Articolo 2 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1056
Articolo 1Articolo 3
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31 dicembre 1971
Art. 2.
In deroga al numero delle promozioni annuali di cui alla colonna V della tabella annessa alla citata legge 7 febbraio 1968, n. 75 , nel predetto periodo di due anni gli ufficiali medici di polizia fino al grado di tenente colonnello saranno promossi ai gradi ove esistono vacanze organiche in numero pari alle vacanze stesse, sempreche' abbiano maturato due anni di anzianita' nel grado immediatamente inferiore a quello ove esistono i posti vacanti in ruolo.
Per lo stesso periodo saranno valutati ufficiali medici in numero doppio delle promozioni da conferire.
Entrata in vigore il 31 dicembre 1971