitazione dei propri genitori sempre a Castelfranco Emilia, in Via dei Mille.
2) Al fine di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei coniugi, i medesimi stabiliscono che la potestà genitoriale, sui figl Per 1 Per 2, sarà condivisa e
sarà esercitata da entrambi i genitori, anche se abiteranno con la madre, signor CP 1
[...], nell'abitazione coniugale di Castelfranco Emilia (MO), in Via San Cesario n.34/A. I
coniugi si obbligano a concordare di comune accordo tutte le decisioni di maggiore importanza riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute dei figli, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi.
3) I coniugi sono comproprietari in parti uguali del seguente bene immobile:
- porzione di fabbricato ad uso civile abitazione posta in Comune di Castelfranco Emilia, in
Via San Cesario n.34/A, costituito da: - appartamento ai piani terreno e, composto da soggiorno con angolo cottura, servizio, disimpegno, ripostiglio al piano terra e da tre camere,
servizio, ripostiglio, disimpegno e terrazzo al piano primo, con annesse, quali pertinenze autorimessa al piano terreno e corte esclusiva. Dette unità immobiliari risultano distinte al
Catasto Fabbricati del Comune di Castelfranco Emilia al foglio 101 mappale 610, sub 1, Via
San Cesario n. snc, piano T-1, categoria A7, classe 4, vani 6,5, superficie catastale mq 120
(escluse aree scoperte mq 118), Rendita Catastale € 772,10; mappale 610, sub 2, Via San
Cesario n. snc, piano T, categoria C6, classe 7, consistenza mq 14, superficie catastale mq 17,
Rendita Catastale € 48,44. L'immobile sopra descritto è gravato da mutuo ipotecario fondiario stipulato, in data 01-06/04/2022, con la società Banco BPM s.p.a. per un importo di accollo
(come previsto all'art.4 dell'atto di acquisto) di € 170.000,00 e per una durata di ammortamento-mutuo di anni venticinque (docc.3/4);
4) La casa coniugale, acquistata in regime di separazione dei beni e come sopra descritta viene assegnata alla signor Controparte_1 con la quale abiteranno i figli minorenn Per 1 e
Per 2. I beni mobili in essa esistenti ad eccezione dei beni personali del signo Parte_1
sono stati equamente suddivisi tra i coniugi.
5) I signor Parte 1 CP 1 si obbligano a pagare le rate mensili del mutuo ipotecario
(pari ad € 711,00 circa), ognuno per la quota del 50%, di cui è gravato la casa coniugale sopra descritta, ed acceso presso il Banco BPM s.p.a., filiale di Castelfranco Emilia (MO), fino alla sua integrale estinzione in data 30/4/2047 oppure in via anticipata in caso di vendita dell'immobile.
6) Il padre sig Parte 1 previo preavviso, e compatibilmente con le esigenze di vita e scolastiche dei minori, potrà trascorrere il proprio tempo libero con i figl Per_1 Per 2
tutte le volte in cui lo desidera, ed a tal proposito, si determina a mero titolo indicativo che il padre avrà diritto di vedere e tenere presso di sé i figl Per_1 Per 2, nella sua abitazione,
nei seguenti periodi: durante la settimana il lunedì, mercoledì e venerdì quanto non li vede nel fine settimana, il martedì e il giovedì oltre al fine settimana da sabato mattina e riaccompagnandoli nella serata della domenica. In occasione delle festività natalizie il signor
Parte 1 potrà tenere i figli per cinque giorni, comprendenti ad anni alterni il giorno di
Natale o quello di Capodanno, nonché per un periodo di tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedi dell'Angelo. Infine il padre potrà tenere con sé i figl Per_1 Per 2 per quindici giorni consecutivi nel periodo estivo, compatibilmente con le esigenze di vita e lavorative di entrambi i genitori. 7) I coniugi di comune accordo e secondo le modalità dagli stessi stabilite, potranno comunque decidere nel corso dell'anno ed anche durante le stesse Festività Natalizie e
Pasquali, di portare con sè i figli, anche in luoghi di villeggiatura.
8) Il marito signo Parte 1 si obbliga a versare con decorrenza dal mese di ottobre 2024 a titolo di contributo al mantenimento dei figl Per 1 Per 2 la somma mensile di € 550,00
(cinquecentocinquanta/00) da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese secondo le modalità concordate dai coniugi stessi.
8 bis) Il sig Parte_1 si impegna a pagare il 50% delle spese per utenze domestiche e/o condominiali dell'ex abitazione coniugale. Dette spese saranno pagate dietro presentazione delle relative fatture o ricevute, e tali spese non si intendono ricomprese nella somma di €
550,00 precedentemente indicata.
8 ter) I coniugi concordato sin da ora che gli assegni famigliari, pari ad € 398,00, saranno
Controparte 1 quale genitore collocatorio dei figli integralmente percepiti dalla signor minor Per 1 Per_2.
9) La somma di € 550,00 mensili, di cui al precedente punto 8), verrà rivalutata in base alle variazioni del costo della vita secondo gli indici ISTAT nazionali con riferimento all'anno precedente e verrà corrisposta fino a quando i figli non saranno in grado di provvedere al proprio personale mantenimento.
10) Oltre alla suddetta somma, il padre contribuirà al mantenimento dei figli nella misura del
50% delle spese straordinarie, intendendosi per tali, ad esempio, quelle per visite specialistiche, per interventi chirurgici, odontoiatrici e le spese annuali future relative all'acquisto dei testi e di altro materiale scolastico nonché le spese di viaggio per raggiungere le sedi scolastiche, ecc.
11) Il signo Parte_1 provvederà al pagamento di tali spese di cui al precedente punto 10),
dietro presentazione delle relative fatture o ricevute fiscali, e tali spese non si intendono ricomprese nella somma di € 550,00 precedentemente indicata;
12) Per ciò che concernerà tutte le spese ricreative dei figli come per esempio particolari corsi di studio a pagamento, attività sportive ecc., esse saranno a carico di entrambi i genitori a patto che gli stessi siano d'accordo sull'opportunità di tale esigenza ricreativa. In mancanza di tale accordo, tali spese saranno sostenute dal genitore che si accollerà la responsabilità di tale scelta ricreativa.
13) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere indipendenti sotto il profilo economico e rinunciano pertanto, allo stato, ad assegni alimentari, essendo entrambi in condizioni di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita in virtù dei propri redditi di lavoro, i coniugi dichiarano, altresì, di nulla più avere a pretendere a nessun titolo l'uno dall'altro né
ora né per il futuro.
14) I risparmi personali in denaro sono già stati depositati in conti separati, mentre non esistono né fondi patrimoniali né depositi comuni.
15) L'autovettura Chevrolet Spark targata EG021 WL, già intestata alla signor CP 1
[...], resterà di proprietà esclusiva della medesima.
16) L'autovettura BMW X1 targata EB909JT, già intestata al signo Parte 1 resterà
di proprietà esclusiva del medesimo.
17) Le spese inerenti la procedura di separazione vengono assunte dal signo Parte 1
che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
-
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. -Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio ogni diversa domanda, deduzione edpromosso da Parte 1 e Controparte_1
eccezione disattesa: 1. dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1 nato a
CASTELFRANCO EMILIA (MO) il 26/10/1970 e Controparte_1 nata a [...]
il 05/12/1977
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Castelfranco Emilia (MO) di procedere 3.
all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2018, atto n.25, Parte I)
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 05/02/2025
Il Giudice Estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale