CASS
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 23/10/2025, n. 34532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34532 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI CH FO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di POTENZA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
Cb‘' Penale Sent. Sez. 7 Num. 34532 Anno 2025 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 10/09/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO SO Di AN ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza, che, dichiarando di non doversi procedere per il reato di danneggiamento perché estinto per prescrizione e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile anche del delitto tentato di furto pluriaggravato;
Il ricorso denunzia, con un unico motivo, vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.; Il suddetto motivo non è manifestamente infondato. Invero, nel caso di specie, la Corte di merito non forniva risposta alcuna al motivo di appello con cui l'imputato aveva chiesto, in modo specifico, la concessione della circostanza attenuante della speciale tenuità; Tuttavia, sebbene il ricorso sia ammissibile, occorre verificare se sia maturata una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. In quest'ottica, il reato risulta prescritto. Commesso in data 3 aprile 2011, il delitto di cui agli artt. 56, 624, 625 cod. pen. cod. pen. è punito con la reclusione da tre a dieci anni (ridotta di un terzo in quanto tentato) ed il tempo necessario a prescrivere, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., è pari ad anni otto e mesi quattro, cui occorre aggiungere 246 giorni di sospensione, risultando quindi spirato nel novembre 2020. Ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato si è estinto per prescrizione in data 11 novembre 2020.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 10 settembre 2025 Il Consigliere estensore 'dente
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
Cb‘' Penale Sent. Sez. 7 Num. 34532 Anno 2025 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 10/09/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO SO Di AN ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza, che, dichiarando di non doversi procedere per il reato di danneggiamento perché estinto per prescrizione e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile anche del delitto tentato di furto pluriaggravato;
Il ricorso denunzia, con un unico motivo, vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.; Il suddetto motivo non è manifestamente infondato. Invero, nel caso di specie, la Corte di merito non forniva risposta alcuna al motivo di appello con cui l'imputato aveva chiesto, in modo specifico, la concessione della circostanza attenuante della speciale tenuità; Tuttavia, sebbene il ricorso sia ammissibile, occorre verificare se sia maturata una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. In quest'ottica, il reato risulta prescritto. Commesso in data 3 aprile 2011, il delitto di cui agli artt. 56, 624, 625 cod. pen. cod. pen. è punito con la reclusione da tre a dieci anni (ridotta di un terzo in quanto tentato) ed il tempo necessario a prescrivere, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., è pari ad anni otto e mesi quattro, cui occorre aggiungere 246 giorni di sospensione, risultando quindi spirato nel novembre 2020. Ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato si è estinto per prescrizione in data 11 novembre 2020.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 10 settembre 2025 Il Consigliere estensore 'dente