CASS
Sentenza 8 giugno 2022
Sentenza 8 giugno 2022
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, ai fini dell'ammissione al passivo dei crediti dei terzi aventi natura extracontrattuale, l'esistenza delle posizioni creditorie in data antecedente al sequestro deve risultare accertata in un separato giudizio di cognizione, in quanto il giudice della prevenzione è tenuto alla mera verifica, ex art. 59 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, delle condizioni di ammissione del credito sulla base dei documenti attestanti il fatto illecito che vi ha dato luogo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/06/2022, n. 22222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22222 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: FALLIMENTO N. 624/2017 DELL IMPRESA ANEMONE COSTRUZIONI S.R. avverso il decreto del 22/03/2021 del TRIBUNALE di ROMA uditi la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO AG;
lette/sente le conclusioni del PG cì ; tne._ c.et ,e. 4-0 )ex' LQ)-1A-Q Penale Sent. Sez. 1 Num. 22222 Anno 2022 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 26/01/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Roma, Sezione per le misure di prevenzione, con ordinanza emessa in data 22 marzo 2021 ha deciso sulle opposizioni dei creditori esclusi dallo stato passivo della confisca dei beni disposta nei confronti di MO GO (con sequestro dei beni avvenuto il 26 maggio 2014), ai sensi dell'art.59 d.lgs. n.159 del 2011. 1.1 Per quanto rileva ai fini del presente ricorso, il Tribunale ha respinto la opposizione proposta nell'interesse del Fallimento della MO Costruzioni s.r.I., rappresentata dal curatore dott. Francesco Rossi, confermando la esclusione della articolata pretesa creditoria (relativa ad euro 20.000.000 per una voce ed ad euro 37.227.000 per altra voce, indicate partitamente nella domanda). 2. Oggetto di ricorso è la esclusione della domanda relativa alla ammissione al passivo per euro 37.227.000, relativo a sanzioni e interessi sul debito tributario e previdenziale (già ammesso al passivo del fallimento), credito prospettato come risarcitorio nei confronti di MO GO, ritenuto amministratore di fatto della fallita e tratto a giudizio per bancarotta fraudolenta. 2.1 Su tale punto il Tribunale osserva che la domanda si basa sulla avvenuta Fzi contestazione - in ambito penale - del reato di bancarotta fraudolenta ad MO GO, soggetto nei cui confronti è stata disposta la confisca. Nel procedimento penale, in corso, vi è stata costituzione di parte civile della curatela. Ad avviso del Tribunale la tutela in sede di prevenzione non può - tuttavia - essere accordata, derivando l'esistenza del credito (nei confronti di MO GO) dal previo accertamento del reato, spettante al giudice penale. 3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Fallimento della MO Costruzioni s.r.I., rappresentata dal curatore dott. Francesco Rossi, a mezzo dell'avv. Pasquale Frisina. Il ricorso è affidato a due motivi. 3.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge, nella parte in cui la decisione impugnata ritiene necessaria per l'ammissione al passivo la previa emissione di un provvedimento giurisdizionale definitivo circa l'esistenza e l'ammontare del credito. Secondo il ricorrente il sistema di tutela delle posizioni creditorie potenzialmente incise dalla confisca, delineato nel d.lgs. n.159 del 2011 (agli articoli 52 e ss.), 2 attribuisce pieni poteri di 'accertamento' della esistenza del credito (anche se derivante da atto illecito) direttamente al Tribunale delle Misure di Prevenzione. Ciò in ragione di contemperare gli interessi tra loro in conflitto, rappresentati da un lato dalla garanzia patrimoniale del credito, dall'altro dalla pretesa di acquisizione dei beni oggetto di confisca da parte dello Stato. Dunque tutte le azioni pendenti nei confronti del debitore/soggetto pericoloso, dovrebbero confluire nella procedura di verifica dei crediti prevista nel cd. codice antimafia, in analogìa con quanto previsto in tema di procedure concorsuali civili. Non poteva, pertanto, il Tribunale ritenere 'non tutelabile' la posizione creditoria vantata dal fallimento, essendo possibile e doveroso l'accertamento dell'an del credito in sede di verifica del passivo della confisca. 3.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione. Si rappresenta che la 'porzione' di passivo fallimentare oggetto di domanda è stata, in primo luogo, oggetto di verifica nel corso della procedura fallimentare. Ciò tuttavia non esclude la autonoma potestà valutativa del giudice della prevenzione, cui sono stati forniti tutti gli elementi di fatto per una autonoma ricostruzione, come doveroso. La qualità di amministratore di fatto della fallita, in capo a GO MO, era infatti emersa già in sede di procedimento di prevenzione ed ha determinato il rinvio a giudizio per concorso in bancarotta fraudolenta. Da qui la possibile ricostruzione della fondatezza della pretesa risarcitoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 2. La vicenda oggetto di trattazione pone il tema - di sicura complessità - della 'inerenza' alla procedura di verifica dei crediti di cui agli artt.52 e ss. d. Igs. n.159 del 2011 di posizioni creditorie vantate nei confronti del soggetto 'destinatario' della confisca e derivanti, secondo la prospettazione, da illecito extracontrattuale. 2.1 Non vi è dubbio circa il fatto che la lettera della legge all'art. 52 del d.lgs. n.159 del 2011, (la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi..) porta a ritenere astrattamente tutelabili anche i crediti derivanti da atto illecito posto in essere dal proposto prima del sequestro dei beni, non essendo prevista dalla legge alcuna 5 ( limitazione relativa alla 'fonte' del credito. Circa tale aspetto, il Collegio ritiene ricompresa nella tutela la posizione dei creditori da atto illecito. Del resto, alcune categorie di creditori extracontrattuali (vittime dei reati di tipo mafioso, vittime di usura) godono di particolare protezione legislativa, anche in sede di destinazione dei beni confiscati. 2.2 Non può pertanto escludersi dalla procedura di verifica di cui all'art.59 d.lgs. n.159 del 2011 il credito derivante da illecito extracontrattuale commesso dal proposto, lì dove sussistano i presupposti della anteriorità del credito (rectius del fatto generatore del credito) rispetto al sequestro dei beni e della assenza di 'altri beni del proposto' su cui esercitare azioni esecutive. 2.3 Tuttavia, operata siffatta premessa, non può farsi a meno di constatare che è sempre il legislatore a precisare che il credito in questione deve risultare da ' atto' avente data certa anteriore al sequestro. In tale parte della disposizione la disposizione normativa tende ad orientare il sistema di verifica delle posizioni creditorie - che del resto nasce in rapporto ad esigenze storiche di tutela dell'affidamento nelle relazioni contrattuali - sul versante contrattualistico, come appare confermato dal richiamo alla condizione soggettiva di buona fede, parametrato alla ricostruzione della relazione pre-contrattuale intervenuta tra il creditore e il soggetto portatore di pericolosità (art. 52, comma 3). Ciò ha portato questa Corte di legittimità (v. Sez. VI n. 45115 del 13.10.2015) ad affermare che in assenza di una pronunzia definitiva che accerti, in sede civile o in sede penale, l'esistenza del credito risarcitorio, il portatore di simile pretesa non può insinuarsi al passivo della confisca di prevenzione, per assenza del presupposto della 'certezza' del credito (ossia della base documentale avente data certa anteriore al sequestro). 3. Tale orientamento interpretativo va ribadito nel caso che ci occupa. 3.1 Il creditore escluso evidenzia nell'atto di ricorso che l'esistenza di un potere di 'accertamento' in capo al Tribunale della Prevenzione potrebbe 'tener luogo' della pronunzia definitiva del diverso giudice (nel caso in esame, penale), con opportuna - in tesi - autonomia del giudice della prevenzione, sì da fornire immediata tutela a soggetti che, tendenzialmente, versano in condizione di buona fede (in quanto vittime di atti illeciti compiuti dal proposto). 4 A tale prospettazione si è mostrato sensibile il Procuratore Generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della decisione impugnata, indicando quali precedenti utili le decisioni Sez. I n. 12172 del 20.2.2019 e Sez. VI n. 28350 del 2020. 3.2 Il Collegio ritiene che tale prospettazione non possa essere condivisa. Va in primo luogo affermato che il legislatore non configura un generale 'potere di accertamento' della esistenza della posizione creditoria (potenzialmente incisa dalla confisca) in capo al Tribunale della prevenzione, ma un più limitato 'potere di verifica' (secondo le disposizioni degli articoli 57, 58 e 59 d.lgs. n.159 del 2011) delle condizioni di legge che governano la procedura di ammissione, sulla base di produzione documentale attestante i fatti generatori del credito . La lettera delle disposizioni di legge impone, pertanto, di ritenere che l'an del credito, così come la sua tendenziale quantificazione, debbano risultare da 'documenti giustificativi' che il creditore istante è tenuto a produrre in sede di domanda ai sensi dell'art. 58 comma 2 lett. c d.lgs. n.159 del 2011. 3.3 Ora, è evidente che in caso di illecito extracontrattuale il documento giustificativo non può che essere una decisione cognitiva di accertamento della sussistenza dell'illecito e della sua ascrivibilità al proposto, per fatto materiale commesso prima del sequestro dei beni. La verifica spettante al giudice della prevenzione non può tener luogo di una procedura cognitiva circa l'an del credito, anche in ragione della struttura semplificata del contraddittorio in sede di ammissione del credito, così come risulta disegnato il procedimento ai sensi dell'art.59 d.lgs. n.159 del 2011. (2.1-7 3.4 Quanto ai pretesi precedenti, va rilevato che il caso trattato da Sez. I n.12172 del 2019 riguarda una ipotesi di credito nascente da contratto, con avvenuto deposito in sede di domanda del creditore, dei documenti giustificativi. Si tratta, pertanto, di caso del tutto diverso da quello oggetto del presente procedimento e le affermazioni relative ai poteri di ufficio del Tribunale riguardano, essenzialmente, i profili dell'accertamento delle condizioni 'particolari' (impeditive della tutela, pure a fronte di prova dell'avvenuta prestazione) del nesso di strumentalità tra credito e attività illecita e della assenza di buona fede del creditore. Anche il caso trattato e deciso da Sez. VI n. 28350 del 2020 riguarda profili di • responsabilità contrattuale, con avvenuta produzione da parte del creditore dei documenti giustificativi ed esercizio limitato di poteri cognitiv(vi su una situazione di fatto già provvista di base documentale. Le precisazioni offerte da tale precedente non sono pertinenti al tema qui in trattazione perché riguardano il potere del Tribunale - certamente sussistente, in assenza di giudicato esterno civile - di procedere alla verifica della esistenza o meno di atti di adempimento che escluderebbero l'attualità del credito. In nessuno dei precedenti menzionati questa Corte ha affermato, dunque, l'esistenza del potere 'incidentale' del giudice della prevenzione di procedere all'accertamento di un illecito extracontrattuale in sede di verifica delle domande di ammissione al passivo della confisca. Simile potere è da ritenersi - per quanto sinora detto - insussistente, specie nelle ipotesi in cui l'accertamento in questione imponga, come nel caso in esame, una verifica di aspetti in fatto aventi rilievo penalistico (la qualità di amministratore di fatto della fallita e il concorso nella bancarotta da parte di MO), su cui il soggetto proposto si troverebbe in evidente e non colmabile pregiudizio dei propri diritti difensivi. Non può dunque ritenersi che l'intervenuto esercizio dell'azione penale nei confronti dell'MO consenta l'anticipazione di una tutela risarcitoria che potrà essere esercitata solo a conclusione del separato giudizio penale. 3.5 Tutto ciò precisato, va anche evidenziato che la tempistica dell'accertamento dell'illecito extracontrattuale (in separato giudizio) non può pregiudicare - per esigenze di sistema - la posizione del danneggiato, lì dove la procedura di prevenzione si concluda in tempi più contenuti e venga, al contempo, riconosciuta la fondatezza della pretesa risarcitoria (per fatto avvenuto prima del sequestro e commesso dal destinatario della confisca). Si tratta di una esigenza che appare necessario evidenziare, posto che il legislatore non pare aver tenuto conto, nel disciplinare le domande tardive (art.58 comma 5 d.lgs. n.159 del 2011) di simile eventualità, limitando ad un anno - dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo - il termine di possibile presentazione di ogni domanda tardiva. La questione, tuttavia, non è rilevante ai fini della decisione del presente ricorso, relativo a domanda di ammissione presentata in via ordinaria. 4. Per quanto sinora evidenziato il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 6
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali . Così deciso il 26 gennaio 2022
lette/sente le conclusioni del PG cì ; tne._ c.et ,e. 4-0 )ex' LQ)-1A-Q Penale Sent. Sez. 1 Num. 22222 Anno 2022 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 26/01/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Roma, Sezione per le misure di prevenzione, con ordinanza emessa in data 22 marzo 2021 ha deciso sulle opposizioni dei creditori esclusi dallo stato passivo della confisca dei beni disposta nei confronti di MO GO (con sequestro dei beni avvenuto il 26 maggio 2014), ai sensi dell'art.59 d.lgs. n.159 del 2011. 1.1 Per quanto rileva ai fini del presente ricorso, il Tribunale ha respinto la opposizione proposta nell'interesse del Fallimento della MO Costruzioni s.r.I., rappresentata dal curatore dott. Francesco Rossi, confermando la esclusione della articolata pretesa creditoria (relativa ad euro 20.000.000 per una voce ed ad euro 37.227.000 per altra voce, indicate partitamente nella domanda). 2. Oggetto di ricorso è la esclusione della domanda relativa alla ammissione al passivo per euro 37.227.000, relativo a sanzioni e interessi sul debito tributario e previdenziale (già ammesso al passivo del fallimento), credito prospettato come risarcitorio nei confronti di MO GO, ritenuto amministratore di fatto della fallita e tratto a giudizio per bancarotta fraudolenta. 2.1 Su tale punto il Tribunale osserva che la domanda si basa sulla avvenuta Fzi contestazione - in ambito penale - del reato di bancarotta fraudolenta ad MO GO, soggetto nei cui confronti è stata disposta la confisca. Nel procedimento penale, in corso, vi è stata costituzione di parte civile della curatela. Ad avviso del Tribunale la tutela in sede di prevenzione non può - tuttavia - essere accordata, derivando l'esistenza del credito (nei confronti di MO GO) dal previo accertamento del reato, spettante al giudice penale. 3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Fallimento della MO Costruzioni s.r.I., rappresentata dal curatore dott. Francesco Rossi, a mezzo dell'avv. Pasquale Frisina. Il ricorso è affidato a due motivi. 3.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge, nella parte in cui la decisione impugnata ritiene necessaria per l'ammissione al passivo la previa emissione di un provvedimento giurisdizionale definitivo circa l'esistenza e l'ammontare del credito. Secondo il ricorrente il sistema di tutela delle posizioni creditorie potenzialmente incise dalla confisca, delineato nel d.lgs. n.159 del 2011 (agli articoli 52 e ss.), 2 attribuisce pieni poteri di 'accertamento' della esistenza del credito (anche se derivante da atto illecito) direttamente al Tribunale delle Misure di Prevenzione. Ciò in ragione di contemperare gli interessi tra loro in conflitto, rappresentati da un lato dalla garanzia patrimoniale del credito, dall'altro dalla pretesa di acquisizione dei beni oggetto di confisca da parte dello Stato. Dunque tutte le azioni pendenti nei confronti del debitore/soggetto pericoloso, dovrebbero confluire nella procedura di verifica dei crediti prevista nel cd. codice antimafia, in analogìa con quanto previsto in tema di procedure concorsuali civili. Non poteva, pertanto, il Tribunale ritenere 'non tutelabile' la posizione creditoria vantata dal fallimento, essendo possibile e doveroso l'accertamento dell'an del credito in sede di verifica del passivo della confisca. 3.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione. Si rappresenta che la 'porzione' di passivo fallimentare oggetto di domanda è stata, in primo luogo, oggetto di verifica nel corso della procedura fallimentare. Ciò tuttavia non esclude la autonoma potestà valutativa del giudice della prevenzione, cui sono stati forniti tutti gli elementi di fatto per una autonoma ricostruzione, come doveroso. La qualità di amministratore di fatto della fallita, in capo a GO MO, era infatti emersa già in sede di procedimento di prevenzione ed ha determinato il rinvio a giudizio per concorso in bancarotta fraudolenta. Da qui la possibile ricostruzione della fondatezza della pretesa risarcitoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 2. La vicenda oggetto di trattazione pone il tema - di sicura complessità - della 'inerenza' alla procedura di verifica dei crediti di cui agli artt.52 e ss. d. Igs. n.159 del 2011 di posizioni creditorie vantate nei confronti del soggetto 'destinatario' della confisca e derivanti, secondo la prospettazione, da illecito extracontrattuale. 2.1 Non vi è dubbio circa il fatto che la lettera della legge all'art. 52 del d.lgs. n.159 del 2011, (la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi..) porta a ritenere astrattamente tutelabili anche i crediti derivanti da atto illecito posto in essere dal proposto prima del sequestro dei beni, non essendo prevista dalla legge alcuna 5 ( limitazione relativa alla 'fonte' del credito. Circa tale aspetto, il Collegio ritiene ricompresa nella tutela la posizione dei creditori da atto illecito. Del resto, alcune categorie di creditori extracontrattuali (vittime dei reati di tipo mafioso, vittime di usura) godono di particolare protezione legislativa, anche in sede di destinazione dei beni confiscati. 2.2 Non può pertanto escludersi dalla procedura di verifica di cui all'art.59 d.lgs. n.159 del 2011 il credito derivante da illecito extracontrattuale commesso dal proposto, lì dove sussistano i presupposti della anteriorità del credito (rectius del fatto generatore del credito) rispetto al sequestro dei beni e della assenza di 'altri beni del proposto' su cui esercitare azioni esecutive. 2.3 Tuttavia, operata siffatta premessa, non può farsi a meno di constatare che è sempre il legislatore a precisare che il credito in questione deve risultare da ' atto' avente data certa anteriore al sequestro. In tale parte della disposizione la disposizione normativa tende ad orientare il sistema di verifica delle posizioni creditorie - che del resto nasce in rapporto ad esigenze storiche di tutela dell'affidamento nelle relazioni contrattuali - sul versante contrattualistico, come appare confermato dal richiamo alla condizione soggettiva di buona fede, parametrato alla ricostruzione della relazione pre-contrattuale intervenuta tra il creditore e il soggetto portatore di pericolosità (art. 52, comma 3). Ciò ha portato questa Corte di legittimità (v. Sez. VI n. 45115 del 13.10.2015) ad affermare che in assenza di una pronunzia definitiva che accerti, in sede civile o in sede penale, l'esistenza del credito risarcitorio, il portatore di simile pretesa non può insinuarsi al passivo della confisca di prevenzione, per assenza del presupposto della 'certezza' del credito (ossia della base documentale avente data certa anteriore al sequestro). 3. Tale orientamento interpretativo va ribadito nel caso che ci occupa. 3.1 Il creditore escluso evidenzia nell'atto di ricorso che l'esistenza di un potere di 'accertamento' in capo al Tribunale della Prevenzione potrebbe 'tener luogo' della pronunzia definitiva del diverso giudice (nel caso in esame, penale), con opportuna - in tesi - autonomia del giudice della prevenzione, sì da fornire immediata tutela a soggetti che, tendenzialmente, versano in condizione di buona fede (in quanto vittime di atti illeciti compiuti dal proposto). 4 A tale prospettazione si è mostrato sensibile il Procuratore Generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della decisione impugnata, indicando quali precedenti utili le decisioni Sez. I n. 12172 del 20.2.2019 e Sez. VI n. 28350 del 2020. 3.2 Il Collegio ritiene che tale prospettazione non possa essere condivisa. Va in primo luogo affermato che il legislatore non configura un generale 'potere di accertamento' della esistenza della posizione creditoria (potenzialmente incisa dalla confisca) in capo al Tribunale della prevenzione, ma un più limitato 'potere di verifica' (secondo le disposizioni degli articoli 57, 58 e 59 d.lgs. n.159 del 2011) delle condizioni di legge che governano la procedura di ammissione, sulla base di produzione documentale attestante i fatti generatori del credito . La lettera delle disposizioni di legge impone, pertanto, di ritenere che l'an del credito, così come la sua tendenziale quantificazione, debbano risultare da 'documenti giustificativi' che il creditore istante è tenuto a produrre in sede di domanda ai sensi dell'art. 58 comma 2 lett. c d.lgs. n.159 del 2011. 3.3 Ora, è evidente che in caso di illecito extracontrattuale il documento giustificativo non può che essere una decisione cognitiva di accertamento della sussistenza dell'illecito e della sua ascrivibilità al proposto, per fatto materiale commesso prima del sequestro dei beni. La verifica spettante al giudice della prevenzione non può tener luogo di una procedura cognitiva circa l'an del credito, anche in ragione della struttura semplificata del contraddittorio in sede di ammissione del credito, così come risulta disegnato il procedimento ai sensi dell'art.59 d.lgs. n.159 del 2011. (2.1-7 3.4 Quanto ai pretesi precedenti, va rilevato che il caso trattato da Sez. I n.12172 del 2019 riguarda una ipotesi di credito nascente da contratto, con avvenuto deposito in sede di domanda del creditore, dei documenti giustificativi. Si tratta, pertanto, di caso del tutto diverso da quello oggetto del presente procedimento e le affermazioni relative ai poteri di ufficio del Tribunale riguardano, essenzialmente, i profili dell'accertamento delle condizioni 'particolari' (impeditive della tutela, pure a fronte di prova dell'avvenuta prestazione) del nesso di strumentalità tra credito e attività illecita e della assenza di buona fede del creditore. Anche il caso trattato e deciso da Sez. VI n. 28350 del 2020 riguarda profili di • responsabilità contrattuale, con avvenuta produzione da parte del creditore dei documenti giustificativi ed esercizio limitato di poteri cognitiv(vi su una situazione di fatto già provvista di base documentale. Le precisazioni offerte da tale precedente non sono pertinenti al tema qui in trattazione perché riguardano il potere del Tribunale - certamente sussistente, in assenza di giudicato esterno civile - di procedere alla verifica della esistenza o meno di atti di adempimento che escluderebbero l'attualità del credito. In nessuno dei precedenti menzionati questa Corte ha affermato, dunque, l'esistenza del potere 'incidentale' del giudice della prevenzione di procedere all'accertamento di un illecito extracontrattuale in sede di verifica delle domande di ammissione al passivo della confisca. Simile potere è da ritenersi - per quanto sinora detto - insussistente, specie nelle ipotesi in cui l'accertamento in questione imponga, come nel caso in esame, una verifica di aspetti in fatto aventi rilievo penalistico (la qualità di amministratore di fatto della fallita e il concorso nella bancarotta da parte di MO), su cui il soggetto proposto si troverebbe in evidente e non colmabile pregiudizio dei propri diritti difensivi. Non può dunque ritenersi che l'intervenuto esercizio dell'azione penale nei confronti dell'MO consenta l'anticipazione di una tutela risarcitoria che potrà essere esercitata solo a conclusione del separato giudizio penale. 3.5 Tutto ciò precisato, va anche evidenziato che la tempistica dell'accertamento dell'illecito extracontrattuale (in separato giudizio) non può pregiudicare - per esigenze di sistema - la posizione del danneggiato, lì dove la procedura di prevenzione si concluda in tempi più contenuti e venga, al contempo, riconosciuta la fondatezza della pretesa risarcitoria (per fatto avvenuto prima del sequestro e commesso dal destinatario della confisca). Si tratta di una esigenza che appare necessario evidenziare, posto che il legislatore non pare aver tenuto conto, nel disciplinare le domande tardive (art.58 comma 5 d.lgs. n.159 del 2011) di simile eventualità, limitando ad un anno - dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo - il termine di possibile presentazione di ogni domanda tardiva. La questione, tuttavia, non è rilevante ai fini della decisione del presente ricorso, relativo a domanda di ammissione presentata in via ordinaria. 4. Per quanto sinora evidenziato il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 6
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali . Così deciso il 26 gennaio 2022