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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 29/07/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 543/2019 R.G., avente ad oggetto: lesione personale
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Parte_1 C.F._1
Urso ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo sito in Cosenza, alla via
Alimena n.61, in virtù di procura posta a margine dell'atto di citazione
ATTRICE
E già (p.iva ) in TR Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Nucci ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Cosenza, via Corso Fera, n. 71, in virtù di procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
NONCHÉ
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Sauro Erci ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Simona Socievole sito in Paola, alla via del Cannone, n. 25, in virtù di procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
NONCHÉ
( ) e Controparte_4 C.F._2 Controparte_5
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Amerigo Cetraro ed elettivamente C.F._3 domiciliati presso lo studio del medesimo sito, in Paola, via Falcone e Borsellino 7, in virtù di procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI NONCHÉ
; Controparte_6
; Controparte_7
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti per l'udienza del 18.03.25, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 26.03.19, la sig.ra conveniva in giudizio, Parte_2 dinanzi il Tribunale di Paola, la ora in Controparte_2 TR
p.l.r.p.t., la sig.ra ed il sig. , nonché la Controparte_6 Controparte_7 Controparte_3 in p.l.r.p.t., ed i sig.ri e , deducendo che: in data 14.10.2016, era a Controparte_4 Controparte_5 bordo del motociclo Honda SH, targato DT91641, assicurato con Polizza n. 248Q245936882
(19/08/2016-19/02/2017) con intestata a e condotto dal TR Controparte_6 figlio sig. ; in particolare, alle ore 13:15, in Scalea nei pressi del liceo scientifico Controparte_7
, all'incrocio tra Via M. Troisi e Via F. Fellini, gli stessi impattavano contro Persona_1
l'autovettura Peugeot 3008, targata E4409YJ, con targa prova X137051 e polizza n. 246209213
(16/06/2016-16/12/2016) di guidata dal Sig. con cui TR Controparte_5 viaggiava la propria figlia e di proprietà di il soggetto autorizzato a Per_2 Controparte_3 circolare con il veicolo con targa prova era il sig. , così come si evince dal verbale Controparte_4 redatto dalla Polizia Municipale intervenuta;
a causa dell'impatto violento, la stessa, terza trasportata, all'epoca dei fatti minorenne, veniva trasportata a mezzo ambulanza del 118 presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Paola dove le veniva diagnosticata la frattura della diafisi femorale destra con 30 giorni di prognosi;
successivamente, a causa della grave frattura riportata, in data 17.10.2016, veniva sottoposta ad intervento chirurgico di osteosintesi con chiodo endomidollare bloccato presso la Casa di Cura Cascini di Belvedere Marittimo (CS); a seguito del suddetto intervento chirurgico, poi, veniva ricoverata presso la dal Controparte_8
22.10.2016 al 17.11.2016 come da certificazione medica in atti;
conseguentemente, effettuava continui cicli di fisioterapia ovvero dal 6.12.2016 al 30.1.2017 con frequenza trisettimanale in regime domiciliare e dal 13.2.2017 al 4.3.2017 con frequenza pentasettimanale in regime ambulatoriale volontario;
in data 25.03.2017 si sottoponeva a nuova visita di controllo presso la
Casa di Cura Cascini che le diagnosticava: “un ritardo nella coordinazione frattura femore destro” con ulteriore prognosi di 60 giorni;
in data 10.05.2017 con ulteriore visita medica presso la Casa di
Cura Cascini, veniva dichiarata clinicamente guarita con postumi invalidanti;
contestualmente, le veniva prescritta la rimozione dei mezzi di sintesi non prima di 8 /12 mesi;
in data 03.10.2018 si sottoponeva ad ulteriore intervento chirurgico per la rimozione dei mezzi di sintesi che la costringevano nuovamente ad ulteriori trattamenti fisioterapici;
a seguito dell'intervenuto sinistro, richiedeva, quindi, alla compagnia assicurativa il risarcimento dei danni subito;
dopo vari e vani tentativi, la nulla eccependo con riferimento all'an debeatur, con Controparte_2 nota del 3.8.2017 provvedeva a liquidare alla stessa la somma di € 34.100,00 come risarcimento danno;
l'attrice, tuttavia, ritenendo incongrua la somma corrisposta, la tratteneva a titolo di acconto;
pertanto, a seguito di tale liquidazione, avanzava ulteriore richiesta di risarcimento danni nei confronti della compagnia assicurativa, odierna convenuta, con invito, non andato buon fine, alla negoziazione assistita.
In particolare, parte attrice ha eccepito di avere diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti in qualità di terza trasportata, atteso che l'art. 141 del Codice delle Assicurazioni prevede il risarcimento del danno subito dal terzo trasportato in capo all'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato è trasportato al momento del sinistro, a prescindere dall'accertamento di responsabilità del conducente coinvolto nel sinistro, come ribadito dalla Suprema Corte di
Cassazione.
Nello specifico, la stessa ritiene di avere diritto all'ulteriore risarcimento del danno patrimoniale pari € 725,28, detratta la somma già corrisposta pari ad € 661,45, considerando che le debba essere riconosciuto un ammontare complessivo pari ad € 1.386,73, di cui € 958,48 per le spese sostenute con il primo intervento ed € 428,28 per quelle riguardanti il secondo intervento chirurgico, così come documentato in atti.
Con riferimento al danno non patrimoniale, invece, la sig.ra ritiene di avere diritto al Parte_1 risarcimento di un danno biologico così valutabile: I.P. 15%; I.T.A. di gg. 60; I.T.P. al 75% di gg.
70; I.T.P. 50% di gg. 50; I.T.P. 25% di gg. 50, con personalizzazione del danno al 22%; di un danno morale da quantificarsi nella percentuale di 1/3, da calcolarsi sulla somma di quanto dovuto a titolo di invalidità permanente e di inabilità temporanea, nonché di un danno esistenziale da quantificarsi nella misura di 1/3 del danno biologico.
Pertanto, parte attrice, considerato che al momento del sinistro de quo aveva 17 anni, ha quantificato un danno non patrimoniale in complessivi € 104.096,79, a cui sommare le spese mediche sostenute e documentate in atti;
somma dalla quale va decurtata quella pari ad € 34.100,00, in quanto già corrisposta;
alle suddette somme, poi, secondo la sig.ra , andrebbe aggiunto un Pt_1 importo da determinarsi equitativamente ex art. 2056 c.c. a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di ristoro, somma che, ove posseduta ex tunc, sarebbe stata investita per ricavarne un lucro finanziario.
Ciò posto, residuerebbe da corrispondere ad oggi l'ulteriore somma pari ad € 71.383,52, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento danni non patrimoniali.
L'attrice, pertanto, domandava, previa declaratoria del nesso di causalità tra le lesioni subite dalla sig.ra ed il sinistro occorsole in data 14.10.2016, di condannare Pt_1 Controparte_2
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, la sig.ra
[...] TR CP_6
il sig. , nonché la società in persona del legale
[...] Controparte_7 Controparte_3 rappresentante pro tempore, il Sig. ed il sig. , in solido, al Controparte_4 Controparte_5 pagamento in favore della sig.ra della complessiva somma di € 71.383,52, ovvero Parte_1 alla maggiore e/o minore somma risultante da idonea ctu alla quale ha chiesto di essere ammessa, oltre ulteriori somme da determinare equitativamente ex art. 2056 c.c. a titolo di lucro cessante, oltre interessi legali dalla data di maturazione e sino al soddisfo;
di condannare i convenuti al pagamento delle spese processuali e competenze difensive da distrarre ex art. 93 c.p.c..
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data 01.08.2019, si costituiva in giudizio chiedendo di rigettare la domanda attrice poiché TR infondata in fatto ed in diritto, accertando e dichiarando che l'istante non ha altro a pretendere nei confronti della convenuta compagnia assicurativa, oltre alla somma di € 34.100,00 già versata in suo favore in data 03.08.2017; in subordine, di ridurre il risarcimento nei limiti dell'effettivo provato, sempre detraendo la somma di € 34.100,00 già corrisposta in favore dell'istante dalla convenuta, con vittoria di spese e competenze legali.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data 26.07.2019, si costituivano in giudizio i sigg.ri e , i quali chiedevano Controparte_4 Controparte_5 preliminarmente di dichiarare l'improcedibilità dell'azione per non aver parte attrice provveduto ad esperire la procedura di negoziazione assistita secondo quanto disposto dalla l. n. 162/2014; nel merito, in via principale, di accertare e dichiarare che nessuna responsabilità è ascrivibile loro in relazione al sinistro per cui è causa e per l'effetto rigettare la richiesta attorea, in quanto infondata sia in fatto che in diritto;
nel merito in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della richiesta attorea, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità, nella causazione dell'evento dannoso, del sig. , con ogni relativa conseguenza di legge;
di condannare, Controparte_7 conseguentemente, l'attrice alla refusione delle spese di lite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93
c.p.c.. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data 16.06.2020 si costituiva in giudizio la società la quale domandava di dichiarare la propria carenza di Controparte_3 legittimazione passiva con conseguente estromissione della stessa dal giudizio;
in ipotesi denegata e salvo gravame di respingere tutte le domande avanzate dalla attrice nei confronti di CP_3 in quanto inammissibili, infondate e non provate;
in ogni caso, con vittoria di compensi,
[...] rimborsi e spese, CAP e IVA come per legge.
Instaurato il contraddittorio, espletata la CTU, all'udienza del 18.3.25 le parti precisavano le conclusioni e il giudice con provvedimento del 08.04.2025 assumeva la causa in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Preliminarmente, vista la produzione documentale in atti a firma del difensore di parte attrice, e, precisamente, il deposito della prova della notifica nei confronti delle parti convenute, deve procedersi alla dichiarazione di contumacia della sig.ra ed il sig. CP_6 Controparte_7
, regolarmente citati e non costituiti in giudizio.
[...]
Venendo all'esame del materiale probatorio in atti, la domanda di risarcimento danni proposta dalla sig.ra è suscettibile di accoglimento secondo quanto di seguito indicato. Parte_1
Innanzitutto, appare opportuno precisare che l'art. 141 del d.lgs. n. 209/2005 (cosiddetto codice delle assicurazioni private) prevede una specifica azione a tutela della posizione del terzo trasportato ovvero la risarcibilità del terzo trasportato da parte dell'assicuratore del veicolo vettore a prescindere dall'accertamento delle responsabilità dei conducenti.
In tal caso, la compagnia assicuratrice del vettore, nel caso di specie la è TR gravata dal risarcimento, salvo poi l'esperimento dell'azione di rivalsa nei confronti dell'altra compagnia. Dunque, il predetto articolo rafforza la tutela del terzo trasportato-danneggiato, che può scegliere se agire direttamente nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale si trovava, senza dover provare la responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, ma soltanto la propria qualità di trasportato, nonché la verificazione del sinistro ed i danni subiti oppure agire ai sensi degli artt. 2043 c.c., 2054 c.c. e 144 cod. ass..
Dunque, “l'azione diretta prevista dall'art. 141 c.ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante
l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c.ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.” (cfr. Cass. n.
35318/22).
Pertanto, lo stesso è sempre garantito dall'assicurazione dell'auto in cui si trovava al momento del sinistro, a prescindere da chi sia il responsabile del sinistro. Quindi, anche se il conducente da cui è trasportato è privo di responsabilità, il passeggero deve rivolgersi alla compagnia di quest'ultimo.
Ad ogni modo, il terzo trasportato è tenuto a dover citare in giudizio anche il proprietario del vettore su cui si trovava, in qualità di litisconsorte necessario.
Secondo orientamento giurisprudenziale, invero, “in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., anche in tutte le ipotesi di azioni dirette disciplinate dal vigente d. lgs. n. 209 del 2005, il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa quale litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore, al fine di rendere opponibile all'assicurato l'accertamento della sua condotta colposa, in vista dell'azione di regresso dell'assicuratore (cfr., in generale: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23706 del 22/11/2016, Rv.
642986 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21896 del 20/09/2017, Rv. 645717 – 01; Sez. 3, Sentenza n.
7755 del 08/04/2020, Rv. 657502 – 01), indirizzo di recente ribadito, sia con riguardo alle ipotesi di cui all'art. 141 che con riguardo alle ipotesi di cui all'art. 144 del decreto legislativo n. 209 del
2005, con riferimento all'azione proposta dal terzo trasportato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile del veicolo a bordo del quale lo stesso si trovava, e ciò tanto nel caso in cui
l'incidente sia avvenuto con il coinvolgimento di un altro veicolo, quanto nel caso in cui l'incidente sia avvenuto con il coinvolgimento del solo veicolo in cui si trovava il terzo trasportato (cfr. Cass.,
Sez. 3, Ordinanza n. 27078 del 14/09/2022, Rv. 665903 - 01)” (cfr. Cass. sent. n. 15637/2024).
Ciò posto, nel caso di specie, la sig.ra agisce in qualità di terza trasportata del Parte_1 motociclo Hoda SH, targato DT91641, assicurato con di proprietà della sig.ra TR
, pertanto, il litisconsorzio necessario sussiste solo con riguardo ai predetti soggetti. Controparte_6
Conseguentemente, l'eccezione di difetto di titolarità passiva sollevata dall' Controparte_3 tenuto conto anche del compendio probatorio in atti depositato dalla stessa, è fondata e, per l'effetto, va rigettata la domanda proposta nei confronti della medesima dalla sig.ra . Parte_1
Si osserva che “la legittimazione passiva attiene al dovere del convenuto di subire il giudizio instaurato dall'attore con una determinata prospettazione del rapporto oggetto della controversia, indipendentemente dalla effettiva sussistenza e titolarità dello stesso;
costituisce, invece, questione di merito quella sollevata dal convenuto col dedurre la propria estraneità al rapporto, ossia la mancanza di titolarità affermata, invece, da parte attrice (cfr. Cass. n. 548 del 2002, e da ultimo
Cass. n. 14243 del 2012)” (Cass. sent. n. 31374/2019).
Al contempo, appare opportuno anche precisare come, nel caso de quo, non è contestata la verificazione del sinistro.
Ed infatti, è ampiamente documentato negli atti di causa e confermato dal verbale della Polizia
Municipale di Scalea, nonché dalla consulenza tecnica d'ufficio, che in data 14.10.2016, alle ore
13:15 circa, la sig.ra , all'epoca diciassettenne, viaggiava quale terza trasportata a Parte_1 bordo di uno scooter Honda SH targato DT91641, assicurato con Polizza n. 248Q245936882 con intestata a e condotto dal figlio . TR Controparte_6 Controparte_7
Tant'è che la compagnia assicurativa, già prima del giudizio per cui è causa, corrispondeva a titolo di risarcimento alla stessa la somma complessiva di € 34.100,00, somma, poi, trattenuta a titolo di acconto.
Pertanto, ciò per cui è causa è l'ulteriore richiesta di risarcimento danni avanzata da parte attrice al fine di ottenere l'integrale ristoro dei danni subito in qualità di terza trasportata.
In merito al quantum, quindi, appaiono rilevanti le conclusioni cui è giunto il dott. Per_3
C.T.U. nominato in corso di causa, rassegnate con relazione medico-legale depositata in
[...] atti in data 12.01.2022 ed immune da vizi logici e giuridici.
In particolare, i postumi riportati dall'istante sono stati valutati nella misura del 14 % a titolo di mero danno biologico, nella misura di giorni 40 di inabilità temporanea totale;
giorni 30 di inabilità temporanea parziale al 75%; giorni 50 di inabilità temporanea parziale al 50%; giorni 80 di inabilità temporanea parziale al 25%..
Con riferimento alle spese mediche, si rileva che parte attrice, ritenendo di avere diritto al rimborso di € 1.386,73 per le spese mediche sostenute, domandava l'ulteriore somma di € 725,28, avendo già ricevuto dalla l'acconto di € 661,45. TR
Al riguardo, tenuto conto delle risultanze cui è pervenuto il C.T.U., nonché della documentazione in atti, si ritiene che siano da considerarsi congrue e documentate le spese sostenute pari ad € 1.153,94
e che, pertanto, detraendo la somma già corrisposta dalla compagnia assicurativa, la sig.ra Pt_1 abbia diritto all'ulteriore somma di € 492,49 per le spese mediche sostenute.
Per il risarcimento del danno biologico subito dall'istante (che all'epoca dell'evento lesivo, ottobre
2016 aveva l'età di anni di 17) spetta la somma, al valore attuale della moneta, di € 64.085,4 comprensiva del danno biologico permanente per € 41.121,06, dell'invalidità temporanea pari ad €
8.610,54 e del danno morale nella misura del valore medio per € 13.199,86, oltre alle spese mediche sostenute pari ad € 1.153,94. Pertanto, considerato che alla sig.ra risulta essere già stata corrisposta la somma di € Parte_1
34.100,00 dalla residua da corrispondere a titolo di risarcimento danni la TR somma complessiva di € 29.985,4.
Ciò posto, il danno biologico da invalidità permanente riportato dai predetti viene liquidato equitativamente sulla base di un parametro monetario (c.d. liquidazione a punto) ricavabile attraverso coefficienti moltiplicatori interagenti tra loro (età dell'infortunato, capacità biologica del soggetto di reagire al pregiudizio psicofisico in relazione alla sua specificità e all'età stessa, durata media della vita) che viene a fondarsi inizialmente sul rapporto tra grado di invalidità minimo (1%) ed il valore economico ad esso attribuibile (cfr. tabella aggiornata dal D.P.R 13/1/2025 in vigore dal
18 febbraio 2025). Ora, deve osservarsi che alle luce delle note e molteplici sentenze della Corte di
Cassazione si è avuto espresso riconoscimento di un sistema di risarcimento del danno alla persona bipolare, ossia di danno patrimoniale e non patrimoniale, ove quest'ultimo comprende il danno biologico in senso stretto, sopra liquidato (inteso come lesione all'integrità psicofisica della persona), il danno morale come tradizionalmente inteso (inteso come sofferenza morale, non necessariamente transeunte, turbamento dello stato d'animo del danneggiato), nonché tutti quei pregiudizi diversi e ulteriori, purchè costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto ovvero di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona. In sostanza secondo tale orientamento, ribadito dall'orientamento della Suprema Corte a Sezioni Unite
n. 26972 del 2008, condiviso da questo giudice, “nel bipolarismo risarcitorio (danni patrimoniali e danni non patrimoniali) previsto dalla legge, al di là della questione puramente nominalistica, non
è possibile creare nuove categorie di danni, ma solo adottare, per chiarezza del percorso liquidatorio, voci o profili di danno, con contenuto descrittivo – ed in questo senso ed a questo fine può essere utilizzata anche la locuzione danno esistenziale, accanto a quella di danno morale e danno biologico – tenendo conto che, da una parte, deve essere liquidato tutto il danno, non lasciando privi di risarcimento profili di detto danno, ma che, dall'altra, deve essere evitata la duplicazione dello stesso che urta contro la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana” (cfr Cass. Sez. III n. 22884 del 30.10.2007).
Compete, quindi, quale danno morale, inteso quale residuo danno non patrimoniale, l'importo percentuale di 1/3 in assenza di una specifica e puntuale diversa individuazione dello stesso;
la suddetta percentuale è stata determinata tenendo conto della entità delle lesioni e del grado di afflittività delle conseguenze riportate e costituiscono, del resto, la necessaria personalizzazione del predetto danno non patrimoniale riconosciuto, dovendo essere presi in considerazione (per un adeguata personalizzazione del risarcimento) i riflessi oggettivi e soggettivi di tale danno (accertati mediante indagine medico legale) (Cass. n. 11701/2009); in particolare deve darsi atto sia della giovane età che dell'afflittività delle lesioni anche per come relazionato dal C.T.U..
Sulle somme così liquidate andrà calcolato anche il lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che - ove posseduta ex tunc - sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario.
Tale importo va determinato equitativamente ex art. 2056 c.c. secondo il più recente orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n.1712) con il metodo seguente: a base di calcolo va posta non la somma sopra liquidata per ciascuno anno (cioè rivalutata ad oggi), ma l'originario importo rivalutato anno per anno;
su tale importo va applicato un saggio di rendimento equitativamente prescelto, tenuto conto di quello inferiore tra la media ponderata di rendimento dei titoli di Stato e la media ponderata degli interessi legali (nella fattispecie in misura del 2,0%); tale saggio va computato sul predetto importo dalla data dell'evento dannoso ad oggi.
Sulla somma così liquidata spetteranno anche gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino ad effettivo soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate alla luce dei parametri medi di cui al
D.M. n. 147/2022, per i procedimenti di cognizione davanti al Tribunale di valore fino a €
52.000,00 - complessità media - per compenso in € 7.616,00 (pari alla sommatoria di € 1701,00, €
1.204,00, € 1.806,00 ed € 2.905,00, rispettivamente per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, nella persona del dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda proposta nell'interesse di parte attrice e, per l'effetto, condanna la sig.ra e in p.l.r.p.t., in solido, al pagamento in suo favore Controparte_6 TR della somma di € 29.985,4 oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
2) CONDANNA la sig.ra e in p.l.r.p.t., in solido, al Controparte_6 TR pagamento delle spese del giudizio nei confronti di parte attrice, sig.ra , che liquida Parte_1 in complessivi € 7.616,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge da distrarsi ex art. 93
c.p.c. a favore dell'avvocato antistatario;
3) PONE le spese occorse per l'espletamento della ctu nella misura già liquidata a carico definitivo delle parti convenute, sig.ra e in persona del l.r.p.t.. Controparte_6 TR Paola, 29.7.2025
Il Giudice
Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 543/2019 R.G., avente ad oggetto: lesione personale
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Parte_1 C.F._1
Urso ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo sito in Cosenza, alla via
Alimena n.61, in virtù di procura posta a margine dell'atto di citazione
ATTRICE
E già (p.iva ) in TR Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Nucci ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Cosenza, via Corso Fera, n. 71, in virtù di procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
NONCHÉ
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Sauro Erci ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Simona Socievole sito in Paola, alla via del Cannone, n. 25, in virtù di procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
NONCHÉ
( ) e Controparte_4 C.F._2 Controparte_5
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Amerigo Cetraro ed elettivamente C.F._3 domiciliati presso lo studio del medesimo sito, in Paola, via Falcone e Borsellino 7, in virtù di procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI NONCHÉ
; Controparte_6
; Controparte_7
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti per l'udienza del 18.03.25, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 26.03.19, la sig.ra conveniva in giudizio, Parte_2 dinanzi il Tribunale di Paola, la ora in Controparte_2 TR
p.l.r.p.t., la sig.ra ed il sig. , nonché la Controparte_6 Controparte_7 Controparte_3 in p.l.r.p.t., ed i sig.ri e , deducendo che: in data 14.10.2016, era a Controparte_4 Controparte_5 bordo del motociclo Honda SH, targato DT91641, assicurato con Polizza n. 248Q245936882
(19/08/2016-19/02/2017) con intestata a e condotto dal TR Controparte_6 figlio sig. ; in particolare, alle ore 13:15, in Scalea nei pressi del liceo scientifico Controparte_7
, all'incrocio tra Via M. Troisi e Via F. Fellini, gli stessi impattavano contro Persona_1
l'autovettura Peugeot 3008, targata E4409YJ, con targa prova X137051 e polizza n. 246209213
(16/06/2016-16/12/2016) di guidata dal Sig. con cui TR Controparte_5 viaggiava la propria figlia e di proprietà di il soggetto autorizzato a Per_2 Controparte_3 circolare con il veicolo con targa prova era il sig. , così come si evince dal verbale Controparte_4 redatto dalla Polizia Municipale intervenuta;
a causa dell'impatto violento, la stessa, terza trasportata, all'epoca dei fatti minorenne, veniva trasportata a mezzo ambulanza del 118 presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Paola dove le veniva diagnosticata la frattura della diafisi femorale destra con 30 giorni di prognosi;
successivamente, a causa della grave frattura riportata, in data 17.10.2016, veniva sottoposta ad intervento chirurgico di osteosintesi con chiodo endomidollare bloccato presso la Casa di Cura Cascini di Belvedere Marittimo (CS); a seguito del suddetto intervento chirurgico, poi, veniva ricoverata presso la dal Controparte_8
22.10.2016 al 17.11.2016 come da certificazione medica in atti;
conseguentemente, effettuava continui cicli di fisioterapia ovvero dal 6.12.2016 al 30.1.2017 con frequenza trisettimanale in regime domiciliare e dal 13.2.2017 al 4.3.2017 con frequenza pentasettimanale in regime ambulatoriale volontario;
in data 25.03.2017 si sottoponeva a nuova visita di controllo presso la
Casa di Cura Cascini che le diagnosticava: “un ritardo nella coordinazione frattura femore destro” con ulteriore prognosi di 60 giorni;
in data 10.05.2017 con ulteriore visita medica presso la Casa di
Cura Cascini, veniva dichiarata clinicamente guarita con postumi invalidanti;
contestualmente, le veniva prescritta la rimozione dei mezzi di sintesi non prima di 8 /12 mesi;
in data 03.10.2018 si sottoponeva ad ulteriore intervento chirurgico per la rimozione dei mezzi di sintesi che la costringevano nuovamente ad ulteriori trattamenti fisioterapici;
a seguito dell'intervenuto sinistro, richiedeva, quindi, alla compagnia assicurativa il risarcimento dei danni subito;
dopo vari e vani tentativi, la nulla eccependo con riferimento all'an debeatur, con Controparte_2 nota del 3.8.2017 provvedeva a liquidare alla stessa la somma di € 34.100,00 come risarcimento danno;
l'attrice, tuttavia, ritenendo incongrua la somma corrisposta, la tratteneva a titolo di acconto;
pertanto, a seguito di tale liquidazione, avanzava ulteriore richiesta di risarcimento danni nei confronti della compagnia assicurativa, odierna convenuta, con invito, non andato buon fine, alla negoziazione assistita.
In particolare, parte attrice ha eccepito di avere diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti in qualità di terza trasportata, atteso che l'art. 141 del Codice delle Assicurazioni prevede il risarcimento del danno subito dal terzo trasportato in capo all'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato è trasportato al momento del sinistro, a prescindere dall'accertamento di responsabilità del conducente coinvolto nel sinistro, come ribadito dalla Suprema Corte di
Cassazione.
Nello specifico, la stessa ritiene di avere diritto all'ulteriore risarcimento del danno patrimoniale pari € 725,28, detratta la somma già corrisposta pari ad € 661,45, considerando che le debba essere riconosciuto un ammontare complessivo pari ad € 1.386,73, di cui € 958,48 per le spese sostenute con il primo intervento ed € 428,28 per quelle riguardanti il secondo intervento chirurgico, così come documentato in atti.
Con riferimento al danno non patrimoniale, invece, la sig.ra ritiene di avere diritto al Parte_1 risarcimento di un danno biologico così valutabile: I.P. 15%; I.T.A. di gg. 60; I.T.P. al 75% di gg.
70; I.T.P. 50% di gg. 50; I.T.P. 25% di gg. 50, con personalizzazione del danno al 22%; di un danno morale da quantificarsi nella percentuale di 1/3, da calcolarsi sulla somma di quanto dovuto a titolo di invalidità permanente e di inabilità temporanea, nonché di un danno esistenziale da quantificarsi nella misura di 1/3 del danno biologico.
Pertanto, parte attrice, considerato che al momento del sinistro de quo aveva 17 anni, ha quantificato un danno non patrimoniale in complessivi € 104.096,79, a cui sommare le spese mediche sostenute e documentate in atti;
somma dalla quale va decurtata quella pari ad € 34.100,00, in quanto già corrisposta;
alle suddette somme, poi, secondo la sig.ra , andrebbe aggiunto un Pt_1 importo da determinarsi equitativamente ex art. 2056 c.c. a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di ristoro, somma che, ove posseduta ex tunc, sarebbe stata investita per ricavarne un lucro finanziario.
Ciò posto, residuerebbe da corrispondere ad oggi l'ulteriore somma pari ad € 71.383,52, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento danni non patrimoniali.
L'attrice, pertanto, domandava, previa declaratoria del nesso di causalità tra le lesioni subite dalla sig.ra ed il sinistro occorsole in data 14.10.2016, di condannare Pt_1 Controparte_2
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, la sig.ra
[...] TR CP_6
il sig. , nonché la società in persona del legale
[...] Controparte_7 Controparte_3 rappresentante pro tempore, il Sig. ed il sig. , in solido, al Controparte_4 Controparte_5 pagamento in favore della sig.ra della complessiva somma di € 71.383,52, ovvero Parte_1 alla maggiore e/o minore somma risultante da idonea ctu alla quale ha chiesto di essere ammessa, oltre ulteriori somme da determinare equitativamente ex art. 2056 c.c. a titolo di lucro cessante, oltre interessi legali dalla data di maturazione e sino al soddisfo;
di condannare i convenuti al pagamento delle spese processuali e competenze difensive da distrarre ex art. 93 c.p.c..
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data 01.08.2019, si costituiva in giudizio chiedendo di rigettare la domanda attrice poiché TR infondata in fatto ed in diritto, accertando e dichiarando che l'istante non ha altro a pretendere nei confronti della convenuta compagnia assicurativa, oltre alla somma di € 34.100,00 già versata in suo favore in data 03.08.2017; in subordine, di ridurre il risarcimento nei limiti dell'effettivo provato, sempre detraendo la somma di € 34.100,00 già corrisposta in favore dell'istante dalla convenuta, con vittoria di spese e competenze legali.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data 26.07.2019, si costituivano in giudizio i sigg.ri e , i quali chiedevano Controparte_4 Controparte_5 preliminarmente di dichiarare l'improcedibilità dell'azione per non aver parte attrice provveduto ad esperire la procedura di negoziazione assistita secondo quanto disposto dalla l. n. 162/2014; nel merito, in via principale, di accertare e dichiarare che nessuna responsabilità è ascrivibile loro in relazione al sinistro per cui è causa e per l'effetto rigettare la richiesta attorea, in quanto infondata sia in fatto che in diritto;
nel merito in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della richiesta attorea, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità, nella causazione dell'evento dannoso, del sig. , con ogni relativa conseguenza di legge;
di condannare, Controparte_7 conseguentemente, l'attrice alla refusione delle spese di lite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93
c.p.c.. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data 16.06.2020 si costituiva in giudizio la società la quale domandava di dichiarare la propria carenza di Controparte_3 legittimazione passiva con conseguente estromissione della stessa dal giudizio;
in ipotesi denegata e salvo gravame di respingere tutte le domande avanzate dalla attrice nei confronti di CP_3 in quanto inammissibili, infondate e non provate;
in ogni caso, con vittoria di compensi,
[...] rimborsi e spese, CAP e IVA come per legge.
Instaurato il contraddittorio, espletata la CTU, all'udienza del 18.3.25 le parti precisavano le conclusioni e il giudice con provvedimento del 08.04.2025 assumeva la causa in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Preliminarmente, vista la produzione documentale in atti a firma del difensore di parte attrice, e, precisamente, il deposito della prova della notifica nei confronti delle parti convenute, deve procedersi alla dichiarazione di contumacia della sig.ra ed il sig. CP_6 Controparte_7
, regolarmente citati e non costituiti in giudizio.
[...]
Venendo all'esame del materiale probatorio in atti, la domanda di risarcimento danni proposta dalla sig.ra è suscettibile di accoglimento secondo quanto di seguito indicato. Parte_1
Innanzitutto, appare opportuno precisare che l'art. 141 del d.lgs. n. 209/2005 (cosiddetto codice delle assicurazioni private) prevede una specifica azione a tutela della posizione del terzo trasportato ovvero la risarcibilità del terzo trasportato da parte dell'assicuratore del veicolo vettore a prescindere dall'accertamento delle responsabilità dei conducenti.
In tal caso, la compagnia assicuratrice del vettore, nel caso di specie la è TR gravata dal risarcimento, salvo poi l'esperimento dell'azione di rivalsa nei confronti dell'altra compagnia. Dunque, il predetto articolo rafforza la tutela del terzo trasportato-danneggiato, che può scegliere se agire direttamente nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale si trovava, senza dover provare la responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, ma soltanto la propria qualità di trasportato, nonché la verificazione del sinistro ed i danni subiti oppure agire ai sensi degli artt. 2043 c.c., 2054 c.c. e 144 cod. ass..
Dunque, “l'azione diretta prevista dall'art. 141 c.ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante
l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c.ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.” (cfr. Cass. n.
35318/22).
Pertanto, lo stesso è sempre garantito dall'assicurazione dell'auto in cui si trovava al momento del sinistro, a prescindere da chi sia il responsabile del sinistro. Quindi, anche se il conducente da cui è trasportato è privo di responsabilità, il passeggero deve rivolgersi alla compagnia di quest'ultimo.
Ad ogni modo, il terzo trasportato è tenuto a dover citare in giudizio anche il proprietario del vettore su cui si trovava, in qualità di litisconsorte necessario.
Secondo orientamento giurisprudenziale, invero, “in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., anche in tutte le ipotesi di azioni dirette disciplinate dal vigente d. lgs. n. 209 del 2005, il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa quale litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore, al fine di rendere opponibile all'assicurato l'accertamento della sua condotta colposa, in vista dell'azione di regresso dell'assicuratore (cfr., in generale: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23706 del 22/11/2016, Rv.
642986 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21896 del 20/09/2017, Rv. 645717 – 01; Sez. 3, Sentenza n.
7755 del 08/04/2020, Rv. 657502 – 01), indirizzo di recente ribadito, sia con riguardo alle ipotesi di cui all'art. 141 che con riguardo alle ipotesi di cui all'art. 144 del decreto legislativo n. 209 del
2005, con riferimento all'azione proposta dal terzo trasportato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile del veicolo a bordo del quale lo stesso si trovava, e ciò tanto nel caso in cui
l'incidente sia avvenuto con il coinvolgimento di un altro veicolo, quanto nel caso in cui l'incidente sia avvenuto con il coinvolgimento del solo veicolo in cui si trovava il terzo trasportato (cfr. Cass.,
Sez. 3, Ordinanza n. 27078 del 14/09/2022, Rv. 665903 - 01)” (cfr. Cass. sent. n. 15637/2024).
Ciò posto, nel caso di specie, la sig.ra agisce in qualità di terza trasportata del Parte_1 motociclo Hoda SH, targato DT91641, assicurato con di proprietà della sig.ra TR
, pertanto, il litisconsorzio necessario sussiste solo con riguardo ai predetti soggetti. Controparte_6
Conseguentemente, l'eccezione di difetto di titolarità passiva sollevata dall' Controparte_3 tenuto conto anche del compendio probatorio in atti depositato dalla stessa, è fondata e, per l'effetto, va rigettata la domanda proposta nei confronti della medesima dalla sig.ra . Parte_1
Si osserva che “la legittimazione passiva attiene al dovere del convenuto di subire il giudizio instaurato dall'attore con una determinata prospettazione del rapporto oggetto della controversia, indipendentemente dalla effettiva sussistenza e titolarità dello stesso;
costituisce, invece, questione di merito quella sollevata dal convenuto col dedurre la propria estraneità al rapporto, ossia la mancanza di titolarità affermata, invece, da parte attrice (cfr. Cass. n. 548 del 2002, e da ultimo
Cass. n. 14243 del 2012)” (Cass. sent. n. 31374/2019).
Al contempo, appare opportuno anche precisare come, nel caso de quo, non è contestata la verificazione del sinistro.
Ed infatti, è ampiamente documentato negli atti di causa e confermato dal verbale della Polizia
Municipale di Scalea, nonché dalla consulenza tecnica d'ufficio, che in data 14.10.2016, alle ore
13:15 circa, la sig.ra , all'epoca diciassettenne, viaggiava quale terza trasportata a Parte_1 bordo di uno scooter Honda SH targato DT91641, assicurato con Polizza n. 248Q245936882 con intestata a e condotto dal figlio . TR Controparte_6 Controparte_7
Tant'è che la compagnia assicurativa, già prima del giudizio per cui è causa, corrispondeva a titolo di risarcimento alla stessa la somma complessiva di € 34.100,00, somma, poi, trattenuta a titolo di acconto.
Pertanto, ciò per cui è causa è l'ulteriore richiesta di risarcimento danni avanzata da parte attrice al fine di ottenere l'integrale ristoro dei danni subito in qualità di terza trasportata.
In merito al quantum, quindi, appaiono rilevanti le conclusioni cui è giunto il dott. Per_3
C.T.U. nominato in corso di causa, rassegnate con relazione medico-legale depositata in
[...] atti in data 12.01.2022 ed immune da vizi logici e giuridici.
In particolare, i postumi riportati dall'istante sono stati valutati nella misura del 14 % a titolo di mero danno biologico, nella misura di giorni 40 di inabilità temporanea totale;
giorni 30 di inabilità temporanea parziale al 75%; giorni 50 di inabilità temporanea parziale al 50%; giorni 80 di inabilità temporanea parziale al 25%..
Con riferimento alle spese mediche, si rileva che parte attrice, ritenendo di avere diritto al rimborso di € 1.386,73 per le spese mediche sostenute, domandava l'ulteriore somma di € 725,28, avendo già ricevuto dalla l'acconto di € 661,45. TR
Al riguardo, tenuto conto delle risultanze cui è pervenuto il C.T.U., nonché della documentazione in atti, si ritiene che siano da considerarsi congrue e documentate le spese sostenute pari ad € 1.153,94
e che, pertanto, detraendo la somma già corrisposta dalla compagnia assicurativa, la sig.ra Pt_1 abbia diritto all'ulteriore somma di € 492,49 per le spese mediche sostenute.
Per il risarcimento del danno biologico subito dall'istante (che all'epoca dell'evento lesivo, ottobre
2016 aveva l'età di anni di 17) spetta la somma, al valore attuale della moneta, di € 64.085,4 comprensiva del danno biologico permanente per € 41.121,06, dell'invalidità temporanea pari ad €
8.610,54 e del danno morale nella misura del valore medio per € 13.199,86, oltre alle spese mediche sostenute pari ad € 1.153,94. Pertanto, considerato che alla sig.ra risulta essere già stata corrisposta la somma di € Parte_1
34.100,00 dalla residua da corrispondere a titolo di risarcimento danni la TR somma complessiva di € 29.985,4.
Ciò posto, il danno biologico da invalidità permanente riportato dai predetti viene liquidato equitativamente sulla base di un parametro monetario (c.d. liquidazione a punto) ricavabile attraverso coefficienti moltiplicatori interagenti tra loro (età dell'infortunato, capacità biologica del soggetto di reagire al pregiudizio psicofisico in relazione alla sua specificità e all'età stessa, durata media della vita) che viene a fondarsi inizialmente sul rapporto tra grado di invalidità minimo (1%) ed il valore economico ad esso attribuibile (cfr. tabella aggiornata dal D.P.R 13/1/2025 in vigore dal
18 febbraio 2025). Ora, deve osservarsi che alle luce delle note e molteplici sentenze della Corte di
Cassazione si è avuto espresso riconoscimento di un sistema di risarcimento del danno alla persona bipolare, ossia di danno patrimoniale e non patrimoniale, ove quest'ultimo comprende il danno biologico in senso stretto, sopra liquidato (inteso come lesione all'integrità psicofisica della persona), il danno morale come tradizionalmente inteso (inteso come sofferenza morale, non necessariamente transeunte, turbamento dello stato d'animo del danneggiato), nonché tutti quei pregiudizi diversi e ulteriori, purchè costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto ovvero di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona. In sostanza secondo tale orientamento, ribadito dall'orientamento della Suprema Corte a Sezioni Unite
n. 26972 del 2008, condiviso da questo giudice, “nel bipolarismo risarcitorio (danni patrimoniali e danni non patrimoniali) previsto dalla legge, al di là della questione puramente nominalistica, non
è possibile creare nuove categorie di danni, ma solo adottare, per chiarezza del percorso liquidatorio, voci o profili di danno, con contenuto descrittivo – ed in questo senso ed a questo fine può essere utilizzata anche la locuzione danno esistenziale, accanto a quella di danno morale e danno biologico – tenendo conto che, da una parte, deve essere liquidato tutto il danno, non lasciando privi di risarcimento profili di detto danno, ma che, dall'altra, deve essere evitata la duplicazione dello stesso che urta contro la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana” (cfr Cass. Sez. III n. 22884 del 30.10.2007).
Compete, quindi, quale danno morale, inteso quale residuo danno non patrimoniale, l'importo percentuale di 1/3 in assenza di una specifica e puntuale diversa individuazione dello stesso;
la suddetta percentuale è stata determinata tenendo conto della entità delle lesioni e del grado di afflittività delle conseguenze riportate e costituiscono, del resto, la necessaria personalizzazione del predetto danno non patrimoniale riconosciuto, dovendo essere presi in considerazione (per un adeguata personalizzazione del risarcimento) i riflessi oggettivi e soggettivi di tale danno (accertati mediante indagine medico legale) (Cass. n. 11701/2009); in particolare deve darsi atto sia della giovane età che dell'afflittività delle lesioni anche per come relazionato dal C.T.U..
Sulle somme così liquidate andrà calcolato anche il lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che - ove posseduta ex tunc - sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario.
Tale importo va determinato equitativamente ex art. 2056 c.c. secondo il più recente orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n.1712) con il metodo seguente: a base di calcolo va posta non la somma sopra liquidata per ciascuno anno (cioè rivalutata ad oggi), ma l'originario importo rivalutato anno per anno;
su tale importo va applicato un saggio di rendimento equitativamente prescelto, tenuto conto di quello inferiore tra la media ponderata di rendimento dei titoli di Stato e la media ponderata degli interessi legali (nella fattispecie in misura del 2,0%); tale saggio va computato sul predetto importo dalla data dell'evento dannoso ad oggi.
Sulla somma così liquidata spetteranno anche gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino ad effettivo soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate alla luce dei parametri medi di cui al
D.M. n. 147/2022, per i procedimenti di cognizione davanti al Tribunale di valore fino a €
52.000,00 - complessità media - per compenso in € 7.616,00 (pari alla sommatoria di € 1701,00, €
1.204,00, € 1.806,00 ed € 2.905,00, rispettivamente per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, nella persona del dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda proposta nell'interesse di parte attrice e, per l'effetto, condanna la sig.ra e in p.l.r.p.t., in solido, al pagamento in suo favore Controparte_6 TR della somma di € 29.985,4 oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
2) CONDANNA la sig.ra e in p.l.r.p.t., in solido, al Controparte_6 TR pagamento delle spese del giudizio nei confronti di parte attrice, sig.ra , che liquida Parte_1 in complessivi € 7.616,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge da distrarsi ex art. 93
c.p.c. a favore dell'avvocato antistatario;
3) PONE le spese occorse per l'espletamento della ctu nella misura già liquidata a carico definitivo delle parti convenute, sig.ra e in persona del l.r.p.t.. Controparte_6 TR Paola, 29.7.2025
Il Giudice
Alberto Caprioli