Ordinanza cautelare 30 maggio 2024
Ordinanza cautelare 6 febbraio 2025
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 16/01/2026, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00163/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00990/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 990 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Preti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del predetto difensore in Milano, viale Bianca Maria, n. 21;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliato in Milano, via Freguglia, n.1;
Questura della Provincia di-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
del provvedimento prot. -OMISSIS- emesso dalla Questura della Provincia di -OMISSIS- in data 2.11.2023, notificato il 29.02.2024, con cui è stato disposto il rigetto dell’istanza presentata dal ricorrente per il rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.L. n. 34/2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 la dott.ssa LE MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso il signor -OMISSIS-, cittadino marocchino, impugna il decreto della Questura della Provincia di -OMISSIS- della -OMISSIS- in epigrafe specificato con cui è stata rigettata l’istanza, dal medesimo presentata, per il rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato a seguito del completamento della procedura di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.L. n. 34/2020. Il provvedimento censurato, in particolare, si fonda sulla ritenuta falsità dell’attività lavorativa in qualità di collaboratore familiare indicata dal ricorrente all’atto della presentazione dell’istanza di emersione, in quanto, all’esito delle verifiche effettuate, sia il lavoratore che il datore di lavoro risultavano irreperibili presso l’indirizzo del luogo di lavoro in -OMISSIS- alla via -OMISSIS- riportato sul contratto di soggiorno sottoscritto tra le parti in data 26.07.2022, venendo dunque deferiti all’Autorità giudiziaria per il reato di cui all’art. 5, comma 8 bis del D.Lgs. n. 286/1998.
2. A sostegno del gravame il ricorrente ha articolato le censure così rubricate:
- “ I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 103 decreto legge n. 34/2020, (cosiddetta “emersione dal lavoro irregolare”) - violazione della legge n. 241/1990 – degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. – eccesso di potere per erronea presupposizione, carente istruttoria, illogicità, ingiustizia manifesta, sviamento di potere e di procedura, disparità di trattamento, abnormità dei provvedimenti impugnati e carenza di motivazione. Illegittimità del provvedimento per aver rigettato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno fuori dai casi previsti dalla legge ”;
- “ II) Violazione e falsa applicazione sotto altro profilo dell’art. 103 decreto legge n. 34/2020, (cosiddetta “emersione dal lavoro irregolare”) – violazione della legge n. 241/1990 - degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - eccesso di potere per erronea presupposizione, carente istruttoria, illogicità, ingiustizia manifesta, sviamento di potere e di procedura, disparità di trattamento, abnormità dei provvedimenti impugnati e carenza di motivazione. Illegittimità del provvedimento per non aver valutato l’effettiva prestazione lavorativa del ricorrente – difetto di istruttoria e di motivazione - omessa ed errata valutazione della situazione sostanziale e concreta del ricorrente ”.
3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso, chiedendone il rigetto in quanto infondato e rappresentando, nelle memorie difensive depositate in data 21.05.2024, che il ricorrente sarebbe stato destinatario di un decreto di espulsione, convalidato dal Giudice di Pace di -OMISSIS- in data 01.03.2024, senza tuttavia depositarne copia in atti.
4. All’esito della camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, con ordinanza n. 532/2024, rilevato che in sede di discussione la difesa del ricorrente ha negato l’esistenza del menzionato provvedimento di espulsione, sono stati chiesti chiarimenti in ordine al predetto profilo onerando “ l’amministrazione di depositare copia del decreto di espulsione e del provvedimento giudiziario di convalida, ove esistenti, oltre alle opportune indicazioni relative all’eventuale definitività di quest’ultimo ”. Inoltre, è stato evidenziato che “ il datore di lavoro presso cui il ricorrente presta la propria attività quale collaboratore domestico si è trasferito ad altro indirizzo di residenza sin dal 16.10.2020, per cui il sopralluogo ispettivo del 24.04.2023 è stato effettuato al precedente indirizzo di lavoro ormai non più attuale ” e che “ tale circostanza è stata rappresentata all’amministrazione in sede di osservazioni ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/1990, che tuttavia non ne ha tenuto conto ai fini dell’emanazione del provvedimento finale ”.
5. Successivamente, in esecuzione dell’ordine istruttorio, l’amministrazione ha depositato una relazione informativa con corredo documentale, nella quale ha sostanzialmente ribadito le posizioni già espresse, precisando che in sede di contraddittorio endoprocedimentale non sarebbero stati apportati elementi utili a dimostrare la veridicità dell’attività lavorativa e, inoltre, che il provvedimento di espulsione, a seguito del quale sono state disposte misure alternative al trattenimento, non risulta essere stato notificato al ricorrente.
6. All’esito della successiva camera di consiglio fissata per il prosieguo della fase cautelare, con ordinanza n. -OMISSIS- l’istanza cautelare è stata accolta, rilevando il Collegio, in particolare, che “ all’indirizzo presso cui sono state effettuate le verifiche del personale della Questura, cui fa riferimento il provvedimento impugnato, il datore di lavoro non risulta risiedere dal 16.10.2020 essendosi trasferito in altro Comune (cfr. certificato storico di residenza, doc.2 del ricorrente)” .
7. In data 30.10.2025, l’amministrazione ha depositato in atti documenti e una relazione informativa della Questura di -OMISSIS- nella quale si riferisce di ulteriori accertamenti presso l’indirizzo di domicilio del ricorrente in -OMISSIS- e poi presso l’abitazione del datore di lavoro in -OMISSIS-, entrambi con esito negativo.
8. In data 24.11.2025 il ricorrente ha depositato memoria difensiva.
9. All’udienza pubblica del 26.11.2025, previo avviso alla parte della tardività della predetta memoria, la causa è stata trattenuta in decisione.
10. In limine litis , come già evidenziato nel corso della discussione e riportato a verbale, il Collegio deve rilevare la tardività della memoria difensiva depositata in data 24.11.2025 nell’interesse del ricorrente, poiché prodotta successivamente allo scadere del termine di 30 giorni liberi antecedenti alla data dell’udienza fissata per la discussione di merito del ricorso previsto all’art. 73 c.p.a. Secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, difatti, i termini processuali “ hanno carattere perentorio in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico processuale posto a presidio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del giudice (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, 8 giugno 2018, n. 3477; Cons. Stato, sez. VI, 16 aprile 2018, n. 2247; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 12 giugno 2018, n. 3917), con la conseguenza che la loro violazione conduce alla inutilizzabilità processuale delle memorie e dei documenti presentati tardivamente, da considerarsi tamquam non essent (cfr., ex plurimis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 30 maggio 2018, n. 3602; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 11 maggio 2018, n. 1053; T.A.R. Molise, sez. I, 19 aprile 2018, n. 217) ” (cfr. TAR Veneto, Sez. I, 7.08.2018, n.855). Conseguentemente, poiché la memoria difensiva depositata solo il 24.11.2025 – ovvero due giorni prima della data d’udienza calendarizzata – deve esserne dichiarata l’inutilizzabilità ai fini della decisione.
11. Nel merito, il ricorso è fondato nei soli sensi e limiti di seguito illustrati.
12. Come già evidenziato nelle ordinanze emesse nell’ambito della fase cautelare, il provvedimento impugnato si fonda sulle risultanze negative di un accertamento effettuato per la verifica dell’effettiva sussistenza del rapporto lavorativo domestico denunciato in sede di emersione, presso l’indirizzo della dimora del datore quale sede di lavoro. Tuttavia, il sopralluogo ispettivo del 24.04.2023 è stato condotto presso un indirizzo nel Comune di -OMISSIS- non più attuale a quella data, avendo il datore di lavoro, nelle more del completamento della pratica, cambiato residenza a far data dal 16.10.2020 trasferendosi nel Comune di -OMISSIS-.
13. Peraltro, tale circostanza era stata chiaramente evidenziata dal ricorrente in sede di osservazioni endoprocedimentali sul preavviso di rigetto ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e, del tutto erroneamente, è stata considerata irrilevante dall’amministrazione in quanto supportata soltanto da un’autocertificazione del datore di lavoro attestante il nuovo indirizzo di residenza e non da documentazione ufficiale. Ritiene invece il Collegio che la parte privata abbia fornito, in detta sede, un principio di prova sufficiente rispetto all’accertamento di un dato – quale la residenza anagrafica del datore di lavoro – che l’amministrazione ha il potere-dovere di verificare d’ufficio nell’ambito della propria attività istruttoria, trattandosi, vieppiù, di indagine ordinaria che non presenta elementi di complessità.
14. Né può considerarsi dirimente la circostanza che, nel contratto di soggiorno sottoscritto tra il datore di lavoro e l’odierno ricorrente fosse indicato l’indirizzo presso il Comune di -OMISSIS- ove è stato effettuato il sopralluogo del 24.04.2023 su cui poggia il provvedimento impugnato, poiché, a rettifica di tale indicazione, parte ricorrente ha chiaramente indicato in sede di osservazioni endoprocedimentali ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990 il nuovo e diverso indirizzo del datore di lavoro, presso cui l’amministrazione avrebbe potuto e dovuto effettuare ulteriori verifiche.
15. In questo contesto, non sono rilevanti le circostanze emerse a seguito degli ulteriori accertamenti svolti successivamente all’adozione del provvedimento impugnato e di cui si dà atto nella relazione informativa depositata il 10.10.2025, poiché trattasi di elementi fattuali del tutto nuovi – ovvero gli esiti di accertamenti svolti presso indirizzi diversi da quello inizialmente considerato – e temporalmente sopravvenuti rispetto all’adozione del provvedimento impugnato, la cui legittimità va valutata tenuto conto dell’attività istruttoria svolta prima della sua adozione e delle risultanze che ne sono emerse.
16. Peraltro, poiché tali elementi non sono stati posti a fondamento provvedimento impugnato, la valutazione degli stessi sul piano processuale si scontra con il consolidato principio per cui “ l'integrazione della motivazione in sede giudiziale nel processo amministrativo è ammissibile solo se avviene attraverso gli atti del procedimento o con un provvedimento autonomo di convalida, utilizzando elementi univoci e sufficienti presenti negli atti istruttori. Al contrario, è inammissibile un'integrazione postuma della motivazione tramite atti processuali o scritti difensivi (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 27/02/2024, n. 1903) ” (cfr. Cons. di Stato, Sez. VII, 06.06.2024, n. 5069). Si tratterebbe, inoltre, di presupposti nuovi non sottoposti al regolare contraddittorio in sede di procedimento con la parte privata, che, dunque, non ha avuto modo di interloquire con l’amministrazione e di presentare eventuali deduzioni sul punto.
17. Alla luce di quanto precede, pertanto, deve ritenersi che il provvedimento impugnato è stato inficiato da un’istruttoria incompleta e lacunosa, aggravata dal non corretto svolgimento del contraddittorio endoprocedimentale con la parte privata.
18. L’amministrazione dovrà dunque pronunciarsi nuovamente sulla domanda del ricorrente di rilascio del permesso di soggiorno conseguente a emersione, in contraddittorio con la parte privata, valutando in detta sede tutti gli elementi emersi nel presente giudizio e quelli che eventualmente potrà acquisire all’esito di ulteriori verifiche istruttorie, onde accertare se sussistano o meno i presupposti richiesti dalla legge per l’accoglimento della stessa.
19. Pertanto, previo assorbimento dei profili di doglianza non espressamente esaminati, il ricorso deve essere accolto ai soli fini della rivalutazione della posizione giuridica del ricorrente nei termini sopra precisati, con l’obbligo per l’amministrazione di riesaminare la posizione del cittadino straniero sulla scorta delle indicazioni che precedono.
20. Sussistono valide ragioni, in considerazione della particolarità della fattispecie, per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI UN, Presidente
Silvia Cattaneo, Consigliere
LE MO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE MO | RI UN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.