Art. 10.
I trattamenti minimi previsti dall' articolo 7, comma quarto , e dall' articolo 14, comma sesto, della legge 25 luglio 1952, n. 915 , sono stabiliti nella misura di lire 15.000 mensili per le pensioni dirette e lire 10.000 mensili per le pensioni di riversibilita'.
I trattamenti minimi previsti dall' articolo 7, comma quarto , e dall' articolo 14, comma sesto, della legge 25 luglio 1952, n. 915 , sono stabiliti nella misura di lire 15.000 mensili per le pensioni dirette e lire 10.000 mensili per le pensioni di riversibilita'.