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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 02/12/2024, n. 2415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2415 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 885/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 885/2023 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 12/09/2024; promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
, residente in [...] Contrada Granelli s. n. c. con il patrocinio
[...] dell'avv. Lucia Sturiale
RICORRENTE contro nata a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._2 residente in [...], con il patrocinio dell'avv.
Antonella Girmenia
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20/2/2023 chiedeva a Parte_1 questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Pachino con rito concordatario il giorno 23/6/1999. pagina 1 di 4 Rappresentava che dall'unione con erano nati i figli il CP_1 Per_1
24/3/2000 e il 22/9/2004 e che i coniugi si erano separati Per_2 consensualmente con decreto di omologa n. 86/2022 del 28/2/2022.
Chiedeva che la casa coniugale fosse assegnata alla moglie convivente con i figli maggiorenni, non ancora economicamente autonomi e che fosse autorizzato a versare direttamente ai figli l'importo mensile di € 300,00 cadauno.
Con comparsa del 15/9/2023 si costituiva , la quale aderiva alla CP_1 richiesta di divorzio, chiedeva in via riconvenzionale il riconoscimento di un assegno per sé di € 150,00 al mese e che il mantenimento per i figli, pari complessivamente ad € 600,00 fosse versato dal marito a lei.
Il Presidente f.f., esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza del 25/9/2023, con ordinanza emessa in pari data, confermava le condizioni di separazione sull'assegnazione della casa coniugale e sulle spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno, determinava in € 400,00
l'assegno che avrebbe dovuto versare a per il mantenimento dei Pt_1 CP_1 figli e . Per_1 Per_2
Nelle more dell'udienza di prima comparizione, le parti raggiungevano un accordo che depositavano in data 18/3/2024.
All'udienza del 19/3/2024 le parti chiedevano che la causa fosse rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 12/9/2024 le parti precisavano le conclusioni nei termini di cui all'accordo e chiedevano che la causa fosse posta in decisione.
Il Giudice si riservava di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda (visto del 17/7/2023).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre
1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione pagina 2 di 4 trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
1) entrambi i figli continueranno a vivere con la madre nella casa coniugale sita in
Pachino Via De Sanctis n. 119, che resterà assegnata alla IG.ra ; CP_1
2) il IG. si obbliga a versare, direttamente ai figli, la somma mensile di € Pt_1
600,00, in ragione di € 300,00 cadauno, a titolo di contributo per il loro mantenimento. Tale somma che sarà adeguata annualmente secondo gli indici di rivalutazione stabiliti dall'ISTAT sarà corrisposta anticipatamente, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico;
3) rimangono a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie che si renderanno necessarie per entrambi i figli, secondo le linee guida approvate dal Tribunale di Siracusa, che le parti dichiarano di ben conoscere e di condividere anche con riguardo alle modalità e tempi di rimborso delle stesse, ove anticipate da uno di loro.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal Collegio poiché non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Atteso l'esito concordato del giudizio e non essendo configurabile soccombenza, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P. Q. M.
visto l'art. 4 comma 13 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno
23/6/1999 trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di PACHINO dell'anno 1999 (Atto n. 31, Parte II Serie A) alle condizioni specificate in parte motiva;
DISPONE per il resto come concordato fra le parti;
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di PACHINO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
pagina 3 di 4 Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di conIGlio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 25.10.24.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 885/2023 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 12/09/2024; promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
, residente in [...] Contrada Granelli s. n. c. con il patrocinio
[...] dell'avv. Lucia Sturiale
RICORRENTE contro nata a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._2 residente in [...], con il patrocinio dell'avv.
Antonella Girmenia
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20/2/2023 chiedeva a Parte_1 questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Pachino con rito concordatario il giorno 23/6/1999. pagina 1 di 4 Rappresentava che dall'unione con erano nati i figli il CP_1 Per_1
24/3/2000 e il 22/9/2004 e che i coniugi si erano separati Per_2 consensualmente con decreto di omologa n. 86/2022 del 28/2/2022.
Chiedeva che la casa coniugale fosse assegnata alla moglie convivente con i figli maggiorenni, non ancora economicamente autonomi e che fosse autorizzato a versare direttamente ai figli l'importo mensile di € 300,00 cadauno.
Con comparsa del 15/9/2023 si costituiva , la quale aderiva alla CP_1 richiesta di divorzio, chiedeva in via riconvenzionale il riconoscimento di un assegno per sé di € 150,00 al mese e che il mantenimento per i figli, pari complessivamente ad € 600,00 fosse versato dal marito a lei.
Il Presidente f.f., esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza del 25/9/2023, con ordinanza emessa in pari data, confermava le condizioni di separazione sull'assegnazione della casa coniugale e sulle spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno, determinava in € 400,00
l'assegno che avrebbe dovuto versare a per il mantenimento dei Pt_1 CP_1 figli e . Per_1 Per_2
Nelle more dell'udienza di prima comparizione, le parti raggiungevano un accordo che depositavano in data 18/3/2024.
All'udienza del 19/3/2024 le parti chiedevano che la causa fosse rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 12/9/2024 le parti precisavano le conclusioni nei termini di cui all'accordo e chiedevano che la causa fosse posta in decisione.
Il Giudice si riservava di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda (visto del 17/7/2023).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre
1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione pagina 2 di 4 trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
1) entrambi i figli continueranno a vivere con la madre nella casa coniugale sita in
Pachino Via De Sanctis n. 119, che resterà assegnata alla IG.ra ; CP_1
2) il IG. si obbliga a versare, direttamente ai figli, la somma mensile di € Pt_1
600,00, in ragione di € 300,00 cadauno, a titolo di contributo per il loro mantenimento. Tale somma che sarà adeguata annualmente secondo gli indici di rivalutazione stabiliti dall'ISTAT sarà corrisposta anticipatamente, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico;
3) rimangono a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie che si renderanno necessarie per entrambi i figli, secondo le linee guida approvate dal Tribunale di Siracusa, che le parti dichiarano di ben conoscere e di condividere anche con riguardo alle modalità e tempi di rimborso delle stesse, ove anticipate da uno di loro.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal Collegio poiché non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Atteso l'esito concordato del giudizio e non essendo configurabile soccombenza, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P. Q. M.
visto l'art. 4 comma 13 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno
23/6/1999 trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di PACHINO dell'anno 1999 (Atto n. 31, Parte II Serie A) alle condizioni specificate in parte motiva;
DISPONE per il resto come concordato fra le parti;
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di PACHINO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
pagina 3 di 4 Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di conIGlio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 25.10.24.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4