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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 249/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIRZI' SALVATORE, Presidente
LI RI, OR
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 555/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica 10 Siracusa - 91007400897
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220014539636507 QUOTA CONSORTIL 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220014539636507 QUOTA CONSORTIL 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 121/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 1.4.2025 Ricorrente_1 proponeva ricorso per l'annullamento della cartella di pagamento n. 29320220014539636507 notificata il 2/2025, emessa da Agenzia delle Entrate –
Riscossione su incarico del Consorzio di Bonifica 10 di Siracusa ed avente ad oggetto “Quota consortile anni 2016 - 2018” per l'importo complessivo di € 26.944,60 e richiesto in pagamento alla ricorrente nell'asserita qualità di “erede di Nominativo_1,” eccependo la mancanza di un piano di classifica e la delineazione di un perimetro di contribuenza nonché la circostanza che nessuna opera di miglioramento era stata realizzata tale da apportare un beneficio ai fondi, e quindi la non appartenenza degli stessi al comprensorio. In ogni caso eccepiva il difetto di motivazione e la prescrizione contestando la notifica alla stessa quale unica erede.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto opposto.
Nessuno si costituiva per il Consorzo .
All'udienza del 19.1.2026 la vertenza viene discussa e definita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierna ricorrente ha contestato la cartella notificata per contributo consortile –ruolo istituzionale
2016-2018 del Consorzio di Bonifica 10 di Siracusa eccependo la non debenza dal momento che non solo nessuna opera di bonifica e/o miglioramento era stata realizzata tale da poter arrecare un beneficio ai fondi ma stante, soprattutto, la mancata predisposizione e pubblicazione del piano di classifica e delle relative tabelle di contribuzione.
Per quanto attiene l'eccezione relativa alla mancata realizzazione di opere di miglioramento ritiene questa
Corte, al fine di affrontare l'annosa questione in materia di oneri consortili, di dover esaminare la sentenza della Corte Costituzionale n. 188 del 2018 che ha affermato che “nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziato-contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale;
esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria". Fermo restando che la debenza dei contributi consortili trova la sua fonte (statale) ancora nell'art. 860 cod. civ. – che prescrive che i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica (per cui, secondo la sentenza n. 5 del 1967, «l'obbligo di contribuenza deriva dalla legge
») – la norma di principio, che li governa, può ricavarsi dal canone generale della stessa disposizione che parametra il contenuto della prestazione patrimoniale obbligatoria al beneficio che i consorziati traggono dalla bonifica. Canone questo che è in stretta continuità sia con la previsione del (tuttora vigente) art. 11 del r.d. n. 215 del 1933 – secondo cui la ripartizione della «quota di spesa» tra i proprietari è fatta «in ragione dei benefici conseguiti» per effetto delle opere di bonifica e i criteri di ripartizione sono fissati negli statuti dei consorzi o con successiva deliberazione degli stessi – , sia con la richiamata intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008, che ha previsto che le spese del consorzio sono a carico dei consorziati «i cui immobili traggono beneficio dalle azioni dei Consorzi». Invero, pur essendo stata la decisione emessa per i Consorzi della Regione Calabria, indubbiamente la
Consulta ha fissato dei criteri generali per cui la contribuzione al consorzio di bonifica è dovuta solo in caso di beneficio diretto ed effettivo del singolo consorziato..
Secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, l'ente impositore è esonerato dalla suddetta prova del beneficio tutte le volte in cui vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente Autorità regionale, recante i criteri di riparto della contribuenza degli immobili compresi nel comprensorio di bonifica . Come, infatti, chiarito dalla Corte Suprema «costituisce principio ampiamente consolidato ... che, in presenza di documentato inserimento del bene del contribuente nel “perimetro di contribuenza” e di relativa valutazione nell'ambito di un “piano di classifica”, nessun ulteriore onere probatorio grava sul Consorzio che agisce per la riscossione del contributo, in difetto di specifica contestazione da parte del contribuente della pretesa consortile e dei relativi presupposti in prospettiva di disapplicazione degli atti anzidetti. La presunzione di beneficio con conseguente inversione dell'onere della prova non investe tutti gli immobili ricompresi nel comprensorio ma soltanto quelli inclusi nel perimetro di contribuenza: detto perimetro non coincide con il comprensorio di attività del Consorzio, consistendo soltanto in quell'area, posta all'interno del comprensorio, che gode o godrà dei benefici derivanti dalle opere realizzate o realizzande e che potrà essere sottoposta a contribuzione proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto. Il Consorzio, dunque, è esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del proprio potere impositivo e, di conseguenza, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato solo se adotta il piano di classifica. Tale inversione dell'onere probatorio realizza una presunzione iuris tantum e non iuris et de iure che può derivare solo dalla legge. Non viene meno, quindi, il diritto del contribuente di fornire nel giudizio tributario la prova contraria, anche se non abbia impugnato il piano di classifica in sede .
Dunque l'adozione del piano di classifica ingenera una presunzione di vantaggiosità dell'attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell'area di intervento (di natura non assoluta, ma juris tantum) che può essere superata con onere della prova a carico del consorziato.(V. Cass. 31.3.22 n. 10393)
Ne discende, quindi, che in tema di opposizione a cartella di pagamento avente ad oggetto contributi di bonifica, il presupposto impositivo che consiste nel vantaggio diretto ed immediato deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione del terreno nel perimetro di intervento consortile;
in assenza di tali requisiti grava invece sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un fondo sito nel comprensorio nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di benefici concreti derivanti dalle opere eseguite (Cass. 11431/2022)
Nel caso in esame la ricorrente ha contestato la pretesa del Consorzio eccependo sia la carenza della approvazione di un piano di classifica sia la inesistenza di un concreto beneficio per il suo fondo dalle eventuali opere eseguite, sia il non inserimento del fondo nel perimetro e/o comprensorio di contribuenza, tutte circostanze queste che non sono state confutate dalla resistente, rimasta contumace.
Peraltro va accolta l'ulteriore eccezione di prescrizione stante la notifica nel 2025 di oneri consortili del
2016-2018 ritenuto che la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (v.n. 29396/25) ha statuito che “ i contributi consortili di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia, nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n.4 c.c.”. Parimenti fondata va ritenuta l'eccezione circa il difetto di legittimazione, essendo stata la cartella notificata alla Ricorrente_1 quale “erede di Nominativo_1” senza alcuna prova in merito e stante che in presenza di coeredi nessuna solidarietà sussiste tra gli stessi per i debiti tributari
Ritenuta quindi che la fondatezza delle eccezioni proposte, in accoglimento del ricorso va annullata la cartella opposta.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Siracusa (sez. 1), pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe lo accoglie e annulla gli atti impugnati. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, nella misura di euro 2.905,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 19.01.2026.
Il OR Il Presidente
dr. Adriana Puglisi dott. Salvatore Virzì
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIRZI' SALVATORE, Presidente
LI RI, OR
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 555/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica 10 Siracusa - 91007400897
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220014539636507 QUOTA CONSORTIL 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220014539636507 QUOTA CONSORTIL 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 121/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 1.4.2025 Ricorrente_1 proponeva ricorso per l'annullamento della cartella di pagamento n. 29320220014539636507 notificata il 2/2025, emessa da Agenzia delle Entrate –
Riscossione su incarico del Consorzio di Bonifica 10 di Siracusa ed avente ad oggetto “Quota consortile anni 2016 - 2018” per l'importo complessivo di € 26.944,60 e richiesto in pagamento alla ricorrente nell'asserita qualità di “erede di Nominativo_1,” eccependo la mancanza di un piano di classifica e la delineazione di un perimetro di contribuenza nonché la circostanza che nessuna opera di miglioramento era stata realizzata tale da apportare un beneficio ai fondi, e quindi la non appartenenza degli stessi al comprensorio. In ogni caso eccepiva il difetto di motivazione e la prescrizione contestando la notifica alla stessa quale unica erede.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto opposto.
Nessuno si costituiva per il Consorzo .
All'udienza del 19.1.2026 la vertenza viene discussa e definita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierna ricorrente ha contestato la cartella notificata per contributo consortile –ruolo istituzionale
2016-2018 del Consorzio di Bonifica 10 di Siracusa eccependo la non debenza dal momento che non solo nessuna opera di bonifica e/o miglioramento era stata realizzata tale da poter arrecare un beneficio ai fondi ma stante, soprattutto, la mancata predisposizione e pubblicazione del piano di classifica e delle relative tabelle di contribuzione.
Per quanto attiene l'eccezione relativa alla mancata realizzazione di opere di miglioramento ritiene questa
Corte, al fine di affrontare l'annosa questione in materia di oneri consortili, di dover esaminare la sentenza della Corte Costituzionale n. 188 del 2018 che ha affermato che “nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziato-contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale;
esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria". Fermo restando che la debenza dei contributi consortili trova la sua fonte (statale) ancora nell'art. 860 cod. civ. – che prescrive che i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica (per cui, secondo la sentenza n. 5 del 1967, «l'obbligo di contribuenza deriva dalla legge
») – la norma di principio, che li governa, può ricavarsi dal canone generale della stessa disposizione che parametra il contenuto della prestazione patrimoniale obbligatoria al beneficio che i consorziati traggono dalla bonifica. Canone questo che è in stretta continuità sia con la previsione del (tuttora vigente) art. 11 del r.d. n. 215 del 1933 – secondo cui la ripartizione della «quota di spesa» tra i proprietari è fatta «in ragione dei benefici conseguiti» per effetto delle opere di bonifica e i criteri di ripartizione sono fissati negli statuti dei consorzi o con successiva deliberazione degli stessi – , sia con la richiamata intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008, che ha previsto che le spese del consorzio sono a carico dei consorziati «i cui immobili traggono beneficio dalle azioni dei Consorzi». Invero, pur essendo stata la decisione emessa per i Consorzi della Regione Calabria, indubbiamente la
Consulta ha fissato dei criteri generali per cui la contribuzione al consorzio di bonifica è dovuta solo in caso di beneficio diretto ed effettivo del singolo consorziato..
Secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, l'ente impositore è esonerato dalla suddetta prova del beneficio tutte le volte in cui vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente Autorità regionale, recante i criteri di riparto della contribuenza degli immobili compresi nel comprensorio di bonifica . Come, infatti, chiarito dalla Corte Suprema «costituisce principio ampiamente consolidato ... che, in presenza di documentato inserimento del bene del contribuente nel “perimetro di contribuenza” e di relativa valutazione nell'ambito di un “piano di classifica”, nessun ulteriore onere probatorio grava sul Consorzio che agisce per la riscossione del contributo, in difetto di specifica contestazione da parte del contribuente della pretesa consortile e dei relativi presupposti in prospettiva di disapplicazione degli atti anzidetti. La presunzione di beneficio con conseguente inversione dell'onere della prova non investe tutti gli immobili ricompresi nel comprensorio ma soltanto quelli inclusi nel perimetro di contribuenza: detto perimetro non coincide con il comprensorio di attività del Consorzio, consistendo soltanto in quell'area, posta all'interno del comprensorio, che gode o godrà dei benefici derivanti dalle opere realizzate o realizzande e che potrà essere sottoposta a contribuzione proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto. Il Consorzio, dunque, è esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del proprio potere impositivo e, di conseguenza, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato solo se adotta il piano di classifica. Tale inversione dell'onere probatorio realizza una presunzione iuris tantum e non iuris et de iure che può derivare solo dalla legge. Non viene meno, quindi, il diritto del contribuente di fornire nel giudizio tributario la prova contraria, anche se non abbia impugnato il piano di classifica in sede .
Dunque l'adozione del piano di classifica ingenera una presunzione di vantaggiosità dell'attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell'area di intervento (di natura non assoluta, ma juris tantum) che può essere superata con onere della prova a carico del consorziato.(V. Cass. 31.3.22 n. 10393)
Ne discende, quindi, che in tema di opposizione a cartella di pagamento avente ad oggetto contributi di bonifica, il presupposto impositivo che consiste nel vantaggio diretto ed immediato deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione del terreno nel perimetro di intervento consortile;
in assenza di tali requisiti grava invece sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un fondo sito nel comprensorio nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di benefici concreti derivanti dalle opere eseguite (Cass. 11431/2022)
Nel caso in esame la ricorrente ha contestato la pretesa del Consorzio eccependo sia la carenza della approvazione di un piano di classifica sia la inesistenza di un concreto beneficio per il suo fondo dalle eventuali opere eseguite, sia il non inserimento del fondo nel perimetro e/o comprensorio di contribuenza, tutte circostanze queste che non sono state confutate dalla resistente, rimasta contumace.
Peraltro va accolta l'ulteriore eccezione di prescrizione stante la notifica nel 2025 di oneri consortili del
2016-2018 ritenuto che la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (v.n. 29396/25) ha statuito che “ i contributi consortili di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia, nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n.4 c.c.”. Parimenti fondata va ritenuta l'eccezione circa il difetto di legittimazione, essendo stata la cartella notificata alla Ricorrente_1 quale “erede di Nominativo_1” senza alcuna prova in merito e stante che in presenza di coeredi nessuna solidarietà sussiste tra gli stessi per i debiti tributari
Ritenuta quindi che la fondatezza delle eccezioni proposte, in accoglimento del ricorso va annullata la cartella opposta.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Siracusa (sez. 1), pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe lo accoglie e annulla gli atti impugnati. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, nella misura di euro 2.905,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 19.01.2026.
Il OR Il Presidente
dr. Adriana Puglisi dott. Salvatore Virzì