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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/02/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dr. Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere rel. est. dr. Irene Lupo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA (C.F. ) rappresentato, difeso ed assistito dall'avv. Luca Parte_1 C.F._1
Berti (C.F. ) e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Biassono, via C.F._2
Porta Mugnaia n. 52, APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata, difesa ed assistita dall'avv. Sabrina Laudisio (C.F. e presso il suo C.F._3 studio elettivamente domiciliata in Biassono, via Segramora n. 16; APPELLATA
CONTRO
.IVA Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
Avente ad oggetto: lesione personale
Sulle seguenti conclusioni:
Parte_1
“Voglia L'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare In via principale: accertati i fatti come esposti in narrativa, condannare gli appellati a pagare in favore dell'appellante, in via solidale, concorsuale o alternativa tra loro, la somma complessiva di € 700.189,00, oltre spese mediche, quale risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierno appellante, ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di Giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
In via subordinata: dato atto che non è stata ricostruita l'esatta dinamica del sinistro in giudizio e soprattutto non è stata effettuata alcuna attività istruttoria, si chiede applicarsi l'art. 2054 II comma cc con condanna concorsuale delle parti e relative statuizioni. Con condanna delle spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario ex art. 15 L.P.F., iva 22% e cpa 4%.”
Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis e previa ogni opportuna e pertinente declaratoria, così giudicare: In via principale: rigettare l'interposto appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 2121/2023 del Tribunale di ZA, pronunciata in data 03.10.2023 dal Giudice Dott.ssa Ciccone nella causa R.G. 7910/2022 e pubblicata in pari data.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande formulate nei confronti di limitare la Controparte_1 condanna della stessa al risarcimento dei soli danni che verranno, rigorosamente ed effettivamente, provati nel corso del giudizio, tenuto conto, in punto an debeatur, della percentuale di responsabilità attribuibile al conducente dell'autoarticolato nella causazione del sinistro per cui è causa, e, in punto quantum debeatur, i) dell'incidenza del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza;
ii) dell'incidenza del mancato rispetto della normativa e,
pagina 1 di 6 comunque, delle buone prassi per il trasporto dei materiali edili di risulta, proiettati in conseguenza dell'urto sull'odierno attore;
iii) dell'eventuale incidenza dei pregressi per trauma da precipitazione del 2016.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli già formulati in primo grado:
1) Vero che in data 17.06.2021, alle ore 4.20 circa, mentre si trovava in servizio, veniva inviato in località Ceriano Laghetto, Via Milano, zona sottopasso ferroviario, per un incidente stradale
2) Vero che, giunto in loco, constatava l'avvenuto incidente, all'incirca alle ore 4.10 del 17.06.2021, tra l'autoarticolato DAF targato FN380WD, condotto dal sig. e l'autoveicolo Dacia Sandero targato EA741ET, condotto dal sig. Persona_1 Parte_1
3) Vero che, al momento del suo arrivo in loco, il sig. si trovava ancora incastrato all'interno dell'abitacolo dell'autoveicolo Dacia Parte_1 Sandero
4) Vero che veniva allertata anche la squadra di Vigili del Fuoco di Saronno al fine di procedere alla liberazione dall'abitacolo dell'autoveicolo
[...]
del sig. CP_3 Parte_1 5) Vero che veniva allertato anche il servizio sanitario di emergenza del 118, che sopraggiungeva in loco a breve distanza di tempo dal suo arrivo
6) Vero che, al momento del suo arrivo in loco, accertava che i veicoli coinvolti nel sinistro si trovavano ancora nella posizione statica assunto a seguito del sinistro e dell'avvenuto scontro
7) Vero che, al momento del suo arrivo in loco, la motrice dell'autoarticolato si trovava interamente posizionata nella corsia di percorrenza, in direzione di marcia dalla rotatoria verso il passaggio ferroviario in direzione Cesano Maderno
8) Vero che, al momento del suo arrivo in loco, verificava che lo scontro tra i veicoli si era verificato frontalmente, all'interno della corsia di percorrenza dell'autoarticolato
9) Vero che, dagli accertamenti operati in loco, verificava che l'autoveicolo aveva effettuato sterzata a sinistra, che lo aveva condotto ad CP_3 invadere la corsia di marcia opposta
10) Vero che, dagli accertamenti operati in loco, verificava che l'autoveicolo ometteva il rispetto del limite di velocità di 30 Km/h imposto CP_3 nel tratto di strada ove si è verificato il sinistro
11) Vero che il mancato rispetto del limite di velocità da parte dell'autoveicolo Dacia Sandero e la sterzata a sinistra operata dal conducente dell'autoveicolo in questione hanno provocato lo scontro frontale con l'autoarticolato DAF
12) Vero che, durante i rilievi planimetrici effettuati, non sono state rilevate tracce di frenata da parte dell'autoveicolo CP_3
13) Vero che, dagli accertamenti operati in loco, verificava che l'autoveicolo trasportava, nella parte posteriore e senza ancoraggio, CP_3 contenitori di macerie e materiale edile
14) Vero che, dagli accertamenti operati in loco, verificava che i contenitori di macerie e materiale edile, trasportati senza ancoraggio nella parte posteriore dell'autoveicolo Dacia Sandero, in conseguenza dell'impatto erano stati proiettati nella parte anteriore dell'autoveicolo investendo il conducente Parte_1
15) Vero che i vigili del fuoco di Saronno provvedevano ad estrarre il sig. dall'abitacolo dell'autoveicolo Dacia Sandero Parte_1
16) Vero che il sig. al momento dell'occorso sinistro, era privo dei dispositivi di sicurezza allacciati Parte_1
17) Vero che, non appena estratto dall'abitacolo, il sig. veniva soccorso dal personale sanitario del 118 Parte_1
18) Vero che il personale del 118 evidenziava che, durante il taglio dei vestiti indossati dal sig. veniva rinvenuta sul corpo di Parte_1 quest'ultimo una siringa da endovena sporca di sangue
19) Vero che il personale del 118 evidenziava la presenza sul corpo del sig. tracce di uso di sostanze stupefacenti Parte_1 Si indicano quali testi:
- sui capitoli da 1 a 19: brigadiere e carabiniere presso Legione Carabinieri Lombardia, Tenenza di Cesano Persona_2 Testimone_1 Maderno.
***
Qualora ulteriormente venisse ritenuto necessario, alla luce delle dirimenti verbalizzazioni degli operanti, si chiede che il Giudice Voglia ammettere consulenza tecnica-cinematica d'ufficio volta alla ricostruzione della dinamica del sinistro per cui è causa, con indicazione delle eventuali percentuali di corresponsabilità dei veicoli coinvolti.
*** In ultimo, nell'ipotesi in cui fosse ritenuto necessario a fronte delle dirimenti contestazioni in punto an debeatur, nonché in considerazione della circostanza che la stessa relazione medico-legale ex adverso prodotta non può considerarsi attendibile (per i motivi già dedotti in comparsa e) poiché è stata stilata allorquando i postumi non erano ancora stabilizzati (riportando un'invalidità temporanea parziale ancora in corso – pag. 23 doc. 2 controparte), si chiede che il Tribunale Voglia ammettere consulenza medico legale sulla persona dell'attore volta a quantificare i postumi residuati ed il conseguente danno biologico permanente nonché l'effettiva entità dell'inabilità temporanea sofferta, con particolare riferimento anche: i) all'incidenza del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza;
ii) all'incidenza del mancato rispetto della normativa e, comunque, delle buone prassi per il trasporto dei materiali edili di risulta, proiettati in conseguenza dell'urto sull'odierno attore;
iii) dell'eventuale incidenza dei pregressi per trauma da precipitazione del 2016 (cui si fa riferimento nella relazione medico legale avversaria). Si chiede ulteriormente che il consulente d'ufficio Voglia esprimersi anche in relazione alla congruità delle spese mediche, qualora ex adverso documentate, provate e quantificate.
*** Si prende atto della mancata reiterazione dell'istanza di ammissione dei capitoli di prova orale ex adverso articolati in primo grado e non reiterati in sede di appello.
Si evidenzia ulteriormente come la richiesta di ordine di esibizione sia stata ex adverso avanzata solo in sede di gravame.
***
In ogni caso, con vittoria dei compensi professionali relativi al doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE. conveniva avanti al Tribunale di ZA , d'ora in avanti Parte_1 Controparte_1 CP_1 e d'ora in avanti per sentirli condannare al risarcimento dei Controparte_2 CP_2 danni patrimoniali e non patrimoniali da lui subiti a causa dell'incidente stradale occorsogli il
17.06.2021 alle ore 04.10, lungo la via Milano, a Ceriano Laghetto (MB), in prossimità del sottopasso ferroviario delle Ferrovie Nord.
pagina 2 di 6 A sostegno della domanda deduceva che, mentre percorreva la via Milano all'uscita del detto Pt_1 sottopasso ferroviario, sopraggiungeva -nel senso di marcia opposto al suo- l'autoarticolato DAF, targato FN-380-WD, assicurato da di proprietà di e condotto da CP_1 CP_2 Per_1 che, uscendo da una rotatoria, aveva invaso la corsia di marcia percorsa da esso per
[...] Pt_1 effettuare la manovra di immissione in via Milano (in direzione del sottopasso ferroviario); che tale manovra era stata la causa dell'“importante” collisione tra i due veicoli, che gli aveva procurato gravi lesioni fisiche e, quindi, gravi danni, dei quali chiedeva di essere risarcito dalle convenute
Costituitasi, contestava quanto ex adverso dedotto e chiedeva il rigetto dell'appello, ritenendo CP_1 che il sinistro era da imputare esclusivamente all'eccessiva velocità tenuta dal e al suo stato di Pt_1 alterazione psico-fisica, dovuta alla previa assunzione di sostanze stupefacenti.
veniva dichiarata contumace. CP_2
--
Con sentenza n. 2121/2023 il Tribunale di ZA ha così statuito:
< “- rigetta la domanda svolta da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
Controparte_2
-Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che Parte_1 Controparte_1 liquida in €4.127,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva (se dovuta) e cpa come per legge.”>
La sentenza può essere così sunteggiata.
Sulla base della ricostruzione del sinistro e dei rilievi effettuati dagli operanti nel rapporto di incidente stradale in atti, il Tribunale ha ascritto la responsabilità del sinistro esclusivamente al del quale Pt_1 erano stati riscontrati l'evidente stato di alterazione psicofisica dovuto all'assunzione di sostanze stupefacenti e una condotta di guida non compatibile con la conformazione della strada e con le condizioni di visibilità in corso al momento del sinistro.
Ha pertanto ritenuto che lo scontro frontale con l'autoarticolato (dotato di rimorchio) era dipeso esclusivamente dalla repentina manovra a sinistra effettuata dal che, viaggiando ad elevata Pt_1 velocità e in stato psicofisico alterato, non era neppure riuscito a tentare neanche una frenata, finendo con l'invadere l'opposta corsia di marcia, lungo la quale l'autoarticolato si stava immettendo e così scontrandosi con violenza con la motrice, quest'ultima già regolarmente immessa nella sua corsia di percorrenza;
né il aveva provato quanto dedotto, essendosi limitato ad allegare una perizia Pt_1 cinematica stragiudiziale, non avente alcuna rilevanza probatoria (al più, di mero indizio) e non sufficiente a superare quanto descritto nel rapporto di incidente stradale.
Il Tribunale ha escluso, altresì, la rilevanza dei capitoli di prova orale formulati dal perché Pt_1 ritenuti inidonei ad offrire la ricostruzione del sinistro e a dimostrare il nesso causale con le lesioni fisiche lamentate dall'attore.
--
Avverso questa sentenza ha proposto appello affidandolo a due motivi (rispettivamente, Pt_1 sulla dinamica del sinistro e sul ), sui quali si tornerà infra.
Ha concluso chiedendo alla Corte di dichiarare la responsabilità del conducente dell'autoarticolato (e quindi degli appellati) ai sensi dell'art. 2054/1 cc (solo in subordine ex art. 2054/2 cc) e, previo espletamento di una CTU medica, di condannare le appellate al risarcimento dei danni, pari a €
700.189,00, oltre alle spese mediche.
pagina 3 di 6 Costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'appello; in via subordinata, di limitare la condanna al CP_1 risarcimento ai soli danni effettivamente provati in giudizio.
veniva dichiarata contumace. CP_2
All'udienza del 30.01.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. ed è stata decisa in camera di consiglio il 5.2.2025.
-- Con il primo motivo d'appello “sulla dinamica del sinistro”, l'appellante censura la Pt_1 ricostruzione dell'incidente effettuata dagli operanti nel rapporto di incidente stradale -cui il Tribunale ha aderito- sostenendo -al contrario- che, dalla perizia cinematica stragiudiziale da lui prodotta, risultava evidente che l'autoarticolato -nell'effettuare la manovra di immissione dalla rotatoria verso via Milano, direzione sottopasso ferroviario, aveva invaso la corsia di marcia da lui percorsa, così finendo con il collidere con il veicolo guidato da esso che, per la scarsa illuminazione stradale, Pt_1 l'orario notturno (h 4:10) e la grossa curva percorsa, si trovava in condizioni di visibilità fortemente ridotta e che aveva tentato, ma invano, di evitare lo scontro, sterzando alla propria sinistra. Ha concluso chiedendo l'applicazione dell'art. 2054/1 cc e solo in via subordinata dell'art. 2054/2 cc, come meglio riportato in epigrafe.
Il motivo è infondato.
Premesso che nelle sue conclusioni definitive l'appellante non ha più avanzato alcuna specifica Pt_1 istanza istruttoria (ad eccezione della richiesta di una CTU medica sulla sua persona), va innanzitutto evidenziato che dal rapporto di incidente stradale redatto dagli operanti intervenuti sul luogo dopo circa dieci minuti risultava che la condizione metereologica era quella di , che il fondo stradale era e che la visibilità, assicurata dalle luci stradali, era .
Tanto premesso, dal rapporto -e, in particolare, dalle numerose e chiare fotografie ad esso allegate- emerge chiaramente che:
-la collisione è avvenuta fra la parte frontale dell'auto guidata da e la motrice dell'autoarticolato Pt_1 che, proveniente da una stretta rotatoria, al momento dell'impatto era purtuttavia già immessa nella propria corsia di marcia di marcia,
-Napoli NON si era mantenuto all'interno della propria corsia di marcia, né si è spostato verso il margine destro di essa (rallentando), ma ha effettuato una brusca, repentina manovra a sinistra e così finendo con l'invadere l'opposta corsia di marcia (lungo la quale, come già detto, già si trovava la motrice dell'autoarticolato), senza neppure tentare di frenare per rallentare la propria velocità,
-la velocità tenuta da era eccessiva -rispetto al limite di 30 kmh esistente in zona- ed è infatti Pt_1 stata sanzionata dagli operanti sia per l''assoluta assenza di tracce di frenata “pertinenti” a quel veicolo attestata dagli operanti, sia per la la violenza dell'impatto, ben illustrata dalle foto in atti, fra la parte anteriore sinistra dell'autoarticolato e la parte anteriore destra dell'auto guidata da la cui parte Pt_1 anteriore sinistra, anch'essa gravemente danneggiata, aveva (come già detto) chiaramente invaso la corsia lungo la quale la motrice dell'autoarticolato si era ormai regolarmente immessa.
L'eccessiva velocità tenuta da e la totale assenza di tracce di frenata -circostanze tanto più gravi Pt_1 in considerazione del fatto che questi era uscito da un percorso curvilineo che imponeva, semmai, pagina 4 di 6 maggiore prudenza, tenuto anche conto dell'ora mattutina in cui il sinistro si è verificato-, nonché la repentina, brusca manovra alla propria sinistra trovano peraltro una convincente spiegazione nel fatto che, al momento in cui al sono stati tagliati i vestiti per consentirne l'uscita dall'abitacolo del Pt_1 veicolo al fine di prestargli soccorso, gli operatori sanitari hanno rilevato (facendola osservare agli operanti) una siringa da endovena ancora sporca di sostanza ematica (sangue), segno tangibile dell'uso recente di sostanze stupefacenti da parte del fatto, questo, poi confermato dagli esiti di Pt_1 laboratorio eseguiti subito dopo sul risultato positivo alle droghe cocaina e codeina dal Pt_1 personale sanitario dell'Ospedale Niguarda, presso il quale è stato ricoverato.
Alla luce di quanto esposto ( e diversamente da quanto genericamente descritto nella perizia di parte appellante, valutabile al più quale “mero indizio” assolutamente non vincolante e specificamente contestata dall'appellata - la dinamica del sinistro (per come chiaramente descritta nel CP_1 rapporto e corroborata dall'ampio materiale fotografico) NON consente di ascrivere alcuna responsabilità alla condotta di guida del conducente dell'autoarticolato, come già detto dotato di un lungo rimorchio, il quale, in fase di uscita da una stretta rotatoria (ben visibile anch'essa nelle fotografie in atti), non aveva agio di spazio per eseguire una manovra di immissione in via Milano diversa da quella da lui concretamente posta in essere (giova sul punto precisare che nel rapporto si legge della della manovra del conducente dell'autoarticolato), tanto che al momento dell'urto, come si vede dal disegno eseguito nel rapporto dagli operanti, anche il rimorchio stava per concludere la sua completa immissione nella sua corretta corsia di marcia: il tutto -peraltro- in un tratto di strada “..frequentato assiduamente da mezzi pesanti provenienti dalla locale zona industriale”.
Né, infine, può dirsi che il fosse appena uscito da un sottopasso che gli inibiva qualunque Pt_1 visibilità, non solo perché questo avrebbe dovuto -semmai- aumentare la sua cautela nella guida e nella velocità, ma anche perché -al momento dell'urto- egli già uscito dal sottopasso quanto meno da 346 metri, ancorchè -purtroppo- alla velocità eccessiva e nell'alterato stato psicofisico prima descritti.
Quanto esposto sulla responsabilità di comporta l'assorbimento del secondo motivo d'appello Pt_1 (“le lesioni e il quantum debeatur”,) che solo nell'accoglimento del primo avrebbe trovato il suo presupposto logico giuridico.
--
Le spese processuali. Gravano sull'appellante soccombente le spese del presente grado, liquidate come da dispositivo secondo i parametri del DM 55/2014 e succ. mod, tenuto conto dell'impegno profuso (in assenza di questioni complesse e anche considerando che in questo grado non vi è stata la fase istruttoria) e, all'esito del giudizio, del valore indeterminabile della causa (complessità bassa).. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002 e succ. mod.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di e di avverso la sentenza n. 2121/2023 Controparte_1 Controparte_2 del Tribunale di ZA, così dispone:
-rigetta l'appello,
-condanna l'appellante a pagare all'appellata le spese del grado, liquidate in complessivi e. 4.500,00, oltre agli accessori di legge, pagina 5 di 6 -dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002 e succ. mod. Così deciso in Milano, il 5.2.2025.
Il Cons. rel. est. Vinicia Licia Serena Calendino
Il Presidente
Alberto Massimo Vigorelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dr. Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere rel. est. dr. Irene Lupo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA (C.F. ) rappresentato, difeso ed assistito dall'avv. Luca Parte_1 C.F._1
Berti (C.F. ) e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Biassono, via C.F._2
Porta Mugnaia n. 52, APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata, difesa ed assistita dall'avv. Sabrina Laudisio (C.F. e presso il suo C.F._3 studio elettivamente domiciliata in Biassono, via Segramora n. 16; APPELLATA
CONTRO
.IVA Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
Avente ad oggetto: lesione personale
Sulle seguenti conclusioni:
Parte_1
“Voglia L'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare In via principale: accertati i fatti come esposti in narrativa, condannare gli appellati a pagare in favore dell'appellante, in via solidale, concorsuale o alternativa tra loro, la somma complessiva di € 700.189,00, oltre spese mediche, quale risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierno appellante, ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di Giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
In via subordinata: dato atto che non è stata ricostruita l'esatta dinamica del sinistro in giudizio e soprattutto non è stata effettuata alcuna attività istruttoria, si chiede applicarsi l'art. 2054 II comma cc con condanna concorsuale delle parti e relative statuizioni. Con condanna delle spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario ex art. 15 L.P.F., iva 22% e cpa 4%.”
Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis e previa ogni opportuna e pertinente declaratoria, così giudicare: In via principale: rigettare l'interposto appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 2121/2023 del Tribunale di ZA, pronunciata in data 03.10.2023 dal Giudice Dott.ssa Ciccone nella causa R.G. 7910/2022 e pubblicata in pari data.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande formulate nei confronti di limitare la Controparte_1 condanna della stessa al risarcimento dei soli danni che verranno, rigorosamente ed effettivamente, provati nel corso del giudizio, tenuto conto, in punto an debeatur, della percentuale di responsabilità attribuibile al conducente dell'autoarticolato nella causazione del sinistro per cui è causa, e, in punto quantum debeatur, i) dell'incidenza del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza;
ii) dell'incidenza del mancato rispetto della normativa e,
pagina 1 di 6 comunque, delle buone prassi per il trasporto dei materiali edili di risulta, proiettati in conseguenza dell'urto sull'odierno attore;
iii) dell'eventuale incidenza dei pregressi per trauma da precipitazione del 2016.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli già formulati in primo grado:
1) Vero che in data 17.06.2021, alle ore 4.20 circa, mentre si trovava in servizio, veniva inviato in località Ceriano Laghetto, Via Milano, zona sottopasso ferroviario, per un incidente stradale
2) Vero che, giunto in loco, constatava l'avvenuto incidente, all'incirca alle ore 4.10 del 17.06.2021, tra l'autoarticolato DAF targato FN380WD, condotto dal sig. e l'autoveicolo Dacia Sandero targato EA741ET, condotto dal sig. Persona_1 Parte_1
3) Vero che, al momento del suo arrivo in loco, il sig. si trovava ancora incastrato all'interno dell'abitacolo dell'autoveicolo Dacia Parte_1 Sandero
4) Vero che veniva allertata anche la squadra di Vigili del Fuoco di Saronno al fine di procedere alla liberazione dall'abitacolo dell'autoveicolo
[...]
del sig. CP_3 Parte_1 5) Vero che veniva allertato anche il servizio sanitario di emergenza del 118, che sopraggiungeva in loco a breve distanza di tempo dal suo arrivo
6) Vero che, al momento del suo arrivo in loco, accertava che i veicoli coinvolti nel sinistro si trovavano ancora nella posizione statica assunto a seguito del sinistro e dell'avvenuto scontro
7) Vero che, al momento del suo arrivo in loco, la motrice dell'autoarticolato si trovava interamente posizionata nella corsia di percorrenza, in direzione di marcia dalla rotatoria verso il passaggio ferroviario in direzione Cesano Maderno
8) Vero che, al momento del suo arrivo in loco, verificava che lo scontro tra i veicoli si era verificato frontalmente, all'interno della corsia di percorrenza dell'autoarticolato
9) Vero che, dagli accertamenti operati in loco, verificava che l'autoveicolo aveva effettuato sterzata a sinistra, che lo aveva condotto ad CP_3 invadere la corsia di marcia opposta
10) Vero che, dagli accertamenti operati in loco, verificava che l'autoveicolo ometteva il rispetto del limite di velocità di 30 Km/h imposto CP_3 nel tratto di strada ove si è verificato il sinistro
11) Vero che il mancato rispetto del limite di velocità da parte dell'autoveicolo Dacia Sandero e la sterzata a sinistra operata dal conducente dell'autoveicolo in questione hanno provocato lo scontro frontale con l'autoarticolato DAF
12) Vero che, durante i rilievi planimetrici effettuati, non sono state rilevate tracce di frenata da parte dell'autoveicolo CP_3
13) Vero che, dagli accertamenti operati in loco, verificava che l'autoveicolo trasportava, nella parte posteriore e senza ancoraggio, CP_3 contenitori di macerie e materiale edile
14) Vero che, dagli accertamenti operati in loco, verificava che i contenitori di macerie e materiale edile, trasportati senza ancoraggio nella parte posteriore dell'autoveicolo Dacia Sandero, in conseguenza dell'impatto erano stati proiettati nella parte anteriore dell'autoveicolo investendo il conducente Parte_1
15) Vero che i vigili del fuoco di Saronno provvedevano ad estrarre il sig. dall'abitacolo dell'autoveicolo Dacia Sandero Parte_1
16) Vero che il sig. al momento dell'occorso sinistro, era privo dei dispositivi di sicurezza allacciati Parte_1
17) Vero che, non appena estratto dall'abitacolo, il sig. veniva soccorso dal personale sanitario del 118 Parte_1
18) Vero che il personale del 118 evidenziava che, durante il taglio dei vestiti indossati dal sig. veniva rinvenuta sul corpo di Parte_1 quest'ultimo una siringa da endovena sporca di sangue
19) Vero che il personale del 118 evidenziava la presenza sul corpo del sig. tracce di uso di sostanze stupefacenti Parte_1 Si indicano quali testi:
- sui capitoli da 1 a 19: brigadiere e carabiniere presso Legione Carabinieri Lombardia, Tenenza di Cesano Persona_2 Testimone_1 Maderno.
***
Qualora ulteriormente venisse ritenuto necessario, alla luce delle dirimenti verbalizzazioni degli operanti, si chiede che il Giudice Voglia ammettere consulenza tecnica-cinematica d'ufficio volta alla ricostruzione della dinamica del sinistro per cui è causa, con indicazione delle eventuali percentuali di corresponsabilità dei veicoli coinvolti.
*** In ultimo, nell'ipotesi in cui fosse ritenuto necessario a fronte delle dirimenti contestazioni in punto an debeatur, nonché in considerazione della circostanza che la stessa relazione medico-legale ex adverso prodotta non può considerarsi attendibile (per i motivi già dedotti in comparsa e) poiché è stata stilata allorquando i postumi non erano ancora stabilizzati (riportando un'invalidità temporanea parziale ancora in corso – pag. 23 doc. 2 controparte), si chiede che il Tribunale Voglia ammettere consulenza medico legale sulla persona dell'attore volta a quantificare i postumi residuati ed il conseguente danno biologico permanente nonché l'effettiva entità dell'inabilità temporanea sofferta, con particolare riferimento anche: i) all'incidenza del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza;
ii) all'incidenza del mancato rispetto della normativa e, comunque, delle buone prassi per il trasporto dei materiali edili di risulta, proiettati in conseguenza dell'urto sull'odierno attore;
iii) dell'eventuale incidenza dei pregressi per trauma da precipitazione del 2016 (cui si fa riferimento nella relazione medico legale avversaria). Si chiede ulteriormente che il consulente d'ufficio Voglia esprimersi anche in relazione alla congruità delle spese mediche, qualora ex adverso documentate, provate e quantificate.
*** Si prende atto della mancata reiterazione dell'istanza di ammissione dei capitoli di prova orale ex adverso articolati in primo grado e non reiterati in sede di appello.
Si evidenzia ulteriormente come la richiesta di ordine di esibizione sia stata ex adverso avanzata solo in sede di gravame.
***
In ogni caso, con vittoria dei compensi professionali relativi al doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE. conveniva avanti al Tribunale di ZA , d'ora in avanti Parte_1 Controparte_1 CP_1 e d'ora in avanti per sentirli condannare al risarcimento dei Controparte_2 CP_2 danni patrimoniali e non patrimoniali da lui subiti a causa dell'incidente stradale occorsogli il
17.06.2021 alle ore 04.10, lungo la via Milano, a Ceriano Laghetto (MB), in prossimità del sottopasso ferroviario delle Ferrovie Nord.
pagina 2 di 6 A sostegno della domanda deduceva che, mentre percorreva la via Milano all'uscita del detto Pt_1 sottopasso ferroviario, sopraggiungeva -nel senso di marcia opposto al suo- l'autoarticolato DAF, targato FN-380-WD, assicurato da di proprietà di e condotto da CP_1 CP_2 Per_1 che, uscendo da una rotatoria, aveva invaso la corsia di marcia percorsa da esso per
[...] Pt_1 effettuare la manovra di immissione in via Milano (in direzione del sottopasso ferroviario); che tale manovra era stata la causa dell'“importante” collisione tra i due veicoli, che gli aveva procurato gravi lesioni fisiche e, quindi, gravi danni, dei quali chiedeva di essere risarcito dalle convenute
Costituitasi, contestava quanto ex adverso dedotto e chiedeva il rigetto dell'appello, ritenendo CP_1 che il sinistro era da imputare esclusivamente all'eccessiva velocità tenuta dal e al suo stato di Pt_1 alterazione psico-fisica, dovuta alla previa assunzione di sostanze stupefacenti.
veniva dichiarata contumace. CP_2
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Con sentenza n. 2121/2023 il Tribunale di ZA ha così statuito:
< “- rigetta la domanda svolta da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
Controparte_2
-Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che Parte_1 Controparte_1 liquida in €4.127,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva (se dovuta) e cpa come per legge.”>
La sentenza può essere così sunteggiata.
Sulla base della ricostruzione del sinistro e dei rilievi effettuati dagli operanti nel rapporto di incidente stradale in atti, il Tribunale ha ascritto la responsabilità del sinistro esclusivamente al del quale Pt_1 erano stati riscontrati l'evidente stato di alterazione psicofisica dovuto all'assunzione di sostanze stupefacenti e una condotta di guida non compatibile con la conformazione della strada e con le condizioni di visibilità in corso al momento del sinistro.
Ha pertanto ritenuto che lo scontro frontale con l'autoarticolato (dotato di rimorchio) era dipeso esclusivamente dalla repentina manovra a sinistra effettuata dal che, viaggiando ad elevata Pt_1 velocità e in stato psicofisico alterato, non era neppure riuscito a tentare neanche una frenata, finendo con l'invadere l'opposta corsia di marcia, lungo la quale l'autoarticolato si stava immettendo e così scontrandosi con violenza con la motrice, quest'ultima già regolarmente immessa nella sua corsia di percorrenza;
né il aveva provato quanto dedotto, essendosi limitato ad allegare una perizia Pt_1 cinematica stragiudiziale, non avente alcuna rilevanza probatoria (al più, di mero indizio) e non sufficiente a superare quanto descritto nel rapporto di incidente stradale.
Il Tribunale ha escluso, altresì, la rilevanza dei capitoli di prova orale formulati dal perché Pt_1 ritenuti inidonei ad offrire la ricostruzione del sinistro e a dimostrare il nesso causale con le lesioni fisiche lamentate dall'attore.
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Avverso questa sentenza ha proposto appello affidandolo a due motivi (rispettivamente, Pt_1 sulla dinamica del sinistro e sul ), sui quali si tornerà infra.
Ha concluso chiedendo alla Corte di dichiarare la responsabilità del conducente dell'autoarticolato (e quindi degli appellati) ai sensi dell'art. 2054/1 cc (solo in subordine ex art. 2054/2 cc) e, previo espletamento di una CTU medica, di condannare le appellate al risarcimento dei danni, pari a €
700.189,00, oltre alle spese mediche.
pagina 3 di 6 Costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'appello; in via subordinata, di limitare la condanna al CP_1 risarcimento ai soli danni effettivamente provati in giudizio.
veniva dichiarata contumace. CP_2
All'udienza del 30.01.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. ed è stata decisa in camera di consiglio il 5.2.2025.
-- Con il primo motivo d'appello “sulla dinamica del sinistro”, l'appellante censura la Pt_1 ricostruzione dell'incidente effettuata dagli operanti nel rapporto di incidente stradale -cui il Tribunale ha aderito- sostenendo -al contrario- che, dalla perizia cinematica stragiudiziale da lui prodotta, risultava evidente che l'autoarticolato -nell'effettuare la manovra di immissione dalla rotatoria verso via Milano, direzione sottopasso ferroviario, aveva invaso la corsia di marcia da lui percorsa, così finendo con il collidere con il veicolo guidato da esso che, per la scarsa illuminazione stradale, Pt_1 l'orario notturno (h 4:10) e la grossa curva percorsa, si trovava in condizioni di visibilità fortemente ridotta e che aveva tentato, ma invano, di evitare lo scontro, sterzando alla propria sinistra. Ha concluso chiedendo l'applicazione dell'art. 2054/1 cc e solo in via subordinata dell'art. 2054/2 cc, come meglio riportato in epigrafe.
Il motivo è infondato.
Premesso che nelle sue conclusioni definitive l'appellante non ha più avanzato alcuna specifica Pt_1 istanza istruttoria (ad eccezione della richiesta di una CTU medica sulla sua persona), va innanzitutto evidenziato che dal rapporto di incidente stradale redatto dagli operanti intervenuti sul luogo dopo circa dieci minuti risultava che la condizione metereologica era quella di , che il fondo stradale era e che la visibilità, assicurata dalle luci stradali, era .
Tanto premesso, dal rapporto -e, in particolare, dalle numerose e chiare fotografie ad esso allegate- emerge chiaramente che:
-la collisione è avvenuta fra la parte frontale dell'auto guidata da e la motrice dell'autoarticolato Pt_1 che, proveniente da una stretta rotatoria, al momento dell'impatto era purtuttavia già immessa nella propria corsia di marcia di marcia,
-Napoli NON si era mantenuto all'interno della propria corsia di marcia, né si è spostato verso il margine destro di essa (rallentando), ma ha effettuato una brusca, repentina manovra a sinistra e così finendo con l'invadere l'opposta corsia di marcia (lungo la quale, come già detto, già si trovava la motrice dell'autoarticolato), senza neppure tentare di frenare per rallentare la propria velocità,
-la velocità tenuta da era eccessiva -rispetto al limite di 30 kmh esistente in zona- ed è infatti Pt_1 stata sanzionata dagli operanti sia per l''assoluta assenza di tracce di frenata “pertinenti” a quel veicolo attestata dagli operanti, sia per la la violenza dell'impatto, ben illustrata dalle foto in atti, fra la parte anteriore sinistra dell'autoarticolato e la parte anteriore destra dell'auto guidata da la cui parte Pt_1 anteriore sinistra, anch'essa gravemente danneggiata, aveva (come già detto) chiaramente invaso la corsia lungo la quale la motrice dell'autoarticolato si era ormai regolarmente immessa.
L'eccessiva velocità tenuta da e la totale assenza di tracce di frenata -circostanze tanto più gravi Pt_1 in considerazione del fatto che questi era uscito da un percorso curvilineo che imponeva, semmai, pagina 4 di 6 maggiore prudenza, tenuto anche conto dell'ora mattutina in cui il sinistro si è verificato-, nonché la repentina, brusca manovra alla propria sinistra trovano peraltro una convincente spiegazione nel fatto che, al momento in cui al sono stati tagliati i vestiti per consentirne l'uscita dall'abitacolo del Pt_1 veicolo al fine di prestargli soccorso, gli operatori sanitari hanno rilevato (facendola osservare agli operanti) una siringa da endovena ancora sporca di sostanza ematica (sangue), segno tangibile dell'uso recente di sostanze stupefacenti da parte del fatto, questo, poi confermato dagli esiti di Pt_1 laboratorio eseguiti subito dopo sul risultato positivo alle droghe cocaina e codeina dal Pt_1 personale sanitario dell'Ospedale Niguarda, presso il quale è stato ricoverato.
Alla luce di quanto esposto ( e diversamente da quanto genericamente descritto nella perizia di parte appellante, valutabile al più quale “mero indizio” assolutamente non vincolante e specificamente contestata dall'appellata - la dinamica del sinistro (per come chiaramente descritta nel CP_1 rapporto e corroborata dall'ampio materiale fotografico) NON consente di ascrivere alcuna responsabilità alla condotta di guida del conducente dell'autoarticolato, come già detto dotato di un lungo rimorchio, il quale, in fase di uscita da una stretta rotatoria (ben visibile anch'essa nelle fotografie in atti), non aveva agio di spazio per eseguire una manovra di immissione in via Milano diversa da quella da lui concretamente posta in essere (giova sul punto precisare che nel rapporto si legge della della manovra del conducente dell'autoarticolato), tanto che al momento dell'urto, come si vede dal disegno eseguito nel rapporto dagli operanti, anche il rimorchio stava per concludere la sua completa immissione nella sua corretta corsia di marcia: il tutto -peraltro- in un tratto di strada “..frequentato assiduamente da mezzi pesanti provenienti dalla locale zona industriale”.
Né, infine, può dirsi che il fosse appena uscito da un sottopasso che gli inibiva qualunque Pt_1 visibilità, non solo perché questo avrebbe dovuto -semmai- aumentare la sua cautela nella guida e nella velocità, ma anche perché -al momento dell'urto- egli già uscito dal sottopasso quanto meno da 346 metri, ancorchè -purtroppo- alla velocità eccessiva e nell'alterato stato psicofisico prima descritti.
Quanto esposto sulla responsabilità di comporta l'assorbimento del secondo motivo d'appello Pt_1 (“le lesioni e il quantum debeatur”,) che solo nell'accoglimento del primo avrebbe trovato il suo presupposto logico giuridico.
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Le spese processuali. Gravano sull'appellante soccombente le spese del presente grado, liquidate come da dispositivo secondo i parametri del DM 55/2014 e succ. mod, tenuto conto dell'impegno profuso (in assenza di questioni complesse e anche considerando che in questo grado non vi è stata la fase istruttoria) e, all'esito del giudizio, del valore indeterminabile della causa (complessità bassa).. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002 e succ. mod.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di e di avverso la sentenza n. 2121/2023 Controparte_1 Controparte_2 del Tribunale di ZA, così dispone:
-rigetta l'appello,
-condanna l'appellante a pagare all'appellata le spese del grado, liquidate in complessivi e. 4.500,00, oltre agli accessori di legge, pagina 5 di 6 -dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002 e succ. mod. Così deciso in Milano, il 5.2.2025.
Il Cons. rel. est. Vinicia Licia Serena Calendino
Il Presidente
Alberto Massimo Vigorelli
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