CA
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 14/10/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Francesco S. Filocamo Presidente relatore
Dr. Silvia R. Fabrizio Consigliere
Dr. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al N° 211 del Ruolo generale dell'anno 2025, promossa da:
, in persona del legale rappresentante , rappresentata e Pt_1 Parte_2
difesa dall'avv. Ugo Giuliani;
- reclamante -
CONTRO
, in persona del curatore pro Controparte_1
tempore, autorizzato dal G.D. con decreto del 28/4/2025, rappresentato e difeso dagli avv.ti Tiziana Lobello e Andrea Secone;
, contumace;
CP_2
- reclamati -
OGGETTO: reclamo ai sensi dell'art. 51 d.lgs. 14/2019 (CCII) avverso sentenza di apertura di liquidazione giudiziale n. 2/2025 del Tribunale di Teramo, pubblicata il
17/1/2025.
CONCLUSIONI
Per la reclamante: «accertata e dichiarata la nullità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, nonché la insussistenza dello stato di insolvenza per le causali spiegate in premessa, revocare la sentenza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale n. 2/2025 del Tribunale di Teramo, con vittoria di spese ed onorario di giudizio».
Per il curatore della liquidazione giudiziale: «1. Respingere il reclamo perché infondato in fatto e in diritto;
2. Con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite ».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza reclamata ha disposto l'apertura della liquidazione giudiziale della Pa
in accoglimento di ricorso depositato da (creditrice della
[...] CP_2
complessiva somma di € 52.866,28, in forza di ordinanza ex art. 702-bis ss. c.p.c. confermata in sede di appello), dopo avere constatato:
a) la natura di imprenditore commerciale della debitrice;
b) la mancata prova, da parte della stessa, non costituitasi nel procedimento ex art. 41
d.lgs. 14/2019 (di seguito CCII), del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. d);
c) la sussistenza dello stato di insolvenza della debitrice, emergente dall'inadempimento nei confronti della ricorrente, nonostante la notificazione di precetto;
dall'inadempimento degli ulteriori crediti erariali (per complessivi € 68.663,24) risultanti dalle informazioni assunte;
dall'omesso deposito di bilanci successivi all'esercizio 2018; dalla risalente chiusura dei locali presso cui era ubicata la sede legale, oggetto di rilascio in data 28/4/2022;
d) il superamento della soglia di debiti esigibili prevista dall'art. 49 comma 5 CCII.
2. La sentenza è stata reclamata dalla società sottoposta a liquidazione giudiziale, con un ricorso con il quale, nel chiedere la revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, sono stati articolati i seguenti profili di censura della sentenza:
a) nullità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, in quanto eseguita mediante deposito presso la casa comunale da parte dell'ufficiale giudiziario all'esito di infruttuoso tentativo di notificazione presso la sede legale, anziché presso l'indirizzo di posta elettronica certificata della società e/o del suo legale rappresentante e comunque senza alcun avviso del deposito nella casa comunale alla società, né presso la sede legale, né presso la residenza del legale rappresentante (ove poi era stata notificata la sentenza reclamata);
b) omessa notificazione del ricorso e del decreto entro il termine perentorio inizialmente assegnato dal Tribunale, in quanto dopo un primo tentativo di notifica in data 23/01/24 non era andata a buon fine per il mancato deposito presso la casa comunale e quello successivo in data 26/04/24 non era andato a buon fine per il mancato rispetto del termine minimo prescritto;
pag. 2/10 c) insussistenza dei presupposti di cui all'art.2, comma 1 lett.d, del CCII, essendo rimasta la società “inattiva a far tempo dal 2019”, come attestato dal commercialista
“tenutario delle scritture contabili”;
d) insussistenza dello stato di insolvenza, in quanto:
d1) la ricorrente aveva rilasciato una dichiarazione “di non avere più CP_2
nulla a pretendere” dalla (emergendo così anche il difetto di interesse di Pt_1
legittimazione attiva del creditore procedente);
d2) per “alcune delle cartelle esattoriali inserite nell'estratto del ruolo depositato dall' era stata formulata istanza di rateizzazione e corrisposto quanto ritenuto CP_3
dovuto nei piani di rientro concordati, mentre le altre cartelle esattoriali non erano state ancora notificate;
d3) con sentenza n.1080/2024, pubblicata il 18/10/2024, il Tribunale di Teramo aveva condannato la al pagamento della somma di € 551.725,41 in favore Parte_3
della , quale cessionaria di crediti della Pt_1 Controparte_4
(quanto ad € 510.454,22) e della (quanto
[...] Controparte_5
ad € 41.271,19, già corrisposti dalla il 31/12/24). Parte_3
3. Fissata con decreto presidenziale, per la comparizione delle parti, l'udienza – sostituita a norma dell'art. 127-ter c.p.c. da deposito di note scritte – e notificati reclamo e decreto al curatore della liquidazione giudiziale ed alla creditrice che ne ha chiesto l'apertura, mentre quest'ultima non ha svolto alcuna attività difensiva (ed è stata dichiarata contumace), il primo si è tempestivamente costituito per resistere al reclamo sostenendo: che la notificazione a mezzo pec del ricorso per apertura della liquidazione e il decreto di comparizione davanti al giudice delegato per l'istruttoria non era stata possibile, da parte della cancelleria, per “indirizzo non valido” (come da avviso di mancata consegna prodotto in copia analogica); che i suddetti atti erano stati poi correttamente notificati secondo quanto prescritto dall'art. 40 CCII (che non prevede alcuna notificazione presso la residenza del legale rappresentante); che non era stata fornita alcuna prova circa il possesso dei requisiti che caratterizzano l'impresa minore esentata da liquidazione giudiziale;
che anche lo stato di insolvenza – ampiamente dimostrato dagli indici esposti nella sentenza reclamata e non contestati dalla reclamante – non poteva essere escluso dalla condanna di cui alla sentenza n. 1080/2024
pag. 3/10 (prodotta solo parzialmente con il reclamo), basata su una cessione di credito dichiarata inefficace nei confronti del fallimento della cedente con Controparte_4
sentenza del Tribunale di Teramo n. 20/2025 (pubblicata l'8/1/2025, prima della sentenza qui reclamata), che aveva accolto la azione revocatoria inizialmente esercitata da con intervento del curatore del fallimento della cedente e che era stata Persona_1
preceduta dal provvedimento del 9/11/2022 con cui quest'ultimo fallimento era stato autorizzato a procedere a sequestro conservativo nei confronti della ino a Pt_1
concorrenza di € 550.000,00.
4. Depositate dalle parti le note scritte in sostituzione di udienza e rigettata la istanza di sospensione ex art. 52 CCII avanzata contestualmente al reclamo, la causa è stata trattenuta in decisione e viene ora decisa con la presente sentenza.
5. Ritiene la Corte che il reclamo non possa trovare accoglimento in alcuno dei profili di censura sopra enucleati, per le ragioni già sommariamente indicate nell'ordinanza di rigetto dell'istanza di cui all'art. 52 CCII e di seguito più diffusamente esposte.
6. I primi due motivi di reclamo sono palesemente infondati, risultando per tabulas che la notificazione del ricorso e del decreto di convocazione della odierna reclamante davanti al Tribunale di Teramo venne, come prescritto dall'art. 40 comma 6 CCII, tentata dapprima dalla cancelleria del suddetto Tribunale a mezzo posta elettronica certificata presso il domicilio digitale ( risultante dal registro delle Email_1
imprese (si veda la visura camerale della in atti), ma ebbe esito negativo per Pt_1
“indirizzo non valido” (si veda l'avviso di mancata consegna in atti). Successivamente – come risulta anche dall'esposizione contenuta nel reclamo - la società ricorrente provvide a richiedere la notificazione all'ufficiale giudiziario, il quale (dopo un primo vano tentativo di notificazione presso la sede legale della società risultante dal registro delle imprese, non seguito da deposito presso la casa comunale, e dopo una notificazione perfezionatasi con il suddetto deposito, della quale il Giudice delegato ordinò la rinnovazione per insufficienza del lasso temporale tra tale deposito e l'udienza) notificò infine il ricorso ed il decreto di rinvio all'udienza del 26/6/2024 del procedimento di prime cure mediante nuovamente vano accesso presso l'indirizzo della sede legale in Atri della risultante dal registro delle imprese in data 14/5/2024 e Pt_1
deposito del plico presso la casa comunale di Atri in data 22/5/2024.
pag. 4/10 6.1. Si è, in tal modo, validamente perfezionato l'iter notificatorio previsto dal comma 8 dell'art. 40 CCII per il caso di esito negativo della notificazione telematica per causa non imputabile al destinatario. Tale norma non prevede alcuna notificazione presso l'indirizzo pec o la residenza del legale rappresentante delle persone giuridiche destinatarie della notificazione, né alcun avviso del deposito presso la casa comunale
(salvo che in favore delle sole persone fisiche non obbligate a munirsi di domicilio digitale, ipotesi che nella specie non ricorre).
6.2. E' opportuno aggiungere che quello delineato dall'art. 40 CCII è un procedimento notificatorio caratterizzato da specialità rispetto alle generali previsioni del codice di rito, ma che assicura comunque il diritto di difesa del debitore, senza porre eccezioni alla regola generale vigente nel nostro ordinamento processuale secondo cui, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, non è data distinzione fra conoscenza meramente formale e conoscenza effettiva dell'atto notificato, ma va garantita la conoscenza resa possibile dal rispetto delle norme prescritte per la notificazione;
ne consegue che, una volta che la notificazione si sia perfezionata ai sensi di legge, il procedimento deve ritenersi correttamente introdotto nei confronti del destinatario, la cui eventuale mancata comparizione all'udienza (qualificabile in termini di contumacia) non è di ostacolo alla decisione (in tal senso, ad esempio, con riferimento all'art. 15 della previgente legge fallimentare, Cass. 27054/2016; 619/2016). E va, ancora, sottolineato come la giurisprudenza di legittimità (condivisa da questa Corte) abbia non solo affermato che lo speciale procedimento notificatorio di cui all'art. 15 l.f. (oggi sostituito dal citato art. 40) debba essere seguito anche allorché sia chiesto il fallimento di impresa cancellata dal registro delle imprese (si vedano, tra le più recenti, Cass.
5253/2017; 1156/2017), ma altresì ritenuto – anche sulla scorta della sentenza 146/2016 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del novellato terzo comma dell'art. 15 l.f. in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione – in diverse occasioni (si vedano, ad esempio, Cass. 7083/2022;
19688/2017; 13917/2016) che le “esigenze di compatibilità tra il diritto di difesa e gli obiettivi di speditezza e operatività, ai quali deve essere improntato il procedimento concorsuale”, escludono profili di incostituzionalità dello speciale procedimento notificatorio approntato dal legislatore, tenuto anche conto che le ragioni sostanziali di pag. 5/10 difesa del debitore intimato sono garantite dalla ancora oggi riconosciuta natura devolutiva del reclamo, la quale consente al sottoposto a liquidazione giudiziale, benché non costituito innanzi al tribunale, di indicare, comunque, per la prima volta, in sede di reclamo avverso la sentenza di primo grado i fatti a sua difesa ed i mezzi di prova di cui intenda avvalersi al fine di sindacare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi che hanno condotto all'apertura della liquidazione giudiziale.
6.3. Infine, dall'iniziale mancato perfezionamento della notificazione (imputabile all'Ufficiale giudiziario che omise il deposito) e dalla inosservanza del termine minimo, che indussero il giudice delegato a disporre la rinnovazione di entrambe le precedenti notificazioni non può desumersi il mancato rispetto del termine perentorio inizialmente fissato, comunque non comportante nullità della successiva notificazione validamente perfezionatasi.
7. Anche il terzo motivo di reclamo è palesemente infondato, essendo sufficiente, per escludere il possesso congiunto in capo alla reclamante dei requisiti che caratterizzano l'impresa minore ai sensi del combinato disposto degli artt. 121 e 2 comma 1 lett. d)
CCII, la circostanza, riferita e documentata dalla stessa reclamante, che quest'ultima divenne, dall'anno 2018, titolare dei crediti cedutile dalla
[...]
e dalla quantificati, Controparte_4 Controparte_5
nell'ottobre 2024, in oltre € 550.000,00, con conseguente persistenza (in tutto il triennio anteriore alla proposizione del ricorso per apertura della liquidazione giudiziale) di un attivo patrimoniale di ammontare complessivo superiore ad euro trecentomila. A ciò si aggiunga che, in assenza di concreti elementi di valutazione, non offerti dalla reclamante che vi era onerata, non è sufficiente, per ritenere effettivamente posseduti i restanti requisiti di esenzione soggettiva dalla liquidazione giudiziale, la circostanza della inattività della società protrattasi dal 2019 e la mera dichiarazione del commercialista tenutario della contabilità.
8. Sorte non diversa da quelli sin qui esaminati ha anche il terzo, articolato motivo di reclamo.
8.1. Quanto alla dichiarazione liberatoria rilasciata da soggetto non indicato in nome della originaria creditrice oggi reclamata, recante la data (successiva a quella di pubblicazione della sentenza qui reclamata) del 5/3/3025 (giorno anteriore a quello di pag. 6/10 deposito del reclamo), da essa è dato – a tutto concedere - desumere esclusivamente che alla data suindicata la spa non aveva “più nulla a pretendere dalla , CP_2 Pt_1
ma non anche che tale venire meno della pretesa fatta valere con il ricorso e ribadita mediante la partecipazione all'ultima udienza svoltasi davanti al giudice delegato dal
Tribunale di Teramo sia dipesa dal pagamento del debito da parte della e, in Pt_1
ogni caso, a quale data (anteriore o posteriore rispetto alla pubblicazione della sentenza reclamata) risalga l'eventuale pagamento. È, allora, sufficiente ricordare che, per costante e condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la desistenza del creditore istante, in quanto atto di natura meramente processuale rivolto, al pari della domanda iniziale, al giudice, è inidonea a spiegare i propri effetti qualora venga depositata allorché il procedimento prefallimentare sia stato definito con la deliberazione della decisione, anche se questa non sia stata ancora pubblicata” (Cass.
13187/2020) e che anche l'eventuale pagamento del debito sotteso alla desistenza,
(anche sopravvenuta rispetto alla pubblicazione della sentenza) “fa venir meno la legittimazione del creditore istante al momento della dichiarazione di fallimento [oggi dell'apertura della liquidazione giudiziale] se il pagamento risulti avvenuto in epoca antecedente a questa, con atto di data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c.” (così Cass.
11495/2024 e già 16122/2019). Nella specie non sono stati neanche allegati, e tanto meno provati con scrittura avente data certa, l'an, il quantum ed il quando del pagamento del credito della spa CP_2
8.2. Quanto ai debiti nei confronti dell'erario attestati dall'estratto del ruolo depositato da la rateizzazione di due di essi (di importo pari complessivamente ad € 416,61) CP_3
risultava già dal medesimo estratto e ad essa si riferisce la documentazione prodotta con il reclamo. Pertanto, permane la rilevanza, ai fini della valutazione della insolvenza, dell'inadempimento degli ulteriori debiti erariali per complessivi € 68.246,63, rimasti insoddisfatti nonostante la notificazione di avvisi di addebito e di cartelle esattoriali
(attestata dal medesimo estratto suindicato) nel periodo compreso tra il dicembre 2016 e il dicembre 2023.
8.3. Quanto al credito accertato dalla sentenza n. 1080/2024 (di cui non risulta il passaggio in giudicato), la concreta ed effettiva possibilità di realizzo del medesimo (in misura superiore a quella già corrisposta, pari ad € 41.271,19, insufficiente a consentire pag. 7/10 il pagamento integrale dei debiti erariali residui di cui al punto precedente) è resa più che dubbia ed incerta non solo dalla successiva sentenza – la quale risulta impugnata in proprio solo da soci illimitatamente responsabili Controparte_4
dichiarati falliti ma agenti personalmente nonostante la partecipazione al giudizio del curatore anche dei loro fallimenti - che ha dichiarato inefficace nei confronti del fallimento snc di la cessione del Controparte_4 Controparte_4
credito in favore della credito quantificato in € 510.454,22 nella ricordata Pt_1
sentenza 1080/2024), ma anche dal provvedimento di sequestro conservativo, fino a concorrenza di € 550.000,00, emesso in corso della causa revocatoria in favore del fallimento della cedente e contro la . Pt_1
8.3.1. Pertanto, la sentenza invocata dalla odierna reclamante (la quale ha taciuto, nel reclamo, la già pronunciata revoca della cessione di credito ed il già autorizzato sequestro conservativo, allegati e documentati solo dal curatore della liquidazione giudiziale reclamata) non è sufficiente per pervenire, quanto all'accertamento di sussistenza della insolvenza, ad esito diverso da quello cui hanno già condotto – nella sentenza reclamata - i plurimi indici di insolvenza ivi evidenziati e non contestati (se non, ma infondatamente, quanto all'inadempimento dei debiti erariali) dalla reclamante, tra i quali assumono particolare rilevanza l'omesso deposito dei bilanci successivi all'anno 2018 e la risalente (al 2019) cessazione dell'attività imprenditoriale (e della possibilità di ricavare dalla stessa risorse economiche con cui soddisfare regolarmente le altrettanto risalenti obbligazioni accertate), ed ai quali occorre aggiungere anche l'esito negativo delle ricerche ex art. 492-bis c.p.c. da parte dell'ufficiale giudiziario compulsato dalla dopo la notificazione dell'atto di precetto. CP_2
9. Il reclamo deve essere quindi interamente rigettato e la reclamante, in quanto soccombente, deve essere condannata a rimborsare in favore della reclamata costituita le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato e della bassa complessità della causa e delle attività svolte, in base ai parametri medi di cui al d.m. 55/2014.
9.1. La condanna al rimborso delle spese deve essere estesa anche a Parte_2
, legale rappresentante della reclamante che ha conferito la procura, ai sensi
[...]
degli artt. 51 comma 15 CCII e, comunque, dell'art. 94 c.p.c.. Tale ultima norma pag. 8/10 prevede la condanna alle spese in favore dell'avversario vincitore, eventualmente in solido con la parte, del soggetto che la rappresenti, condanna che si giustifica con il fatto che il predetto, pur non assumendo la veste di parte nel processo, esplica pur tuttavia, anche se in nome altrui, un'attività processuale in maniera autonoma. Siffatta condanna postula la ricorrenza di gravi motivi, quali la trasgressione del dovere di lealtà
e probità di cui all'art. 88 c.p.c., ovvero la mancanza della normale prudenza tipica della responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. (Cass. ord. 9203/2020).
9.1.1. Nella specie, appare evidente non solo la imprudenza, ma la mala fede insita nella proposizione di un reclamo in gran parte manifestamente infondato e per il resto reticente su circostanze conosciute dalla reclamante e rilevanti ai fini della valutazione della fondatezza o meno del reclamo.
9.2. Per le stesse ragioni sussistono i presupposti per disporre la condanna della società reclamante, ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., al pagamento in favore della reclamata costituita di una ulteriore somma, equitativamente determinata in € 5.000,00 (pari a poco più della metà delle spese processuali) ed in favore della cassa delle ammende della somma di € 2.500,00.
9.3. Infine, il rigetto del reclamo comporta la sussistenza – della quale occorre dare atto
– dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, dpr 115/2002 per l'obbligo di versamento, da parte della reclamante e, in solido con essa, di (ai Parte_2
sensi del citato ar. 51 comma 15 CCII), di una somma pari al contributo unificato dovuto per il reclamo.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo:
1. rigetta il reclamo;
2. condanna la società reclamante e , in solido, a rimborsare alla Parte_2
liquidazione giudiziale reclamata le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi
€ 9.991,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed I.V.A. e C.A.P. come per legge;
3. condanna, inoltre, la società reclamante al pagamento, in favore della liquidazione giudiziale reclamata della somma di € 5.000,00 ed in favore della cassa delle ammende della somma di € 2.500,00, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo, ai sensi dell'art. 96 commi 3 e 4 c.p.c.;
pag. 9/10 4. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, dpr
115/2002 per l'obbligo di versamento, da parte della reclamante e, in solido con essa, di
, di una somma pari al contributo unificato dovuto per il reclamo;
Parte_2
5. manda alla cancelleria per la notificazione alle parti, la comunicazione al Tribunale di
Teramo e la iscrizione al registro delle imprese della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025
Il Presidente estensore
F. S. Filocamo
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Francesco S. Filocamo Presidente relatore
Dr. Silvia R. Fabrizio Consigliere
Dr. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al N° 211 del Ruolo generale dell'anno 2025, promossa da:
, in persona del legale rappresentante , rappresentata e Pt_1 Parte_2
difesa dall'avv. Ugo Giuliani;
- reclamante -
CONTRO
, in persona del curatore pro Controparte_1
tempore, autorizzato dal G.D. con decreto del 28/4/2025, rappresentato e difeso dagli avv.ti Tiziana Lobello e Andrea Secone;
, contumace;
CP_2
- reclamati -
OGGETTO: reclamo ai sensi dell'art. 51 d.lgs. 14/2019 (CCII) avverso sentenza di apertura di liquidazione giudiziale n. 2/2025 del Tribunale di Teramo, pubblicata il
17/1/2025.
CONCLUSIONI
Per la reclamante: «accertata e dichiarata la nullità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, nonché la insussistenza dello stato di insolvenza per le causali spiegate in premessa, revocare la sentenza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale n. 2/2025 del Tribunale di Teramo, con vittoria di spese ed onorario di giudizio».
Per il curatore della liquidazione giudiziale: «1. Respingere il reclamo perché infondato in fatto e in diritto;
2. Con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite ».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza reclamata ha disposto l'apertura della liquidazione giudiziale della Pa
in accoglimento di ricorso depositato da (creditrice della
[...] CP_2
complessiva somma di € 52.866,28, in forza di ordinanza ex art. 702-bis ss. c.p.c. confermata in sede di appello), dopo avere constatato:
a) la natura di imprenditore commerciale della debitrice;
b) la mancata prova, da parte della stessa, non costituitasi nel procedimento ex art. 41
d.lgs. 14/2019 (di seguito CCII), del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. d);
c) la sussistenza dello stato di insolvenza della debitrice, emergente dall'inadempimento nei confronti della ricorrente, nonostante la notificazione di precetto;
dall'inadempimento degli ulteriori crediti erariali (per complessivi € 68.663,24) risultanti dalle informazioni assunte;
dall'omesso deposito di bilanci successivi all'esercizio 2018; dalla risalente chiusura dei locali presso cui era ubicata la sede legale, oggetto di rilascio in data 28/4/2022;
d) il superamento della soglia di debiti esigibili prevista dall'art. 49 comma 5 CCII.
2. La sentenza è stata reclamata dalla società sottoposta a liquidazione giudiziale, con un ricorso con il quale, nel chiedere la revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, sono stati articolati i seguenti profili di censura della sentenza:
a) nullità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, in quanto eseguita mediante deposito presso la casa comunale da parte dell'ufficiale giudiziario all'esito di infruttuoso tentativo di notificazione presso la sede legale, anziché presso l'indirizzo di posta elettronica certificata della società e/o del suo legale rappresentante e comunque senza alcun avviso del deposito nella casa comunale alla società, né presso la sede legale, né presso la residenza del legale rappresentante (ove poi era stata notificata la sentenza reclamata);
b) omessa notificazione del ricorso e del decreto entro il termine perentorio inizialmente assegnato dal Tribunale, in quanto dopo un primo tentativo di notifica in data 23/01/24 non era andata a buon fine per il mancato deposito presso la casa comunale e quello successivo in data 26/04/24 non era andato a buon fine per il mancato rispetto del termine minimo prescritto;
pag. 2/10 c) insussistenza dei presupposti di cui all'art.2, comma 1 lett.d, del CCII, essendo rimasta la società “inattiva a far tempo dal 2019”, come attestato dal commercialista
“tenutario delle scritture contabili”;
d) insussistenza dello stato di insolvenza, in quanto:
d1) la ricorrente aveva rilasciato una dichiarazione “di non avere più CP_2
nulla a pretendere” dalla (emergendo così anche il difetto di interesse di Pt_1
legittimazione attiva del creditore procedente);
d2) per “alcune delle cartelle esattoriali inserite nell'estratto del ruolo depositato dall' era stata formulata istanza di rateizzazione e corrisposto quanto ritenuto CP_3
dovuto nei piani di rientro concordati, mentre le altre cartelle esattoriali non erano state ancora notificate;
d3) con sentenza n.1080/2024, pubblicata il 18/10/2024, il Tribunale di Teramo aveva condannato la al pagamento della somma di € 551.725,41 in favore Parte_3
della , quale cessionaria di crediti della Pt_1 Controparte_4
(quanto ad € 510.454,22) e della (quanto
[...] Controparte_5
ad € 41.271,19, già corrisposti dalla il 31/12/24). Parte_3
3. Fissata con decreto presidenziale, per la comparizione delle parti, l'udienza – sostituita a norma dell'art. 127-ter c.p.c. da deposito di note scritte – e notificati reclamo e decreto al curatore della liquidazione giudiziale ed alla creditrice che ne ha chiesto l'apertura, mentre quest'ultima non ha svolto alcuna attività difensiva (ed è stata dichiarata contumace), il primo si è tempestivamente costituito per resistere al reclamo sostenendo: che la notificazione a mezzo pec del ricorso per apertura della liquidazione e il decreto di comparizione davanti al giudice delegato per l'istruttoria non era stata possibile, da parte della cancelleria, per “indirizzo non valido” (come da avviso di mancata consegna prodotto in copia analogica); che i suddetti atti erano stati poi correttamente notificati secondo quanto prescritto dall'art. 40 CCII (che non prevede alcuna notificazione presso la residenza del legale rappresentante); che non era stata fornita alcuna prova circa il possesso dei requisiti che caratterizzano l'impresa minore esentata da liquidazione giudiziale;
che anche lo stato di insolvenza – ampiamente dimostrato dagli indici esposti nella sentenza reclamata e non contestati dalla reclamante – non poteva essere escluso dalla condanna di cui alla sentenza n. 1080/2024
pag. 3/10 (prodotta solo parzialmente con il reclamo), basata su una cessione di credito dichiarata inefficace nei confronti del fallimento della cedente con Controparte_4
sentenza del Tribunale di Teramo n. 20/2025 (pubblicata l'8/1/2025, prima della sentenza qui reclamata), che aveva accolto la azione revocatoria inizialmente esercitata da con intervento del curatore del fallimento della cedente e che era stata Persona_1
preceduta dal provvedimento del 9/11/2022 con cui quest'ultimo fallimento era stato autorizzato a procedere a sequestro conservativo nei confronti della ino a Pt_1
concorrenza di € 550.000,00.
4. Depositate dalle parti le note scritte in sostituzione di udienza e rigettata la istanza di sospensione ex art. 52 CCII avanzata contestualmente al reclamo, la causa è stata trattenuta in decisione e viene ora decisa con la presente sentenza.
5. Ritiene la Corte che il reclamo non possa trovare accoglimento in alcuno dei profili di censura sopra enucleati, per le ragioni già sommariamente indicate nell'ordinanza di rigetto dell'istanza di cui all'art. 52 CCII e di seguito più diffusamente esposte.
6. I primi due motivi di reclamo sono palesemente infondati, risultando per tabulas che la notificazione del ricorso e del decreto di convocazione della odierna reclamante davanti al Tribunale di Teramo venne, come prescritto dall'art. 40 comma 6 CCII, tentata dapprima dalla cancelleria del suddetto Tribunale a mezzo posta elettronica certificata presso il domicilio digitale ( risultante dal registro delle Email_1
imprese (si veda la visura camerale della in atti), ma ebbe esito negativo per Pt_1
“indirizzo non valido” (si veda l'avviso di mancata consegna in atti). Successivamente – come risulta anche dall'esposizione contenuta nel reclamo - la società ricorrente provvide a richiedere la notificazione all'ufficiale giudiziario, il quale (dopo un primo vano tentativo di notificazione presso la sede legale della società risultante dal registro delle imprese, non seguito da deposito presso la casa comunale, e dopo una notificazione perfezionatasi con il suddetto deposito, della quale il Giudice delegato ordinò la rinnovazione per insufficienza del lasso temporale tra tale deposito e l'udienza) notificò infine il ricorso ed il decreto di rinvio all'udienza del 26/6/2024 del procedimento di prime cure mediante nuovamente vano accesso presso l'indirizzo della sede legale in Atri della risultante dal registro delle imprese in data 14/5/2024 e Pt_1
deposito del plico presso la casa comunale di Atri in data 22/5/2024.
pag. 4/10 6.1. Si è, in tal modo, validamente perfezionato l'iter notificatorio previsto dal comma 8 dell'art. 40 CCII per il caso di esito negativo della notificazione telematica per causa non imputabile al destinatario. Tale norma non prevede alcuna notificazione presso l'indirizzo pec o la residenza del legale rappresentante delle persone giuridiche destinatarie della notificazione, né alcun avviso del deposito presso la casa comunale
(salvo che in favore delle sole persone fisiche non obbligate a munirsi di domicilio digitale, ipotesi che nella specie non ricorre).
6.2. E' opportuno aggiungere che quello delineato dall'art. 40 CCII è un procedimento notificatorio caratterizzato da specialità rispetto alle generali previsioni del codice di rito, ma che assicura comunque il diritto di difesa del debitore, senza porre eccezioni alla regola generale vigente nel nostro ordinamento processuale secondo cui, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, non è data distinzione fra conoscenza meramente formale e conoscenza effettiva dell'atto notificato, ma va garantita la conoscenza resa possibile dal rispetto delle norme prescritte per la notificazione;
ne consegue che, una volta che la notificazione si sia perfezionata ai sensi di legge, il procedimento deve ritenersi correttamente introdotto nei confronti del destinatario, la cui eventuale mancata comparizione all'udienza (qualificabile in termini di contumacia) non è di ostacolo alla decisione (in tal senso, ad esempio, con riferimento all'art. 15 della previgente legge fallimentare, Cass. 27054/2016; 619/2016). E va, ancora, sottolineato come la giurisprudenza di legittimità (condivisa da questa Corte) abbia non solo affermato che lo speciale procedimento notificatorio di cui all'art. 15 l.f. (oggi sostituito dal citato art. 40) debba essere seguito anche allorché sia chiesto il fallimento di impresa cancellata dal registro delle imprese (si vedano, tra le più recenti, Cass.
5253/2017; 1156/2017), ma altresì ritenuto – anche sulla scorta della sentenza 146/2016 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del novellato terzo comma dell'art. 15 l.f. in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione – in diverse occasioni (si vedano, ad esempio, Cass. 7083/2022;
19688/2017; 13917/2016) che le “esigenze di compatibilità tra il diritto di difesa e gli obiettivi di speditezza e operatività, ai quali deve essere improntato il procedimento concorsuale”, escludono profili di incostituzionalità dello speciale procedimento notificatorio approntato dal legislatore, tenuto anche conto che le ragioni sostanziali di pag. 5/10 difesa del debitore intimato sono garantite dalla ancora oggi riconosciuta natura devolutiva del reclamo, la quale consente al sottoposto a liquidazione giudiziale, benché non costituito innanzi al tribunale, di indicare, comunque, per la prima volta, in sede di reclamo avverso la sentenza di primo grado i fatti a sua difesa ed i mezzi di prova di cui intenda avvalersi al fine di sindacare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi che hanno condotto all'apertura della liquidazione giudiziale.
6.3. Infine, dall'iniziale mancato perfezionamento della notificazione (imputabile all'Ufficiale giudiziario che omise il deposito) e dalla inosservanza del termine minimo, che indussero il giudice delegato a disporre la rinnovazione di entrambe le precedenti notificazioni non può desumersi il mancato rispetto del termine perentorio inizialmente fissato, comunque non comportante nullità della successiva notificazione validamente perfezionatasi.
7. Anche il terzo motivo di reclamo è palesemente infondato, essendo sufficiente, per escludere il possesso congiunto in capo alla reclamante dei requisiti che caratterizzano l'impresa minore ai sensi del combinato disposto degli artt. 121 e 2 comma 1 lett. d)
CCII, la circostanza, riferita e documentata dalla stessa reclamante, che quest'ultima divenne, dall'anno 2018, titolare dei crediti cedutile dalla
[...]
e dalla quantificati, Controparte_4 Controparte_5
nell'ottobre 2024, in oltre € 550.000,00, con conseguente persistenza (in tutto il triennio anteriore alla proposizione del ricorso per apertura della liquidazione giudiziale) di un attivo patrimoniale di ammontare complessivo superiore ad euro trecentomila. A ciò si aggiunga che, in assenza di concreti elementi di valutazione, non offerti dalla reclamante che vi era onerata, non è sufficiente, per ritenere effettivamente posseduti i restanti requisiti di esenzione soggettiva dalla liquidazione giudiziale, la circostanza della inattività della società protrattasi dal 2019 e la mera dichiarazione del commercialista tenutario della contabilità.
8. Sorte non diversa da quelli sin qui esaminati ha anche il terzo, articolato motivo di reclamo.
8.1. Quanto alla dichiarazione liberatoria rilasciata da soggetto non indicato in nome della originaria creditrice oggi reclamata, recante la data (successiva a quella di pubblicazione della sentenza qui reclamata) del 5/3/3025 (giorno anteriore a quello di pag. 6/10 deposito del reclamo), da essa è dato – a tutto concedere - desumere esclusivamente che alla data suindicata la spa non aveva “più nulla a pretendere dalla , CP_2 Pt_1
ma non anche che tale venire meno della pretesa fatta valere con il ricorso e ribadita mediante la partecipazione all'ultima udienza svoltasi davanti al giudice delegato dal
Tribunale di Teramo sia dipesa dal pagamento del debito da parte della e, in Pt_1
ogni caso, a quale data (anteriore o posteriore rispetto alla pubblicazione della sentenza reclamata) risalga l'eventuale pagamento. È, allora, sufficiente ricordare che, per costante e condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la desistenza del creditore istante, in quanto atto di natura meramente processuale rivolto, al pari della domanda iniziale, al giudice, è inidonea a spiegare i propri effetti qualora venga depositata allorché il procedimento prefallimentare sia stato definito con la deliberazione della decisione, anche se questa non sia stata ancora pubblicata” (Cass.
13187/2020) e che anche l'eventuale pagamento del debito sotteso alla desistenza,
(anche sopravvenuta rispetto alla pubblicazione della sentenza) “fa venir meno la legittimazione del creditore istante al momento della dichiarazione di fallimento [oggi dell'apertura della liquidazione giudiziale] se il pagamento risulti avvenuto in epoca antecedente a questa, con atto di data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c.” (così Cass.
11495/2024 e già 16122/2019). Nella specie non sono stati neanche allegati, e tanto meno provati con scrittura avente data certa, l'an, il quantum ed il quando del pagamento del credito della spa CP_2
8.2. Quanto ai debiti nei confronti dell'erario attestati dall'estratto del ruolo depositato da la rateizzazione di due di essi (di importo pari complessivamente ad € 416,61) CP_3
risultava già dal medesimo estratto e ad essa si riferisce la documentazione prodotta con il reclamo. Pertanto, permane la rilevanza, ai fini della valutazione della insolvenza, dell'inadempimento degli ulteriori debiti erariali per complessivi € 68.246,63, rimasti insoddisfatti nonostante la notificazione di avvisi di addebito e di cartelle esattoriali
(attestata dal medesimo estratto suindicato) nel periodo compreso tra il dicembre 2016 e il dicembre 2023.
8.3. Quanto al credito accertato dalla sentenza n. 1080/2024 (di cui non risulta il passaggio in giudicato), la concreta ed effettiva possibilità di realizzo del medesimo (in misura superiore a quella già corrisposta, pari ad € 41.271,19, insufficiente a consentire pag. 7/10 il pagamento integrale dei debiti erariali residui di cui al punto precedente) è resa più che dubbia ed incerta non solo dalla successiva sentenza – la quale risulta impugnata in proprio solo da soci illimitatamente responsabili Controparte_4
dichiarati falliti ma agenti personalmente nonostante la partecipazione al giudizio del curatore anche dei loro fallimenti - che ha dichiarato inefficace nei confronti del fallimento snc di la cessione del Controparte_4 Controparte_4
credito in favore della credito quantificato in € 510.454,22 nella ricordata Pt_1
sentenza 1080/2024), ma anche dal provvedimento di sequestro conservativo, fino a concorrenza di € 550.000,00, emesso in corso della causa revocatoria in favore del fallimento della cedente e contro la . Pt_1
8.3.1. Pertanto, la sentenza invocata dalla odierna reclamante (la quale ha taciuto, nel reclamo, la già pronunciata revoca della cessione di credito ed il già autorizzato sequestro conservativo, allegati e documentati solo dal curatore della liquidazione giudiziale reclamata) non è sufficiente per pervenire, quanto all'accertamento di sussistenza della insolvenza, ad esito diverso da quello cui hanno già condotto – nella sentenza reclamata - i plurimi indici di insolvenza ivi evidenziati e non contestati (se non, ma infondatamente, quanto all'inadempimento dei debiti erariali) dalla reclamante, tra i quali assumono particolare rilevanza l'omesso deposito dei bilanci successivi all'anno 2018 e la risalente (al 2019) cessazione dell'attività imprenditoriale (e della possibilità di ricavare dalla stessa risorse economiche con cui soddisfare regolarmente le altrettanto risalenti obbligazioni accertate), ed ai quali occorre aggiungere anche l'esito negativo delle ricerche ex art. 492-bis c.p.c. da parte dell'ufficiale giudiziario compulsato dalla dopo la notificazione dell'atto di precetto. CP_2
9. Il reclamo deve essere quindi interamente rigettato e la reclamante, in quanto soccombente, deve essere condannata a rimborsare in favore della reclamata costituita le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato e della bassa complessità della causa e delle attività svolte, in base ai parametri medi di cui al d.m. 55/2014.
9.1. La condanna al rimborso delle spese deve essere estesa anche a Parte_2
, legale rappresentante della reclamante che ha conferito la procura, ai sensi
[...]
degli artt. 51 comma 15 CCII e, comunque, dell'art. 94 c.p.c.. Tale ultima norma pag. 8/10 prevede la condanna alle spese in favore dell'avversario vincitore, eventualmente in solido con la parte, del soggetto che la rappresenti, condanna che si giustifica con il fatto che il predetto, pur non assumendo la veste di parte nel processo, esplica pur tuttavia, anche se in nome altrui, un'attività processuale in maniera autonoma. Siffatta condanna postula la ricorrenza di gravi motivi, quali la trasgressione del dovere di lealtà
e probità di cui all'art. 88 c.p.c., ovvero la mancanza della normale prudenza tipica della responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. (Cass. ord. 9203/2020).
9.1.1. Nella specie, appare evidente non solo la imprudenza, ma la mala fede insita nella proposizione di un reclamo in gran parte manifestamente infondato e per il resto reticente su circostanze conosciute dalla reclamante e rilevanti ai fini della valutazione della fondatezza o meno del reclamo.
9.2. Per le stesse ragioni sussistono i presupposti per disporre la condanna della società reclamante, ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., al pagamento in favore della reclamata costituita di una ulteriore somma, equitativamente determinata in € 5.000,00 (pari a poco più della metà delle spese processuali) ed in favore della cassa delle ammende della somma di € 2.500,00.
9.3. Infine, il rigetto del reclamo comporta la sussistenza – della quale occorre dare atto
– dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, dpr 115/2002 per l'obbligo di versamento, da parte della reclamante e, in solido con essa, di (ai Parte_2
sensi del citato ar. 51 comma 15 CCII), di una somma pari al contributo unificato dovuto per il reclamo.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo:
1. rigetta il reclamo;
2. condanna la società reclamante e , in solido, a rimborsare alla Parte_2
liquidazione giudiziale reclamata le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi
€ 9.991,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed I.V.A. e C.A.P. come per legge;
3. condanna, inoltre, la società reclamante al pagamento, in favore della liquidazione giudiziale reclamata della somma di € 5.000,00 ed in favore della cassa delle ammende della somma di € 2.500,00, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo, ai sensi dell'art. 96 commi 3 e 4 c.p.c.;
pag. 9/10 4. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, dpr
115/2002 per l'obbligo di versamento, da parte della reclamante e, in solido con essa, di
, di una somma pari al contributo unificato dovuto per il reclamo;
Parte_2
5. manda alla cancelleria per la notificazione alle parti, la comunicazione al Tribunale di
Teramo e la iscrizione al registro delle imprese della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025
Il Presidente estensore
F. S. Filocamo
pag. 10/10