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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 27/10/2025, n. 1498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1498 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Vicenza
Il Tribunale Ordinario di Vicenza , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.1587/2024 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 16.4.2024 da:
Parte_1
(C.F.: ) C.F._1 nato il [...] a [...] e residente in [...], C.F. ), domiciliato in Roma, Via Pietro Belon C.F._1
129, presso lo studio dall'Avv. CLAUDIO ALBANESE (CF.
) del Foro di Civitavecchia C.F._2
attore opponente
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: ), P.IVA_1 con sede in Roma, via Ostiense n. 131/L, in persona dell'Amministratore Delegato in carica pro tempore, quale procuratrice di rappresentata e difesa Controparte_2 da KLS Società tra Avvocati a R.L. ), nella persona dell'Avv. PETRA P.IVA_2
AS ( , iscritta nel Registro delle Imprese di Roma C.F._3
R.E.A. al n. RM-1688141 e registrata all'Albo Speciale Società tra Avvocati dell'Ordine degli Avvocati di Roma, elettivamente domiciliata in Roma, via Ostiense n. 131/L
convenuta opposta
In punto : opposizione a decreto ingiuntivo conclusioni delle parti:
1 CONCLUSIONI PER L'ATTORE OPPONENTE IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE,
- si chiede, per tutte le ragioni esposte, il rigetto della richiesta di concessione dell'esecutività del decreto ingiuntivo n. 306/2024 formulata da parte opposta sussistendo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora stante la fondatezza delle eccezioni sollevate e l'ingente richiesta economica formulata;
NEL MERITO
- accertare e dichiarare, la carenza di legittimazione sostanziale e processuale in capo alla società per omessa prova dell'esistenza di Controparte_3 valide cessioni afferenti la titolarità del credito reclamato intercorse tra: A – e → CP_4 Controparte_5
B – e → Controparte_6 Controparte_7
B - e –→ Controparte_7 Controparte_2 nonché della prova dell'annotazione delle medesime cessioni presso la Camera di Commercio Competente, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- accertare e dichiarare, la carenza di legittimazione sostanziale e processuale in capo alla società in p.l.r.p.t. per non aver dato prova Controparte_2 dell'esistenza di un contratto di cessione del ramo di azienda intercorsa tra: e → Controparte_5 Controparte_7
e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- accertare e dichiarare la nullità dell'operazione di cartolarizzazione dei crediti intercorsa tra la (art. 106 TUB) e –→ (Legge Controparte_7 Controparte_2
130/1999 società di vigilanza) in quanto stipulata in violazione del dettato di cui alla Legge 130/1999, che non consente ad una società iscritta negli elenchi di cui all'art. 106 del TUB di cedere i crediti ad una società di vigilanza di cui alla Legge sulla Cartolarizzazione, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
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- accertare e dichiarare la violazione art. 2, comma 6, l. n. 130/1999 e art. 106 del TUB da parte delle società per essersi avvalsa attraverso la Controparte_2
CA IO AN S.p.A. (non iscritta in alcun elenco tenuto dalla CA D'TA) nella fase monitoria di una società la Controparte_1 per il recupero delle somme reclamate, società non iscritta agli appositi elenchi tenuti dalla CA D'TA di cui alla Legge 130/1999, art. 106 del TUB o 115 del TULPS, e pertanto non abilitata per il recupero giudiziale delle somme oggetto di cartolarizzazione, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- condannare in solido la società creditrice al risarcimento di tutti i danni, subiti e subenti in favore di parte opponente, a qualsiasi titolo, sia patrimoniali che non patrimoniali da determinarsi in via equitativa;
- con condanna in solido o ognuna per il proprio titolo e responsabilità della
[...]
n p.l.r.p.t., e della in qualità di sua Controparte_1 Controparte_2 procuratrice, alla refusione delle spese del presente giudizio e compensi professionali determinato ai sensi del D.M. n. 55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfetarie
2 nella misura del 15%, c.p.a. 4%, e successive spese occorrende da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. Con vittoria di spese, onorari e competenze, rivalutate di IVA e CPA, in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA OPPOSTA Nel merito: in via principale, rigettare l'avversa opposizione per tutte le ragioni indicate e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte ovvero accertare e dichiarare che quale procuratrice di è Controparte_1 Controparte_2 creditrice nei confronti dell'opponente della somma di € 28.106,79 oltre gli interessi legali dal giorno della domanda al soddisfo e le spese del procedimento monitorio o di quella diversa somma che verrà determinata in corso di causa, e per l'effetto, condannare il Sig. Sig. (C.F. ), residente in Parte_1 C.F._1
Via Strada Romana n. 22, Montecchio Precalcino (VI) – 36030 ) a pagare alla
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di Controparte_1 procuratrice di il predetto importo oltre alle spese legali liquidate nella CP_2 fase monitoria e nel presente giudizio;
- in via subordinata, condannare il Sig. (C.F. Parte_1
) ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da lite C.F._1 temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.) Con l'atto di citazione in epigrafe indicato l'attore proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 306/2024, che gli ingiungeva il pagamento di euro 28.106,79 in favore di quale procuratrice di cessionaria Controparte_1 Controparte_2 dei crediti originariamente vantati da e nei confronti del CP_4 Controparte_8 CP_7
Parte_1
L'attore opponente eccepiva: a)improcedibilità per omessa mediazione;
b)“ carenza di legittimazione attiva sostanziale e processuale in capo alle società cessionarie e per mancata CP_5 Controparte_9 Controparte_2 prova della titolarità del credito in violazione art. 58 TUB. - Nullità dei Contratti di Cessione del Credito”atteso che, in violazione dell'art. 10 del contratto originario:
- i contratti di cessione → e CP_4 Controparte_5 Controparte_6
→ non erano stati trasmessi al sig. ed erano sprovvisti delle Controparte_7 Pt_1 sottoscrizioni delle parti intervenute
- della cessione del ramo di azienda che sarebbe intercorsa tra la Controparte_5
→ era stata prodotta la sola pubblicazione della Gazzetta Ufficiale , e Controparte_7 così pure per la cessione → ; Controparte_7 Controparte_2
3 c)nullità della procura sostanziale e processuale conferita dalla alla Controparte_2 per violazione di norme imperative, stante la mancata Controparte_1 iscrizione di CA AN IO S.p.A. e di Controparte_1 negli elenchi di cui alla legge 130/1999 art. 2 co. VI e all'art. 106 del TUB (doc. 5); L'attore opponente affermava al proposito :“la (doc. 8) è una società Controparte_7 iscritta negli albi di cui all'art. 106 del TUB alla quale è consentito, in qualità di delegata della società vigilata, il recupero diretto delle somme oggetto di cartolarizzazione. Non gli è consentito quindi, procedere essa stessa ad una operazione di cessione di credito, in quanto questa necessita in primo luogo l'iscrizione agli appositi albi delle società di vigilanza di cui alla Legge 130/199 tenuta dalla CA D'TA, poi perché le società veicolo una volta acquisito i crediti, deve immettere nel mercato appositi titoli al fine di coprire i costi dell'operazione di acquisto per le quali sono, si ripete, abilitate le sole società di cui alla Legge 130/199 e non anche quelle di cui all'art. 106 del TUB. In siffatto contesto, è vietato alla società istituita ai sensi dell'art. 3 legge n. 130/1999, una volta acquisito il credito deteriorato, di cedere il medesimo credito ad una società anch'essa istituita ai sensi della medesima normativa, o ad una società istituita ai sensi dell'art. 106 del TUB acquisire e poi cedere il relativo credito ad un'atra società veicolo, in quanto una siffatta operazione configurerebbe di tipo essenzialmente finanziaria precluse alle società di cui all'art. 106 del TUB.” Tutto ciò premesso, chiedeva la revoca del decreto opposto.
Parte convenuta, costituitasi, replicava che tutte le cessioni erano documentate: a - contratto di cessione (doc. 3 Controparte_10 Controparte_5 del fascicolo monitorio)
- comunicazione di cessione inviata con lettera racc. a.r. da al Sig. Controparte_7
(doc 8 del fascicolo monitorio) Pt_1
Controparte_11
- contratto di cessione (doc. 4 del fascicolo monitorio)
- comunicazione di cessione inviata con lettera racc. a.r. da al Sig. Controparte_7
(doc 8 del fascicolo monitorio); Pt_1
- dichiarazione di cessione ( doc. 4 del fascicolo monitorio)
- Gazzetta Ufficiale n. 137 del 21/11/2000 ( doc. 4 del fascicolo monitorio) Contr
IFIS Controparte_12
Gazzetta Ufficiale n.92 del 09/08/2018 attestante che con atto di conferimento del 290giugno 2028 a rogito Notaio di Milano rep n. 80866/15510 Persona_1
CA Ifis S.p.. ha conferito a il ramo d'azienda relativo all'attività di CP_7 acquisto e gestione di portafogli di crediti distressed. ( doc. n. 5 del fascicolo monitorio) SECONDA CESSIONE: cede a Controparte_7 Controparte_2
- Gazzetta Ufficiale n. 3 ( doc. 6 del fascicolo monitorio)
- dichiarazione di cessione del credito (docc. 6 del fascicolo monitorio)
4 - elenco crediti, come da lista notarizzata del Notaio che allegava(doc. 4) Per_2
- contratto di cessione tra e che ugualmente si allega al CP_7 CP_2 presente atto (doc. 5) Richiamava inoltre le dichiarazioni di cessione del credito inviate dalla CP_7 [...] al Sig. , con cui la cedente espressamente dichiarava che “ i crediti CP_7 Pt_1 vantati nei confronti del Sig. , CF , Parte_1 C.F._1
NDG 9231545, MASTERCODE 0352127737, Per_3 CP_13
(CEDENTE INTESA SANPAOLO S.P.A) rientra nel perimetro del portafoglio di crediti a Voi ceduto con contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco stipulato in data 22 dicembre 2022 ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della L. n. 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge 130") e dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il "Testo Unico CArio"), per cui pubblica notizia è apparsa nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica TAna, parte II, n. 3 del 7-1-2023” La convenuta aggiungeva, a quanto già prodotto in sede monitoria, quale doc. 4)” la lista dei crediti ceduti “Project Ryu 3” di cui al punto 6 dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 3 del 7.1.2023, che riporta la lista dei crediti ceduti da
[...]
e sottoscritta dal Notaio Dott. e depositata CP_7 Controparte_2 Per_2 in data presso il suo studio sito in Firenze, Via Masaccio n. 187 (doc. 4) all'interno della predetta lista certificata, è incluso il credito identificato con MASTERCODE 0352127737 relative alle posizioni del Sig. ” e al doc. 5) il Parte_1 contratto di cessione tra e .Affermava inoltre l'irrilevanza, CP_7 CP_2 ai fini civilistici, della mancata iscrizione nel registro di cui all'art. 106 TUB
All'esito della prima udienza veniva rigettata l'istanza di provvisoria esecutività; esperita la mediazione obbligatoria senza esito positivo, la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 14.10.2025. Per il principio di ragion più liquida ( cfr. Corte Cass. Sez. U, n. 9936 /2014 e Cass. CP_ Sez. V, 363/2019) si esamina solo l'ultima cessione del credito (da a ), CP_2 atteso che certamente la titolarità del credito in capo a era nota e CP_7 riconosciuta dall'attuale opponente, che in data 20.11.2021 aveva sottoscritto in favore della stessa le promesse di pagamento prodotte nel fascicolo monitorio sub doc.9, le cui sottoscrizioni non sono state disconosciute in atto di citazione. Pertanto l'esame attuale può limitarsi al successivo passaggio da a e da CP_7 CP_2 quest'ultima a . Parte convenuta, allo scopo di dimostrare Controparte_1 inequivocabilmente la titolarità del credito, ha prodotto, oltre ai documenti allegati al ricorso monitorio, il documento 5, contratto di cessione sottoscritto con firma digitale dalla cedente e prodotto dalla cessionaria, unitamente al doc. 4 “lista dei crediti CP_7 notarizzata” che secondo la convenuta stessa, include la posizione del al n. Parte_1
0352127737. La convenuta in comparsa di costituzione ( e negli scritti conclusivi) sottolinea l'importanza della “lista dei crediti ceduti “Project Ryu 3” di cui al punto 6 dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 3 del 7.1.2023, che riporta la lista dei
5 crediti ceduti da e sottoscritta dal Notaio Dott. Controparte_7 Controparte_2
e depositata in data presso il suo studio sito in Firenze, Via Masaccio n. Per_2
187 (doc. 4) all'interno della predetta lista certificata, è incluso il credito identificato con MASTERCODE 0352127737 relative alle posizioni del Sig. .” Parte_1
In tale documento scrive il Dr. notaio in Firenze: Persona_4
“Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiarando di agire in rappresentanza della (già ) Controparte_9 CP_7 mi presenta un documento contenente la lista dei crediti (lista “RYU 3”) che è stata oggetto di cessione da parte di con sede Controparte_9 legale in Venezia – Mestre, Via Ter-raglio n. 63, capitale sociale interamente versato Euro 22.000.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo Delta Lagunare al n , REA n. P.IVA_3
VE-420580, a favore di “ , con sede legale in Conegliano Controparte_2
(TV), Via Alfieri 1, iscrizione al registro delle imprese di Treviso-Belluno, codice fiscale e partita IVA n. , capitale sociale € 10.000, interamente P.IVA_4 versato, società per la cartolarizzazione costituita ai sensi della legge 130/1999, iscritta al n. 35734.3 nell'elenco di cui al provvedimento di CA d'TA del 7 giugno 2017” . Segue poi, dopo “omissis” la lista “RYU 3” nella quale, però, il “MASTERCODE 0352127737 relative alle posizioni del Sig. .”, ossia il codice Parte_1 identificativo indicato come proprio del debitore non compare. Parte_1
Pertanto, pur essendo stata provata l'esistenza della cessione, non è stato provato il fatto decisivo dell'inclusione della posizione del nella cessione. Parte_1
A ciò si aggiunga che i docc. 4,6,8 del fascicolo monitorio, che dovevano documentare l'avvenuta comunicazione delle cessioni al debitore, in ottemperanza all'art. 10 del contratto originario con (doc.1), mancano della prova della CP_4 spedizione e della ricezione da parte del debitore. La mancata inclusione del debito nella cessione a comporta l'assenza di CP_2 titolarità del credito in capo alla stessa e di conseguenza in capo all'odierna ingiungente Controparte_1
Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014 , DM 37/2018 e DM 147/2022, ai valori minimi in base alle attività espletate e alla semplicità della lite, e con distrazione ex art. 93 cpc in favore del procuratore, che si è dichiarato antistatario. Al proposito si precisa che non risultano anticipate le spese, e pertanto si procede alla liquidazione dei soli compensi.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
6 1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna la convenuta opposta a rifondere all'attore opponente le spese di lite, liquidate in euro 3809,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta, con distrazione ex art. 93 cpc in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
Così deciso in Vicenza il 24.10.2025 Il giudice Dr. Eloisa Pesenti
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