Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/03/2025, n. 2116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2116 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
n. 24562/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Di Napoli
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli - nella persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al numero 24562 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenzioni dell'anno 2021, riservato in decisione all'udienza del 26.11.2024 e vertente
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. Fabio Saccone (C.F. ) presso il C.F._2
cui studio elettivamente domicilia in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 170
ATTORE
E
CONDOMINIO SITO IN NAPOLI ALLA VIA ASCENSIONE N. 8, (C.F.
), in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso, giusta procura P.IVA_1
in atti, dall'avv. Rosalba Lo Noce (C.F. ), presso il cui studio C.F._3
elettivamente domicilia in Napoli alla Piazzetta M. Serao n. 34
CONVENUTO
NONCHÈ
, domiciliata in Napoli, alla via Galiani n. 22 Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
pagina 1 di 13
All'udienza del 26.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte, ha così concluso:
“Per l'attore , l'avv. Fabio Saccone nel riportarsi a tutti i propri scritti Parte_1
difensivi, visto il deposito della CTU, conclude come da rassegnate conclusioni in atti chiedendo l'accoglimento integrale della domanda fondata in fatto e diritto oltre che supportata dalla CTU nonché dalle prove testimoniali e dalla documentazione in atti
(anche accesso Vigili del Fuoco) chiedendo la condanna dei convenuti anche in solido tra loro al risarcimento della somma di € 26.000,00 come richiesto in atti ed in ogni caso non inferiore a quanto stabilito dal CTU oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal di del fatto al soddisfo. Impugna tutto quanto ex adverso nonché le avverse conclusioni e chiede assegnarsi la causa a sentenza con i termini ex art. 190 cpc
(ridotti possibilmente compatibilmente con le esigente dell'On.Le Giudice adito) con vittoria di spese e competenze di lite oltre spese CTU spese generali come per legge IVA
e CPA con attribuzione al sott.tto procuratore per anticipo fattone”.
Parte convenuta ha, così, concluso: “Il sottoscritto avv. Rosalba Lo Noce, nella qualità di procuratore costituito del , vista la ordinanza del Controparte_2
Giudice, si riporta integralmente a tutte le proprie difese, che qui abbiansi per integralmente ripetute e trascritte, insistendo per il rigetto della domanda attorea, in quanto inconsistente, infondata, temeraria e soprattutto non opponibile al condominio che come desumibile per tabulas si è da sempre dimostrato disponibile alla risoluzione della problematica, al contrario dell'altro convenuto, proprietario esclusivo del terrazzo dal quale come desumibile dalla CTU provengono le infiltrazioni. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. Chiede che la causa sia introitata a sentenza con i termini di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza è redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132, co. 4, c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del 18/6/09 in vigore dal 04.07.2009. pagina 2 di 13 Tanto premesso vanno esaminate prima le questioni preliminari e /o processuali e poi, se superate, sarà vagliato il merito della controversia.
QUESTIONI DI RITO
L'eccezione di nullità dell'atto di citazione
Parte convenuta ha eccepito la nullità dell'atto introduttivo per omessa e/o carente indicazione del petitum e/o della causa petendi. Ritiene la scrivente che l'eccezione sia infondata e vada, pertanto, rigettata.
Ed invero è noto che secondo l'orientamento del tutto consolidato tra i Supremi Giudici la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 27670 del 21/11/2008; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15/05/2013). In altre pronunce si afferma che: “In tema di domanda giudiziale, l'identificazione della "causa petendi" va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati ai quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro allegatorio già prospettato purché risultino specificamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 163, comma 3, n.
5, c.p.c.” ( cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3363 del 05/02/2019).
Ebbene, considerato che l'attore nell'atto di citazione ha compiutamente indicato le ragioni delle domande proposte, come tra l'altro suffragato da tutta la documentazione allegata a corredo, l'atto di citazione non risulta affetto da alcuna nullità.
pagina 3 di 13 MERITO DELLA CONTROVERSIA
Parte attrice, nella qualità non contestata di proprietario di un immobile sito al primo piano del Condominio di via Ascensione n. 8, ha citato in giudizio gli odierni convenuti al fine di ottenere il risarcimento dei danni subìti a causa di fenomeni infiltrativi che hanno interessato il suo appartamento a partire dal 2020. In particolare, parte attrice ha dedotto che i fenomeni infiltrativi, i quali deriverebbero, secondo la sua prospettazione, dalla cattiva impermeabilizzazione del terrazzo sovrastante di proprietà di CP_1
hanno causato danni al soffitto di due stanze dell'immobile (e precisamente il
[...]
vano salotto e il vano studio), alle pareti, ai ferri del solaio nonché ad alcuni beni mobili di sua proprietà (quadri).
Per questi motivi
ha richiesto, previo accertamento della responsabilità, la condanna del Condominio e della condomina al CP_1
risarcimento di tutti i danni subiti.
Si è costituito in giudizio il il quale, Controparte_2
preliminarmente, ha eccepito la nullità dell'atto di citazione e, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda perché infondata. In particolare, il Condominio ha dedotto che la responsabilità in ordine ai fenomeni infiltrativi de quibus è ascrivibile solo alla proprietaria esclusiva del lastrico solare che sovrasta l'immobile Controparte_3
attoreo. A fondamento del rilievo riportato il Condominio ha sottolineato che l'amministratore p.t., a fronte dei lamentati fenomeni infiltrativi, non è rimasto inerte ed ha indetto un'assemblea condominiale nella quale sono stati deliberati i lavori di rifacimento del lastrico solare (oltre che le nuove tabelle millesimali del Condominio, cfr. verbale assembleare dell'11 giugno 2020 in prod. parte convenuta). Ebbene, proprio la condomina ha impugnato tale delibera assembleare, paralizzando di fatto CP_1
l'attività del condominio.
Con riferimento al quantum della pretesa attorea, parte convenuta ha contestato l'importo dei danni così come richiesto da parte attrice, sul presupposto che in passato il condominio e lo stesso attore erano stati sul punto di raggiungere un accordo avente ad oggetto, una somma inferiore rispetto a quella richiesta nell'atto di citazione.
pagina 4 di 13 Orbene, ai fini della decisione, va premesso che la domanda proposta da parte attrice, relativa ad infiltrazioni verificatesi in immobile di sua proprietà, rientra nell'ambito delle azioni di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.; norma che prevede la responsabilità dei soggetti i quali, a qualsiasi titolo, hanno un effettivo potere sulle cose ed un conseguente obbligo di vigilanza in modo da impedire che arrechino danni ai terzi
(proprio in tema cfr. Cass n.16422/2011).
Orbene ai fini della decisione, va premesso che la domanda proposta da parte attrice, relativa ad infiltrazioni verificatesi in immobile di sua proprietà, rientra nell'ambito delle azioni di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.; norma che prevede la responsabilità dei soggetti i quali, a qualsiasi titolo, hanno un effettivo potere sulle cose ed un conseguente obbligo di vigilanza in modo da impedire che arrechino danni ai terzi
(proprio in tema cfr. Cass n.16422/2011).
Secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha natura oggettiva e prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode, necessitando, ai fini della sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento. Inoltre, tale responsabilità sussiste in relazione a tutti i danni cagionati dalla cosa in custodia, essendo esclusa solo dal caso fortuito, la cui prova è a carico del custode e che può consistere, sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista ed imprevedibile, sia nella condotta della stessa vittima o nel fatto del terzo.
Va aggiunto che di recente la Suprema Corte, a Sezioni Unite ( cfr.ord.
n. 20943 del 30/06/2022), è intervenuta a risolvere il contrasto formatosi all'interno della stessa Corte riguardo al tema della rilevanza, nell'ambito della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., degli obblighi di diligenza incombenti in capo al custode e del rilievo di tali obblighi ai fini dell'esonero della responsabilità ed ha espresso, in funzione nomofilattica, il seguente principio: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il
pagina 5 di 13 danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.”. In ordine al caso fortuito, con particolare riferimento al comportamento del danneggiato,
l'orientamento maggioritario della Suprema Corte ( cfr. ( Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno
2022, n. 20943, Cass. Sez. 2 n. 2376 del 24.01.2024) ha superato l'orientamento, tra l'altro del tutto minoritario secondo il quale “in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 o 2, cod. civ.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (Cass. Sez. 3, sent. 20 novembre 2020, n. 26524; in senso conforme anche Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2021, n. 4035).
Ed invero i giudici di legittimità, sull'ormai indiscusso presupposto della natura oggettiva della responsabilità del custode e della ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo, salva l'omogeneità delle ricadute “funzionali” sul piano della responsabilità e del risarcimento (per tutte, Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023,
n. 11152, e successive conformi), hanno ribadito “il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa” (ed essa soltanto), “intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza”, e ciò perché, mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, “secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 23 maggio 2023, n.
pagina 6 di 13 14228). In particolare, si è confermato che la condotta del danneggiato, “nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”, fermo restando, però, che nel “formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa” mentre “non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n. 14228 del 2023, cit.).
Orbene, applicando i principi suesposti al caso di specie, ritiene questo giudice che la domanda attorea sia fondata e vada, pertanto, accolta. E invero, risulta provato, oltre che non contestato, che l'appartamento attoreo ha subito fenomeni infiltrativi, che hanno danneggiato i solai. I testi escussi all'udienza del 4 aprile 2023, e Testimone_1
, hanno confermato la presenza delle infiltrazioni e dei danni causati Testimone_2
dalle stesse ed hanno riconosciuto, dopo aver osservato le fotografie a loro sottoposte
(foto a pp. 4 e ss. della perizia prodotta da parte attrice), lo stato dei luoghi.
L'esistenza delle infiltrazioni è stata confermata, altresì, dal CTU nominato, dott. ing.
, che ha riconosciuto la presenza delle stesse così come dedotto da parte Persona_1
attrice.
Per quanto attiene alle cause delle infiltrazioni, il CTU ne ha riscontrato la genesi nelle
“microlesioni che si sono generate nella pavimentazione del terrazzo a causa delle variazioni “sbalzi” di temperatura diurni e stagionali ( Dilatazione termica)” (cfr. pag.
3 della perizia). Ha aggiunto che, all'epoca della sua indagine, le infiltrazioni non erano più esistenti grazie ad un intervento effettuato sulla pavimentazione del terrazzo di pagina 7 di 13 copertura di proprietà Tuttavia, i segni delle pregresse infiltrazioni erano CP_1
ancora visibili nell'appartamento attoreo, come confermato anche dallo stesso CTU.
Infatti, nella perizia si legge: “Dai sopralluoghi eseguiti si è accertato anche che sono stati eseguiti sul terrazzo a livello lavori di impermeabilizzazione , con l'applicazione di un doppio strato di guaina liquida impermeabile e, perimetralmente anche lungo il risvolto delle pareti che lo delimitano, lavori di impermeabilizzazione che hanno eliminato le percolazioni dovute alle microlesioni esistenti nella pavimentazione del terrazzo . Detto intervento, antiestetico ma funzionale , può non essere esaustivo perché la tecnica utilizzata è innovativa perché introduce nel processo di lavorazione nuovi prodotti “impermeabizzanti “ la cui validazione non può che essere verificata nel tempo
; si è osservato poi che nell'abitazione del ricorrente , il soffitto dello studiolo , nell' angolo posto sulla dx dell'accesso, sono presenti macchie di colore giallo -marrone contornate da efflorescenze e calcificazioni , dette macchie sono rappresentative di
“pregresse” infiltrazioni d'acqua, provenienti dalla pavimentazione del sovrastante terrazzo a livello , dette infiltrazioni hanno anche interessato l' intonaco delle pareti, danneggiando anche l'attintatura delle stesse”.
Per quanto attiene all'individuazione della e/o delle responsabilità in ordine al sinistro de quo, va affermata quella concorrente e solidale del condominio e di in Controparte_1
quanto proprietaria esclusiva del lastrico solare da cui provengono le infiltrazioni, in ossequio al combinato disposto di cui agli artt. 2051, 2055, 1126 e 1130 e ss. c.c.
È noto che la Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, (cfr. Cass. S.U. 9449/2016; Cass
Cassazione civile, sez. VI, 11/03/2021, n. 6816) ha affermato, in relazione a danni derivanti dal lastrico solare in proprietà esclusiva (al quale va equiparata la terrazza a livello anche se di proprietà o di uso esclusivo di un singolo condomino quando assolve alla stessa funzione di copertura del lastrico solare nei confronti degli appartamenti sottostanti cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12682 del 17/10/2001), l'esistenza di una concorrente responsabilità del condominio, il quale abbia omesso di attivare gli obblighi conservativi delle cose comuni su di lui gravanti ai sensi dell'art. 1130 c.c., comma 1, n.
pagina 8 di 13 4, ovvero nel caso in cui l'assemblea non adotti le determinazioni di sua competenza in materia di opere di manutenzione straordinaria, ai sensi dell'art. 1135 c.c., comma 1, n. 4
e del proprietario esclusivo del lastrico solare ovvero del terrazzo a livello, il quale assume la veste di custode, e quindi responsabile ex art. 2051 c.c.. Viene quindi affermato il concorso di tali responsabilità, salva la rigorosa prova contraria della riferibilità del danno all'uno o all'altro, aggiungendosi poi che ai fini interni, il riparto dell'obbligazione risarcitoria vada di regola stabilito secondo il criterio di imputazione previsto dall'art. 1126 c.c., il quale pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del condominio.
L'affermazione di un concorso di responsabilità aquiliane, ancorché aventi una differenti genesi, impone quindi di ritenere che laddove il danneggiato, come nel caso in esame, agisca nei confronti di entrambi i soggetti (condominio e proprietario esclusivo), trovi applicazione la regola di solidarietà di cui all'art. 2055 c.c., non potendo essere opposta al terzo la differente regola che attiene invece al riparto interno tra corresponsabili, regola di cui all'art. 2055 c.c. alla quale fa espresso richiamo la decisione delle Sezioni
Unite.
Applicando al caso sub iudice i principi esposti, non essendo stata fornita alcuna prova della riferibilità esclusiva al condominio e/o alla dei danni riscontrati, gli CP_1
stessi vanno condannati in solido al risarcimento in favore dell'attore nella misura corrispondente alle voci indicate dal CTU e, dunque, con esclusione della voce, perché tardivamente richiesta per la prima volta nella comparsa conclusionale, relativa ai danni per mancato godimento dell'immobile.
Ritiene, infatti, il Giudice di poter interamente condividere e fare proprie le valutazioni dell'ausiliario perché espresse all'esito di un'approfondita indagine svolta con competenza e rigore scientifico.
Inoltre va sottolineato che il Condominio ha dedotto e provato l'impugnativa della delibera assembleare dell'11 giugno 2020, con cui erano stati deliberati i lavori di pagina 9 di 13 rifacimento del terrazzo di proprietà della lavori certamente risolutivi delle CP_1
problematiche contestate oggi dall'attore. Tuttavia, tale impugnazione non vale ad esonerare il condominio da responsabilità, in primo luogo, perché dall'atto di impugnativa si evince che la ha censurato la delibera in relazione al capo che CP_1
ha approvato la modifica delle tabelle millesimali (e non, dunque, in relazione a quello che ha approvato i lavori di rifacimento del terrazzo); in secondo luogo non è stata né dedotta né provata l'eventuale sospensiva della delibera impugnata, né l'esito del giudizio.
In ordine all'esatta quantificazione dei danni da risarcire va aggiunto che la somma in fissata dall'ausiliario pari ad euro 7.622,14 è debito di valore e, pertanto, tale importo va attualizzato, in modo da liquidare una quantità di valuta che, in termini monetari attuali, esprima la quantità di ricchezza rappresentata dal valore monetario riferito all'attualità.
Si tratta, infatti, di reintegrare il patrimonio dell'istante reimmettendovi un valore equivalente a quello perso al momento della maturazione del diritto, sicché l'espressione monetaria di tale entità non può che essere riferita all'attuale potere di acquisto della moneta, altrimenti si avrebbe solo una reintegrazione nominale, ma nella sostanza l'avente diritto non vedrebbe esattamente ripristinata la propria posizione patrimoniale anteriore alla maturazione del detto diritto.
A questo fine possono soccorrere per l'attualizzazione del valore gli indici ISTAT (v.
Cass. 30\6\1989 n. 3170 e numerose altre conformi).
Sulla base dei criteri sopra individuati, la somma indicata in euro 7.622,14 oltre IVA, riferita al 15.05.2024 (data di deposito della relazione), va rivalutata, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al momento della presente decisione in considerazione della diminuzione del potere di acquisto della moneta.
Pertanto detta somma va rivalutata in quella di euro 7.855,62 ed a tale somma andrà aggiunta quella di euro 1.728,24 per l'Iva calcolata secondo il coefficiente ordinario del pagina 10 di 13 22%.
Quanto agli interessi, va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una decisione delle Sezioni Unite (cfr. Cass. civ. 17.2.1995 n. 1712, ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nella ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito.
E' stato, infatti, statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Sulla base di tali considerazioni, il condominio convenuto dovrà corrispondere a parte attrice gli interessi al tasso dell'1 % sull'importo di euro 6.646,04 (importo corrispondente a quello risultanti dalla "devalutazione", in base agli indici ISTAT, a dicembre 2020 di quello testé liquidato all'attualità) e, quindi, anno per anno, a partire pagina 11 di 13 dal 2020 e fino al momento della presente decisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quelle sopra precisate, così come indicato in dispositivo.
Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulla somma sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Quanto all'ulteriore domanda di eliminazione delle cause delle infiltrazioni, osserva la scrivente che, non essendo stata reiterata tale domanda in sede di precisazione delle conclusioni e nella comparsa conclusionale, deve ritenersi oggetto di tacita rinuncia con conseguente esonero dal dover di pronuncia.
La regolamentazione delle spese processuali
Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto della nota di parte, si liquidano d'ufficio in favore dell'attore - come da dispositivo, sulla base dei criteri di cui al D.M.
55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, scaglione di riferimento determinato in base alle somme liquidate ai sensi dell'art. 5 D.M. 55/2014 (compreso tra euro 5.201 ed euro
26.000, cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1499 del 22/01/2018) e sulla base dei valori medi in relazione a quattro fasi ( di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
In ordine alla richiesta di liquidazione dei compensi per la mediazione espletata rileva questo giudice che, tenuto conto dell'oggetto delle domande originariamente proposte
(risarcimento dei danni nella misura massima di euro 26.000,00 ed eliminazione delle cause delle infiltrazioni causa di valore indeterminabile) non ricorre un'ipotesi di mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità delle domande.
Pertanto, ritenendosi le somme richieste superflue ai sensi dell'art. 92 c.p.c., non possono essere liquidate.
Tenuto conto dell'esito della lite, vanno definitivamente a carico dei convenuti in solido le spese per l'espletamento della CTU già liquidate in corso di giudizio.
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P.Q.M.
Il Tribunale - in persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così provvede: accoglie, per quanto di ragione, la domanda di contenuto risarcitorio proposta da nei confronti del Condominio convenuto e di e Parte_1 Controparte_1
per l'effetto: condanna, in solido, il al Controparte_4
pagamento in favore dell'attore della somma di euro 7.855,62 a titolo di risarcimento dei danni e dell'ulteriore somma di euro 1.728,24 per l'Iva; (somma complessiva pari ad euro 9.583,36) oltre interessi al tasso dell'1% inizialmente calcolati sull'importo di euro
6.646,04 ed anno per anno, a partire dal dicembre 2020 fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo. condanna, in solido, il in persona Controparte_2
dell'amministratore p.t., e alla rifusione delle spese di costituzione e Controparte_1
di rappresentanza in favore di e con attribuzione all'avvocato Parte_1
Fabio Saccone, qualificatosi antistatario;
spese liquidate in euro 5.077,00 per i compensi oltre ad euro 264,00 per spese vive ed al 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge;
Pone definitivamente a carico dei convenuti le spese per l'espletamento della CTU già liquidate in corso di giudizio.
Rigetta nel resto.
Così deciso in Napoli il 28.02.2025
IL GIUDICE UNICO
Dott.ssa Roberta Di Clemente
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