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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/02/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 7614/2017 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 429 c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa è stata chiamata per la discussione ex art. 429 c.p.c. (essendo stato richiamato, nel precedente verbale di udienza dell'8.6.2023, l'art. 281 sexies c.p.c. per mero errore materiale, applicandosi alla fattispecie de qua il rito del lavoro) all'udienza del 18.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Letto l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c., secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 429 c.p.c., come di seguito.
24.02.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7614/2017 decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Sagliocco, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Napoli, alla Via Cintia n. 41, il tutto come da procura in calce al ricorso di primo grado
APPELLANTE
E
Controparte_1
in persona del pro tempore, rappresentato e
[...] CP_2 difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
APPELLATO
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Sant'Anastasia n. 864/2017.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 18.02.2025.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., osserva il
Tribunale che, con atto di appello ritualmente notificato, (già Parte_1 Parte_2
di seguito, semplicemente, ha impugnato la sentenza n. 864/2017 del Giudice di Pace di
[...] Pt_1
Sant'Anastasia, con la quale era stata dichiarata inammissibile l'opposizione dalla stessa proposta avverso il verbale di accertamento n. ATX 0001022595 con cui le era stata irrogata la sanzione di € 731,72, nonché la sanzione accessoria della decurtazione di sei punti dalla patente di guida, per superamento del limite di velocità, accertato tramite apparecchiatura “autovelox”.
In particolare, l'appellante a sostegno del gravame deduceva l'erroneità della sentenza del giudice di prime cure che aveva ritenuto tardiva l'opposizione; nel merito, eccepiva la nullità del verbale di accertamento per mancanza di informazioni sulla taratura dell'autovelox, nonchè la violazione dell'art. 4 del d.l. n. 121 del
2002 e dell'art. 142 n. 6-bis del d.lgs n. 285 del 1992 per mancata indicazione sulla strada della postazione autovelox ed, ancora, la decadenza ai sensi dell'art. 201 del d.lgs. 285/1992, poiché l'ente accertatore non aveva provveduto a notificare il verbale entro il termine di 90 giorni previsti dalla legge;
infine, deduceva l'inapplicabilità della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida.
Si costituiva in giudizio il Controparte_3
in persona del pro tempore (di seguito, per semplicità, ),
[...] CP_2 Controparte_1
che insisteva per il rigetto dell'appello, per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione, cui si fa qui espresso rinvio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di razionale organizzazione del ruolo, all'udienza del 18.02.2025 è giunta alla decisione, dinanzi alla scrivente magistrato, frattanto subentrata nella gestione del ruolo a decorrere dal 10.5.2018 (data di presa di funzioni presso l'intestato Tribunale).
In primis, deve essere dichiarata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della gravata sentenza, avvenuta in data 11.4.2017, a fronte del
3 deposito del ricorso in data 13.11.2017 (cadendo l'11.11.2017 di sabato, con proroga della scadenza al primo giorno seguente non festivo, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 155
c.p.c.); inoltre, l'atto di gravame è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche all'impugnata sentenza.
Va, poi, chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
In via preliminare, giova evidenziare che il giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazione di norme del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (cd. Codice della Strada o C.d.S.) è disciplinato secondo il rito del lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 150 del 2011, ivi compresa la fase dell'impugnazione (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. VI, 22.7.2021, n. 21153 e Cass. civ. sez. VI 17.01.2017, n. 1020).
È stato, però, chiarito che «le controversie in tema di opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada sono soggette alla sospensione feriale dei termini, poiché l'esclusione prevista dall'art. 3 della l. n. 742 del 1969 per le controversie di lavoro si riferisce alla natura della causa e non al rito da cui essa è disciplinata» (così, Cass. civ. Sez. VI, n.
11478 del 2017).
Ne consegue che, nel controllo del rispetto dei termini di cui all'art. 204 bis C.d.S., in considerazione della eventuale sospensione feriale, non si computano nel conteggio i giorni tra il primo ed il 31 agosto.
Nel caso specifico, il verbale di contestazione n. ATX 0001022595 è stato notificato alla in data Pt_1
14.7.2015 a mezzo servizio postale con raccomandata AG 782296 (si cfr. raccomandata nel fascicolo di primo grado); la società ha, quindi, proposto ricorso in opposizione innanzi al Giudice di Pace con plico raccomandato spedito in data 14.9.2015 (si cfr. raccomandata nel fascicolo di primo grado).
Ebbene, ai fini della verifica del rispetto del termine ex art. 204 bis C.d.S. e 7 d.lgs. n. 150/2011 deve tenersi in considerazione la data di spedizione della raccomandata, essendosi in quel momento perfezionati per l'appellante sia la notifica sia l'effetto impeditivo della decadenza dei termini (cfr. ex multis, Cass. civ, Sez.
Tributaria, 08.02.2017 n. 3335).
4 L'odierna appellante avrebbe, quindi, dovuto proporre ricorso entro trenta giorni dal 14.7.2015.
Considerando, tuttavia, il periodo di sospensione feriale dei termini processuali, come sopra illustrato, il detto termine veniva a scadere il 13.9.2015; tuttavia, cadendo tale data in una giornata festiva (domenica) ai sensi dell'art. 155, co. 4, c.p.c., detto termine veniva prorogato automaticamente al primo giorno successivo non festivo, ossia al 14.9.2015 (si cfr. cartolina di spedizione del plico contenente il ricorso in opposizione, in ultima pagina dell'all. n. 3 al ricorso in appello, nel fascicolo telematico).
Il ricorso, pertanto, era stato depositato nel rispetto del termine di decadenza, con conseguente tempestività dell'opposizione e, di contro, erronea declaratoria, da parte del Giudice di prime cure, di inammissibilità del ricorso per tardività.
Nel merito, in via del tutto assorbente va esaminata la questione della inesistenza di segnaletica dell'apparecchio “autovelox” lungo il tratto di strada ove è stata rilevata l'infrazione.
Relativamente all'obbligo di segnalazione, a norma dell'art. 142, co. 6 bis, C.d.S. “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno”.
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che, «in materia di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità accertata mediante autovelox non sia indicato se la presenza dell'apparecchio fosse stata preventivamente segnalata mediante
apposito cartello non rende nullo il verbale stesso, sempre che di detta segnaletica sia stata accertata o ammessa l'esistenza»
(cfr. Cass. civ. sez. VI, ord. 13.01.2011, n. 680); si è, altresì, precisato che l'onere di provare tale circostanza, se non altrimenti risultante dal verbale di accertamento dell'infrazione – quindi in mancanza di un'attestazione fidefacente al riguardo contenuta nel verbale - incombe sull'Amministrazione opposta, trattandosi di una condizione di legittimità della pretesa sanzionatoria: cfr. Cass. civ., ord. sez. II,
22.01.2019, n. 1661 secondo cui «In tema di circolazione stradale, in caso di multa per superamento dei limiti di velocità effettuata per mezzo di autovelox, in mancanza di attestazione sul verbale spetta alla pubblica amministrazione dimostrare la
5 presenza del cartello che segnala la presenza dell'apparecchio, trattandosi di una condizione di legittimità della pretesa sanzionatoria».
Ebbene, nella fattispecie, parte appellante ha allegato l'assenza, nel tratto di strada percorso sino al luogo dell'accertamento della infrazione di cui si discute, della segnaletica stradale relativa alla presenza dell'apparecchio di rilevamento della velocità, mentre il convenuto-appellato, a fronte di tale specifica contestazione, non ha fornito alcuna prova in ordine all'effettiva presenza della segnaletica in questione.
Ed infatti, in primo grado il appellato si è limitato a depositare una memoria difensiva in cui, con CP_1
clausola di stile, ribadiva la correttezza e la legittimità del verbale impugnato, senza fornire prova di tale - troppo vaga- affermazione, e senza produrre alcun documento fotografico da cui potesse evincersi l'esistenza di un cartello stradale che segnalasse la presenza dell'autovelox; né nel verbale di accertamento è indicato che la postazione di controllo fosse stata presegnalata.
Pertanto, come sopra già osservato, in difetto di un'attestazione fidefacente contenuta nel verbale, a fronte della specifica contestazione dell'opponente, l'onere di provare l'esistenza della segnalazione dell'apparecchio di rilevazione della velocità faceva carico all'organo accertatore, il quale, nel caso di specie, non ha dimostrato in giudizio la presenza di segnaletica idonea ad informare l'utente circa l'installazione e l'utilizzazione di dispositivi di rilevamento elettronico della velocità.
Pertanto, deve affermarsi che l'Amministrazione appellata non ha assolto all'onere probatorio di dimostrare l'installazione di idonea segnaletica indicativa della presenza dello strumento di rilevazione dell'infrazione contestata.
A tutto quanto sopra rappresentato consegue l'illegittimità del verbale di accertamento opposto, con conseguente suo annullamento.
L'accoglimento di tale motivo di gravame comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi di appello articolati in atti, il cui esame si rivela, per ragioni di economia processuale, ultroneo.
6 Rileva, da ultimo, il Tribunale come all'accoglimento dell'appello debba seguire una nuova regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, da operare avuto riguardo all'esito complessivo dello stesso.
Pertanto, nel caso in esame, tenuto conto dell'accoglimento della domanda dell'appellante, le spese del doppio grado di giudizio vengono governate in ossequio al principio della soccombenza, a carico della parte appellata.
In ordine alla relativa quantificazione, le spese di lite vengono liquidate, come in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/14, aggiornato, per la presente fase, al D.M. n. 147 del 13.8.2022. Nella liquidazione si tiene conto del valore della lite, scaglione in base alla domanda, al valore medio, tenuto conto dell'effettivo svolgimento del processo, dell'attività concretamente esercitata dal difensore costituito, nonché del tenore delle difese svolte, con riduzione per la fase di trattazione, stante l'assenza di istruttoria in entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione all'avv. Alfredo Sagliocco, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, annulla il verbale di Parte_1
contestazione n. ATX 0001022595;
2) Condanna il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Sezione Polizia
Stradale Sezione di Napoli, in persona del alla rifusione, in favore di Controparte_4 [...]
, delle spese processuali del doppio grado di giudizio, che, in ordine al Parte_1
giudizio di primo grado, liquida in € 70,00 per spese ed in € 310,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso ed oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e che, per il grado d'appello, liquida in € 92,00 per spese ed in € 562,00 per
7 compenso, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, in entrambi i casi con attribuzione all'avv. Alfredo Sagliocco.
Così deciso il 24.02.2025
Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
8
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 429 c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa è stata chiamata per la discussione ex art. 429 c.p.c. (essendo stato richiamato, nel precedente verbale di udienza dell'8.6.2023, l'art. 281 sexies c.p.c. per mero errore materiale, applicandosi alla fattispecie de qua il rito del lavoro) all'udienza del 18.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Letto l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c., secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 429 c.p.c., come di seguito.
24.02.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7614/2017 decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Sagliocco, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Napoli, alla Via Cintia n. 41, il tutto come da procura in calce al ricorso di primo grado
APPELLANTE
E
Controparte_1
in persona del pro tempore, rappresentato e
[...] CP_2 difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
APPELLATO
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Sant'Anastasia n. 864/2017.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 18.02.2025.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., osserva il
Tribunale che, con atto di appello ritualmente notificato, (già Parte_1 Parte_2
di seguito, semplicemente, ha impugnato la sentenza n. 864/2017 del Giudice di Pace di
[...] Pt_1
Sant'Anastasia, con la quale era stata dichiarata inammissibile l'opposizione dalla stessa proposta avverso il verbale di accertamento n. ATX 0001022595 con cui le era stata irrogata la sanzione di € 731,72, nonché la sanzione accessoria della decurtazione di sei punti dalla patente di guida, per superamento del limite di velocità, accertato tramite apparecchiatura “autovelox”.
In particolare, l'appellante a sostegno del gravame deduceva l'erroneità della sentenza del giudice di prime cure che aveva ritenuto tardiva l'opposizione; nel merito, eccepiva la nullità del verbale di accertamento per mancanza di informazioni sulla taratura dell'autovelox, nonchè la violazione dell'art. 4 del d.l. n. 121 del
2002 e dell'art. 142 n. 6-bis del d.lgs n. 285 del 1992 per mancata indicazione sulla strada della postazione autovelox ed, ancora, la decadenza ai sensi dell'art. 201 del d.lgs. 285/1992, poiché l'ente accertatore non aveva provveduto a notificare il verbale entro il termine di 90 giorni previsti dalla legge;
infine, deduceva l'inapplicabilità della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida.
Si costituiva in giudizio il Controparte_3
in persona del pro tempore (di seguito, per semplicità, ),
[...] CP_2 Controparte_1
che insisteva per il rigetto dell'appello, per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione, cui si fa qui espresso rinvio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di razionale organizzazione del ruolo, all'udienza del 18.02.2025 è giunta alla decisione, dinanzi alla scrivente magistrato, frattanto subentrata nella gestione del ruolo a decorrere dal 10.5.2018 (data di presa di funzioni presso l'intestato Tribunale).
In primis, deve essere dichiarata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della gravata sentenza, avvenuta in data 11.4.2017, a fronte del
3 deposito del ricorso in data 13.11.2017 (cadendo l'11.11.2017 di sabato, con proroga della scadenza al primo giorno seguente non festivo, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 155
c.p.c.); inoltre, l'atto di gravame è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche all'impugnata sentenza.
Va, poi, chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
In via preliminare, giova evidenziare che il giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazione di norme del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (cd. Codice della Strada o C.d.S.) è disciplinato secondo il rito del lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 150 del 2011, ivi compresa la fase dell'impugnazione (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. VI, 22.7.2021, n. 21153 e Cass. civ. sez. VI 17.01.2017, n. 1020).
È stato, però, chiarito che «le controversie in tema di opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada sono soggette alla sospensione feriale dei termini, poiché l'esclusione prevista dall'art. 3 della l. n. 742 del 1969 per le controversie di lavoro si riferisce alla natura della causa e non al rito da cui essa è disciplinata» (così, Cass. civ. Sez. VI, n.
11478 del 2017).
Ne consegue che, nel controllo del rispetto dei termini di cui all'art. 204 bis C.d.S., in considerazione della eventuale sospensione feriale, non si computano nel conteggio i giorni tra il primo ed il 31 agosto.
Nel caso specifico, il verbale di contestazione n. ATX 0001022595 è stato notificato alla in data Pt_1
14.7.2015 a mezzo servizio postale con raccomandata AG 782296 (si cfr. raccomandata nel fascicolo di primo grado); la società ha, quindi, proposto ricorso in opposizione innanzi al Giudice di Pace con plico raccomandato spedito in data 14.9.2015 (si cfr. raccomandata nel fascicolo di primo grado).
Ebbene, ai fini della verifica del rispetto del termine ex art. 204 bis C.d.S. e 7 d.lgs. n. 150/2011 deve tenersi in considerazione la data di spedizione della raccomandata, essendosi in quel momento perfezionati per l'appellante sia la notifica sia l'effetto impeditivo della decadenza dei termini (cfr. ex multis, Cass. civ, Sez.
Tributaria, 08.02.2017 n. 3335).
4 L'odierna appellante avrebbe, quindi, dovuto proporre ricorso entro trenta giorni dal 14.7.2015.
Considerando, tuttavia, il periodo di sospensione feriale dei termini processuali, come sopra illustrato, il detto termine veniva a scadere il 13.9.2015; tuttavia, cadendo tale data in una giornata festiva (domenica) ai sensi dell'art. 155, co. 4, c.p.c., detto termine veniva prorogato automaticamente al primo giorno successivo non festivo, ossia al 14.9.2015 (si cfr. cartolina di spedizione del plico contenente il ricorso in opposizione, in ultima pagina dell'all. n. 3 al ricorso in appello, nel fascicolo telematico).
Il ricorso, pertanto, era stato depositato nel rispetto del termine di decadenza, con conseguente tempestività dell'opposizione e, di contro, erronea declaratoria, da parte del Giudice di prime cure, di inammissibilità del ricorso per tardività.
Nel merito, in via del tutto assorbente va esaminata la questione della inesistenza di segnaletica dell'apparecchio “autovelox” lungo il tratto di strada ove è stata rilevata l'infrazione.
Relativamente all'obbligo di segnalazione, a norma dell'art. 142, co. 6 bis, C.d.S. “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno”.
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che, «in materia di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità accertata mediante autovelox non sia indicato se la presenza dell'apparecchio fosse stata preventivamente segnalata mediante
apposito cartello non rende nullo il verbale stesso, sempre che di detta segnaletica sia stata accertata o ammessa l'esistenza»
(cfr. Cass. civ. sez. VI, ord. 13.01.2011, n. 680); si è, altresì, precisato che l'onere di provare tale circostanza, se non altrimenti risultante dal verbale di accertamento dell'infrazione – quindi in mancanza di un'attestazione fidefacente al riguardo contenuta nel verbale - incombe sull'Amministrazione opposta, trattandosi di una condizione di legittimità della pretesa sanzionatoria: cfr. Cass. civ., ord. sez. II,
22.01.2019, n. 1661 secondo cui «In tema di circolazione stradale, in caso di multa per superamento dei limiti di velocità effettuata per mezzo di autovelox, in mancanza di attestazione sul verbale spetta alla pubblica amministrazione dimostrare la
5 presenza del cartello che segnala la presenza dell'apparecchio, trattandosi di una condizione di legittimità della pretesa sanzionatoria».
Ebbene, nella fattispecie, parte appellante ha allegato l'assenza, nel tratto di strada percorso sino al luogo dell'accertamento della infrazione di cui si discute, della segnaletica stradale relativa alla presenza dell'apparecchio di rilevamento della velocità, mentre il convenuto-appellato, a fronte di tale specifica contestazione, non ha fornito alcuna prova in ordine all'effettiva presenza della segnaletica in questione.
Ed infatti, in primo grado il appellato si è limitato a depositare una memoria difensiva in cui, con CP_1
clausola di stile, ribadiva la correttezza e la legittimità del verbale impugnato, senza fornire prova di tale - troppo vaga- affermazione, e senza produrre alcun documento fotografico da cui potesse evincersi l'esistenza di un cartello stradale che segnalasse la presenza dell'autovelox; né nel verbale di accertamento è indicato che la postazione di controllo fosse stata presegnalata.
Pertanto, come sopra già osservato, in difetto di un'attestazione fidefacente contenuta nel verbale, a fronte della specifica contestazione dell'opponente, l'onere di provare l'esistenza della segnalazione dell'apparecchio di rilevazione della velocità faceva carico all'organo accertatore, il quale, nel caso di specie, non ha dimostrato in giudizio la presenza di segnaletica idonea ad informare l'utente circa l'installazione e l'utilizzazione di dispositivi di rilevamento elettronico della velocità.
Pertanto, deve affermarsi che l'Amministrazione appellata non ha assolto all'onere probatorio di dimostrare l'installazione di idonea segnaletica indicativa della presenza dello strumento di rilevazione dell'infrazione contestata.
A tutto quanto sopra rappresentato consegue l'illegittimità del verbale di accertamento opposto, con conseguente suo annullamento.
L'accoglimento di tale motivo di gravame comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi di appello articolati in atti, il cui esame si rivela, per ragioni di economia processuale, ultroneo.
6 Rileva, da ultimo, il Tribunale come all'accoglimento dell'appello debba seguire una nuova regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, da operare avuto riguardo all'esito complessivo dello stesso.
Pertanto, nel caso in esame, tenuto conto dell'accoglimento della domanda dell'appellante, le spese del doppio grado di giudizio vengono governate in ossequio al principio della soccombenza, a carico della parte appellata.
In ordine alla relativa quantificazione, le spese di lite vengono liquidate, come in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/14, aggiornato, per la presente fase, al D.M. n. 147 del 13.8.2022. Nella liquidazione si tiene conto del valore della lite, scaglione in base alla domanda, al valore medio, tenuto conto dell'effettivo svolgimento del processo, dell'attività concretamente esercitata dal difensore costituito, nonché del tenore delle difese svolte, con riduzione per la fase di trattazione, stante l'assenza di istruttoria in entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione all'avv. Alfredo Sagliocco, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, annulla il verbale di Parte_1
contestazione n. ATX 0001022595;
2) Condanna il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Sezione Polizia
Stradale Sezione di Napoli, in persona del alla rifusione, in favore di Controparte_4 [...]
, delle spese processuali del doppio grado di giudizio, che, in ordine al Parte_1
giudizio di primo grado, liquida in € 70,00 per spese ed in € 310,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso ed oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e che, per il grado d'appello, liquida in € 92,00 per spese ed in € 562,00 per
7 compenso, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, in entrambi i casi con attribuzione all'avv. Alfredo Sagliocco.
Così deciso il 24.02.2025
Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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