TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 02/12/2025, n. 1865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1865 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1151/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE - SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 05.11.2025 esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, , la seguente, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1151/2024 del Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza, vertente T R A
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Marco De Rosis, Parte_1 C.F._1 domiciliato come in atti ricorrente E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Marcello Carnovale e Umberto Ferrato, domiciliato come in atti;
Resistente OGGETTO: opposizione ex art. 445bis comma 6 c.p.c. CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 15.03.2024, il ricorrente – premesso che con verbale 03.11.2022 gli è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari all'88%,dalla data della domanda amministrativa del 08.09.2022, di aver proposto istanza di accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario legittimante la concessione dell'assegno mensile di invalidità ex art. 13 L. 118/1971 con esito negativo - ha chiesto di accertare lo stato di invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e per l'effetto riconoscere il beneficio richiesto il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre ex art. 93 c.p.c. Ha, a tal fine, dedotto che il CTU nominato in fase di ATP non ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione indicata. Il ricorrente, quindi, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, ha proposto rituale opposizione deducendo l'erroneità delle conclusioni del CTU che, a suo dire, non avrebbe valutare l'insufficienza mentale lieve/moderata che lo affligge e che la suddetta patologia (codice di riferimento 1006), comporta già da sola una percentuale di invalidità pari al 61%, dovendosi inoltre tenere conto della incidenza delle patologie sulla capacità lavorativa.
1 Si è costituito l' contestando e impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendo il rigetto CP_1 del ricorso. Acquisiti agli atti i documenti prodotti e acquisito in visione, d'ufficio, il fascicolo relativo alla fase di ATPO (n. 5493/2022 R.G.) la causa, riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025, viene decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate con note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 05.11.2025.
Il ricorso è infondato e va rigettato. Al riguardo va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATP. Ebbene, ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio che si incentra, evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla CTU. Ebbene, nel caso di specie i motivi di opposizione non rendono necessario l'espletamento di nuova CTU né la convocazione del consulente già nominato in fase di ATPO a rendere chiarimenti. A tal riguardo, va ribadito che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito la valutazione dell'opportunità di nominare un consulente tecnico d'ufficio, di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere - al pari del mancato esercizio di esso - non è censurabile in sede di legittimità, ove non dia luogo a vizi motivazionali della sentenza” (Cassazione civile sez. VI, n.5793/2015; vd. anche Cassazione civile sez. VI, n.28648 del 2018; Cassazione civile sez. VI, n. 9461/2010). Circa i motivi di opposizione, a ben vedere le critiche, come prospettate, esprimono un mero dissenso diagnostico rispetto alle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio per accertamento tecnico preventivo. Le contestazioni riguardo alla consulenza non evidenziano, infatti, precise carenze diagnostiche o errate affermazioni scientifiche riguardo alle patologie riscontrate, sostanziandosi, invece, in mere critiche alla valutazione espressa del consulente circa l'incidenza di tali patologie sulla percentuale di invalidità e sulla capacità lavorativa della ricorrente. Segnatamente, parte opponente ha contestato la CTU depositata deducendo esclusivamente l'omessa valutazione della patologia psichiatrica (insufficienza mentale lieve-moderata), sussumibile a suo dire sotto il codice 1006 con applicazione della percentuale del 61%. Le contestazioni risultano infondate. Il Consulente d'ufficio, Dott.ssa , ha, infatti, descritto in modo esaustivo e Persona_1 dettagliato le ragioni sottese alla valutazione espressa, osservando: “DIAGNOSI MEDICO- LEGALE 1) Disturbo psicotico in ritardo mentale di grado lieve. 2)Ernia discale L5-S1. DISCUSSIONE MEDICO-LEGALE Le patologie riscontrate, tabellate ai sensi del D.M.
5.2.1992 vengono cosi' classificate: 1) App. Psichico COD 1204 80% 2) App. Locomotore Rachide COD 7010 40% ... Dalla raccolta dell'anamnesi, dall'EO, dalla documentazione clinica acquisita e dopo aver svolto la discussione disposizioni di legge si può rispondere in scienza e coscienza, ai quesiti posti
2 dal Giudice” Il Consulente ha, quindi, concluso per il riconoscimento di una percentuale di invalidità pari all'88% da datare dalla data della domanda amministrativa (08.09.2022), così come valutato dalla Commissione Medica alla visita del 03.11.2022. CP_1
Appare dunque evidente come nella CTU, a differenza di quanto dedotto in ricorso, si sia tenuto conto della patologia psichiatrica, classificandola come “disturbo psicotico in ritardo mentale di grado lieve”, attribuendole una percentuale dell'80%, con applicazione del codice 1204, ossia persino maggiore rispetto a quella indicata dall'opponente. Del tutto inconferente risulta, poi, il richiamo all'attribuzione di un aumento di un massimo di 5 punti sulla percentuale per incidenza sulla capacità lavorativa specifica e ciò sia in quanto l'opponente nulla di specifico allega e prova circa tale incidenza, sia in quanto, pur riconoscendo i 5 punti predetti, non sarebbe comunque raggiunta la percentuale del 100% invocata. In definitiva, le argomentazioni svolte nella CTU appaiono coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici e complete, nella misura in cui rispondono secondo metodo corretto, rigoroso e fedele al quesito assegnato. Le contestazioni svolte, al contrario, si rivelano per le ragioni esposte insufficienti a integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali. In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze dell'accertamento svolto in fase di ATPO devono essere confermate. Le spese di lite vanno compensate stante la presenza, in atti, di dichiarazione ex 152 disp. att. c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: a) RIGETTA il ricorso;
b) COMPENSA per intero le spese di lite;
c) MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza Castrovillari 02.12.2025. Il Giudice dott.ssa Maria Assunta Pacelli
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE - SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 05.11.2025 esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, , la seguente, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1151/2024 del Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza, vertente T R A
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Marco De Rosis, Parte_1 C.F._1 domiciliato come in atti ricorrente E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Marcello Carnovale e Umberto Ferrato, domiciliato come in atti;
Resistente OGGETTO: opposizione ex art. 445bis comma 6 c.p.c. CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 15.03.2024, il ricorrente – premesso che con verbale 03.11.2022 gli è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari all'88%,dalla data della domanda amministrativa del 08.09.2022, di aver proposto istanza di accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario legittimante la concessione dell'assegno mensile di invalidità ex art. 13 L. 118/1971 con esito negativo - ha chiesto di accertare lo stato di invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e per l'effetto riconoscere il beneficio richiesto il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre ex art. 93 c.p.c. Ha, a tal fine, dedotto che il CTU nominato in fase di ATP non ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione indicata. Il ricorrente, quindi, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, ha proposto rituale opposizione deducendo l'erroneità delle conclusioni del CTU che, a suo dire, non avrebbe valutare l'insufficienza mentale lieve/moderata che lo affligge e che la suddetta patologia (codice di riferimento 1006), comporta già da sola una percentuale di invalidità pari al 61%, dovendosi inoltre tenere conto della incidenza delle patologie sulla capacità lavorativa.
1 Si è costituito l' contestando e impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendo il rigetto CP_1 del ricorso. Acquisiti agli atti i documenti prodotti e acquisito in visione, d'ufficio, il fascicolo relativo alla fase di ATPO (n. 5493/2022 R.G.) la causa, riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025, viene decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate con note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 05.11.2025.
Il ricorso è infondato e va rigettato. Al riguardo va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATP. Ebbene, ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio che si incentra, evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla CTU. Ebbene, nel caso di specie i motivi di opposizione non rendono necessario l'espletamento di nuova CTU né la convocazione del consulente già nominato in fase di ATPO a rendere chiarimenti. A tal riguardo, va ribadito che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito la valutazione dell'opportunità di nominare un consulente tecnico d'ufficio, di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere - al pari del mancato esercizio di esso - non è censurabile in sede di legittimità, ove non dia luogo a vizi motivazionali della sentenza” (Cassazione civile sez. VI, n.5793/2015; vd. anche Cassazione civile sez. VI, n.28648 del 2018; Cassazione civile sez. VI, n. 9461/2010). Circa i motivi di opposizione, a ben vedere le critiche, come prospettate, esprimono un mero dissenso diagnostico rispetto alle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio per accertamento tecnico preventivo. Le contestazioni riguardo alla consulenza non evidenziano, infatti, precise carenze diagnostiche o errate affermazioni scientifiche riguardo alle patologie riscontrate, sostanziandosi, invece, in mere critiche alla valutazione espressa del consulente circa l'incidenza di tali patologie sulla percentuale di invalidità e sulla capacità lavorativa della ricorrente. Segnatamente, parte opponente ha contestato la CTU depositata deducendo esclusivamente l'omessa valutazione della patologia psichiatrica (insufficienza mentale lieve-moderata), sussumibile a suo dire sotto il codice 1006 con applicazione della percentuale del 61%. Le contestazioni risultano infondate. Il Consulente d'ufficio, Dott.ssa , ha, infatti, descritto in modo esaustivo e Persona_1 dettagliato le ragioni sottese alla valutazione espressa, osservando: “DIAGNOSI MEDICO- LEGALE 1) Disturbo psicotico in ritardo mentale di grado lieve. 2)Ernia discale L5-S1. DISCUSSIONE MEDICO-LEGALE Le patologie riscontrate, tabellate ai sensi del D.M.
5.2.1992 vengono cosi' classificate: 1) App. Psichico COD 1204 80% 2) App. Locomotore Rachide COD 7010 40% ... Dalla raccolta dell'anamnesi, dall'EO, dalla documentazione clinica acquisita e dopo aver svolto la discussione disposizioni di legge si può rispondere in scienza e coscienza, ai quesiti posti
2 dal Giudice” Il Consulente ha, quindi, concluso per il riconoscimento di una percentuale di invalidità pari all'88% da datare dalla data della domanda amministrativa (08.09.2022), così come valutato dalla Commissione Medica alla visita del 03.11.2022. CP_1
Appare dunque evidente come nella CTU, a differenza di quanto dedotto in ricorso, si sia tenuto conto della patologia psichiatrica, classificandola come “disturbo psicotico in ritardo mentale di grado lieve”, attribuendole una percentuale dell'80%, con applicazione del codice 1204, ossia persino maggiore rispetto a quella indicata dall'opponente. Del tutto inconferente risulta, poi, il richiamo all'attribuzione di un aumento di un massimo di 5 punti sulla percentuale per incidenza sulla capacità lavorativa specifica e ciò sia in quanto l'opponente nulla di specifico allega e prova circa tale incidenza, sia in quanto, pur riconoscendo i 5 punti predetti, non sarebbe comunque raggiunta la percentuale del 100% invocata. In definitiva, le argomentazioni svolte nella CTU appaiono coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici e complete, nella misura in cui rispondono secondo metodo corretto, rigoroso e fedele al quesito assegnato. Le contestazioni svolte, al contrario, si rivelano per le ragioni esposte insufficienti a integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali. In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze dell'accertamento svolto in fase di ATPO devono essere confermate. Le spese di lite vanno compensate stante la presenza, in atti, di dichiarazione ex 152 disp. att. c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: a) RIGETTA il ricorso;
b) COMPENSA per intero le spese di lite;
c) MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza Castrovillari 02.12.2025. Il Giudice dott.ssa Maria Assunta Pacelli
3