Cass. pen., sez. I, sentenza 08/06/2022, n. 22222
CASS
Sentenza 8 giugno 2022

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In tema di misure di prevenzione patrimoniali, ai fini dell'ammissione al passivo dei crediti dei terzi aventi natura extracontrattuale, l'esistenza delle posizioni creditorie in data antecedente al sequestro deve risultare accertata in un separato giudizio di cognizione, in quanto il giudice della prevenzione è tenuto alla mera verifica, ex art. 59 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, delle condizioni di ammissione del credito sulla base dei documenti attestanti il fatto illecito che vi ha dato luogo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 08/06/2022, n. 22222
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22222
    Data del deposito : 8 giugno 2022

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