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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/10/2025, n. 2612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2612 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 10.10.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, dagli avv. Maria Luigia Tritto e Parte_1
TA ON
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso, dagli avv. Antonio Andriulli, Francesco Certomà e CP_1
IT AT
Resistente
OGGETTO: assegno sociale MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.01.2025 la ricorrente - premesso di aver formulato istanza di erogazione di assegno sociale ex art. 3 l. 335/95, ritenendo sussistenti i relativi presupposti di legge, e di aver ottenuto dall' un rigetto in quanto la CP_1 domanda era stata presentata dopo un breve lasso di tempo dalla donazione della casa di abitazione in favore del figlio, con conseguente depauperamento del patrimonio dell'istante – agiva in giudizio per ottenere l'accertamento del proprio diritto a beneficiare dell'assegno sociale con condanna dell' alla relativa CP_1 erogazione con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre accessori e spese.
Si costituiva l' che con propria memoria chiedeva dichiararsi la cessazione CP_1 della materia del contendere con compensazione delle spese, in ragione dell'intervenuto riconoscimento del beneficio con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Tanto premesso all'udienza odierna il ricorrente aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere e chiedeva la condanna alle spese dell' CP_1 Pertanto, alla luce di quanto esposto, si dichiara su richiesta congiunta delle parti, la cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l'interesse delle stesse alla definizione del giudizio.
Le spese sono liquidate in applicazione del criterio della soccombenza virtuale ovvero secondo quello che sarebbe stato l'esito del processo ove la cessazione non fosse intervenuta, apprezzato secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata.
Pertanto, considerato che il riconoscimento della prestazione in via amministrativa e il pagamento dei relativi ratei è intervenuto in data successiva alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio (TE08 del 25.09.2025 cfr. all. le spese del CP_1 presente giudizio sono poste a carico dell' e sono liquidate come in dispositivo CP_1 ai sensi del DM 55/2014.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
., nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. Condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in € 900,00 CP_1
a titolo di compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso con distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 10.10.2025
Il Giudice dott.ssa Miriam Fanelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 10.10.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, dagli avv. Maria Luigia Tritto e Parte_1
TA ON
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso, dagli avv. Antonio Andriulli, Francesco Certomà e CP_1
IT AT
Resistente
OGGETTO: assegno sociale MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.01.2025 la ricorrente - premesso di aver formulato istanza di erogazione di assegno sociale ex art. 3 l. 335/95, ritenendo sussistenti i relativi presupposti di legge, e di aver ottenuto dall' un rigetto in quanto la CP_1 domanda era stata presentata dopo un breve lasso di tempo dalla donazione della casa di abitazione in favore del figlio, con conseguente depauperamento del patrimonio dell'istante – agiva in giudizio per ottenere l'accertamento del proprio diritto a beneficiare dell'assegno sociale con condanna dell' alla relativa CP_1 erogazione con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre accessori e spese.
Si costituiva l' che con propria memoria chiedeva dichiararsi la cessazione CP_1 della materia del contendere con compensazione delle spese, in ragione dell'intervenuto riconoscimento del beneficio con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Tanto premesso all'udienza odierna il ricorrente aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere e chiedeva la condanna alle spese dell' CP_1 Pertanto, alla luce di quanto esposto, si dichiara su richiesta congiunta delle parti, la cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l'interesse delle stesse alla definizione del giudizio.
Le spese sono liquidate in applicazione del criterio della soccombenza virtuale ovvero secondo quello che sarebbe stato l'esito del processo ove la cessazione non fosse intervenuta, apprezzato secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata.
Pertanto, considerato che il riconoscimento della prestazione in via amministrativa e il pagamento dei relativi ratei è intervenuto in data successiva alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio (TE08 del 25.09.2025 cfr. all. le spese del CP_1 presente giudizio sono poste a carico dell' e sono liquidate come in dispositivo CP_1 ai sensi del DM 55/2014.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
., nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. Condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in € 900,00 CP_1
a titolo di compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso con distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 10.10.2025
Il Giudice dott.ssa Miriam Fanelli