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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/02/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE FALLIMENTARE
Il Tribunale Di Castrovillari - Sezione Fallimentare composto dai magistrati Dott. Beatrice Magaro' - Presidente
Dott.Alessandro Paone - Giudice
Dott. Giuliana Gaudiano - Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. [ ]. 52/2024 r.g. promosso da
Parte_1 nei confronti di
Controparte_1
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti della società Controparte_1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
notifica del ricorso verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, essendo andata a buon fine la notifica, a cura della cancelleria, dei predetti atti all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata dell'impresa debitrice risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI- PEC) delle imprese e dei professionisti;
competenza territoriale ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che l'impresa debitrice ha sede in Corigliano-
Rossano (Comune che è ricompreso nel circondario del Tribunale in intestazione) e che non sono comunque emersi elementi dai quali dedurre che il centro degli interessi principali della predetta impresa sia altrove;
assoggettabilità alla disciplina ex artt. 1, 2 e 121 CCI considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCI;
rilevato, infatti, che, come si evince dalla visura camerale in atti, la società convenuta è qualificabile come impresa commerciale, avendo per oggetto, tra l'altro, l'attività di trasporto merci;
rilevato, ancora, che l'impresa debitrice, non costituendosi in giudizio, non ha fornito la prova di essere qualificabile come impresa minore ai sensi dell'art. 2, lett. d) CCII;
rilevato, infatti, che detto onere incombe sull'imprenditore resistente, così come previsto dall'art. 121 CCII;
rilevato che tale prova neppure può discendere (facendo applicazione del potere di indagine officiosa del Tribunale fallimentare) dalla documentazione in atti, tenuto conto che l'ultimo bilancio depositato è quello relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2017 e che nessuna delle dichiarazioni allegate all'informativa trasmessa da Agenzia delle Entrate fa riferimento all'anno di imposta 2024;
rilevato, in ogni caso, che dall'istruttoria compiuta risulta un debito nei confronti di Agenzia delle
Entrate per 1.488.128,76 €;
1 legittimazione attiva ritenuta la legittimazione attiva della creditrice istante, il cui credito, pari complessivamente a € €
37.150,62, oltre interessi, deriva dal decreto ingiuntivo n.r.i. 315/2021, n.r.g. 819/2021, emesso dal
Tribunale di Taranto in data 18.02.2021;
stato di insolvenza ritenuto che la società ersi effettivamente in stato di Controparte_1 insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi:
• dalla notevole esposizione debitoria;
• dall'omesso deposito dei bilanci a partire dal 2017;
• dall'assenza di immobili aggredibili in via esecutiva e dalla presenza, per converso, di beni mobili registrati di modesto valore;
• dall'infruttuosità dell'esecuzione mobiliare intrapresa dal ricorrente;
ammottare della debitoria rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI, considerato che al debito nei confronti della ricorrente va aggiunto quello nei confronti di Agenzia delle Entrate (pari a 1.488.128,76 €); ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
CF con domicilio in CONTRADA OLIVETO LONGO S.N.C. CORIGLIANO P.IVA_1
CALABRO; nomina la dott.ssa GIULIANA GAUDIANO Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. , pec. Persona_1 C.F._1 Email_1 Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
2 IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 21/5/2025 alle ore 11.30 , per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI. Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio del 30/1/2025
Il Giudice estensore Il Presidente Giuliana Gaudiano Beatrice Magaro'
3
SEZIONE FALLIMENTARE
Il Tribunale Di Castrovillari - Sezione Fallimentare composto dai magistrati Dott. Beatrice Magaro' - Presidente
Dott.Alessandro Paone - Giudice
Dott. Giuliana Gaudiano - Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. [ ]. 52/2024 r.g. promosso da
Parte_1 nei confronti di
Controparte_1
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti della società Controparte_1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
notifica del ricorso verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, essendo andata a buon fine la notifica, a cura della cancelleria, dei predetti atti all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata dell'impresa debitrice risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI- PEC) delle imprese e dei professionisti;
competenza territoriale ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che l'impresa debitrice ha sede in Corigliano-
Rossano (Comune che è ricompreso nel circondario del Tribunale in intestazione) e che non sono comunque emersi elementi dai quali dedurre che il centro degli interessi principali della predetta impresa sia altrove;
assoggettabilità alla disciplina ex artt. 1, 2 e 121 CCI considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCI;
rilevato, infatti, che, come si evince dalla visura camerale in atti, la società convenuta è qualificabile come impresa commerciale, avendo per oggetto, tra l'altro, l'attività di trasporto merci;
rilevato, ancora, che l'impresa debitrice, non costituendosi in giudizio, non ha fornito la prova di essere qualificabile come impresa minore ai sensi dell'art. 2, lett. d) CCII;
rilevato, infatti, che detto onere incombe sull'imprenditore resistente, così come previsto dall'art. 121 CCII;
rilevato che tale prova neppure può discendere (facendo applicazione del potere di indagine officiosa del Tribunale fallimentare) dalla documentazione in atti, tenuto conto che l'ultimo bilancio depositato è quello relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2017 e che nessuna delle dichiarazioni allegate all'informativa trasmessa da Agenzia delle Entrate fa riferimento all'anno di imposta 2024;
rilevato, in ogni caso, che dall'istruttoria compiuta risulta un debito nei confronti di Agenzia delle
Entrate per 1.488.128,76 €;
1 legittimazione attiva ritenuta la legittimazione attiva della creditrice istante, il cui credito, pari complessivamente a € €
37.150,62, oltre interessi, deriva dal decreto ingiuntivo n.r.i. 315/2021, n.r.g. 819/2021, emesso dal
Tribunale di Taranto in data 18.02.2021;
stato di insolvenza ritenuto che la società ersi effettivamente in stato di Controparte_1 insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi:
• dalla notevole esposizione debitoria;
• dall'omesso deposito dei bilanci a partire dal 2017;
• dall'assenza di immobili aggredibili in via esecutiva e dalla presenza, per converso, di beni mobili registrati di modesto valore;
• dall'infruttuosità dell'esecuzione mobiliare intrapresa dal ricorrente;
ammottare della debitoria rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI, considerato che al debito nei confronti della ricorrente va aggiunto quello nei confronti di Agenzia delle Entrate (pari a 1.488.128,76 €); ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
CF con domicilio in CONTRADA OLIVETO LONGO S.N.C. CORIGLIANO P.IVA_1
CALABRO; nomina la dott.ssa GIULIANA GAUDIANO Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. , pec. Persona_1 C.F._1 Email_1 Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
2 IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 21/5/2025 alle ore 11.30 , per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI. Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio del 30/1/2025
Il Giudice estensore Il Presidente Giuliana Gaudiano Beatrice Magaro'
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